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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/11/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 629 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 08/11/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA e per l'avv. D'AMORE PIERLUIGI in CP_1
sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA . L'avv. SALCCIA chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite. L'avv. D'AMORE chiede il rigetto del ricorso ed in subordine il rinnovo della CTU precisando che il perito ha ricondotto il decesso alla silicosi come concausa del decesso senza però alcuna prova della concausalità. Precisa altresì che il decesso è avvenuto per altre patologie ben più gravi da cui era affetto la vittima nonché per il COVID tutte in grado di determinarne il decesso. L'avv. SALCICCIA impugna e contesta quanto ex adverso dedotto
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA CP_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti ex T.U. 1124/65 e succ. modif.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.7.2023 adiva l'intestato Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e, assumendo che aveva inoltrato all' CP_1
domanda di liquidazione di rendita ai superstiti e dell'assegno funerario in relazione al decesso del coniuge 18.12.2020 avvenuto il 15.04.2009 e lamentando Parte_3
- 2 - che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della rendita di reversibilità erano stati respinti, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della rendita ai superstiti e la condanna dell' convenuto al pagamento, in CP_2
suo favore, dell'importo dei ratei maturati e maturandi, a far data dalla data del decesso con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L' ha contestato il nesso causale tra il decesso del coniuge della ricorrente e la CP_1
malattia professionale riconosciuta allo stesso (silicosi polmonare).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano negli artt. 40 e 41 c.p.c. (Cass.27952/18,
Cass.6105/15), norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n.
1124-65, art. 145. In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27592/2018, Cass 6105/2015). Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per
l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti” (Cass.
11488/2023).
Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha ritenuto che “partendo dal Persona_1
presupposto della tecnopatia professionale quale concausa del decesso, così come riportato anche dal consulente di parte, dott.ssa la cui relazione è prodotta Per_2
nel fascicolo, nonché alla luce delle numerose sentenze una della Corte di Cassazione
(. 7679/87 , Sent. n. 17989/02; Sent. n. 4931/97, Sent. N. 1107/99) è possibile affermare che nel quadro polipatologico del sig. senza dubbio il problema Pt_1
respiratorio di natura professionale abbia interferito come concausa, con il determinismo del decesso del de cuius, tanto da rendere anche l'infezione da
- 3 - SARCOV2 contratta, alla fine letale per le complicanze dalla stessa comportate.
Pertanto la tecnopatia riconosciuta, la silicosi, ha agito come concausa di morte accelerando l'exitus. Pertanto gli eredi possono essere ritenuti idonei al riconoscimento dei benefici previsti agli eredi con riguardo alla concessione dell'assegno funerario e della rendita ai superstiti”
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento né vi sono ragioni per disporre il rinnovo della CTU come richiesto dal ricorrente.
Ne consegue che, al ricorrente erede di , deve essere Parte_1 Parte_3
riconosciuto il diritto a percepire la richiesta rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del de cuius, secondo la disposizione di cui all'art. 105, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché l'assegno funerario.
L' dovrà, di conseguenza, corrispondere i ratei maturati e maturandi con gli CP_1
interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la sussistenza di un rapporto di concausalità tra la tecnopatia di origine professionale cui era affetto in vita il sig. e il suo decesso, riconoscendo Parte_3
pertanto la ricorrente, coniuge erede del de cuius, titolare del diritto a beneficiare della rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo il decesso del signor
; Parte_3
- condanna, di conseguenza, l a corrispondere al ricorrente la rendita di cui CP_1
all'art. 85 T.U. 1124/65 con decorrenza dal giorno successivo alla morte del signor
- 4 - e a pagare a quest'ultima i ratei maturati, con gli interessi legali fino Parte_3
all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 8 novembre 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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