Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18807/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.18807/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (P.I. , Parte_1 P.IVA_1 quale successore universale ex lege di , in Controparte_1 persona del Procuratore p.t. - in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile,
Rep. nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022 - elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avv. Giovanna Marinelli con studio in Napoli alla Via
Porzio, 4, Centro Direzionale Is. E/7, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), dom.to come in Controparte_2 C.F._1 atti
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), dom.to come in atti Controparte_3 P.IVA_2
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Barra n°571/2022, emessa in data 11/01/2022 e depositata in data 08/02/2022, con cui quest'ultimo accoglieva il ricorso presentato da avverso la cartella di Controparte_2 pagamento n. 07120190123583045000 ed il sotteso verbale di contravvenzione al codice della strada. Radicatosi il contraddittorio in primo grado, si costituivano l (di seguito, per Parte_1 brevità, ed il che, contestando l'avverso dedotto, ed CP_4 Controparte_3 eccependo la prima l'incompetenza per territorio del Giudice adito, chiedevano il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, avendo qualificato l'azione del come opposizione all'esecuzione, e CP_2 ritenendo che il non avesse provato la regolarità della CP_3 CP_3 notifica del verbale di contravvenzione al codice della Strada presupposto, accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento presupponente.
Interposto appello, l' censurava la sentenza del Giudice di prime cure CP_4 nella parte in cui costui aveva erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio (motivo 1) nonché nella parte in cui egli aveva ritenuto non provata la notifica del verbale di contravvenzione presupposto
(motivo 2). Infine, l'appellante riproponeva le argomentazioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
Pur regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano né il né il CP_2
Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado e convertito il rito, il Giudice rinviava la causa alla data del 10/04/2025 per la discussione.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e del Controparte_2
non costituitisi, nei confronti dei quali, si è regolarmente Controparte_3 perfezionato l'iter notificatorio relativo agli atti introduttivi del giudizio.
Ciò premesso, il Giudice di prime cure ha, invero, erroneamente qualificato il ricorso del come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 CP_2
- 2 - c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che erronea è la sua statuizione sulla competenza per territorio.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità appare consolidato nel ritenere che: “Come già statuito da Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, «… l'art. 201, comma quinto, C.d.S. … sancisce che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto». La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo. Così, dunque, «L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare … È vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo … Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte.». Venendo alla funzione dell'impugnazione della cartella in caso di mancata notifica del verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaramente affermato che «L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione
“recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata … Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente
- 3 - per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione
– che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene
“recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. … se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione. Traendo le conseguenze dalla succitata decisione, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019, Rv. 653724-01; Sez. 3,
Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021, Rv. 660524-01). Deve, dunque, ritenersi isolato il difforme precedente di Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del
23/10/2018, Rv. 650849-02, richiamato dalla pronuncia impugnata. Ritiene il
Collegio che debba, invece, darsi continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale (che trova il suo fondamento nella citata pronuncia delle
Sezioni Unite), secondo cui – con l'opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del
2011 (pur se in esito a riqualificazione di un'opposizione erroneamente denominata ex art. 615 cod. proc. civ.) esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento – l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada: e tanto qui bastando un rinvio agli argomenti delle più recenti pronunzie su richiamate, in tutto condivise” (cfr.
Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4690 Anno 2022).
Facendo applicazione dei su esposti principi, e considerato che il CP_2 aveva dedotto in primo grado l'omessa notifica del verbale di contravvenzione presupposto, occorre ritenere che l'impugnazione proposta da quest'ultimo dinanzi al Giudice di Pace di Barra è da ritenersi lato sensu recuperatoria, e non già un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che era fondata la doglianza dell'odierno appellante secondo cui la competenza territoriale sarebbe stata del Giudice di Pace del luogo dove era
- 4 - stata commessa l'infrazione, ovvero, nel caso di specie, del Giudice di Pace di Matera.
Ed invero, se, come sopra ampiamente illustrato, con l'opposizione all'esecuzione, si deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento, il rimedio è il ricorso, in via recuperatoria, ex L.689/81 (che non si è potuto tempestivamente promuovere contro il verbale) avverso la cartella esattoriale (o l'estratto d ruolo ovvero la intimazione di pagamento), entro 30 gg ai sensi dell'art.7 del decr.lgs.150/ 2011. Ne deriva che è territorialmente competente a decidere sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada, giacché la disciplina applicabile all'opposizione di cui al citato art. 615, in quanto proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, va conformata a quella dettata per l'azione recuperata. (cfr. Cass. Sez. VI-II, 21 febbraio 2012, n.
2531).
Quanto alle conseguenze dell'accoglimento del motivo di impugnazione incentrato sulla contestazione della competenza del Giudice di primo grado, che, disattesa la relativa eccezione di incompetenza sollevata dall'appellante, abbia deciso la causa nel merito, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento ribadito dalla sentenza n. 22958 del 2010 della Corte di cassazione, secondo il quale ove il Giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il Giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo Giudice, deve dichiararla e indicare il Giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'articolo 50 c.p.c. (si vedano nello stesso senso Corte di cassazione n. 10566 del 2003 e Corte di cassazione n. 9867 del 1997). Non soltanto a tale conclusione non è di ostacolo il divieto di rimessione al primo Giudice stabilito dagli articoli 353 e 354 c.p.c. fuori dei casi espressamente previsti da tali disposizioni di legge, dal momento che nel caso di erronea affermazione della propria competenza ad opera del
Giudice di primo grado non si pone un problema di rimessione al primo
Giudice, ma un problema di riassunzione davanti al Giudice di primo grado dichiarato competente, non potendo in tal caso il Giudice di appello, nell'esercizio dei poteri sostitutivi che la legge gli attribuisce, adottare provvedimenti che il Giudice di primo grado non poteva assumere, ma tale interpretazione appare anche obbligata se si vuole evitare la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, che, pur non essendo previsto nella Costituzione, esiste nel nostro ordinamento giuridico nella legislazione
- 5 - ordinaria e, quindi, rileva ai fini interpretativi. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto dall' la sentenza CP_4 impugnata deve essere annullata per violazione delle norme che regolano la competenza e le parti devono essere rimesse davanti al Giudice di pace di
Matera. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo
Giudice che - in considerazione della problematicità delle questioni trattate, della chiusura in rito del procedimento ricorrano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Barra n. 571/2022, dichiara l'incompetenza del Giudice di pace di Barra in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento proposta da e assegna alle parti il termine Controparte_2 perentorio di tre mesi per la riassunzione dell'opposizione davanti al Giudice di pace di Matera;
b) compensa interamente fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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