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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2024, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 21/10/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5288/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1 residente a[...] , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Di Maio Ilaria
e Miranda NI, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in
SANI AB (NA) alla Via Enrico Forzati n. 44 ricorrente
E
in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to CP_1 in Napoli alla Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro, presso la sede CP_1 unitamente all'Avv. Carlo Maria Liguori che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, con riferimento alla malattia professionale dettagliatamente descritta in ricorso, la condanna dell al pagamento dell'indennizzo in CP_1 capitale per il danno biologico, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, in misura compresa tra il 6% e il 15%, in ogni caso superiore al 4% già riconosciuto dall CP_1
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo. Nel merito, la stessa è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente, rileva il Giudicante che dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto, nel periodo in ricorso indicato, mansioni astrattamente idonee (nella specie, addetto alla cottura statica dei forni) a esporlo al rischio di contrarre la denunciata tecnopatia (cfr. documenti prodotti e, in particolare, estratto contributivo).
Quanto alle conseguenze della suddetta tecnopatia, osserva il Giudicante che il C.T.U. nominato, dott. , all'esito della sua indagine Persona_1 medica, ha accertato che il ricorrente è affetto da insufficienza ventilatoria da asbestosi, causalmente ricollegabile all'attività lavorativa espletata.
I postumi della suddetta patologia, secondo il CTU, sono quantificabili nella misura del 7% a partire da gennaio 2024 (vedasi consulenza in atti).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 7%, derivante da malattia professionale, con decorrenza gennaio 2024.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto .
L'accoglimento della domanda a partire da epoca successiva al deposito del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ad eccezione delle spese di CTU che, liquidate con separato decreto , vengono poste a carico dell per il principio della sia pur parziale CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/10/2022 nei confronti Parte_1 dell così provvede : a)accoglie parzialmente la domanda, e per CP_1
l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo del danno biologico nella misura del 7%, decorrente da gennaio 2024, , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b)compensa le spese processuali, ad eccezione di quelle di CTU, che liquida con separato decreto e pone a carico dell' CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 16/12/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 21/10/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5288/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1 residente a[...] , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Di Maio Ilaria
e Miranda NI, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in
SANI AB (NA) alla Via Enrico Forzati n. 44 ricorrente
E
in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to CP_1 in Napoli alla Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro, presso la sede CP_1 unitamente all'Avv. Carlo Maria Liguori che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, con riferimento alla malattia professionale dettagliatamente descritta in ricorso, la condanna dell al pagamento dell'indennizzo in CP_1 capitale per il danno biologico, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, in misura compresa tra il 6% e il 15%, in ogni caso superiore al 4% già riconosciuto dall CP_1
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo. Nel merito, la stessa è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente, rileva il Giudicante che dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto, nel periodo in ricorso indicato, mansioni astrattamente idonee (nella specie, addetto alla cottura statica dei forni) a esporlo al rischio di contrarre la denunciata tecnopatia (cfr. documenti prodotti e, in particolare, estratto contributivo).
Quanto alle conseguenze della suddetta tecnopatia, osserva il Giudicante che il C.T.U. nominato, dott. , all'esito della sua indagine Persona_1 medica, ha accertato che il ricorrente è affetto da insufficienza ventilatoria da asbestosi, causalmente ricollegabile all'attività lavorativa espletata.
I postumi della suddetta patologia, secondo il CTU, sono quantificabili nella misura del 7% a partire da gennaio 2024 (vedasi consulenza in atti).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 7%, derivante da malattia professionale, con decorrenza gennaio 2024.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto .
L'accoglimento della domanda a partire da epoca successiva al deposito del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ad eccezione delle spese di CTU che, liquidate con separato decreto , vengono poste a carico dell per il principio della sia pur parziale CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/10/2022 nei confronti Parte_1 dell così provvede : a)accoglie parzialmente la domanda, e per CP_1
l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo del danno biologico nella misura del 7%, decorrente da gennaio 2024, , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b)compensa le spese processuali, ad eccezione di quelle di CTU, che liquida con separato decreto e pone a carico dell' CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 16/12/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco