Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 642/2020
promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata all'indirizzo pec. Email_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Laura Buffoni e dall'Avv. Piero Fillioley come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, tutti in qualità di eredi di elettivamente Controparte_4 Persona_1
domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Tommaso Nidiaci, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e e , elettivamente domiciliati in Controparte_5 Controparte_6 CP_7
Monza presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Valagussa, che li rappresenta e difende
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Claudio Controparte_8
Gattini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Iacomini e Fabiano Laurenzi come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale e
, sito in Lido di Camaiore (LU), in persona Controparte_9 dell'amministratore pro tempore, sig. elettivamente domiciliato in Firenze CP_10
presso lo studio dell'Avv. Guido Lachi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1243/2019 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione civile assegnanda, contrariis reiectis, previa sospensione della sua provvisoria esecutività, limitatamente ai capi di condanna impugnati, dichiarare nulla, annullare e, per l'effetto, riformare, la Sentenza del Tribunale di Lucca, Dott. Fornaciari n. 1243/2019, pronunciata e depositata in data 11.09.2019, nel giudizio r.g. 2115/2017, non notificata, limitatamente ai capi ed ai motivi sopra formulati e, conseguentemente: - rigettare le domande riconvenzionali svolte in primo grado da , (oggi Controparte_8 Persona_1
eredi) e , e di condanna di parte Controparte_5 Controparte_6 CP_7 appellante all'arretramento e riduzione in altezza delle siepi poste a dimora sul terreno di sua proprietà ed all'arretramento delle tubazioni di conduzione dell'acqua poste nel terreno di sua proprietà; - accogliere la domanda di risarcimento del danno formulata da parte appellante in primo grado e, quindi: - condannare il , Controparte_11
al risarcimento del danno subito e subendo dalla società a causa della Parte_1
2 compromissione del suo diritto di proprietà conseguente alla costruzione, in violazione della distanza minima di 5 ml dal confine con il proprio fondo, del box di alloggiamento impianti tecnici e della relativa tubazione di conduzione liquidi, condannandola per equivalente al pagamento della somma di denaro nella quantificazione ritenuta equa ai sensi dell'art. 1226, c.c.; - condannare al risarcimento del danno subito Controparte_8
e subendo dalla società a causa della compromissione del suo diritto di Parte_1
proprietà conseguente alla costruzione, in violazione della distanza minima dal confine di cui all'art. 905 c.c. con il proprio fondo, del balcone-terrazzo in corrispondenza del proprio appartamento al primo piano dell'edificio condominiale, condannandola per equivalente al pagamento della somma di denaro nella quantificazione ritenuta equa ai sensi dell'art. 1226, c.c.; - condannare gli eredi di come in epigrafe Persona_1
identificati, al risarcimento del danno subito e subendo dalla società a causa Parte_1
della compromissione del suo diritto di proprietà conseguente alla costruzione, in violazione della distanza minima dal confine di cui all'art. 905 c.c. con il proprio fondo, del balcone-terrazzo in corrispondenza del proprio appartamento al secondo piano dell'edificio condominiale, condannandola per equivalente al pagamento della somma di denaro nella quantificazione ritenuta equa ai sensi dell'art. 1226, c.c.; - condannare, di conseguenza, le parti appellate alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante, sia per il primo sia per il presente secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_1 Controparte_2
e : “Affinché l'Ecc.ma Corte Controparte_3 Controparte_4
d'Appello adita, contrariis reiectis,; in via principale, per le motivazioni di cui in narrativa, RESPINGERE l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni provvedimento consequenziale Con vittoria di spese funzioni ed onorari”.
Per la parte appellata e : Controparte_5 Controparte_6 CP_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e preso atto dell'indisponibilità dei SInori ad accettare il contraddittorio su Controparte_12
nuove domande e/o nuove eccezioni e/o nuove istanze eventualmente ex adverso proposte, così giudicare: In via principale per le ragioni illustrate in atti, dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare o per l'assenza, comunque, di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348-bis cp.c. l'appello proposto dalla Parte_3
e, in subordine, ritenerlo comunque infondato confermando, di conseguenza, la
[...]
sentenza di primo grado nella parte in cui i) ha determinato il confine fra i terreni delle parti in corrispondenza della mezzeria del muretto divisorio in essere;
ii) ha condannato l'attrice a ridurre l'altezza delle piante della siepe poste a distanza dal confine inferiore,
iii) a rimuovere il tubo dell'acqua della doccia nonché nella parte in cui iv) ha respinto la
3 domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti di tutti i convenuti. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del motivo di appello principale proposto dalla respingere, comunque, le domande Parte_3
eventualmente proposte in via incidentale (da qualsiasi parte del giudizio) nei confronti dei SInori e in quanto Controparte_5 Controparte_6 CP_7
inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e confermare il capo della sentenza n. 1243/2019 nel quale il Giudice di prime cure ha condannato la convenuta a cessare di parcheggiare l'auto sulla piattaforma CP_8
elevatrice di accesso al parcheggio seminterrato. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della Parte_3
(e/o da qualsiasi parte del giudizio) nei confronti dei SInori nonchè Controparte_12
delle domande eventualmente proposte dalle altre parti convenute - Accertata e dichiarata l'insussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc nei confronti dei signori e dichiarare l'inammissibilità Controparte_5 CP_6 CP_7
dell'azione proposta nei confronti dei medesimi. - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai signori , e Controparte_5 Controparte_6
per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, respingere tutte CP_7
le domande avversarie nei loro confronti. In via istruttoria si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie e probatorie formulate in primo grado dall'odierna parte appellante, in quanto generiche e, dunque, inammissibili ed inoltre poiché irrilevanti ai fini della decisione. In ogni caso con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, spese da porsi a carico dell'odierno appellante in conformità al principio di causalità della lite o in subordine, nel caso in cui la chiamata nel presente giudizio dei SInori CP_13 venga ritenuta palesemente arbitraria, da porsi a carico della Società Deda S.r.l.”.
[...]
Per la parte appellata : “Affinchè codesta Ecc.ma Corte di Appello Controparte_8
voglia respingere le domande avversarie tutte come proposte in atto di appello dalla
Società confermando la sentenza di primo grado relativamente a dette pretese. Pt_1
Chiede, in forza dell'appello incidentale spiegato, che Codesta Ecc.ma Corte di Appello - previa rinnovazione della CTU o convocazione a chiarimenti del CTU, per rispondere alle
Per_ osservazioni formalizzate dal C.T. di parte, Ing. con l'elaborato del 17.01.19 - voglia: a) riformare la sentenza n.1243/19 del Tribunale di Lucca determinando il confine tra le proprietà e la proprietà del condominio ex distinte, la Parte_1 CP_11
prima, al foglio 41 mappale 31 del Comune di Camaiore;
la seconda al foglio 41 mappale
32 del N.C.E.U. del Comune di Camaiore. Conseguentemente disponendo l'arretramento della recinzione attualmente interposta tra le due proprietà fino all'esatta linea di confine corrispondente con la prosecuzione in linea retta del filo esterno del fabbricato di
4 proprietà b) voglia riformare altresì la sentenza n.1243/19 del Tribunale di _5
Lucca respingendo le domande proposte da in primo grado relativamente Pt_1 all'arretramento del balcone a corredo della proprietà posto sul lato nord, CP_8
avuto riguardo al confine come sopra determinato;
c) nella denegata ipotesi che la Corte
d'Appello dovesse confermare la statuizione di primo grado relativa all'arretramento del balcone a corredo della proprietà posto sul lato nord, chiede che il CP_8 CP_9 venga condannato ad eseguire i relativi interventi, essendo quest'ultimo legittimato a riguardo e, in ogni caso, che venga condannato a manlevare quest'ultima da ogni spesa e/o danno, con conseguente reiezione delle domande/eccezioni sul punto svolte dal medesimo . d) Chiede, inoltre, che la persona del legale CP_9 Parte_1
rappresentante, in parziale riforma della sentenza di primo grado, venga condannata alla eliminazione del casotto in legno – spogliatoio realizzato in adiacenza al confine con la proprietà del condominio ex sul foglio 41 mappale 31 ivi compresa la CP_11
doccia allocata in aderenza a tale casotto. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Salvis juribus”.
Per la parte appellata : “- dichiarare inammissibile e Controparte_9 comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1243/2019 del Tribunale di Lucca;
- Parte_1 preliminarmente, dichiarare inammissibile e rigettare l'appello incidentale proposto dalla
SI.ra , per vizio di nullità della notifica;
- in ipotesi, dichiarare inammissibile e CP_8 comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello incidentale proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 1243/2019 del CP_8
Tribunale di Lucca;
- in ogni caso, condannare parte appellante e parte appellante incidentale alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
1243/2019 del Tribunale di Lucca, con la quale erano state decise varie domande avanzate dalla stessa nei confronti di alcuni proprietari di fondi limitrofi al proprio, con Pt_1
contrapposte domande da parte di taluni di essi, concernenti essenzialmente la problematica della violazione delle distanze dai confini.
1.1) La causa era stata infatti instaurata da nei confronti di , Pt_1 Controparte_8
e del Condominio ” (di seguito: Condominio), adducendo Persona_1 Controparte_11
di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo, sito in Lido di Camaiore (LU), e
5 confinante con un fabbricato plurifamiliare costituito in Condominio e denominato C appunto ”, composto da cinque unità abitative ed oggetto di un CP_11
profondo intervento di ristrutturazione nel 2002.
L'attrice aveva quindi allegato che:
• a seguito di tale intervento di ristrutturazione era risultato alterato lo stato pregresso dei luoghi, con insorgenza di numerose violazioni in punto di distanze legali dal confine;
• in particolare:
o era stato creato un balcone-terrazzo, in luogo di preesistenti finestre, sia sulla proprietà della sig.ra che sulla proprietà della sig.ra CP_8 Per_1
rilevando come entrambi tali terrazzi fossero posti a circa 1,15 ml dal confine;
o la preesistente costruzione in muratura, con copertura a terrazza, posta al piano terra (soprastante la proprietà era stata rialzata di circa 50 _5
cm, con creazione altresì di una nuova terrazza sporgente;
o era stato realizzato un manufatto metallico di circa 1,50 x 1,80 ml, sul prospetto ovest del fabbricato;
• erano quindi stati violati gli artt.:
o 905 cc, da parte dei balconi predetti;
o 873 c.c., da parte sia della sopraelevazione della terrazza sulla proprietà da ritenersi “nuova costruzione” ai sensi delle norme in oggetto, _5
sia del box metallico predetto;
• sussisteva il diritto di di ottenere la riduzione in pristino ed il risarcimento Pt_1
dei danni.
1.1.1) Su tali basi, aveva chiesto di “- accertare e dichiarare che le opere Pt_1
individuate ut supra violano le distanze minime legali di cui agli artt. 873 e 905 c.c. e, per l'effetto, condannare, rispettivamente: a) la SI.ra , all'arretramento, fino Controparte_8
alle prescritte distanze di legge, del balcone-terrazzo in corrispondenza del primo piano dell'edificio condominiale ed all'eliminazione delle opere (porta finestra di accesso, parapetto e tenda) che costituiscono la nuova terrazza, di proprietà , realizzata CP_8
sul piano di calpestio della costruzione a piano terra di proprietà b) la SI.ra _5
all'arretramento del balcone-terrazzo in corrispondenza del secondo piano Persona_1 dell'edificio condominiale;
c) il condominio, “ex ”, in persona CP_11 dell'Amministratore all'arretramento del box alloggiamento motori e macchinari tecnici, fino alle prescritte distanze di legge;
- nonché condannare tutti i convenuti al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo da parte della a causa delle Parte_3
6 violazioni contestate, nella misura da quantificarsi all'esito dell'istruttoria espletanda, ovvero, ove ciò risulti impossibile o estremamente difficile, sulla base di una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226, c.c.”
1.2) Il contraddittorio si era inizialmente radicato con la costituzione delle sigg.re e CP_8 Per_1
1.2.1) La sig.ra aveva esposto di aver acquistato l'appartamento sito nel CP_8 condominio in oggetto dopo l'esecuzione degli interventi lamentati dall'attrice, mediante decreto di trasferimento del Tribunale di Lucca n. 157/2011, rilevando quindi che:
− il balcone aggettante doveva ritenersi rientrare concettualmente nell'ambito degli elementi configuranti il decoro architettonico dell'edificio condominiale, con conseguente difetto di legittimazione passiva della stessa sig.ra e, CP_8 comunque, con diritto di quest'ultima di essere tenuta indenne in ordine agli eventuali interventi da attuare sui balconi stessi;
− la linea di confine utilizzata da parte attrice onde desumere la violazione delle distanze legali non corrispondeva a quella effettiva;
− le domande concernenti la sopraelevazione della terrazza dovevano essere rivolte non contro la sig.ra ma contro i proprietari del sottostante immobile nei CP_8
cui confronti tale terrazza svolgeva funzioni di copertura, sigg.ri non _5
essendo la stessa autrice della sopraelevazione e proprietaria CP_8 dell'immobile;
− vi era contraddittorietà nelle allegazioni attoree, laddove, da un lato, tutta la sopraelevazione era indicata come “nuova costruzione” e, dall'altro lato, era stata chiesta l'eliminazione di opere (la finestra, la ringhiera) che non avevano attinenza con tale sopraelevazione;
− in ogni caso, la sopraelevazione in questione non poteva essere considerata come nuova costruzione, mentre la veduta realizzata con la terrazza era posta a distanza legale.
La sig.ra aveva inoltre esposto che aveva realizzato una costruzione CP_8 Pt_1
in legno al confine nord della sua proprietà, confinante con la proprietà della stessa ed aveva apposto in loco una tubazione (ubicata lungo il confine) per addurre CP_8
acqua a tale fabbricato: tali manufatti, dunque, erano apposti a distanza inferiore a quella di legge.
1.2.1.1) La predetta convenuta aveva quindi concluso “Affinché l'Ill.mo Tribunale di Lucca voglia respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, in rito (carenza di legittimazione e mancata integrazione del contraddittorio) e in merito per tutte le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto. In via
7 riconvenzionale trasversale, nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse accogliere la domanda dell'attrice, chiede che il venga condannato ad eseguire gli CP_9 interventi che il Tribunale avesse imposto alla convenuta, essendo quest'ultimo legittimato a riguardo e, in ogni caso, che venga condannato a manlevare quest'ultima da ogni spesa e/o danno. Ancora in via riconvenzionale, chiede che il Tribunale di Lucca voglia determinare il confine tra le proprietà e la proprietà del condominio ex Parte_1
distinte, la prima, al foglio 41 mappale 31 del Comune di Camaiore;
la CP_11
seconda al foglio 41 mappale 32 del N.C.E.U. del Comune di Camaiore.
Conseguentemente disponendo l'arretramento della recinzione attualmente interposta tra le due proprietà fino all'esatta linea di confine corrispondente con la prosecuzione in linea retta del filo esterno del fabbricato di proprietà con conseguente _5
eliminazione di tutte le opere realizzate nella porzione del confine come determinato, da parte di Chiede, inoltre, che la in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante, venga condannata alla eliminazione del casotto in legno – spogliatoio realizzato in adiacenza al confine con la proprietà del condominio ex sul CP_11
foglio 41 mappale 31 nonché alle eliminazione delle tubazioni (adducenti acqua o altre) poste sul confine sempre del foglio 41 mappale 31 a distanza irregolare rispetto all'art.889 c.c. rispetto al foglio 41 mappale 32 di proprietà del . Chiede, CP_9
infine, che la venga condannata a rimuovere la siepe posta a dimora sul foglio Parte_1
41 mappale 31 a confine con la proprietà (foglio 41 Controparte_11 mappale 32) in violazione delle distanze di cui all'art. 892 c.c. n.3) e con altezza superiore a 2.50. In ipotesi, ove il Giudice ritenga che la siepe possa essere mantenuta in ragione della distanza di 50 cm dal confine, chiede che la venga condannata Parte_1 alla riduzione dell'altezza fino a tale limite (ml 2.50) nonché a curarne la manutenzione affinché venga mantenuta nel tempo l'altezza imposta dalla legge. Con vittoria di spese funzioni ed onorari”.
1.2.2) aveva parimenti addotto il proprio difetto di legittimazione Persona_1
passiva, riconducendo al la titolarità dei balconi aggettanti in questione, e CP_9
contestando comunque nel merito la fondatezza degli assunti di parte attrice.
Anche la sig.ra aveva quindi rimarcato la presenza di manufatti posti in Per_1
essere da in violazione delle distanze dal confine, tra cui – oltre al box ed alla Pt_1 tubazione già indicati dalla sig.ra – anche una siepe d'alto fusto (di pitosforo e CP_8
alloro).
1.2.2.1) La aveva dunque concluso “Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Lucca: Per_1
in via principale, voglia respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, in rito (carenza di legittimazione passiva) e in merito per tutte le motivazioni tutte
8 esposte nella parte narrativa del presente atto. In via riconvenzionale, accertato che il confine tra le proprietà e la proprietà del condominio ex Parte_1 CP_11
distinte, la prima, al foglio 412 mappale 31 del Comune di Camaiore;
la seconda al foglio
41 mappale 32 del N.C.E.U. del Comune di Camaiore è rappresentato dalla prosecuzione del filo esterno, lato nord-ovest, del corpo di fabbrica, oggi di proprietà meglio _5 descritto in narrativa, voglia disporre l'arretramento della recinzione attualmente interposta tra le due proprietà fino all'esatta linea di confine corrispondente con la prosecuzione in linea retta del filo esterno del fabbricato di proprietà con _5
conseguente eliminazione di tutte le opere realizzate nella porzione del confine come determinato, da parte di Ancora in via riconvenzionale, voglia condannare la Parte_1
società in persona del legale rappresentante alla eliminazione del casotto in Parte_1
legno realizzato in adiacenza al confine con la proprietà del condominio ex CP_11
, nonchè alle eliminazione delle tubazioni (adducenti acqua o altro) poste sul confine
[...]
a distanza irregolare rispetto all'art.889 c.c. o, in subordine, all'arretramento degli stessi a distanza regolamentare;
Ancora in via riconvenzionale, voglia condannare la società
a rimuovere la siepe posta a dimora in violazione delle distanze di cui all'art. Parte_1
892 c.c. n.3) e con altezza superiore a 2.50 o in subordine, all'arretramento della stessa a distanza regolamentare. In ipotesi, ove il Giudice ritenga che la siepe possa essere mantenuta in ragione della distanza di 50 cm dal confine, chiede il Tribunale di Lucca voglia condannare la società alla riduzione dell'altezza fino a tale limite (ml Parte_1
2.50), nonchè a curarne la manutenzione affinchè venga mantenuta nel tempo l'altezza imposta dalla legge. - in via subordinata e riconvenzionale, voglia condannare il
Condominio “ , convenuto nel presente giudizio, a tenere indenne la Controparte_11
signora dalle statuizioni favorevoli che dovessero essere pronunciate. Con Persona_1 vittoria di spese funzioni ed onorari”.
1.3) All'udienza di comparizione del 22.9.2017, gli attori avevano chiesto di:
• estendere nei confronti del le domande avanzate nei confronti delle CP_9
sigg.re e CP_8 Per_1
• estendere il contraddittorio nei confronti dei sigg.ri _5
1.3.1) Il Tribunale aveva disposto la notifica nei confronti del della CP_9 domanda attorea così come estesa alla predetta udienza, autorizzando quindi l'integrazione del contraddittorio richiesta.
1.4) Si erano così costituiti sia il Condominio che i sigg.ri _5
1.4.1) Il aveva addotto l'infondatezza in merito delle domande CP_9
attoree, dal momento che il manufatto oggetto delle doglianze di controparte era un mero
9 apparato tecnico privo di opere murarie e non poteva quindi ritenersi una costruzione, non sussistendo peraltro alcun riscontro in ordine ai danni lamentati da Pt_1
Il aveva quindi concluso chiedendo la reiezione di tutte le domande CP_9
formulate nei propri confronti.
1.4.2) e (i prime due quali Controparte_5 Controparte_6 CP_7
nudi proprietari, al 50% ciascuno, degli immobili oggetto di causa e la sig.ra quale CP_7
usufruttuaria dei medesimi) avevano dato atto dell'intervenuto decesso (nel 2016) di contestando quindi la propria legittimazione passiva con riferimento Persona_3
alle domande attoree concernenti i balconi aggettanti delle proprietà e e CP_8 Per_1
rilevando come non fosse stata avanzata alcuna domanda nei propri confronti con riferimento alla sopraelevazione della copertura della loro proprietà.
Rilevata poi la regolarità delle opere realizzate sulla loro proprietà, i predetti terzi chiamati avevano reiterato le contestazioni già mosse dalle convenute e CP_8 Per_1
in ordine alla presenza di opere, sulla proprietà attorea, in violazione delle distanze legali.
Infine, i terzi chiamati avevano esposto come la sig.ra avesse da anni CP_8
arbitrariamente utilizzato alcuni spazi comuni condominiali, con particolare riferimento all'occupazione abusiva dello spazio adibito a piattaforma elevatrice, che avrebbe dovuto essere utilizzata dai singoli condomini per accedere al parcheggio condominiale seminterrato ma che era stata illegittimamente impiegata come area di parcheggio personale dell'autovettura della stessa sig.ra CP_8
1.4.2.1) I sigg.ri avevano quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo Controparte_12
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: In via pregiudiziale e preliminare: -Accertata e dichiarata l'insussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc nei confronti dei signori e Controparte_14
dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta nei confronti dei medesimi. CP_7
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai signori _5
, e per tutte le ragioni esposte nel presente
[...] Controparte_6 CP_7 atto e, per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie nei loro confornti. Nel merito -
Respingere qualsivoglia domanda avversaria nei confronti dei SInori _5
, in quanto infondata in fatto e in diritto
[...] Controparte_6 CP_7
nonchè in merito e in rito, per tutte le ragioni esposte ed argomentate nel presente atto. -
Respingere la domanda proposta in via riconvenzionale trasversale da parte della signora con la quale la medesima ha chiesto la condanna del ad Controparte_8 CP_9
eseguire gli interventi che il Tribunale dovesse imporre alla convenuta essendo il legittimato a riguardo ed in ogni caso che lo stesso sia CP_9 CP_9
condannato a manlevare la medesima da ogni spesa e danno. - Respingere la domanda
10 proposta in via subordinata e riconvenzionale da parte della SInora con la Persona_1
quale la medesima ha chiesto la condanna del a tenerla CP_9 Controparte_11
indenne dalle statuizioni favorevoli eventualmente pronunciate. - Respingere le domande della spiegate nei confronti del volte ad ottenere Pt_1 Controparte_11
la condanna, per quanto di competenza rispetto alle parti comuni dell'edificio condominiale su cui detti beni incidono, all'arretramento fino alle prescritte distanze di legge del balcone-terrazzo in corrispondenza del primo piano (proprietà ) ed in CP_8
corrispondenza del secondo piano (proprietà , nonchè all'arretramento del box Per_1
alloggiamento motori e macchinari tecnici, fino alle prescritte distanze di legge nonché respingere la richiesta di risarcimento dei danni subiti e/o subendi. In via riconvenzionale condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Pt_1
eliminazione del casotto in legno realizzato in adiacenza al confine con la proprietà del
, alla eliminazione delle tubazioni (adducenti acqua o Controparte_11 altro) poste sul confine a distanza irregolare rispetto all'art. 889 c.c. o, in subordine, all'arretramento degli stessi a distanza regolamentare, nonchè condannare la società
a rimuovere la siepe posta a dimora in violazione delle distanze di cui all'art. Pt_1
892 c.c. n.3) e con altezza superiore a 2.50 o in subordine, all'arretramento della stessa a distanza regolamentare. Sempre in via riconvenzionale Determinare il confine tra le proprietà e la proprietà del condominio , distinte, la prima, al Pt_1 Controparte_11
foglio 41 mappale 31 del Comune di Camaiore, la seconda al foglio 41 mappale 32 del
N.C.E.U. del Comune di Camaiore, e conseguentemente disporre l'arretramento della recinzione attualmente interposta tra le due proprietà fino all'esatta linea di confine corrispondente con la prosecuzione in linea retta del filo esterno del fabbricato di proprietà e disporre l'eliminazione di tutte le opere realizzate nella porzione del _5
confine come determinato da parte della In via riconvenzionale trasversale nei Pt_1
confronti della SInora - Condannare la SI.ra ad CP_8 Controparte_8
interrompere l'utilizzo improprio dei beni condominiali comuni inibendo alla medesima l'utilizzo della piattaforma elevatrice di accesso ai box quale posteggio delle autovetture di sua proprietà (e dei rispettivi parenti e/o congiunti) e lasciando, per l'effetto, libero il passaggio di accesso al posto auto di proprietà , Controparte_5 Controparte_6
e , nonchè inibendo alla medesima l'utilizzo improprio del corsello di entrata CP_7
via Italica18/b. - Accertare il danno subito dai SInori , Controparte_5 [...]
, per il mancato utilizzo del posto auto a causa dell'utilizzo CP_6 CP_7
illegittimo da parte della proprietà della piattaforma elevatrice e, per Controparte_8
l'effetto, condannare la medesima al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c. in favore dei
11 terzi chiamati. In ogni caso Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
1.5) All'udienza del 22.3.2019 il processo era stato dichiarato interrotto in conseguenza del decesso della sig.ra per poi essere riassunto da con Persona_1 Pt_1
costituzione dei sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
e (quali eredi della medesima sig.ra che CP_3 Controparte_4 Per_1
si erano richiamati alle difese e domande della predetta convenuta.
1.6) Il Tribunale di Lucca, all'esito di istruttoria effettuata mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed espletamento di CTU, aveva infine ritenuto che:
− alla stregua degli accertamenti operati dal consulente tecnico d'ufficio, risultava come i balconi aggettanti delle proprietà e (in origine) fossero CP_8 Per_1
posti a distanza inferiore a quella legale;
− non era fondata l'allegazione difensiva secondo la quale la legittimazione passiva correlata alle domande attoree concernenti i balconi doveva ravvisarsi in capo al non venendo in rilievo una questione di decoro architettonico, ma di CP_9
mera proprietà del balconi in questione;
− per gli stessi motivi, non potevano essere avanzate domande di rivalsa e/o garanzia nei confronti del da parte dei singoli condomini, sui profili in CP_9
questione;
− era infondata la domanda di avanzata con riferimento alla sopraelevazione Pt_1
della copertura della proprietà ed alla realizzazione ivi di una Controparte_12
terrazza: non si era in tal modo infatti realizzato alcun nuovo volume, mentre non constavano domande avanzate nei confronti dei sigg.ri aventi ad Controparte_12
oggetto la sopraelevazione in sé considerata (a prescindere cioè dalla realizzazione di una terrazza sulla stessa);
− era fondata la domanda attorea concernente il box metallico, indubbiamente posto in essere a distanza inferiore a quella legale;
− non erano fondate le domande riconvenzionali avanzate nei confronti del manufatto di legno nella proprietà dal momento che lo stesso risultava Pt_1 legittimo ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Edilizio in vigore all'epoca della costruzione;
− erano fondate le domande riconvenzionali avanzate nei confronti della tubazione di adduzione dell'acqua al manufatto di legno predetto;
− le domande riconvenzionali avanti ad oggetto la siepe nella proprietà Pt_1
dovevano essere accolte in misura differente a seconda della distanza dal confine delle singole pianti componenti tale siepe;
12 − era fondata la domanda riconvenzionale avanzata dai sigg.ri nei Controparte_12 confronti della sig.ra con riferimento all'occupazione dell'area di accesso CP_8
al parcheggio seminterrato;
− non era fondata la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice, non risultando prova di tali danni;
− non era fondata, sempre in considerazione dell'assenza di prova, la domanda risarcitoria dei sigg.ri nei confronti della sig.ra Controparte_12 CP_8
− le spese dovevano essere compensate nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti e nei rapporti tra parte attrice e terzi chiamati, oltre che nei rapporti tra i sigg.ri e la sig.ra stante la ravvisabilità in tutti tali rapporti di Controparte_12 CP_8
profili di soccombenza reciproca.
1.6.1) Sulla base di ciò, il Tribunale predetto aveva reso la seguente statuizione:
“determina il confine fra i terreni delle parti in corrispondenza della mezzeria del muretto divisorio in essere;
respinge le domande dei convenuti e e dei CP_8 CP_1
chiamati di arretramento di tale muretto;
condanna i convenuti Controparte_12
e ad arretrare i balconi sul lato nord del loro edificio, o il relativo CP_8 CP_1
parapetto, fino alla distanza di metri 1,50 dal confine come sopra determinato;
respinge la domanda di garanzia proposta dai convenuti e nei confronti del CP_8 CP_1
condominio, relativamente a tale arretramento;
respinge la domanda proposta dall'attrice contro la relativamente alla terrazza sopra il corpo di fabbrica dei CP_8
condanna il Condominio a rimuovere il box metallico;
respinge la Controparte_12
domanda di arretramento del box in legno proposta dai convenuti e CP_8 CP_1
e dai chiamati nei confronti dell'attrice; condanna l'attrice a rimuovere Controparte_12 il tubo dell'acqua della doccia;
condanna l'attrice a ridurre l'altezza delle piante della siepe poste a distanza dal confine inferiore a cm 50 in modo da non superare la rete posta sul muro di confine e quella delle piante della medesima siepe poste a distanza dal confine pari o superiore a cm 50 in modo da non superare i m. 2,50; condanna la convenuta a cessare di parcheggiare l'auto sulla piattaforma elevatrice di accesso al CP_8 parcheggio seminterrato;
respinge la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti di tutti i convenuti;
respinge la domanda risarcitoria proposta dai chiamati
– nei confronti della convenuta;
compensa le spese sia fra _5 CP_7 CP_8
l'attrice ed i convenuti, sia fra l'attrice ed i chiamati, sia fra i chiamati e la ”. CP_8
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Nullità della Sentenza per omessa pronuncia, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, rilevando come il giudice di prime cure avesse omesso di
13 pronunciarsi sulle eccezioni riconvenzionali di merito sollevate dalla stessa Pt_1
in particolare improntate al fatto che:
o le proprietà oggetto di causa appartenevano ab origine ad un unico soggetto, sig. dunque, l'assetto dei fondi era l'effetto di una CP_15
destinazione del padre di famiglia;
o in ogni caso, aveva usucapito la servitù a mantenere le opere a Pt_1
distanza inferiore a quella legale;
2°. “Nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ed erroneità della Sentenza, nella parte in cui ha accolto le domande riconvenzionali avversarie”, evidenziando come il Tribunale di Lucca avesse omesso di prendere in considerazione le prove attestanti la fondatezza delle eccezioni riconvenzionali predette;
3°. “Erroneità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043,
2697, 872 e 873 c.c., sulla fondatezza della domanda risarcitoria”, rilevando come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto assente la prova del danno lamentato dall'attrice, dal momento che il danno in questione era invece “in re ipsa”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione di tutte le parti già presenti nel giudizio di prime cure.
2.2.1) I sigg.ri hanno contestato la fondatezza delle censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame.
2.2.2) I sigg.ri hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ex Controparte_12 art. 348bis c.p.c., negando comunque il fondamento in merito dell'appello stesso e riproponendo ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni già proposte in prime cure, avanzando infine le conclusioni ricordate in epigrafe.
2.2.3) La sig.ra ha parimenti contestato la fondatezza del gravame, CP_8
proponendo a propria volta appello incidentale nei confronti delle parti della sentenza in cui la stessa era risulta soccombente e, specificamente, in quelle concernenti:
“a) l'accoglimento della pretesa di controparte di ordinare l'arretramento del balcone;
b) la reiezione della domanda riconvenzionale relativa al box in legno”.
2.2.3.1) Il gravame incidentale predetto è stato affidato ai seguenti motivi:
I. “a) Sul balcone a.1) Carenza di legittimazione passiva”, richiamando gli assunti argomentativi già esposti in prime cure sul punto e rilevando l'erroneità della
14 sentenza nella parte in cui aveva escluso la rilevanza – ai fini della decisione sul punto in questione – dell'aspetto del decoro architettonico;
II. “a.2) Il balcone al primo piano: la determinazione del confine. Violazione dell'art. 112 c.p.c.”, contestando la decisione del Tribunale di ritenere priva di rilievo la questione concernente l'individuazione del confine se non con riferimento ad eventuali domande di usucapione, mentre, invece, ciò era rilevante anche e soprattutto con riferimento alle domande concernenti la distanza dei balconi dal confine;
III. “b) Il box in legno”, evidenziando come la concreta morfologia del box in questione (ivi compresa la doccia esterna ivi presente) escludesse l'applicabilità dell'art. 33 del regolamento edilizio, ritenuto invece applicabile dal Tribunale di
Lucca, con conseguente violazione delle distanze legali da parte del manufatto predetto.
Sulla scorta di tali censure, la sig.ra ha concluso nei termini trascritti in CP_8
epigrafe.
2.2.4) Il ha infine contestato la fondatezza sia dell'appello principale CP_9 che dell'appello incidentale, nella parte concernente la posizione del stesso, CP_9
chiedendo la reiezione di entrambi.
3) Ciò premesso, e prendendo anzitutto in considerazione l'appello principale, deve immediatamente rilevarsi come tale gravame si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo dell'appello principale è stata contestata l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Lucca, in ordine alle eccezioni riconvenzionali sollevate da Pt_1
3.1.1) Sul punto la stessa ha in particolare dedotto che: Pt_1
− “...parte allora attrice precisava le proprie conclusioni e con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. chiariva le eccezioni e difese già tempestivamente svolte nella prima udienza di comparizione e ribadite nella successiva udienza del
16.01.2018, rispetto alle avversarie domande riconvenzionali”;
− tali eccezioni attenevano:
o al fatto che “...le due proprietà, oggi confinanti, in origine appartenevano ad un unico proprietario, ; CP_15
o alle opere realizzate dal predetto comune proprietario, che ebbe a costruire
“...sia il muretto di recinzione tra i due fondi, sia la , sia una CP_11
controparete aderente al muro oggi di proprietà eseguita in _5
muratura ordinaria, sulla quale installava una voliera in struttura in ferro
15 con base in cemento, corredata da una tubazione di adduzione dell'acqua per l'abbeveramento degli uccelli. Si deduceva, altresì, che detta
contro
- parete è tutt'oggi esistente e che, al posto delle pareti della ex voliera, è stata installata una casetta in legno di modeste dimensioni ad uso rimessa attrezzi, manufatto precario ed amovibile, nonché che anche le siepi contestate dalle controparti erano già presenti, nella stessa posizione in cui esse sono ancora oggi, all'epoca in cui unico proprietario dei due fondi era il SI. ; CP_15
− la situazione predetta era rimasta inalterata dalla metà degli anni '60 e quindi per ben oltre venti anni;
− la proposizione di tali eccezioni era avvenuta immediatamente, in quanto “...sin dalla prima udienza del 22.09.2017 ha espressamente dichiarato di formulare eccezione di usucapione rispetto a tutte le opere oggetto delle avversarie domande riconvenzionali, perché le stesse, oltre ad essere nella stessa posizione in cui erano state messe dall'originario proprietario dei due fondi limitrofi, erano in tale posizione e consistenza pacificamente da ben oltre vent'anni. Proprio alla luce dell'eccezione formulata, vista l'iniziale contumacia del Controparte_11
, l'allora parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla notifica del verbale
[...] di udienza allo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 292 c.p.c.”;
− il giudice di prime cure aveva dunque violato l'art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi su tali eccezioni.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) In proposito occorre anzitutto rilevare come l'eccezione in questione risulti suscettibile di essere presa in considerazione unicamente con riferimento alla tubazione di adduzione dell'acqua ed alla siepe presenti in loco, dal momento che le ulteriori domande delle controparti volte ad ottenere la condanna di alla rimozione/arretramento di altri Pt_1
manufatti presenti sul posto (il muretto e la casetta in legno) non sono state accolte.
La stessa odierna appellante, del resto, ha concluso il motivo di gravame in oggetto chiedendo “...che Codesta Ecc.ma Corte riformi la Sentenza, limitatamente al capo con cui ha accolto le avversarie domande riconvenzionali condannando la società Parte_1
“a rimuovere il tubo dell'acqua della doccia” ed a “ridurre l'altezza delle piante della siepe poste a distanza dal confine inferiore a cm. 50 in modo da non superare la rete posta sul muro di confine e quella delle piante della medesima siepe poste a distanza pari o superiore a cm 50 in modo da non superare i m 2,50” e si pronunci nel merito delle eccezioni in questione, accogliendole e, per l'effetto, rigettando integralmente le domande riconvenzionali che in primo grado sono state accolte”.
16 3.1.2.2) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come parte appellata abbia CP_8
eccepito la tardività delle eccezioni riconvenzionali in questione e, conseguentemente, la correttezza della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure, dal momento che tali eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito della prima udienza, ai sensi dell'art. 183, V° comma, c.p.c., cosa che non era invece accaduta.
L'appellante ha replicato a tale rilievo:
− ribadendo che le eccezioni in questione erano state formulate già in prima udienza, nel corso del giudizio di primo grado;
− precisando che tali eccezioni erano poi state ampiamente articolate e dibattute nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.;
− ricordando che, in base alla consolidata giurisprudenza, non occorrevano particolari deduzioni e/o allegazioni per formulare eccezioni;
− argomentando quindi in ordine alla possibilità di sollevare eccezioni riconvenzionali anche in appello (richiamando l'orientamento espresso da Cass.
21472/2016).
3.1.2.3) Preso dunque atto che l'appellante non ha sollevato contestazioni in punto di rito nei confronti dell'eccezione in questione, occorre anzitutto rilevare come dal verbale della prima udienza svoltasi in prime cure (il 22.9.2017) risulti che ebbe in Pt_1
tale sede a:
− contestare “...il fondamento delle avversarie domande riconvenzionali di accertamento del confine, trovandosi esso tra i due fondi esattamente delimitato dal muretto divisorio in essere e giammai in corrispondenza della parete del corpo di fabbrica di proprietà fatto mai affermato da questa difesa”; _5
− allegare che “Quanto ai manufatti in essere sulla proprietà essi sono Pt_1
pienamente legittimi ed infondate sono le avversarie deduzioni sia in fatto che in diritto”, in particolare precisando “...che il box contestato era precedentemente una voliera esistente nella stessa posizione ed in dimensioni ancora maggiori delle attuali. Ciò sin da quando la proprietà dei due fondi oggetto di causa era di un unico proprietario e comunque da oltre venti anni. La parete posteriore della ex voliera è ed è sempre stata in aderenza al muro della costruzione attualmente di proprietà Sia il muretto di recinzione, sia il manufatto, poi si trovano, a _5
pacificamente nella consistenza e posizione attuale da oltre vent'anni senza che il possesso pacifico sia mai stato interrotto. In subordine, rispetto al rigetto delle avversarie domande, quindi, si eccepisce l'acquisto per usucapione, da parte dell'odierna attrice, della proprietà della porzione del terreno delimitato dal
17 muretto in questione e del diritto a mantenere il box contestato nella posizione in cui si trova eventualmente in deroga alle disposizioni sulle distanze”;
− evidenziare che “Quanto alle presunte tubazioni e/o condotte, si eccepisce l'inammissibilità della domanda avversaria formulata da parte di entrambe le convenute in termini dubitativi. Non è possibile, come noto, chiedere la tutela giudiziale in termini esplorativi, rispetto diritti e/o violazioni solo ipotizzati.
Manca, in ogni caso, la specifica esposizione dei fatti su cui la domanda si fonda, necessaria alla valida proposizione della domanda giudiziale, anche in via riconvenzionale. Su detta domanda non si accetta pertanto il contraddittorio, in quanto indeterminata e formulata in maniera inammissibile. In ogni caso, in subordine, se ne contesta l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto”.
3.1.2.4) Dal contenuto di tale verbalizzazione (peraltro relativa a note elaborate dalla parte e fatte allegare al verbale d'udienza) emerge quindi che, in tale contesto:
a) ha proposto eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per Pt_1
usucapione con riferimento, unicamente, al muretto divisorio tra i fondi ed al manufatto di legno ivi presente;
b) non ha sollevato alcuna eccezione riconvenzionale con riferimento alla Pt_1 tubazione dell'acqua ed alla siepe parimenti presenti in loco;
c) con riferimento ai rilievi di controparte in ordine alla tubazione dell'acqua, Pt_1 ha unicamente eccepito l'inammissibilità delle relative domande (per il tenore della loro formulazione);
d) infine, non ha dedotto alcunché con riferimento alla siepe. Pt_1
3.1.2.5) In quest'ottica va quindi ricordato come l'art. 183 c.p.c. vigente all'epoca
(trattandosi di causa instaurata in prime cure nell'aprile del 2017) prevedesse – al quinto comma, prima parte – che all'udienza di prima comparizione delle parti “...l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto” e dunque circoscrivendo a tale ambito processuale la possibilità, per l'attore, di proporre le eccezioni la cui esigenza difensiva fosse scaturita dal tenore delle difese (domande ed eccezioni comprese) operate dalle controparti.
Ne consegue come avrebbe dovuto proporre alla sopra citata udienza del Pt_1
22.92.2017, avanti al Tribunale di Lucca, le eccezioni riconvenzionali concernenti l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere nella loro posizione sia la tubazione d'acqua che la siepe.
Ciò, come visto, non è invece accaduto.
18 È del resto irrilevante, ai fini in esame, che in successive udienze e/o nelle memorie dimesse ex art. 183, VI° comma, c.p.c. abbia avanzato tali eccezioni Pt_1
riconvenzionali, essendo ormai maturate le preclusioni atte ad impedire tale attività processuale.
Parimenti irrilevante è il rilievo per cui la proposizione di eccezioni non richiede formule rituali o tipizzate e che ciò possa avvenire in qualsivoglia modo atto a palesare l'intenzione della parte di destituire di fondamento una difesa, domanda e/o eccezione di controparte, dal momento che nel caso di specie non viene in rilievo un'eccezione della cui forma si discuta, ma tout court l'assenza dell'eccezione.
3.1.2.6) Infine, non appare condivisibile il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che (nell'ottica dell'appellante) riterrebbe possibile la proposizione di eccezioni riconvenzionali anche, per la prima volta, in appello.
Tale argomentazione, ammissibile pur se formulata per la prima volta nella memoria di replica del presente grado di giudizio, risulta così formulata: “A tutte queste ragioni che convincono della bontà del motivo I di appello della società deve Parte_1
aggiungersi, per quanto occorrer possa, la pacifica formulabilità per la prima volta in appello delle eccezioni riconvenzionali (cfr. ancora Cass. 21472/2016, secondo cui “ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado […]”); regola che vale ancor più nel caso di specie, perché, trattandosi di diritti autodeterminati,
l'allegazione del titolo in base al quale si pretende di vantare il diritto di servitù è invocabile senza alcuna preclusione”.
L'argomentazione non è suscettibile di essere recepita.
3.1.2.6.1) In proposito va anzitutto rilevato come l'eccezione riconvenzionale in oggetto si configuri come eccezione in senso stretto.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, in termini generali, che “Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (così Cass.
19 8525 del 6.5.2020, in massima, mentre in motivazione è contenuto il passaggio argomentativo per cui tali eccezioni sono “...bensì rilevabili d'ufficio (non trattandosi di eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva: v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto,
Cass. Sez. U. 03/02/1998, n. 1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661) e, pertanto, sottratte al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma pur sempre alla condizione che fossero proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226/SU; v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass.
31/10/2018, n. 27998).”).
Nello stesso senso si è del resto orientata la Suprema Corte (cfr Cass. 16046 del
29.7.2015) laddove ha ritenuto (in aderenza all'orientamento già sopra ricordato) che “La rilevabilità di ufficio dell'interruzione della prescrizione è stata riaffermata anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione 3, n. 18602 del 5 agosto
2013) con una pronuncia nella quale si afferma che "poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione".”.
Il criterio interpretativo che emerge dall'orientamento delineato dalla giurisprudenza di legittimità è dunque nel senso che le eccezioni in senso stretto vanno individuate esclusivamente in quelle riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva, mentre tutte le altre eccezioni sono da intendersi in senso lato (se non, in limine, come mere difese).
20 3.1.2.6.2) Dunque, aderendo all'impostazione interpretativa sopra delineata, va evidenziato come l'eccezione (riconvenzionale) di acquisto per usucapione vada inserita nel novero delle eccezioni in senso stretto, attenendo ad un diritto suscettibile di essere azionato in giudizio nei termini sopra indicati.
La Suprema Corte ha del resto ritenuto, nello specifico, che “...l'eccezione CP_1 riconvenzionale di usucapione era stata tardivamente proposta dalla convenuta siccome formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ovvero allorquando era già maturata la preclusione – in relazione al disposto dell'art. 167 c.p.c. – per la proposizione di eccezioni in senso stretto, considerandosi irrilevante la circostanza che l'esigenza di formulare siffatta eccezione di usucapione fosse sorta solo in conseguenza delle difese avanzate dall'attore nelle note depositate ad integrazione e chiarimento della domanda
(in applicazione del citato art. 183 c.p.c., che consente, infatti, solo il deposito di memorie relative alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, evidentemente nel rispetto delle preclusioni processuali previste); ciò perché, giustamente, a fronte della domanda inizialmente proposta riferita ad un'azione negatoria di servitù, la formulazione dell'eccezione riconvenzionale di servitù, in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto – per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l'eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti – essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (così Cass.
18322 del 27.6.2023, in motivazione).
In ordine alla pronuncia ora menzionata si evidenzia come non presenti rilievo il fatto che, nella fattispecie analizzata dalla Suprema Corte, l'eccezione riconvenzionale fosse stata sollevata da pare convenuta (e la tardività fosse correlata al fatto che, a fronte della domanda attorea che con tale eccezione si intendeva paralizzare, l'eccezione era stata sollevata solo con la prima memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. e non in comparsa di costituzione) atteso che ciò che rileva è il principio attestato con la pronuncia in oggetto.
In tal senso, dunque, analoga tardività è ravvisabile con riferimento alla posizione della parte attrice che, al cospetto di una domanda e/o eccezione di controparte svolta in comparsa di costituzione, intenda proporre eccezione riconvenzionale di usucapione onde paralizzare tale domanda e/o eccezione: la possibilità di sollevare l'eccezione riconvenzionale predetta risulta infatti processualmente circoscritta alla prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183, V° comma, c.p.c. (vigente ratione temporis).
Tale approccio è stato ribadito in termini generali dalla stessa Corte di Cassazione allorquando ha preso in considerazione la tematica concernente la possibilità di
21 “convertire” una domanda di usucapione, che per qualsivoglia motivo sia stata ritenuta inammissibile, in un'eccezione riconvenzionale atta a paralizzare l'altrui domanda: in tal caso la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “...il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema sub specie di eccezione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.22552 del 23/10/2009, Rv.610633) essendo a tal riguardo sufficiente che la predetta eccezione sia stata sollevata nei termini all'uopo previsti dal codice di procedura (Cass. Sez. 2, Sentenza n.10206 del 19/05/2015,
Rv.635409)” (così, in motivazione, Cass. 6009 del 4.3.2020, ancora una volta evidenziando come la possibilità di prendere in considerazione una siffatta eccezione sia subordinata, comunque, al rispetto delle preclusioni scandite dal sistema processuale).
3.1.2.6.3) In ultimo, ed al netto degli assorbenti rilievi sin qui svolti, deve evidenziarsi come il richiamo giurisprudenziale operato dall'odierna appellante non possa comunque ritenersi condivisibile.
La sentenza richiamata da (Cass. 21472 del 28.9.2016) non risulta infatti Pt_1
direttamente riguardare la questione concernente le tempistiche processuali da rispettare al fine della corretta proposizione delle eccezioni riconvenzionali (che, nell'impostazione difensiva dell'appellante, sembrerebbero essere le uniche eccezioni suscettibili di essere proposte, sempre e comunque, anche per la prima volta in appello) quanto piuttosto la – ben – diversa questione attinente ai criteri di qualificazione di una determinata istanza di parte come domanda riconvenzionale o come eccezione riconvenzionale.
È in tale ottica che la sentenza invocata da ha infatti esposto, a censura della Pt_1 pronuncia resa dalla Corte territoriale ivi considerata, che tale Corte “Ha infatti ritenuto che, essendo fondate su titoli negoziali differenti da quelli già oggetto del giudizio in quanto posti a base delle domande dell'attrice, tali difese dovessero essere qualificate, per loro natura, come domande riconvenzionali (domande pacificamente inammissibili, nel caso di specie, per intervenuta decadenza processuale) e non potessero essere prese in considerazione neanche quali mere "eccezioni riconvenzionali", ai più limitati effetti di impedire semplicemente l'accoglimento delle domande avversarie. Ma in questo modo la corte, operando una non corretta ricostruzione della distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione - fondata sul titolo posto a base della difesa della parte, invece che sull'oggetto di essa o, se si preferisce, sulla struttura invece che sulla funzione di essa - ha conseguentemente posto una limitazione al possibile ampliamento del thema decidendum ad opera dal convenuto, attraverso la deduzione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti fatti valere dall'attore, che n non trova riscontro in alcuna disposizione normativa. Secondo risalente e costante giurisprudenza di questa Corte,
22 espressa anche in precedenti che presentano analogie con la fattispecie in esame, infatti,
«ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3612 del 06/08/1977,
Rv. 387226; conf., ex multís, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3843 del 06/06/1983, Rv. 428766;
Sez. 2, Sentenza n. 246 del 10/01/1981, Rv. 410656; Sez. L, Sentenza n. 363 del
16/01/1987, Rv. 450109; Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 02/04/1997, Rv. 503443; Sez. L,
Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379; Sez. L, Sentenza n. 9965 del 21/07/2001,
Rv. 548391; Sez. 1, Sentenza n. 20178 del 24/09/2010, Rv. 614253; Sez. L, Sentenza n.
16339 del 04/08/2015, Rv. 636348)”.
Emerge dunque in modo nitido come l'inciso secondo cui l'eccezione riconvenzionale sarebbe ammissibile anche in appello si presenta come il portato del richiamo alla precedente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione nella sentenza 3612 del
6.8.1977 che, oltre a non aver addentellati di sorta con la questione che la Suprema Corte stava affrontando nella predetta sentenza 21472 del 28.9.2016, risulta resa nel contesto di un sistema procedurale talmente diverso rispetto a quello che viene in rilievo nella presente sede da non consentire neppure astrattamente di poter estrapolare un principio applicabile al caso de quo.
3.1.2.7) Nell'ottica interpretativa sin qui descritta deve quindi rilevarsi come non possa ritenersi tempestivamente sollevata l'eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione sollevata da parte di sì che l'eccezione stessa, in quanto Pt_1
tardiva, non può essere presa in considerazione.
Dunque, previa integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini sin qui descritti, il motivo di gravame in oggetto deve essere respinto.
3.2) Le considerazioni sin qui svolte determinano la reiezione, altresì, del secondo motivo dell'appello principale.
23 Con tale motivo, infatti, ha contestato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui “...ha omesso di prendere atto delle prove acquisite che, tutte, hanno dimostrato la fondatezza nel merito delle eccezioni riconvenzionali formulate dall'allora parte attrice”.
Una volta preso atto dell'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione riconvenzionale in questione (nella parte rilevante ai fini del presente gravame) risulta per l'effetto infondato il motivo di appello imperniato sulla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure delle prove che avrebbero potuto fornire la dimostrazione della fondatezza dell'eccezione stessa.
3.3) Con il terzo motivo dell'appello principale, infine, ha lamentato Pt_1
l'erroneità della sentenza impugnata laddove era stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa con riferimento alla riconosciuta (dal Tribunale di Lucca) Pt_1
sussistenza di una violazione delle distanze legali.
3.3.1) Il Tribunale di Lucca ha respinto tale domanda sulla scorta rilevando che
“Ancorché le violazioni riscontrate siano in effetti, potenzialmente, fonte di danni,
l'attrice non ha concretamente provato questi ultimi, per cui la domanda va respinta”.
In ordine a tale decisione, l'appellante ha dedotto che:
− non poteva ravvisarsi alcuno specifico onere probatorio gravante sull'attrice in prime cure in ordine alla dimostrazione del danno subito, richiamando “...la giurisprudenza secondo la quale le violazioni in materia di distanze tra edifici comportano una compromissione del godimento della proprietà e, quindi, un danno da ritenersi in re ipsa”;
− “L'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni sui fondi finitimi costituisce per il vicino una limitazione al godimento del bene, e quindi all'esercizio di una delle facoltà che si riconnettono al diritto di proprietà: per questo il danno è in re ipsa, perchè l'azione risarcitoria è volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto e alla conseguente diminuzione di valore del fondo subita dal proprietario in conseguenza dell'edificazione illegittima del vicino, per il periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso”;
− “...nel caso di violazione di una norma relativa alle distanze tra edifici, il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima”;
− “Parte attrice non aveva, infatti, l'onere di dimostrare i danni consistenti nella limitazione del godimento del bene, derivante dall'imposizione temporanea di
24 un'illegittima servitù, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà”.
3.3.2) Il motivo è infondato.
3.3.2.1) Il più recente, e condivisibile, orientamento della giurisprudenza di legittimità è infatti attestato nel senso che “Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022,
n.33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III
Sezione Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni Unite in senso positivo. E' stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del 18/07/2013, Rv.
627242 – 01). Le Sezioni Unite confermano la linea evolutiva della giurisprudenza della
II Sezione Civile, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di
“danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicchè il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il
25 danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno” (così, in motivazione, Cass. 18108 del 23.6.2023, pedissequamente seguita da Cass. 17758 del 27.6.2024).
Dunque, il danno da violazione delle distanze legali non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma va ricondotto nel novero concettuale del “danno normale”, quale danno suscettibile di essere provato tramite presunzioni “privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”.
Tale danno, dunque, non può essere prospettato mediante una valorizzazione della
“cosa” in sé considerata, ma solo con riferimento al diritto di usufruire della cosa stessa in modo pieno, con l'effetto che il “danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione”.
3.3.2.2) Nel caso di specie, come visto, l'odierna appellante non ha tuttavia dedotto alcunché nei termini prescritti dalla Suprema Corte, sostanzialmente limitandosi a richiamare all'orientamento giurisprudenziale che qualifica il danno da violazione delle distanze legali come danno in re ipsa,
non risulta dunque neppure aver prospettato elementi suscettibili di essere Pt_1
posti alla base del meccanismo logico di integrazione probatoria rappresentato dalle presunzioni semplici, in questo senso – del resto – coerentemente con il proprio assunto difensivo secondo cui il danno in questione non avrebbe alcuna necessità di riscontro, neppure in via presuntiva, sì che la sua risarcibilità dovrebbe essere determinata unicamente da una domanda giudiziale in tal senso.
Ritenendo invece, come detto, il Collegio di aderire al più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte sul punto, la domanda risarcitoria in questione ed il motivo di gravame ad esso correlata devono essere respinti.
3.4) Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, dunque, l'appello principale deve essere integralmente respinto.
4) Occorre a questo punto prendere in considerazione l'appello incidentale proposto dalla sig.ra CP_8
4.1) Con il primo motivo, la predetta appellata ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla sig.ra in prime cure. CP_8
4.1.1) In proposito si ricorda che:
A) tale eccezione era stata sollevata adducendo che le domande di Pt_1
concernenti il balcone oggetto di causa dovevano intendersi come riguardanti il decoro architettonico dell'edificio condominiale, con conseguente legittimazione passiva del
26 Condominio e difetto di legittimazione passiva della stessa sig.ra , comunque, Parte_4 con diritto di quest'ultima di essere tenuta indenne dallo stesso in ordine agli CP_9
eventuali interventi da attuare sui balconi stessi;
B) il Tribunale di Lucca aveva respinto tale eccezione ritenendo che “Il decoro architettonico riguarda infatti al più le finiture dei balconi, ma non implica certo che essi siano tout court di proprietà del , essendo al contrario pacifico che essi sono CP_9
di proprietà dei singoli condomini. Conseguentemente, posto che in questione è una normativa in tema di distanze fra proprietà, è evidente che i soggetti tenuti al relativo rispetto, e pertanto all'arretramento in caso di violazione, sono appunto i condomini”, ciò che escludeva anche qualsivoglia possibilità di avanzare domande di garanzia nei confronti del CP_9
4.1.2) A fondamento del motivo di gravame in analisi, la sig.ra ha CP_8
dedotto che:
− la valutazione in questione è contraddittoria, in quanto “Si precisa , da un lato, che il decoro del balcone è inerente al condominio, ma si esclude dall'altra, che qualsiasi elemento oggetto della pretesa avversaria inserisca a tale titolarità”, rilevando che “...il decoro non è un bene immateriale ed astratto che non inserisca ad un determinato manufatto. Esso si sostanzia invece in specifiche opere e accessori (che il Giudice stesso qualifica come “finiture”) che dunque vengono senz'altro coinvolti nell'opera di demolizione. Trattandosi di beni comuni ancorché a seguire la pronuncia di primo grado in modo solo parziale, non si potrà disconoscere che il è il solo (o comunque è anche) legittimato CP_9 insieme all'appellante ad eseguire un'eventuale sentenza di condanna”;
− il fatto che i balconi aggettanti siano di proprietà dei singoli condomini non esclude che gli stessi balconi svolgano anche una funzione estetica, incidendo sul pregio estetico dell'edificio, dal momento che i frontali dei balconi avevano un'indubbia valenza decorativa;
− il decoro architettonico va ritenuto come integrante un “bene comune” del
. CP_9
4.1.3) Il motivo è infondato.
4.1.3.1) L'estrema valorizzazione operata da parte appellante con riferimento ai profili estetico-decorativi dei balconi, in genere, non può infatti incidere sulla constatazione per cui, nella presente fattispecie, non vengono in alcun modo in rilievo i profili in questione.
27 I balconi aggettanti di proprietà della sig.ra risultano presentare rilevanza, CP_8
nella presente causa, unicamente in funzione della violazione delle distanze legali concretizzatasi con la loro realizzazione.
In nessun modo, invece, vengono in rilievo gli aspetti decorativi dei balconi in questione.
E quasi pleonastico rilevare che, se i balconi aggettanti sono di proprietà dei singoli condomini (come la stessa appellante riconosce, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto), le domande volte alla loro demolizione/arretramento non possono che essere rivolte nei confronti dei singoli condomini medesimi.
4.1.3.2) La Corte di Cassazione, del resto, ha avuto modo di indicare che “In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (cfr Cass. 25191 del 17.9.2021), così rimarcando come la questione concernente il rispetto delle distanze legali da parte dei balconi aggettanti risulti integrare un profilo giuridico ben distinto da quello relativo agli elementi del fabbricato con mera funzione artistica o ornamentale.
4.2) Con il secondo motivo dell'appello incidentale, la sig.ra ha CP_8
contestato la decisione del Tribunale di Lucca di ritenere che la questione concernente la determinazione del confine tra i fabbricati oggetto di causa avesse rilevanza esclusivamente con riferimento alle domande di usucapione.
4.2.1) L'odierna appellante ha infatti censurato, con il motivo in questione, il passaggio argomentativo del giudice di prime cure secondo cui “non essendovi domande di usucapione, tale confine di fatto, risulta infatti irrilevante, dovendosi tenere conto di quello catastale”, in particolare esponendo che:
− la sig.ra non aveva chiesto di determinare il confine di fatto, ma la CP_8 determinazione del confine reale tra i fondi in questione e, per l'effetto,
l'arretramento della recinzione esistente tra le proprietà in oggetto;
− non era dunque vero che la questione del confine assumeva rilievo solo in presenza di domande di usucapione;
− “Ha dunque errato il Giudice nel ritenere che un diverso confine rispetto a quello catastale fosse deducibile unicamente da una pretesa di usucapione”;
28 − l'esatta individuazione della linea di confine incideva sulla questione concernente la violazione delle distanze dal confine medesimo, da parte dei balconi più volte ricordati;
− non era condivisibile l'individuazione della linea di confine in coincidenza con la mezzeria del muretto esistente in loco, dovendosi invece ritenere che tale linea fosse allocata sul lato del muretto stesso prospicente la proprietà di Pt_1
− vi erano elementi fattuali che inducevano a tale conclusione, come la presenza di due pilastri la cui morfologia era tale “...da far legittimamente pensare che il confine sia costituito dal piano di contatto dei due pilastri (cfr. foto allegata 1)”;
− “Si può quindi apprezzare che il confine fra le proprietà ed il Parte_1
, è definito dal filo esterno, lato nord ovest, del Controparte_11
corpo di fabbrica ad un piano di proprietà La determinazione del _5
l'effettivo confine tra le due proprietà consente di concludere per la regolarità del balcone di proprietà o al limite per una modestissima riduzione della CP_8 distanza del filo esterno del balcone rispetto al confine”.
4.2.2) Il motivo è infondato.
4.2.2.1) Anzitutto va rilevato come, nella sentenza impugnata, non sia fatto riferimento solamente al “confine di fatto”, dal momento che il Tribunale di Lucca ha espressamente, ed in primo luogo, rilevato che “Il ctu ha riscontrato che il confine catastale coincide con la mezzeria del muretto di confine, con soprastante rete (collocata in coincidenza con tale mezzeria), esistente in loco”.
Lo stesso Tribunale, poi, dopo aver dato atto dell'individuazione del confine secondo le predette risultanze catastali, ha ulteriormente indicato che “Per quanto concerne il confine di fatto, esso coincide a sua volta con tale muretto, salvo lungo il viale
Colombo, dove esso deve essere identificato con il punto di contatto fra i pilastri delle rispettive recinzioni, e dalla parte opposta, in corrispondenza del corpo di fabbrica dei sottostante la terrazza della , oggetto della domanda Controparte_12 CP_8 dell'attrice, dove esso deve essere identificato con la faccia esterno del muro di tale corpo di fabbrica”.
Dunque, la valutazione operata dal giudice di prime cure ha direttamente ad oggetto l'individuazione del confine tra le proprietà in questione, con la precisazione che il confine catastatale risulta corrispondere a quello di fatto esistente in loco, salve le eccezioni sopra specificamente ricordate.
Non può dunque accedersi alla ricostruzione dell'appellante secondo cui il
Tribunale di Lucca non avrebbe preso in considerazione la domanda in oggetto, come formulata da parte della stessa sig.ra CP_8
29 4.2.2.2) In secondo luogo va rilevato come, ai fini della questione concernente le distanze dei balconi dal confine, il giudice di prime cure abbia espressamente dato atto che
“Il ctu ha riscontrato che tali balconi sono posti a distanza inferiore a quella di legge.
Prescrivendo in proposito l'art. 9052 cc la distanza di m. 1,5, il ctu ha infatti verificato, quanto a quello della , posto al primo piano, che il parapetto si trova ad una CP_8
distanza di m. 1,20, quanto a quello dei posto al secondo piano, che i CP_1
parapetto si trova ad una distanza di m. 1,17 (si noti che, anche in ipotesi facendo riferimento al confine di fatto, come identificato dal ctu, vale a dire facendolo coincidere con la faccia esterna del muretto di confine dalla parte della proprietà attorea, la distanza sarebbe comunque insufficiente;
il muretto è infatti spesso cm 27, per cui, considerando che la distanza di cui sopra è misurata dalla relativa mezzeria, la distanza dal suddetto confine di fatto risulterebbe maggiore solo della metà di tale spessore, vale a dire di cm
13,5, talché i parapetti si troverebbero a distanza dal confine, rispettivamente, di m. 1,335
e di m. 1,305). Non c'è dunque dubbio che la ed i debbano essere CP_8 CP_1
condannati al1'arretramento di tali balconi, o quantomeno del relativo parapetto, fino alla distanza di m. 1,50 dalla mezzeria del muretto di confine”.
Dunque, il Tribunale di Lucca ha preso in considerazione il profilo concernente la violazione delle distanze dal confine non solo avendo a riferimento la linea individuata con riferimento ai dati catastali, ma anche quella correlata alla situazione di fatto (nella parte in cui la stessa risulta non collimare con le risultanze catastali medesime) e rilevando che, in entrambi i casi, era ravvisabile una violazione delle distanze legali.
Nei confronti di tale specifica valutazione non constano invece altrettanto specifiche contestazioni nell'ambito del motivo di gravame in oggetto, ciò che rende il motivo stesso infondato e, in parte, inammissibile laddove non si confronta con il tenore concreto della decisione contestata.
4.3) Infine, con il terzo motivo dell'appello incidentale, la sig.ra ha CP_8
censurato la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure secondo cui il manufatto in legno di proprietà pur allocato sulla linea di confine, non poteva essere ritenuto Pt_1 illegittimo in forza delle previsioni dell'art. 33 del regolamento edilizio vigente all'epoca.
4.3.1) Il Tribunale di Lucca ha in effetti ritenuto, sul punto, che “L'art. 33⁴ del citato regolamento prevede infatti che la distanza sancita nel precedente comma non si applichi alle costruzioni sul confine che siano in aderenza ad un fabbricato posto sul terreno confinante e la cui sagoma sia interamente contenuta in quella di quest'ultimo, che è appunto il caso di specie. Come riscontrato dal ctu, la sagoma del box in legno è infatti compresa in quella del corpo di fabbrica dei . Controparte_12
4.3.2) Tale valutazione è stata contestata dalla sig.ra adducendo che: CP_8
30 − non era vero che la sagoma del manufatto di legno in questione era “contenuta” in quella del fabbricato posto a confine, dal momento che “In realtà del manufatto in legno, al cui interno è presente uno scaldabagno (cfr. foto allegata 5), è sicuramente parte integrante e pertinenziale la doccia esterna, realizzata con due elementi in muratura (uno lungo il confine ed uno ad esso ortogonale) rivestiti con piastrelle, come illustrato nella documentazione fotografica presente nella relazione del C.T.U. a pag. 11 ove si vede la costruzione in muratura con rivestimento in piastrelle e il box tali da formare un unico corpo;
in tal modo non
è più verificata la condizione di totale continenza nella sagoma dell'avancorpo del
”; CP_9
− “Anche a condividere la conclusione del CTU relativa alla continenza tra avancorpo e box, se ne dovrebbe concludere comunque che ad essere _5
realizzata in violazione delle distanze è comunque la doccia che fuoriesce da tale perimetro. Il Giudice di prime cure ha quindi errato nella valutazione dello stato dei luoghi, avallando acriticamente le considerazione operate dal CT U. Si chiede pertanto la riforma della decisione sul punto con condanna di ad eliminare o Pt_1
l'intero box o la muratura della doccia”.
4.3.3) Il motivo è infondato.
4.3.3.1) Come visto, l'appellante incidentale non contesta in termini generali l'astratta applicabilità dell'art. 33, 4° comma, del regolamento edilizio applicabile ratione temporis, secondo il quale “Non è richiesto il rispetto della distanza minima prevista dal precedente comma nel caso di edificazione in ADERENZA a fabbricati esistenti sul confine di proprietà, a condizione che la sagoma del fabbricato di nuova realizzazione sia totalmente contenuta in quella del fabbricato esistente sul confine. Tale disposizione si applica anche nel caso di edificazione in aderenza a fabbricati esistenti a distanza inferiore di quella prescritta dal codice civile dal confine di proprietà”.
Le doglianze della sig.ra attengono al fatto che tale norma non potrebbe, CP_8
in concreto, trovare applicazione in quanto il manufatto di legno in questione sarebbe caratterizzato anche dalla presenza di una doccia, dotata di struttura rivestita di mattonelle, la cui presenza renderebbe “fuori sagoma” il manufatto stesso rispetto al limitrofo fabbricato del condominio.
4.3.3.2) Le fotografie disponibili in atti (ad es., la fotografia a pg. 11 della relazione di consulenza) consentono effettivamente di rilevare che, a fianco del box in legno in oggetto, risulta realizzata una doccia, caratterizzata dalla presenza di due lati in muratura rivestiti di piccole mattonelle (tipo mosaico) di varie tonalità di azzurro, uno dei quali in aderenza al manufatto stesso e l'altro sulla linea di confine.
31 La doccia in questione, per come all'evidenza si presenta, risulta peraltro integrare una struttura del tutto autonoma rispetto al manufatto in legno sopra ricordato, il cui unico rapporto con quest'ultimo è che, semplicemente, su un lato è costruita in aderenza allo stesso (così come è appoggiata, sull'altro lato, con la recinzione posta a confine).
Per il resto, si tratta di due manufatti completamente distinti: un box in legno ed una doccia in muratura con le pareti piastrellate.
In tale ottica va quindi rilevato che la sig.ra in prime cure, ha formulato CP_8
la propria domanda sul punto nei seguenti termini:
a) nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta: “Si chiede pertanto l'ordine alla attrice di eliminare o comunque arretrare a distanza di legge il box in legno realizzato sulla sua proprietà (foglio 41 mapp 31) a confine con la proprietà ; CP_17
b) nelle conclusioni della stessa comparsa: “Chiede, inoltre, che la in Parte_1
persona del legale rappresentante, venga condannata alla eliminazione del casotto in legno – spogliatoio realizzato in adiacenza al confine con la proprietà del sul foglio 41 mappale 31 nonché alle Controparte_11
eliminazione delle tubazioni (adducenti acqua o altre) poste sul confine sempre del foglio 41 mappale 31 a distanza irregolare rispetto all'art.889 c.c. rispetto al foglio 41 mappale 32 di proprietà del ” (con identica formulazione nel CP_9 contesto della comparsa di costituzione dimessa all'esito della riassunzione del processo di prime cure);
c) con richiamo “agli atti”, in sede di precisazione delle conclusioni.
Dunque, nel contesto delle domande della sig.ra non risulta essere mai CP_8
stata presa in considerazione la doccia in questione, sì che ogni rilievo mosso al riguardo per la prima volta nella presente sede risulta essere gravato da inesorabile tardività.
Né appare possibile ritenere che le censure mosse nei confronti della doccia in questione possano aver rilievo al fine della valutazione della regolarità del manufatto in legno adiacente alla stessa, trattandosi di due opere – come detto – tra loro autonome (ed integrando un profilo su cui non è mai stato instaurato il contraddittorio, sconoscendosi financo il regime urbanistico della doccia in oggetto, non essendo mai state operate – oltre alle domande – neppure allegazioni sul punto).
4.4) Anche l'appello incidentale deve quindi essere integralmente respinto.
5) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, occorre procedere ad alcune distinzioni.
5.1) In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da:
32 − , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, considerati quali unica parte processuale;
Controparte_4
− , e , parimenti considerati Controparte_5 Controparte_6 CP_7
quali unica parte processuale;
− ; Controparte_9
devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come Pt_1
in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.2) Per quanto concerne i rapporti tra parte appellante e parte appellata/appellante incidentale sig.ra si osserva come l'appello incidentale proposto da quest'ultima CP_8
abbia avuto ad oggetto profili correlati a domande avanzate esclusivamente nei confronti di Pt_1
Ne consegue che la reiezione dell'appello principale e dell'appello incidentale integra una situazione di soccombenza reciproca, nei rapporti tra e la sig.ra Pt_1
che induce a ravvisare i presupposti per compensare integralmente tra tali parti CP_8
le spese di lite del presente grado di giudizio.
5.3) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e sia l'impugnazione principale che quella incidentale sono state respinte, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le stesse rispettive impugnazioni integralmente rigettate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_8
sentenza n. 1243/2019 del Tribunale di Lucca, così statuisce:
1) respinge l'appello principale proposto da Parte_1
2) respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_8
33 3) condanna parte appellante principale a rifondere alla parte appellata Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per Controparte_4 compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte appellante principale a rifondere alla parte appellata Parte_1
, e le spese di lite, che vengono Controparte_5 Controparte_6 CP_7 liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) condanna parte appellante principale a rifondere alla parte appellata Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € Controparte_9
9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_8
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, Parte_1
ove dovuto, per il gravame principale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13;
8) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_8
quello, ove dovuto, per il gravame incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
34 Nota
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