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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 390/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PESCA MARIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUARINO DANIELA in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
E
( , con sede legale in Roma Controparte_2 P.IVA_3
alla Via Grezar n. 14 - quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di di rappresentato e difeso Controparte_3
dall'avv. Michele di Fiore, giusta procura allegata in atti reistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 18/02/2019, , nel contestare avviso Parte_1
di addebito n° 4002018000790260600 (ente impositore ), adiva al presente CP_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: “Dichiarare la prescrizione delle richieste di pagamento per quanto sopra indicato, e ancora, nel merito, accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di opposizione, si annullare, sempre come detto previa sospensione, l' intimazione di pagamento impugnata e delle predette voci di debito, essendo le stesse richiesta nulle ed inefficaci, nonché e comunque per inesistenza del presunto credito, Annullare anche ed in ogni caso i presunti avvisi di addebito sopra indicati e riportati . Di conseguenza dichiarare e che nulla è dovuto per tali avvisi sia all' CP_4
che all' di Salerno, per le ragioni sopra evidenziate,
[...] CP_1
quantomeno per gli avvisi di pagamento relativi agli anni 2012/2013/2014 e per tutti gli anni successivi:”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_5
nonché l' il quale
[...] Controparte_2
contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile,
e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo vari rinvii, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione di parte resistente che sostiene che CP_1
l'opposizione è stata proposta in ritardo per due motivi. In primis, la scadenza del termine dell'opposizione cadeva in giorno festivo (17.02.2019, domenica), ed è stato traslato al primo giorno utile non festivo. In secundis, l'opposizione proposta non attiene all'atto esecutivo, ma alla insussistenza del credito posto alla base dello stesso, configurando pertanto opposizione all'esecuzione piuttosto che opposizione agli atti esecutivi.
3.1 Il ricorso merita accoglimento. Ed infatti gli atti esecutivi sono posti alla base di crediti risultanti dall'iscrizione d'ufficio all'albo dei Commercianti avvenuta con provvedimento che l' suppone notificato nel 19/05/2017. Ebbene, tale CP_1
atto risulta ricevuto da tale soggetto terzo di cui non Persona_2
Pag. 2 di 3 risulta in cartolina la qualifica per la ricezione dell'atto; neppure viene evidenziata, in corso di giudizio, una possibile connessione con il soggetto ricorrente.
La notifica del provvedimento in esame è pertanto da considerare nulla e priva di efficacia giuridica.
3.2 Atteso che la pretesa dell'ente impositore deriva da contributi dovuti dal ricorrente in forza di tale iscrizione, tale atto è da considerare propedeutico per la formazione dei titoli posti alla base dell'avviso di addebito oggi impugnati, di tal ché gli stessi non possono formare titolo di alcuna pretesa creditoria dall'ente previdenziale e sono pertanto da considerarsi inesigibili ed illegittimi.
4.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_5
e dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara nullo l'avviso di addebito impugnato individuato al n° 4002018000790260600;
3) pone le spese relative di lite a carico dell' , spese liquidate in Euro 1.500, CP_1 oltre IVA, CA e 15% forf a favore di parte ricorrente con distrazione all'avv.
Mario Pesca per dichiarato anticipo;
si comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 11/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 390/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PESCA MARIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUARINO DANIELA in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
E
( , con sede legale in Roma Controparte_2 P.IVA_3
alla Via Grezar n. 14 - quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di di rappresentato e difeso Controparte_3
dall'avv. Michele di Fiore, giusta procura allegata in atti reistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 18/02/2019, , nel contestare avviso Parte_1
di addebito n° 4002018000790260600 (ente impositore ), adiva al presente CP_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: “Dichiarare la prescrizione delle richieste di pagamento per quanto sopra indicato, e ancora, nel merito, accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di opposizione, si annullare, sempre come detto previa sospensione, l' intimazione di pagamento impugnata e delle predette voci di debito, essendo le stesse richiesta nulle ed inefficaci, nonché e comunque per inesistenza del presunto credito, Annullare anche ed in ogni caso i presunti avvisi di addebito sopra indicati e riportati . Di conseguenza dichiarare e che nulla è dovuto per tali avvisi sia all' CP_4
che all' di Salerno, per le ragioni sopra evidenziate,
[...] CP_1
quantomeno per gli avvisi di pagamento relativi agli anni 2012/2013/2014 e per tutti gli anni successivi:”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_5
nonché l' il quale
[...] Controparte_2
contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile,
e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo vari rinvii, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione di parte resistente che sostiene che CP_1
l'opposizione è stata proposta in ritardo per due motivi. In primis, la scadenza del termine dell'opposizione cadeva in giorno festivo (17.02.2019, domenica), ed è stato traslato al primo giorno utile non festivo. In secundis, l'opposizione proposta non attiene all'atto esecutivo, ma alla insussistenza del credito posto alla base dello stesso, configurando pertanto opposizione all'esecuzione piuttosto che opposizione agli atti esecutivi.
3.1 Il ricorso merita accoglimento. Ed infatti gli atti esecutivi sono posti alla base di crediti risultanti dall'iscrizione d'ufficio all'albo dei Commercianti avvenuta con provvedimento che l' suppone notificato nel 19/05/2017. Ebbene, tale CP_1
atto risulta ricevuto da tale soggetto terzo di cui non Persona_2
Pag. 2 di 3 risulta in cartolina la qualifica per la ricezione dell'atto; neppure viene evidenziata, in corso di giudizio, una possibile connessione con il soggetto ricorrente.
La notifica del provvedimento in esame è pertanto da considerare nulla e priva di efficacia giuridica.
3.2 Atteso che la pretesa dell'ente impositore deriva da contributi dovuti dal ricorrente in forza di tale iscrizione, tale atto è da considerare propedeutico per la formazione dei titoli posti alla base dell'avviso di addebito oggi impugnati, di tal ché gli stessi non possono formare titolo di alcuna pretesa creditoria dall'ente previdenziale e sono pertanto da considerarsi inesigibili ed illegittimi.
4.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_5
e dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara nullo l'avviso di addebito impugnato individuato al n° 4002018000790260600;
3) pone le spese relative di lite a carico dell' , spese liquidate in Euro 1.500, CP_1 oltre IVA, CA e 15% forf a favore di parte ricorrente con distrazione all'avv.
Mario Pesca per dichiarato anticipo;
si comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 11/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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