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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 40/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Ciconte Filippo
e Falvo Barbara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio del CP_1 Per_1
22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Salvati Valeria ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2025 , premettendo di aver ricevuto, in data Parte_1
18 dicembre 2024, la notifica, da parte dell' , dell'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 00820249006616873/000, riferibile tra l'altro ai sottesi avvisi d'addebito n.
30820150002086525000, asseritamente notificato il 27.02.2016, per € 3.551,73, n.
308220170000345262000, asseritamente notificato in data 27.11.2017, per € 2.121,05 e n.
30820170000365377000 per € 4.256,26, deduceva i seguenti profili di illegittimità:
- mancata notifica degli atti presupposti e nullità dell'atto conseguenziale;
- violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000 per omessa motivazione sia degli atti prodromici e dell'intimazione opposta, essendo peraltro indicati solo i codici tributi in maniera criptica;
- maturazione della prescrizione quinquennale.
Previa sospensiva dell'atto opposto, insisteva nell'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e degli atti presupposti e nella declaratoria di inesigibilità del credito.
Con memoria difensiva depositata il 17 marzo 2025 si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c., e di quaranta giorni, di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999.
Osservava che tutti gli avvisi d'addebito erano stati correttamente notificati – quello n.
30820150002086525000 il 28/01/2016 e gli ulteriori nn. 30820170000345262000 e
30820170000365377000 il 27/11/2017 -, con irretrattabilità della pretesa contributiva.
Chiedeva, in ordine alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, ordine di esibizione nei confronti dell'ente della riscossione.
Previo accoglimento delle eccezioni preliminari, insisteva nel rigetto del ricorso e si opponeva all'accoglimento dell'stanza di sospensiva.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza odierna del 27 marzo 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione,
a termini dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso che, con intimazione di pagamento n. 00820249006616873/000, riferibile per quanto d'interesse nel presente giudizio, agli avvisi d'addebito n. 30820150002086525000, n.
308220170000345262000 e n. 30820170000365377000, è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 47.342,65, di cui € 9.929,04 portati dai predetti atti.
Va preliminarmente osservato che, nell'eventualità in cui il debitore formalizzi azione di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo o intimazione di pagamento tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, V comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 deducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito, senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione ha natura di opposizione all'esecuzione.
Invero l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, determina una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, mentre se sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, la legittimazione passiva spetta rispettivamente all'ente impositore o all'agente per la riscossione. Nel caso in esame, fermo il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di CP_1 ricorso relativi alla regolarità anche formale degli atti di riscossione d in particolare al vizio di motivazione, quanto all'omessa notifica degli atti presupposti l' ha prodotto, depositando gli CP_1 originali, delle notifiche, non andate a buon fine per compiuta giacenza.
Gli atti presupposti riportano la notifica con restituzione al mittente per compiuta giacenza e non risulta inviato l'avviso di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c..
L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, nel disciplinare la notifica delle cartelle di pagamento/avvisi d'addebito, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del d.p.r. n. 502/1973, prevede come la notifica si consideri avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, sicché la notifica non può perfezionarsi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo.
Dunque da un canto la notifica segue le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta con raccomandata a/r, ma dall'altro canto il perfezionamento della notifica avviene solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale.
In mancanza della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche ai soggetti irreperibili, la notifica degli avvisi di addebito da parte dell mediante compiuta giacenza, non possono essere ritenute CP_1 regolari.
Va peraltro ritenuto che, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, essa, di durata quinquennale, sia decorsa.
Non accoglibile la richiesta di esibizione, essendo onere ed interesse del titolare del credito procurarsi la documentazione del procedimento di riscossione.
In assenza di valida notifica degli avvisi d'addebito presupposti, deve conclusivamente ritenersi l'illegittimità del procedimento di riscossione con riguardo al credito riferibile a tali atti;
sicché il relativo credito non è dovuto da parte del ricorrente.
In ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura previdenziale della controversia ed al suo valore, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione a favore del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 00820249006616873/000, limitatamente al credito relativo agli avvisi d'addebito n. 30820150002086525000, n. 308220170000345262000 e n. 30820170000365377000 e dichiara che il ricorrente non è tenuto a versare tali importi.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3.030,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. e di i.v.a..
Fermo, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan