Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/1965, n. 2347
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Sentenza 10 novembre 1965

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Il divieto, sancito nell'art. 179 cod.civ., di costituire in dote beni futuri non puo estendersi alla Costituzione in dote di quote di beni indivisi, in quanto, in questo secondo caso, i beni costituiti in dote sono oggettivamente esistenti in rerum natura e fanno parte del patrimonio del dotante, sia pure pro quota.*

Il sequestro giudiziario dei frutti dei beni dotali, autorizzato, in grado di appello, nel corso di un giudizio al quale sia rimasto estraneo il marito dotatario, e nulla e non puo, quindi, essere convalidato.*

Nella dote di specie, la legitimatio ad causam spetta alla moglie, in concorso con il marito dotatario, nelle controversie relative al diritto di proprieta o ad Atti esecutivi sui beni dotali, mentre spetta al marito, in via esclusiva, nelle controversie relative alla proprieta o al possesso dei frutti della dote e, quindi, nella controversia riguardante il sequestro giudiziario dei frutti medesimi e nel susseguente giudizio di convalida.*

Ove la dote abbia per oggetto una quota di beni indivisi, in considerazione del carattere dichiarativo e della conseguente efficacia retroattiva della divisione, la moglie deve reputarsi, fin dal sorgere della comunione, unica titolare dei beni componenti la quota ad essa attribuita.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/1965, n. 2347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2347
    Data del deposito : 10 novembre 1965

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