Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
475 /2015 R.G.
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile
Sentenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.re Vincenzo Alfio IL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 475.2015 RG promossa da
, CF , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.08.1959, RESIDENTE IN Vizzini (CT), via Matteo Agosta n. 3, rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosa Maria Russo, elettivamente domiciliato in Grammichele, via
Vincenzo Gioberti.
- Opponente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I.: Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Impellizzeri e Sergio Boldrini
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania alla Via Matteo
Renato Imbriani n. 74.
-Opposta -
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/04/2015 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2015 iscritto al n.
153/2015 RG emesso dal Tribunale Civile di Caltagirone in data 24/02/2015, con cui veniva ingiunto al medesimo il pagamento in favore della della Controparte_1
somma di € 26.936,24 oltre agli interessi convenzionali e spese di lite nonché oneri di legge.
Premetteva l'opponente:
✓ Che in data 09.06.2008 stipulava con la EU S.p.A. contratto di mutuo a mezzo del quale la medesima concedeva a la somma di € Parte_1
42.240,00 rimborsabile mediante il pagamento posticipato di 120 rate mensili mediante addebito sullo stipendio dell'importo di € 352,00 l'uno.
✓ Che contestualmente stipulava con la polizza assicurativa n. Controparte_1
543043 a copertura della possibile insolvenza del debitore per il venir meno del rapporto di lavoro.
✓ Che a cagione della risoluzione del rapporto di lavoro tra l'opponente e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Barclays cessionaria CP_2
del credito vantato da EU S.p.A. nei confronti di , Parte_1
richiedeva all'ex datore di lavoro del medesimo il pagamento dei ratei maturati e non riscossi a valere sul Tfr nel frattempo maturato.
✓ Che a seguito del rifiuto da parte del ministero, la cessionaria richiedeva l'attivazione della copertura assicurativa nei confronti della . Controparte_1
✓ Che pertanto quest'ultima provvedeva a liquidare alla cessionaria l'importo di
€ 26.936,34 surrogandosi nel credito nei confronti dell'opponente;
✓ Che pertanto la compagnia d'assicurazione richiedeva nei confronti dell'opponente l'emissione del citato decreto ingiuntivo. Tanto premesso con la presente opposizione ha eccepito: Parte_1
✓ In via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo atteso che lo stesso è stato notificato solo al destinatario, soggetto sottoposto all'amministrazione di sostegno dal settembre 2011, e non anche all'amministratore.
✓ Che tale circostanza era conosciuta dalla società opposta dal 15.10.2014 atteso che la medesima ha ricevuto una richiesta di composizione stragiudiziale da parte del legale incaricato dall'amministratore di sostegno a mezzo della quale la società creditrice è stata resa edotta dello stato di salute dell'opponente.
✓ L'illegittimità della cessione del credito e l'inopponibilità dell'operazione nei confronti dell'opponente che non ha mai ricevuta alcuna comunicazione al riguardo, atteso che le raccomandate inviate risultano spedite ad un indirizzo errato rispetto a quello di residenza dell'opponente.
✓ L'illegittimità dell'apertura del sinistro avvenuta in data 19.03.2012 senza preventivamente informare l'amministratore di sostegno.
✓ La nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa stipulati nel 2008 a causa della propria incapacità di intendere e di volere nonché la mancata ricezione di alcuna missiva da parte dell'opposta,
comprese le comunicazioni da questa allegate al fascicolo monitorio.
✓ La mancanza dei presupposti per la concessione degli interessi al tasso convenzionale a decorrere dal pagamento del sinistro sino al saldo effettivo.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale adito in via principale Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata l'accertamento del carattere illegittimo degli interessi chiesti con l'ingiunzione opposta.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa e costituzione, la
[...]
chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo: Controparte_1
• La legittimità del decreto ingiuntivo opposto. • La legittimità del contratto di finanziamento stipulato dall'opponente.
• L'avvenuta prescrizione dell'azione di annullamento.
• La correttezza della società opposta avuto riguardo alle comunicazioni relative alla debenza del debito.
• La corretta quantificazione degli interessi.
Stante la natura documentale della causa, dopo alcuni rinvii, la medesima veniva trattenuta per la decisione in data 04.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di
Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione
al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi
ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di
cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto
valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la
sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore
istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare
che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo
della decisione” (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. In via propedeutica occorre esaminare l'eccezione dell'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per essere stata eseguita in data 03.03.2015 solo nei confronti dell'opponente, soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno giusto provvedimento del Giudice Tutelate del
01.08.2011 iscritto al n. 506.2011 RGVG. L'eccezione è fondata per le ragioni appresso indicate. L'istituto dell'amministrazione di sostegno, disciplinato dall'art. 404 c.c. e introdotto dalla legge n.6/2004, rappresenta una misura di protezione in favore di tutte quelle persone che, a cagione di un'infermità o menomazione psicofisica, non sono in grado di prendersi cura autonomamente dei propri interessi,
necessitando all'uopo dell'assistenza di un amministratore di sostegno nominato dal
Tribunale. A differenza dell'interdizione o dell'inabilitazione, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non versa in una situazione di cronica incapacità di intendere e volere essendo sufficiente che vi sia assenza, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che ponga la persona nell'impossibilità
di provvedere ai propri interessi. Il soggetto fragile, in altri termini, può essere semplicemente vulnerabile o debole e richiedere assistenza esclusivamente in relazione al libero esercizio delle sue facoltà ed abitudini che, per una ragione non necessariamente patologica, non è nella condizione di assumere ed attuare in maniera autonoma. La Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che, L'amministrazione di
sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi
nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la
capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a
tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo
modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno
va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o
di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia,
ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di
detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della
relativa procedura applicativa. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6079 del 4
marzo 2020). Colmando un vuoto normativo non disciplinato dal Legislatore del
2004, la Corte Costituzionale, con ordinanza n.116.2009, ha equiparato, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, la posizione del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno a quello dell'interdetto e dell'inabilitato, rimettendo al prudente apprezzamento del Giudice la valutazione in ordine all'esigenza di notificare l'atto giudiziario anche (o solamente) nei confronti dell'amministratore di sostegno, in ragione della maggiore propensione dell'istituto
de quo ad adattarsi alle reali capacità psicofisiche del beneficiario al fine di garantirne l'effettiva partecipazione al processo. In relazione alla necessità di perfezionare il procedimento notificatorio anche nei confronti dell'amministratore di sostegno, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che occorre avere riguardo al perimetro di poteri attribuiti al medesimo, verificando quali siano gli atti che quest'ultimo può compiere in nome e per conto del beneficiario e quali, invece, gli atti che il beneficiario possa compiere solo con l'assistenza dell'amministratore. Ed
invero, i Giudici Ermellini, con ordinanza n. 3762.2024, hanno evidenziato che in
caso di amministrazione di sostegno sostitutiva, l'amministratore di sostegno, avendo la rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale
(poiché, a mente dell'art. 75 cod. proc. civ., le persone che non hanno il libero
esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le
norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo,
ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore
di sostegno. In ipotesi di amministrazione di sostegno con obbligo di assistenza vale,
invece, secondo la Corte, il principio in base al quale, nei confronti delle persone la
cui capacità deve essere integrata a termini degli artt. 394 e 424 cod. civ. e che
conseguentemente possono stare in giudizio - a norma dell'art. 75 cod. proc. civ. -
con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione assume
carattere complesso, e può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a
conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado
di svolgere la sua funzione di assistenza;
pertanto, qualora l'atto processuale rivolto
al beneficiario dell'amministrazione di sostegno non venga notificato pure
all'amministratore di sostegno, si verifica non una mera nullità di tale notificazione,
ma una giuridica inesistenza della medesima in ragione della sua incompletezza.
(Cass. ord. n. 3762.2024, conformi Cass. 25.03.2011, n.6985; Cass. 17.06.2015,
n.12531). Nel caso di specie, emerge ictu oculi, che il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato solo ed esclusivamente all'opponente il quale, come sopra visto, dal
11.08.2011, beneficiava della misura di cui all'art. 404 c.c. La circostanza, dichiarata dalla società opposta, di non avere mai avuto cognizione dello stato di parziale minorità psicofisica in cui versava è sconfessata dalla Parte_1
documentazione versata in atti dall'esame della quale si rileva che certamente dal 3
novembre 2014 la convenuta conoscesse lo stato di fragilità psichica dell'opponente.
Risale a tale data, infatti, il fax con cui il legale dell'amministratore di sostegno dell'opponente, rendendo edotta la società opposta delle condizioni dello stesso, manifestava la disponibilità a raggiungere un accordo stragiudiziale al fine di evitare una controversia giudiziaria. La , pertanto, non può trincerarsi dietro il CP_1
fatto di essere stata nella materiale impossibilità di apprendere gli elementi identificativi dell'amministratore di sostegno. Ed invero, sarebbe stato preciso onere del creditore procedente individuare il legittimo destinatario della notifica. Dalla
disamina dell'art.163 comma II n. 2 c.p.c. è possibile enucleare la regula iuris in forza della quale un atto giudiziario che debba essere notificato (come la citazione o il decreto ingiuntivo del caso di specie) debba necessariamente contenere l'esatta individuazione non solo del destinatario, ma anche della persona che lo rappresenta o lo assiste, ai sensi dell'art. 75 c.p.c. Da ciò è possibile ricavare il principio secondo il quale chi si accinge a notificare un atto processuale dovrebbe verificare se il soggetto destinatario sia sottoposto a qualche misura di rappresentanza, individuando, in caso positivo, la persona istituzionalmente deputata alla rappresentanza o all'assistenza.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la notifica del decreto ingiuntivo opposto deve essere considerata tamquam non esset il che dà luogo all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Sul punto la Suprema Corte ha statuito che, qualora il decreto
ingiuntivo a carico dell'inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica
non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva
dell'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. (Cass. 25.03.2011,
n.6985; conforme Cass. 17.06.2015, n.12531). Il richiamo della Corte all'inefficacia di cui all'art. 644 cpc impone al Giudice davanti al quale pende l'opposizione di esaminare il merito della stessa. Per costante uniforme giurisprudenza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 644 cpc, rimuove l'intimazione di pagamento con esso
espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non
tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per
ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in
senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua
delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di
vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della
fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal
creditore ricorrente. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 951 del 16 gennaio
2013). Fatta questa doverosa premessa, occorre adesso esaminare l'eccezione di annullamento del contratto di finanziamento su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto, in riferimento al quale è subentrata la . L'opponente, infatti, CP_1
sostiene che, all'epoca della sottoscrizione del negozio avvenuta in data 09.06.2008,
versasse già in una situazione di alterazione psichica tale da non consentirgli di ponderarne adeguatamente gli effetti. Per il combinato disposto degli artt. 428 e 1425
c.c. il contratto concluso in stato di incapacità naturale di intendere e volere è
annullabile su istanza di chi ne abbia interesse. All'uopo occorre che la persona a favore della quale è posta l'azione dimostri la propria incapacità naturale, anche transitoria, al momento della sottoscrizione e la malafede dell'altro contraente. L'art. 428 c.c. dispone, infatti, che, gli atti compiuti da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono
essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa,
se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può
essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa
derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto
o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. Dagli atti di causa, si rileva che l'opponente, a cagione del disturbo bipolare con episodi depressivi, sia stato dichiarato incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di provvedere ai suoi interessi. Pertanto, veniva sottoposto ad amministrazione di sostegno dal Tribunale di Caltagirone con decreto del 01.08.2011. Dalla copiosa documentazione medica versata in atti, si evince, tuttavia, che Parte_1
sia stato preso in carico dal dipartimento di igiene mentale di Caltagirone già dal
1994, atteso il verificarsi dei primi sintomi della patologia sopra citata e successivamente riscontrata anche da una consulenza firmata dal dott. Per_1
nell'ambito del procedimento n. 506.2011 – 1 RGVG. Alla luce della
[...]
superiore argomentazione, non appare peregrina, ma sufficientemente corroborata la tesi che all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento del 09.06.2008,
l'opponente versasse in uno stato naturale di incapacità di intendere e volere tale da alterarne il processo volitivo impedendogli di comprendere coscientemente la portata degli obblighi di cui al regolamento negoziale de quo. Sul punto i Giudici di Piazza
Cavour hanno statuito che, Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di
volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la
totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse
siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la
prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di
compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo
totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano
perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti
del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni
mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono
essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di
utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio
intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in
sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13659 del 30 maggio
2017). Per quanto riguarda la sussistenza dell'altro requisito richiesto dall'art. 428
c.c. per l'annullamento del contratto concluso in uno stato di alterazione volitiva da parte uno dei due contraenti, non è necessario dimostrare la consapevolezza che l'altra parte ne era cosciente, potendo risultare, la malafede o dal pregiudizio che il
contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all'incapace o dalla
natura e qualità del contratto (ex pluribus, Cass. Sez. III Civ. Sent. 24 novembre –
13 dicembre 2011, n. 26729; Cass. 4677/09; 19659/04; 7403/2003; 9007/98;
8783/87). Alla luce degli arresti nomofilattici sopra esaminati, si osserva che, la vicinanza temporale con cui sono stati sottoscritti due contratti di finanziamento con la EU (rispettivamente il primo nell'aprile del 2008 dell'importo di €
36.000,00 e il secondo nel 09.06.2008 di € 42.240,00 quest'ultimo alla base del decreto ingiuntivo opposto), in uno ai gravosi impegni economici che ne sono conseguiti, da rapportarsi alla professione di insegnante svolta dall'opponente all'epoca della stipula, corroborano in maniera esaustiva il requisito della malafede così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Il decreto ingiuntivo opposto, dovrà, quindi, essere revocato alla luce dell'annullamento del contratto di finanziamento del 09.06.2008 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 428 e 1425 c.c. Infondata, infine, deve considerarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opposta per la proposizione dell'azione di annullamento del contratto concluso in stato di incapacità. Ed invero, in tali ipotesi, il termine quinquennale di prescrizione decorre non dalla sottoscrizione del contratto concluso in stato di menomazione psicofisica, ma dal momento in cui la diminuzione delle facoltà mentali sia cessata. Non essendo stata portata all'attenzione di questo
Tribunale documentazione attestante la regressione e il venir meno della menomazione psichica dell'opponente, deve ritenersi che l'azione dal medesimo proposta in questa sede non sia stata colpita dall'eccepita prescrizione. Il carattere assorbente dell'accoglimento della superiore eccezione rende superfluo l'esame delle altre questioni prospettate dalle parti. Stante il carattere della controversia e la natura delle questioni trattate si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie, per le ragioni in parte motiva, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 60.2015 iscritto al n. 153.2015 RG emesso in data
24.02.2015 dal Tribunale di Caltagirone.
• Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone, 08/03/2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio IL