Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
della signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Stern, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento per violenza domestica Prot. 07/2024 Nr. 12/2025/3, adottato dal Questore di Trieste in data 03/03/2025 e notificato al ricorrente il 13/03/2025, ai sensi dell’art. 3 D.L. 93/2013 convertito in L. 119/2013, nonchè del decreto Prot. Interno N.0045476 del giorno 11/07/2025 con il quale il Prefetto di Trieste – Area 1 ha rigettato il ricorso gerarchico avverso detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora-OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa CL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Trieste dd 11.7.2025, compiutamente indicato in epigrafe, di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento con cui il Questore di Trieste in data 3.3.2025 lo ha ammonito ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14.8.2013 n. 93, “ invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non porre in essere atti di violenza nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, ed avvisandolo che, qualora dovesse continuare a mantenere comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento, sarà segnalato alla competente Autorità Giudiziaria”.
2. Nel provvedimento di ammonimento notificato in data 13.3.2025, anch’esso gravato, si evidenzia:
- che dagli atti d’ufficio risulta che la ex compagna è “ vittima da tempo di condotte ossessive, controllanti ed offensive” poste in essere dal ricorrente, “ quali presentazioni sotto casa, telefonate” per controllarla ed “ inoltre, nell’arco degli anni, avrebbe commesso violenza psicologica con insulti, minacce, aggressioni verbali e anche fisiche”;
- che in data 3.4.2024 al ricorrente è stato notificato avvio del procedimento per il quale il medesimo ha presentato memorie difensive con allegata la sentenza di assoluzione del Tribunale di Trieste dd 14.12.2017, di cui si è tenuto conto positivamente;
- che in data 9.1.2025 la controinteressata riferiva che, seppur la situazione fosse migliorata, il ricorrente continuava ad utilizzare terminologie offensive e il 5.7.2024 le avrebbe inviato un messaggio minatorio dicendole che deve stare attenta e che avrebbe fatto una brutta fine;
- che in data 18.1.2025 personale dell’UPGSP interveniva per una lite tra i due ex compagni in sede di affidamento del figlio minore, e il ricorrente avrebbe strattonato e minacciato la ex compagna e anche il figlio, che avrebbe colpito il padre con un pugno;
- che la controinteressata “ in data 03.02.2025 continuava a segnalare alle FFPP atteggiamenti persecutori dell’ex compagno: in particolare il 29.01 u.s. il sig. -OMISSIS- a bordo della propria autovettura, incrociando la sig.ra -OMISSIS- e il loro figlio suonava il clacson; il 30.01 u.s. l’istante notava il sig. -OMISSIS- sotto casa a bordo della propria autovettura, il quale, vedendola sul poggiolo, abbassava il finestrino per guardarla. Per tali episodi la sig.ra -OMISSIS- si vedeva costretta a rimanere chiusa in casa da circa 10 giorni per paura”;
- “che l’episodio del 18 gennaio u.s. in discussione e il lungo vissuto di sopraffazioni ed angherie possono essere qualificati come violenza domestica ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, nr. 93”;
- che si è resa necessaria l’adozione dell’ammonimento in quanto “ le condotte moleste e violente serbate da -OMISSIS--OMISSIS- hanno gravemente minato la serenità e la tranquillità della parte offesa , ingenerando nella stessa un grave e perdurante stato di paura ed il timore per la propria incolumità” ed al fine di “ scongiurare il rischio di ‘violenza assistita’, considerata la presenza del figlio minore”.
3. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, che è stato respinto con atto dd 11.7.2025.
4. Il ricorrente rappresenta:
- di essere stato destinatario negli ultimi anni di una serie di azioni giudiziarie avviate dalla ex compagna, allo scopo di impedirgli di esercitare il proprio ruolo di padre, iniziative che si sono concluse tutte in senso a sè favorevole;
- che dalla nascita del bambino ad oggi è stato costretto ad adire l’Autorità giudiziaria per il riconoscimento del figlio e per l’esercizio del diritto di visita, che continua ad essere osteggiato dalla ex compagna, privando così il minore del diritto alla bigenitorialità;
- che nonostante il Tribunale di Trieste con sentenza del 23.3.2022 avesse definito le condizioni dell’affidamento congiunto, la ex compagna gli ha sistematicamente impedito l’esercizio dei propri diritti, tanto da divenire destinataria del procedimento penale tuttora pendente per violazione dell’art. 388 c.p. per elusione della predetta sentenza;
- che la ex compagna ha adito nuovamente il Tribunale di Trieste sezione civile per ottenere la modifica delle condizioni di visita e di affidamento, ma nel corso di tale procedimento con atto dd 21.5.2025, è stata sospesa la responsabilità genitoriale della odierna controinteressata.
4.1 Affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ 1. Violazione di legge – art. 3 DL 93/2013 convertito con modif. dalla L. 119/2013 e art. 8 CEDU. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti ”, deducendo che egli non è autore di alcuna delle condotte riconducibili ai reati richiamati dall’art. 3 D.L. 93/2013, norma sulla cui base risulta adottato il provvedimento di ammonimento (nella specie artt. 581, 582, 610, 612 secondo comma, 612 bis, 612 ter, 614 e 635 c.p.), né è comunque rinvenibile nel caso di specie un’ipotesi di violenza domestica, risultando le accuse mosse nei suoi confronti strumentali, prive di riscontro e smentite dalle evidenze giudiziarie, da cui si evince un quadro diametralmente opposto a quello tracciato nei provvedimenti gravati.
“ 2. Violazione di legge: art. 3 L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità e incongruenza della motivazione, sproporzione e ingiustizia manifesta”, deducendo la sussistenza di una motivazione solo apparente posta a base del gravato ammonimento, emesso a seguito di una istruttoria carente, che avrebbe tenuto conto delle sole dichiarazioni della ex compagna, che dalla Procura sarebbero state invece ritenute totalmente inattendibili o generiche.
A supporto della tesi relativa alla non credibilità della controinteressata, il ricorrente richiama i provvedimenti adottati dal Tribunale civile di Trieste nell’ambito della causa concernente le condizioni di affidamento del figlio minore, in esito alla quale sarebbe stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale della controinteressata.
5. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio il 20.10.2025 con atto formale.
Il 30.10.2025 ha prodotto documenti e memoria difensiva, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. 108 del 24.11.2025 il Collegio, ravvisata la presenza di apprezzabili margini di fumus boni iuris , e ritenuto, sotto il profilo del periculum , che il provvedimento di ammonimento “ rappresenti un ostacolo al percorso di riavvicinamento del ricorrente al proprio figlio, sinora avversato dall’altro genitore e allo stato invece fortemente incentivato dal Tribunale civile di Trieste” , ha accolto l’istanza disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati.
7. In data 2.12.2025 la controinteressata si è costituita in giudizio, producendo il 23.1.2026 memoria difensiva con cui ha argomentato nel senso dell’infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
8. All’udienza pubblica del 24.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Va premesso che il contestato provvedimento di ammonimento è stato emesso ai sensi dell'art. 3 del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119, ove si dispone: “ 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto [...] ”.
Il richiamato art. 8 del D. L. 23 febbraio 2009 n. 11, ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che “ fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizion i”.
Come risulta dal dato testuale ed evidenziato dalla giurisprudenza, “ seppur, ai fini dell'adozione di tale provvedimento non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, è comunque necessario che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi di uno o più “gravi” ovvero “non episodici” comportamenti violenti, dovendo l'autorità procedente acquisire, anche attraverso l'audizione personale, la versione di coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l'adozione del provvedimento di ammonimento e acquisire ogni documentazione utile al riguardo” ( ex multis Tar Lecce, 7.7.2025, n. 1167).
10. Tanto premesso in ordine all’istituto dell’ammonimento, rileva il Collegio che il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di contraddittorio, di istruttoria e di carenza di motivazione.
Si è realizzata infatti una obliterazione del contraddittorio procedimentale, che ha condotto all’adozione di un provvedimento di ammonimento, confermato in sede di ricorso gerarchico, gravemente lesivo nei confronti del destinatario (si pensi al contesto lavorativo ed al suo ruolo di genitore, su cui pesa la stigmatizzazione del provvedimento “che dà luogo a un giudizio di pericolosità della sua condotta di vita, perché minacciosa e molesta nei confronti di terze persone”, cfr. Cons St 4127/2015), senza che fossero tenute in considerazione le sue tesi difensive e senza che fosse stato disposto né l’ascolto del medesimo, né di altre persone informate dei fatti, non appartenenti alla cerchia della controinteressata, in aperta violazione dell’art. 3 D.L. 93/2013 e art. 8 del D.L. 11/2009.
Al ricorrente è stata data infatti comunicazione di avvio del procedimento il 3.4.2024 e il medesimo ha prodotto memoria difensiva con allegata la sentenza di assoluzione del Tribunale di Trieste dd 14.12.2017, che il Questore afferma essere stata valutata positivamente.
Il provvedimento di ammonimento in questa sede contestato reca la data del 3.3.2025 e risulta emanato senza il previo coinvolgimento dell’odierno ricorrente, che sarebbe risultato necessario in quanto il provvedimento si basa su contestazioni, successive alla comunicazione di avvio del procedimento ed alle conseguenti osservazioni, riguardo alle quali il sig. -OMISSIS- non è stato posto nelle condizioni di fornire la propria versione, essendosi tenuto conto della sola versione della sig.ra -OMISSIS-.
Ed anche quando in sede di ricorso gerarchico avverso l’ammonimento, il ricorrente ha fornito documentazione al fine di comprovare gli esiti a sé favorevoli delle denunce della controinteressata, di un tanto non si è tenuto conto in sede di decisione del ricorso stesso.
Ne consegue un sostanziale difetto di istruttoria, in quanto i provvedimenti gravati risultano fondati sulle sole dichiarazioni della controinteressata, senza il compimento dei necessari approfondimenti, volti ad acquisire riscontri obiettivi delle affermazioni contenute nelle istanze della ex compagna.
11. Il coinvolgimento del possibile ammonito nel procedimento ed una istruttoria completa ed approfondita devono ritenersi indispensabili così come evidenziato dal costante orientamento giurisprudenziale, che richiama sul punto anche la sentenza CEDU sez I n. 10794/12 dd 22.6.2023.
E’ stato infatti affermato che “ L’approfondimento istruttorio deve ritenersi indispensabile attesi gli effetti negativi che l’ammonimento produce nei confronti del destinatario, non soltanto di natura processuale penale (non necessità di querela e aumento della pena edittale), ma anche, come puntualizza la Corte EDU, per l’effetto stigmatizzante del provvedimento, idoneo a compromette la reputazione del destinatario, con possibili effetti negativi anche sulla sua vita professionale. Anche per tale ragione la CEDU valorizza, nella sentenza citata, il diritto del destinatario di partecipare al procedimento, e più precisamente il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole. Per la CEDU si tratta di una regola basilare negli Stati democratici, che trova riconoscimento non solo nei riti di carattere giurisdizionale, ma anche in quelli di natura amministrativa. Il diritto a un’efficace partecipazione procedimentale è stato, notoriamente, affermato dalla CGUE. Il diritto di essere ascoltato, per non trasformarsi in un vuoto simulacro, implica anche il diritto di indicare i testi a discolpa. Facendo applicazione dei principi ora indicati, il Collegio ritiene che le argomentazioni della difesa erariale, ove si afferma che basterebbe la semplice dichiarazione della parte offesa per legittimare l’adozione del decreto di ammonimento, non meritino condivisione” (CGARS 29.5.2024, n. 387).
12. Circa la motivazione posta a base dell’ammonimento, va preliminarmente rilevato che appaiono privi di alcuna valenza intimidatoria i due episodi segnalati alle FFPP in data 3.2.2025, che ragionevolmente non possono ritenersi idonei ad aver indotto la controinteressata a non uscire da casa per 10 giorni.
Per quanto concerne il riferimento a condotte moleste e violente riconducibili ad ipotesi di reato, la versione sostenuta dalla controinteressata non trova conferma nella documentazione prodotta agli atti del giudizio.
Con riferimento all’episodio del 18.1.2025, va rilevato che anche il ricorrente aveva sporto denuncia, esponendo la propria versione dei fatti, opposta a quella della controinteressata, ma il Prefetto ha riportato solo la versione della ex compagna, senza considerare che il 5.3.2025 la Procura di Trieste aveva già richiesto l’archiviazione evidenziando che “ la prova è contraddittoria essendo emersa reciprocità della condotta”.
Il procedimento penale per maltrattamenti si è concluso il 14.12.2017 con la sentenza di assoluzione n. -OMISSIS- “ perché il fatto non costituisce reato ”, in cui il giudice ha evidenziato che “ Il quadro probatorio che ne emerge è quello di una coppia fortemente conflittuale, con reciproca animosità tuttora esistente, in una situazione di aspri scontri, con aggressioni anche reciproche”, richiamando le querele sporte dal ricorrente nei confronti della controinteressata ed i referti medici per lesioni provocate dalla controinteressata anche “ con un ferro da stiro ”.
Nel procedimento -OMISSIS- relativo alla contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. che si è concluso con l’archiviazione, il Pubblico Ministero ha evidenziato che “ La stessa persona offesa non è stata in grado di spiegare in modo preciso l’esatto tenore delle condotte asseritamente moleste del prevenuto, suo ex compagno, né tantomeno a precisa domanda sul punto, l’esatta ragione per la quale esse le infonderebbero timore, limitandosi a sottolinearne il carattere arrogante e presuntuoso, nonché le plurime occasioni in cui l’avrebbe chiamata o si sarebbe presentato da lei, ancorchè sempre in occasione delle visite al figlio minorenne o, comunque, in relazione alla sua gestione sicchè non potendosi ravvisare nemmeno nelle ulteriori denunce della -OMISSIS- (…) alcun indizio in ordine all’eventuale petulanza o ad altro ^biasimevole motivo^ sotteso alle azioni in parola, che, invece debbono ritenersi motivate dall’esercizio dei propri diritti e doveri di genitore, in difetto quantomeno del necessario elemento soggettivo, se non addirittura della loro stessa idoneità oggettiva a recare disturbo (…)”.
Analogamente nel procedimento n. -OMISSIS- il Pubblico Ministero, nel formulare la richiesta di archiviazione, ha rilevato che “ l’unico elemento a carico dell’odierno indagato consiste nelle dichiarazioni de relato del figlio di sette anni, riportate dalla madre querelante, secondo le quali in data 17.1 u.s. il padre, riportandolo a casa, lo avrebbe strattonato con violenza per impedirgli di fare uno scherzo (e, segnatamente, di suonare il campanello) e, comunque anche in passato lo avrebbe schiaffeggiato più volte (…) sicchè, considerata da un lato l’assenza di lesioni obiettive (…) e dall’altro l’inattendibilità soggettiva della p.o., derivante dal suo inevitabile coinvolgimento nella reciproca conflittualità tra i genitori – evidenziata dalle querele reciproche (…) e dal riferimento materno anche e soprattutto al preteso rifiuto del bambino di vedere il padre che conseguirebbe dai fatti in questione – e tale da renderne così superflua la diretta audizione e rilevato altresì, sotto altro profilo, come il -OMISSIS- sia stato assolto dalle accuse di maltrattamenti rivoltegli in passato dall’ex compagna (…), ne consegue l’infondatezza della notitia criminis per insufficienza degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari a formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.
13. Questi elementi erano stati indicati nel ricorso gerarchico dd 2.4.2025, ove veniva evidenziato:
- che dalla documentazione prodotta risultasse come “ la sig.ra -OMISSIS- metta in atto una sorta di stalking giudiziario, continuando a sporgere querele (che si rivelano infondate), a proporre continue modifiche alla sentenza di affidamento del figlio minore, al solo fine di impedire un esercizio sereno della genitorialità in capo al padre sig. -OMISSIS-, incurante del gravissimo nocumento che sta causando da ben otto anni (ossia dalla nascita) al figlio minore”;
- che “ dalla documentazione in atti non vi è dunque nessun elemento a sostegno di ipotetici insulti, minacce o quant’altro dirette alla sig.ra -OMISSIS-, né tantomeno altre forme di controllo”, rendendo noto “che proprio alla luce del procedimento civile in corso, il nucleo è molto monitorato dal servizio sociale e di fatto sono pressoché inesistenti comunicazioni dirette tra le parti”.
Nonostante nel ricorso, con il supporto documentale, fosse stato precisato, in merito all’accusa di sottoporre il figlio minore ad episodi di “ violenza assistita ”, che era “ stata richiesta l’archiviazione da ben due Pubblici ministeri (destinatari delle denunce del sig. -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS-) per ‘reciprocità delle condotte’ e quindi giocoforza verosimilmente entrambi responsabili di far assistere il minore comportamenti poco edificanti, anche se privi di qualsivoglia gravità oggettiva”, nel provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico si legge che:
- “ se da una parte dalla lettura degli atti di causa emerge con chiarezza il rapporto altamente conflittuale tra le parti le quali sovente ricorrono all’Autorità giudiziaria, d’altra parte è indubitabile che il solo ricorrente risulta aver tenuto nel tempo condotte moleste, aggressive e violente che hanno gravemente minato la serenità e la tranquillità della parte offesa”, affermazione che però non trova riscontro documentale;
- viene richiamato in particolare il “ grave episodio occorso in data 18/01/2025 ”, che viene addebitato dal Prefetto alla responsabilità esclusiva del sig. -OMISSIS-, omettendo di considerare le conclusioni a cui era pervenuta la Procura in merito alla reciprocità delle condotte , con un evidente difetto di istruttoria.
14. Assume altresì rilevanza il provvedimento dd 21.5.2025, con cui si è concluso il procedimento civile instaurato dalla controinteressata presso il Tribunale di Trieste sub -OMISSIS- per la modifica delle condizioni di visita e affidamento, in cui:
- si è osservato che “ dal compendio probatorio non sono emerse condotte pregiudizievoli da parte del padre nei confronti del minore, né sono stati forniti elementi che depongano per un’inidoneità genitoriale del sig. -OMISSIS-”;
- si è “ dato rilievo agli esiti rassicuranti degli incontri” tra il minore ed il padre;
- si è evidenziato che “ dalle relazioni sociali in atti non emergono situazioni di pregiudizio per il minore, riconducibili ad una inadeguatezza del padre, il quale si sta piuttosto dimostrando partecipe e collaborativo nel percorso teso alla ricostruzione dei suoi rapporti con il figlio”;
- si è evidenziato altresì che il minore è stato dalla madre “ ostacolato nella creazione di un rapporto stabile e duraturo con il padre” e che la stessa “ si è dimostrata fortemente ostativa nei confronti dell’altro genitore e si è opposta, senza giustificato motivo, a tutti gli interventi messi in atto con i servizi sociali e specialistici nell’interesse del figlio minore”, non consentendo “ di proseguire il percorso per la ripresa delle visite con il padre, interrompendone arbitrariamente i rapporti”, ponendo in essere condotte “ fortemente pregiudizievoli per l’interesse del minore e indicative di una inidoneità che giustifica, allo stato, la sospensione della sua responsabilità genitoriale”;
- si è ritenuto “ di ammonire ” l’odierna controinteressata, “ con l’avvertimento che il mancato rispetto delle prescrizioni del Tribunale comporterà l’adozione di misure maggiormente restrittive delle sue facoltà genitoriali, con possibile inversione del collocamento del minore a favore del padre”;
- si è pertanto disposta “la sospensione della responsabilità genitoriale della signora-OMISSIS- sul figlio minore, prevedendo che il padre eserciti tutte le scelte nell’interesse del figlio minore condividendole con il Servizio Sociale e comunicandole tempestivamente alla madre”.
Pur trattandosi di provvedimento intervenuto dopo l’emanazione dell’ammonimento impugnato, ma prima del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, esso risulta particolarmente significativo per l’esito della valutazione dei fatti e per le considerazioni formulate in merito alla controinteressata dal Giudice competente.
Va evidenziato infatti come le circostanze sopra richiamate non attengano solo alla problematica civilistica, ma assumano indubbia rilevanza fattuale nella vicenda che ci occupa, in cui, essendo l’emanazione del provvedimento di ammonimento stata determinata essenzialmente dalle sole dichiarazioni della controinteressata in assenza di approfondimento istruttorio, appare fondamentale accertare se sussistano elementi idonei ad evidenziare univocamente la pericolosità del ricorrente e gli atti di vessazione asseritamente commessi nei confronti della ex compagna, tali da rendere credibili le dichiarazioni rese dalla predetta.
Sul punto il Collegio deve rilevare come dalla documentazione agli atti emerga una situazione di conflittualità familiare (innegabile, nella fattispecie), ma non l’adozione di comportamenti di violenza domestica da parte del ricorrente ed altresì che, visto quanto sopra, non può non risultare evidente come il provvedimento di ammonimento ed il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, rappresentino un ostacolo al percorso di riavvicinamento del ricorrente al proprio figlio, sinora avversato dall’altro genitore e allo stato invece fortemente incentivato dal Tribunale civile di Trieste.
15. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
16. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia esaminata.
17. La controinteressata viene ammessa in via definitiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già anticipatamente e provvisoriamente accordatole con decreto della competente Commissione n. 2 del 5.2.2026, provvedendo con separato decreto alla liquidazione delle relative competenze ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Ammette in via definitiva la controinteressata al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.