CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
, elettivamente domiciliato in Bari, via Melo da Bari n. Parte_1
35, presso lo studio dell'avv. Massimo Lunelli, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Costantini, giusta procura in atti ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Conversano, via Rosselli n. Controparte_1
44/C, presso lo studio dell'avv. Domenico Sportelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 21 marzo 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
1 Con sentenza n. 2622/22, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 120/17 Parte_1 emesso nei suoi confronti, su ricorso della per il CP_1 pagamento della somma di €90.000,00, e ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Con citazione del 13.3.23, ha proposto appello avverso la sentenza il
, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese. Pt_1
Si è costituita la la quale ha eccepito, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, di cui, nel merito, ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile.
Per giurisprudenza ormai costante in tema di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis e 5, del Dlgs n. 82/2005, ha l'obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'articolo
16-sexies del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221/2012 (come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014), la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal (nel quale quell'indirizzo risulta CP_2 inserito dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo (Cass. 10677/24; 6025/23; 27183/22, citata da Cass. 9573/25).
Pertanto, poiché solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, innanzitutto non vale a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel
ReGIndE (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018) ed inoltre la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a
2 seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (in termini, Cass. 6025/23, che cita Cass.
3709 del 2019).
Ora, vero che - sempre secondo i citati arresti - la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC o presso altro domicilio è nulla e, quindi, suscettibile di rinnovazione o di sanatoria tramite costituzione della parte, ma ciò accade a condizione che l'indirizzo PEC al quale l'appello è notificato abbia un preciso collegamento con l'avvocato destinatario della notifica, come nel caso deciso da Cass. 10677/24, in cui l'avvocato non aveva contestato di essere titolare di quell' indirizzo, essendosi limitato a dedurre che fosse “in disuso” o comunque non monitorato.
Ebbene, perché la notifica sia esistente dal punto di vista giuridico, occorre pur sempre la riferibilità dell'indirizzo PEC al difensore, di modo che, in mancanza di questo “collegamento”, la notifica, se eseguita in violazione della disciplina del domicilio digitale, sarà nulla e se ne potrà ordinare la rinnovazione.
Non è, però, questo il caso di specie, in cui difetta tale collegamento tra l'indirizzo di spedizione della PEC ed il destinatario, essendo la notifica del 26.9.22 stata eseguita dall'appellante all'indirizzo
(v. ricevuta di accettazione), non Email_1 riferibile all'avv. Sportelli, costituito in primo grado per la CP_1 anziché a il solo risultante dal ReGIndE, Email_2 oltre che indicato negli atti del giudizio di primo grado.
In buona sostanza, l'indirizzo cui l'appellante ha notificato l'appello non solo era errato (nella indicazione del dominio, 'postacert' anziché 'postecert') perché diverso da quello del difensore costituito in primo grado risultante dal ma del tutto privo di qualsivoglia CP_2 collegamento con l'avvocato destinatario della notifica, tanto da non aver consentito la generazione della RAC (ricevuta di avvenuta consegna), appunto per l'errata indicazione del dominio.
La fattispecie in esame ricade, quindi, appieno nell'ipotesi della inesistenza della notifica, giacché, come sinora si è detto, una notifica presuppone pur sempre che sia eseguita presso un “indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore”
3 (in termini, Cass. 6025/23, cit.), ciò che - nel caso di specie - difetta del tutto.
Non solo.
Costituisce diritto vivente il principio secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile - in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo - oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, ogniqualvolta venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Cass. sez. un. n.
14916/16).
Ebbene, secondo il Supremo Consesso, gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati: “a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
E, nel caso in esame, la fase di consegna è pacificamente mancata (non essendosi generata la RAC), tanto che l'appellante ha chiesto di essere rimesso in termini, sul falso presupposto, però, di aver inviato la pec all'indirizzo allegando un inesistente Email_2
“problema di malfunzionamento del sistema informativo del gestore ricevente dei servizi telematici”, tanto da indurre questa Corte all'errato convincimento di poter ordinare la rinnovazione della notifica.
Per quanto si è sinora detto, invece, la rinnovazione non era possibile, a fronte di una notifica non meramente nulla, ma inesistente.
Concludendo, in assenza di notificazione tempestiva, da eseguirsi entro il
26.9.22 (cioè entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 26.7.22), l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto notificato il
13.3.23, ben oltre il termine del 26.9.22, non valendo - a tal fine - la
4 spedizione dell'atto all'indirizzo in data Email_2
26.9.22 (ossia l'ultimo giorno utile), in quanto priva dei requisiti strutturali necessari ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione.
Né giova all'appellante far leva sulla sanatoria del vizio, a suo dire conseguente alla costituzione dell'appellata ed alla rinnovazione della notifica.
La rinnovazione è stata, infatti, erroneamente disposta, sull'inesatto presupposto che l'appellante avesse effettivamente tentato la notifica presso l'indirizzo del difensore della costituito in primo CP_1 grado, quando, invece, dalla ricevuta di accettazione emerge come l'indirizzo di destinazione fosse inesistente per errata indicazione del dominio e, quindi, niente affatto riconducibile al detto difensore.
Allo stesso modo, la costituzione dell'appellata è sì avvenuta, ma solo in conseguenza della rinnovazione della notifica (questa volta all'indirizzo esatto), che però, per quanto già detto, non avrebbe dovuto disporsi, trattandosi di un'ipotesi di inesistenza giuridica della notifica, come tale non sanabile.
Ne discende l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Nessun dubbio, invece, sulla validità della costituzione dell'appellata, avvenuta mediante deposito di comparsa di costituzione in modalità telematica, correttamente sottoscritta con firma digitale, senza necessità, quindi, di alcuna attestazione di conformità all'originale da parte del difensore, che si richiede in caso di estrazione di copia analogica dell'originale telematico, ma non anche di produzione in giudizio di atti nativi digitali (Cass. 981/23, secondo cui il deposito telematico di un documento telematico non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce).
La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in 'copia', bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute
5 riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.
Quanto alla procura alle liti, sottoscritta dal difensore con firma digitale, nel corpo dell'atto (come della comparsa di costituzione) sono chiaramente indicati sia la carica sociale (di rappresentante legale della che il nominativo del sottoscrittore ( , così CP_1 Persona_1 come il nome del difensore, che ha firmato l'atto per autentica, sicché l'atto sfugge alla censura di invalidità.
Per giurisprudenza costante, infatti, la nullità della procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società riguarda il diverso caso in cui il nome del conferente non risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta (da ultimo, Cass.
11369/25, che richiama, tra i tanti precedenti, sulla scia di Cass., Sez. U.,
07 novembre 2013, n. 25036, Cass. 05 luglio 2017, n. 16634 e Cass. 14 marzo 2022, n. 8132).
La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza, esclusa la condanna ex art. 96 cpc, in assenza di mala fede o colpa grave da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione del Parte_1
13.3.23, avverso la sentenza n. 2622/22 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
6