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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 861/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 861/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 28 luglio 2021 e posta in decisione il 20 novembre 2024
d a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
OGGETTO: (P.IVA , e , (C.F.: P.IVA_1 Parte_2 leasing
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._1 143121 Fevola, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, domiciliati in Latina, Piazza della Libertà n. 21.
APPELLANTI contro ià C.F.: e Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
P.IVA.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, Controparte_3
e per essa la mandataria già in Controparte_4 CP_5
persona del legale rappresentante pro-tempore (denominazione assunta da rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_6
Marco Filesi del Foro di Roma in forza di procura generale ad lites conferita per atto Notaio di Verona del 17.01.2013, Rep. n. 70413 – Persona_1
1 Racc. n. 20335 ed in forza della medesima procura elettivamente domiciliata in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo
Castelletti.
INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 198/2021, pubblicata in data 28.01.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1)Ammettere querela di falso delle fideiussioni firmate da Parte_2
meglio dettagliate in narrativa e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio in attesa della decisione incidentale di falsità delle suddette fideiussioni, previa adozione dei provvedimenti di rito;
2)Per l'effetto accertare che nulla deve alla il Sig. Controparte_1
non sussistendo valido contratto di fideiussione;
Parte_2
3)Accertare in ogni caso l'assenza dei presupposti per la condanna di parte appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4)Accertare l'esatto dare avere fra le parti disponendo CTU contabile sostituendo al tasso convenzionale, di volta in volta accertato ultra soglia, quello legale, nonché verificare, tenuto conto degli eventi sopravvenuti alla sentenza impugnata, che non residua ad oggi alcun credito della
[...]
Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle stesse.”.
CP_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettate le istanze preliminari di sospensione, rigettare nel merito l'appello avversario giacchè inammissibile ed infondato in fatto e 2 diritto, con la condanna ed anche degli appellanti al pagamento delle spese
e compensi della lite, anche dell'odierno grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
4837/2016, ingiungeva alla alla a Parte_1 Parte_3 [...]
e il pagamento, in solido, della somma di € Pt_2 Controparte_8
172.984,38, oltre interessi e spese della procedura.
A fondamento della propria domanda, aveva posto Controparte_1
il contratto di locazione finanziaria di beni immobili, stipulato in data 21 dicembre 2006, con il n. 236648, (CS 1532134 - allegato n. 1 del fascicolo monitorio) da e la iniziale società utilizzatrice, Controparte_9 [...]
avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Pomezia, Parte_3
Via Campobello snc;
l'atto di variazione dell'11 gennaio 2011, con il quale si addiveniva alla determinazione del nuovo corrispettivo globale della locazione finanziaria, fissato in € 2.069.574,68, oltre IVA ed i canoni periodici in n. 192 compreso il primo;
l'appendice n. 3 del 23.07.2014 al contratto di Leasing n. 236648, relativa alla cessione del contratto di leasing alla le lettere di fideiussione del 21 dicembre 2006, rilasciate Parte_1
a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di Leasing n. 236648 (CS
1532134) rispettivamente dai sigg. e;
il Controparte_8 Parte_2
contratto di leasing stipulato in data 5 ottobre 2007 n. 247119 (CS 1540416), con il quale “la finanziava alla utilizzatrice Controparte_9 [...]
'opere edili di completamento su nostro immobile sito in Parte_3
Pomezia in via Capobello”; l' appendice n. 2 del 23 luglio 2014 al contratto di Leasing n. 247119 (CS 1540416) relativa alla cessione del contratto alla le lettere di fideiussione del 5 ottobre 2007, rilasciate a Parte_1
garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di leasing n. 247119 (CS
1540416) rispettivamente dai sigg. e . Controparte_8 Parte_2
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2016, Parte_1 [...]
e di proponevano opposizione averso il decreto Pt_2 Controparte_8
3 ingiuntivo sopra indicato.
Nello specifico, disconoscevano i contratti di leasing prodotti dalla CP_1
, in quanto sottoscritti “in bianco, senza l'indicazione e la pattuizione
[...]
del corrispettivo globale della locazione finanziaria e della durata della locazione stessa e dell'importo di ogni singola rata, del prezzo per il riscatto del bene, nonché per le voci di spesa” e riempiti contra pacta in quanto
“relativamente alle condizioni contrattuali aggiunte successivamente alla sottoscrizione dei contratti di leasing, deve dirsi che le stesse hanno un contenuto del tutto difforme dalle condizioni convenute fra le parti in sede di trattative intervenute fino alla sottoscrizione dei moduli prestampati in bianco”; disconoscevano altresì le fideiussioni allegate nel procedimento monitorio, in quanto sottoscritte senza consapevolezza del contenuto del contratto e, quindi, absque pactis. Avverso le predette fideiussioni, affermavano di voler “proporre formale querela di falso”.
Eccepivano l'incertezza e l'illiquidità del credito, in quanto “l'opposta, esigendo il pagamento dei canoni asseritamente insoluti, aveva omesso di accertare l'effettiva esistenza del credito principale garantito”.
Rappresentavano, infatti, che l'azione, in via monitoria, era stata erroneamente proposta nei confronti della già dichiarata Parte_3
fallita dal Tribunale di Velletri, con sentenza n. 70/2015 del 3 agosto 2015, e che, di conseguenza, non essendo accertata l'entità dell'obbligazione principale, doveva, in egual modo, ritenersi non accertato l'importo dell'obbligazione del garante.
Gli opponenti lamentavano, inoltre, la mancata corrispondenza fra i tassi di interesse applicati e quelli pattuiti nel contratto di leasing. Lamentavano
l'applicazione di interessi moratori;
sul punto, richiamavano giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli interessi moratori vanno sommati a quelli convenzionali ai fini dell'accertamento del superamento o meno della soglia usuraria ab origine ovvero in sede di sottoscrizione di contratto”.
Lamentavano, infine, l'illeggibilità delle condizioni contrattuali, in quanto la
4 documentazione allegata al monitorio era apparsa “confusa e non esaurientemente capace di individuare le condizioni effettivamente applicate al contratto”. Disconoscevano, inoltre, la “copia del documento relativo alle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria di immobili finiti, da cui, fra l'altro non è dato evincere il tasso di indicizzazione applicato”.
Si costituiva la società opposta che, contestata la fondatezza dell'opposizione, formulava istanza di verificazione del documento disconosciuto e chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 2 febbraio 2017, il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rinviava all'udienza del 4 maggio 2017, con concessione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
All'udienza del 4 maggio 2017 parte opponente si riportava alle memorie
“insistendo in particolare nella richiesta di interpello, prova testimoniale,
CTU e nell'ammissione della prova contraria”.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 9 maggio 2017, ammetteva la prova orale per testi limitatamente ai capitoli 7 e 8 di parte attrice;
inoltre, “rilevata la genericità e la formulazione meramente ipotetica dell'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi ovvero di illegittimità degli interessi successivamente applicati,” rigettava la richiesta di CTU contabile, ritenendola “meramente esplorativa”. Rigettava, inoltre, l'istanza di verificazione presentata da parte opposta, in quanto l'opponente aveva dedotto “un mero riempimento contra pactis da provarsi con mezzi diversi”; fissava l'udienza del 25 settembre 2017 per l'assunzione della prova orale e l'udienza del 13 giugno 2019 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 gennaio 2018, dopo vari rinvii per motivi di salute, il
Tribunale riteneva che “l'incapacità a deporre della testimone non fosse reversibile”; rinviava, pertanto, alla già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, differita successivamente al 29 ottobre 2020.
All'udienza del 29 ottobre 2020, il Tribunale dichiarava l'interruzione del
5 procedimento “limitatamente alla posizione di avendo il Controparte_8
difensore della parte costituita dichiarato il decesso della stessa”; rilevava, inoltre, che “la querela di falso era stata presentata senza rispetto delle formalità di cui all'art. 221 c.p.c. (omessa indicazione dei mezzi di prova e presentazione ad opera del difensore non munito di procura speciale)”, pertanto, dichiarava “l'inammissibilità della querela di falso” trattenendo la causa in decisione limitatamente all'opposizione formulata da Parte_1
e da . Parte_2
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 198/2021, pubblicata il 28 gennaio
2021, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. Condannava, inoltre, parte opponente al pagamento della somma di € 13.430,00 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Nello specifico, ribadiva “l'inammissibilità della querela di falso come formulata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni per assenza degli elementi formali e sostanziali indicati nell'art. 221 c.p.c.” precisando che “la norma citata permette la presentazione della querela di falso sino all'udienza di precisazione delle conclusioni sicché tale udienza è il termine ultimo per la sua presentazione non sussistendo alcun diritto della parte a ottenere un rinvio di tale udienza per l'adempimento di formalità connaturate alla presentazione della querela di falso”; rimarcava, inoltre, la carenza di procura speciale rilasciata al difensore.
Nel merito, rigettava l'eccezione avente ad oggetto il riempimento dei contratti di leasing contra pacta “con clausole diverse da quelle (mai indicate dall'opponente) che sarebbero state pattuite originariamente”, in quanto il riempimento di un foglio in bianco poteva essere “liberamente provato senza la necessità di instaurare querela di falso ma, nel caso in esame, tale prova non è stata offerta”.
Il Tribunale valorizzava anche il comportamento stragiudiziale della originaria contraente il cui legale rappresentante era Parte_3
l'opponente, in quanto aveva onorato per anni le condizioni contrattuali
6 previste dalle varie clausole, contenute nei fogli asseritamente firmati in bianco.
Rigettava, in quanto inammissibili, le eccezioni relative all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito o all'errata indicazione del
T.A.E.G. e all'applicazione di interessi usurari, dal momento che erano state
“formulate richiamando massime giurisprudenziali senza alcun concreto riferimento ai contratti in esame”.
Quanto alla contestazione relativa all'assenza del previo accertamento dell'entità del credito garantito, la riteneva irrilevante, in quanto era
“evidente che alcuna norma impedisce al creditore garantito di agire congiuntamente nei confronti del debitore principale e del garante”, valorizzando la presenza “in ogni caso, della clausola “solve et repete”, che rende possibili le contestazioni solo all'esito del pagamento, ad oggi non provato”.
Concludeva affermando di non comprendere “come il fallimento della originaria utilizzatrice, evidenziato da parte opponente, possa incidere nell'ambito di questo giudizio o sulla liquidità del credito ingiunto”.
Infine, motivava la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., sulla base delle
“contestazioni in fatto scarsamente lineari e con contestazioni in diritto prive di collegamento con la fattispecie concreta in esame, la presentazione, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, e la reiterazione, in sede di comparsa conclusionale, di istanza manifestamente inammissibile (se ritenuta querela di falso) o tardiva (se ritenuta richiesta di mero rinvio per poter presentare la querela di falso peraltro preannunciata sin dall'atto di citazione)”.
e proponevano appello, affidandosi a quattro Parte_1 Parte_2
motivi.
Alla udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi in modalità cartolare,
l'appellante chiedeva la fissazione dell'udienza in presenza per proporre formale querela di falso in relazione alle lettere di fideiussione;
chiedeva,
7 inoltre, CTU al fine di accertare che nulla era dovuto alla controparte. Si costituiva la cessionaria del credito , chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello.
La Corte, dichiarava la contumacia di che, seppur Controparte_1
ritualmente citata, non si era costituita. La Corte, riteneva, inoltre, che non ricorressero i presupposti per gli incombenti di cui all'art 222 c.p.c., non essendo stata formulata rituale querela di falso, dal momento che non era stato dimesso l'atto a firma di parte di tale tenore ed al contempo il procuratore non aveva addotto, né dimostrato, di essere munito di procura speciale in tal senso. Rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 20 novembre 2024
A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'errata qualificazione del disconoscimento delle lettere di fideiussione, in relazione alla “fattispecie dell'abusivo riempimento sine pactis e absque pactis”.
Lamenta che la sottoscrizione è stata apposta prima del riempimento abusivo del foglio, con contenuto non riconducibile alla volontà negoziale del sottoscrittore. Richiama giurisprudenza di legittimità che distingue tra i casi di riempimento abusivo del foglio in bianco contra pacta e riempimento abusivo absque pactis. Nello specifico, rappresenta che nel secondo caso, il sottoscrittore contesta la stessa esistenza di un patto di riempimento giacché, pur riconosciuta la propria sottoscrizione, sostiene che il riempimento sia avvenuto senza la sua autorizzazione (absque pactis o sine pactis). In tal caso, atteso che il sottoscrittore contesta non solo gli effetti e il contenuto del documento, ma la stessa “provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”, è tenuto a promuovere querela di falso ai sensi dell'art. 2702
c.c.”. Riconduce il caso di specie ad una “vera e propria falsità materiale”.
Rappresenta che, con l'atto introduttivo del giudizio, ha affermato di avere
8 apposto la sottoscrizione sulle fideiussioni “senza che gli stessi fossero informati della circostanza che il dossier relativo all'istruttoria dei contratti di leasing de quo contenessero le lettere di fideiussione”.
Conclude affermando che, relativamente all'asserita fideiussione sottoscritta da , “la doglianza specifica è l'aver sottoscritto un contratto Parte_2
in assenza di qualsiasi accordo ed in tal senso, dunque, doveva essere inquadrata la fattispecie del disconoscimento delle lettere di fideiussione. Ha dunque errato il Giudice a quo nel decidere fattispecie eterogenee con la medesima ratio quando, al contrario, avrebbe dovuto ritenere necessaria la querela di falso relativamente al disconoscimento operato nei confronti delle fideiussioni del 21.12.2006 garanzia del contratto n. 236648, oggi
CS1532134 e delle fideiussioni del 05.10.2007 a garanzia del contratto n.
247119 oggi CS1540416”.
Infine, relativamente alla querela di falso, lamenta che deve ritenersi non intervenuto nessun giudizio di inammissibilità poiché la querela di falso non
è stata ancora proposta da parte appellante;
ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 1, c.p.c., la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c..
Censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che “le eccezioni relative all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito o all'errata indicazione del taeg e relative all'applicazione di interessi usurari sono state formulate richiamando massime giurisprudenziali senza alcun concreto riferimento ai contratti in esame. Ciò rende tali eccezioni inammissibili come si desume dall'ultimo arresto delle
Sezioni Unite della Suprema Corte che ha ribadito che l'onere della prova che grava su colui che eccepisce l'usurarietà del tasso applicato è, tra
l'altro, quello di allegare il tasso soglia applicabile al contratto stesso”.
Rappresentano, infatti, che in caso di mancata produzione dei Decreti
9 ministeriali da parte del deducente, il Tribunale può sempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione o attraverso una
CTU tecnico-contabile.
Con il terzo motivo, parte appellante censura il capo della sentenza relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto “errata conseguenza di una decisione fondata su presupposti suscettibili di essere integralmente smentiti”.
Rappresenta che, nel giudizio di primo grado, non vi è stata la reiterazione di istanze manifestamente inammissibili, “ciò poiché prima di ogni altra circostanza deve essere chiarito che parte appellante non ha formalizzato ancora la querela di falso avverso i contratti di fideiussione”. Né può ritenersi ravvisabile una responsabilità processuale della parte, laddove, la stessa si limiti a chiedere una rimessione nei termini per formalizzare la querela di falso, “che oggi in ogni caso propone in sede di appello”.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Rappresenta che “con la decadenza dal diritto di opzione di riscatto dei beni, in realtà l'utilizzatrice si trova a corrispondere un canone che si compone marginalmente della quota corrispondente all'utilizzo del bene e prevalentemente di un anticipo del prezzo di fatto rateizzato”; il contestuale pagamento dell'intero prezzo dei beni e la restituzione degli stessi, in forza dell'ordinanza di rilascio ex art. 702 c.p.c., alla società locatrice, altro non comporterebbe che un ingiustificato arricchimento della stessa.
Rappresenta, inoltre, che l'appellata è intervenuta nel giudizio esecutivo n.342/2017 R.G. del Tribunale di Velletri, a danno di , avente Parte_2 ad oggetto l'espropriazione di ben due immobili di sua proprietà.
Conclude, affermando che la ha già visto Controparte_1
soddisfatto il proprio asserito credito.
L'appello è infondato.
10 Occorre premettere che , nel corso del presente giudizio di Parte_2
appello, ha eccepito per la prima volta la nullità parziale delle fideiussioni del 21.12.2006, a garanzia del contratto n. 236648 (CS1532134) e delle fideiussioni del 05.10.2007 a garanzia del contratto n. 247119 (CS1540416), pur ribadendo il loro disconoscimento, in quanto sottoscritte in bianco, senza consapevolezza del contenuto del contratto e dunque absque pactis. In particolare, l'appellante ha dedotto la nullità della clausola del contratto di fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI e dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia
55/2005, con particolare riferimento alla clausola di tale schema relativa alla rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. L'appellante ha eccepito, quindi, l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., in quanto la Banca non aveva avanzato le sue istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
La Corte ritiene, preliminarmente, di esaminare la questione di nullità sollevata da parte appellante, dal momento che la nullità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, purché la stessa risulti ex actis.
Va premesso che le “lettere di fideiussione”, dimesse in atti, con le quali si è costituito garante, sono del 21 dicembre 2006 e del 5 Parte_2
ottobre 2007.
Le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato e al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, in quanto stipulate in un periodo successivo.
Inoltre, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che
11 l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
In ogni caso, la nullità parziale delle clausole, quand'anche, cosa che non è, fosse sussistente, sarebbe comunque irrilevante, non avendo la parte interessata provveduto a formulare tempestivamente, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., che costituisce eccezione in senso stretto e proprio.
È adesso possibile esaminare i motivi di appello.
Quanto al primo motivo d'appello, la Corte ritiene che, come chiaramente affermato dal Tribunale, la querela di falso, come formulata dall'opponente era inammissibile “in assenza degli elementi formali e sostanziali indicati nell'art. 221 c.p.c.”.
Correttamente il Tribunale aveva motivato che le formalità per l'ammissibilità della querela di falso avrebbero potuto essere adempiute anche mediante procura speciale rilasciata al difensore.
Oltre a ciò, va ricordato che per costante giurisprudenza “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto
12 luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento” (Cass. n. 18234/2023;
Cass. n. 21587/2019). La Suprema Corte ha anche affermato che “nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento
“contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale
è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso”.
Ciò posto, osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto che, quanto al rapporto principale garantito, l'eccepito riempimento di un foglio firmato in bianco contra pacta potesse essere liberamente provato senza la necessità di instaurare una querela di falso. Tuttavia, come ritenuto dal
Tribunale, l'odierna parte appellante non ha offerto in giudizio la prova del riempimento del foglio in bianco con modalità diverse da quelle pattuite;
anzi, mai ha dedotto né allegato quale dovesse essere il diverso contenuto. A riprova di ciò, come valorizzato dal Tribunale, l'originaria contraente
[...]
ha onorato il contratto per due anni, senza muovere alcuna Parte_3
eccezione, ciò che costituisce un elemento contraddittorio rispetto alla tesi dell'abusivo riempimento da parte della società di leasing.
Per provare l'abusivo riempimento l'opponente ha formulato alcuni capitoli di prova, inizialmente ammessi dal Tribunale, ed indicando un teste che però non si è mai presentato, giustificando la sua assenza per motivi di salute. Il
Tribunale, con la sentenza impugnata, dava, quindi atto, che “poiché l'ultimo certificato prodotto a prova dell'impedimento a comparire del teste, non conteneva alcuna indicazione della durata dell'impedimento del testimone,
è evidente che l'impedimento deve ritenersi definitivo” Il Tribunale
13 aggiungeva, inoltre, che “parte attrice, nel lungo lasso di tempo trascorso tra la chiusura dell'istruttoria e l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha mai rappresentato la cessazione della condizione di incapacità del teste” e che non sussistevano elementi indiziari idonei a supplire all'assenza di prova documentale o orale.
La Corte rileva che le statuizioni in discorso, oltre ad essere corrette, non sono state specificamente impugnate e, quindi, su di esse è sceso il giudicato.
In ogni caso l'appellante, nemmeno in questo giudizio, ha proposto la querela di falso preannunciata. Da ciò discende la mancanza di prova in merito al diverso contenuto pattuito tra le parti.
Il secondo motivo è anch'esso infondato.
Occorre premettere che l'orientamento secondo cui la produzione, da parte dell'interessato, dei DM di rilevazione del TEGM, costituirebbe il presupposto per l'accertamento dell'usura presunta, è da considerarsi superato, poiché «in materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n.
108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo
(svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit curia espresso nell'art.113 c.p.c.» (Così Cass. I civ. n. 35102/2022).
Giova, peraltro, ricordare che “la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 cod. civ., che dovranno pertanto essere espunti
14 nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 –
01). In definitiva, “la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta” (in parte motiva Cass. 8883/2020).
La dedotta applicazione di interessi usurari, da parte dell'appellante, risulta generica e priva di riscontro documentale. Al giudice non è precluso l'esame della natura usuraria del contratto, come quello sull'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito, a condizione che ciò risulti ex actis.
Nell'atto di citazione in opposizione non è stato specificamente indicato alcunché dall'opponente, il quale si è limitato a richiamare precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito non sempre pertinenti, senza nemmeno affermare il tasso che sarebbe stato applicato. L'esperimento di una CTU sul punto sarebbe quindi esplorativa.
Il quarto motivo è nuovo ed è, quindi, in questa sede, inammissibile.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è infondato.
Il Tribunale ha motivato valorizzando più aspetti e più autonome rationes decidendi;
parte appellante non ha censurato la prima di esse in cui venivano ritenute “scarsamente lineari” le contestazioni in fatto e “prive di collegamento con la fattispecie concreta in esame” quelle in diritto. Va quindi fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività di una delle ragioni, alla riforma della decisione stessa.
15 Ciò posto, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00 e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza avverso la sentenza n.
198/2021, pubblicata in data 28.01.2021, del Tribunale di Brescia;
Condanna parte appellante a rifondere a le spese Controparte_3
processuali del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.963,00 per la “fase istruttoria” ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Magnoli
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 861/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 861/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 28 luglio 2021 e posta in decisione il 20 novembre 2024
d a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
OGGETTO: (P.IVA , e , (C.F.: P.IVA_1 Parte_2 leasing
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._1 143121 Fevola, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, domiciliati in Latina, Piazza della Libertà n. 21.
APPELLANTI contro ià C.F.: e Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
P.IVA.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, Controparte_3
e per essa la mandataria già in Controparte_4 CP_5
persona del legale rappresentante pro-tempore (denominazione assunta da rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_6
Marco Filesi del Foro di Roma in forza di procura generale ad lites conferita per atto Notaio di Verona del 17.01.2013, Rep. n. 70413 – Persona_1
1 Racc. n. 20335 ed in forza della medesima procura elettivamente domiciliata in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo
Castelletti.
INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 198/2021, pubblicata in data 28.01.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1)Ammettere querela di falso delle fideiussioni firmate da Parte_2
meglio dettagliate in narrativa e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio in attesa della decisione incidentale di falsità delle suddette fideiussioni, previa adozione dei provvedimenti di rito;
2)Per l'effetto accertare che nulla deve alla il Sig. Controparte_1
non sussistendo valido contratto di fideiussione;
Parte_2
3)Accertare in ogni caso l'assenza dei presupposti per la condanna di parte appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4)Accertare l'esatto dare avere fra le parti disponendo CTU contabile sostituendo al tasso convenzionale, di volta in volta accertato ultra soglia, quello legale, nonché verificare, tenuto conto degli eventi sopravvenuti alla sentenza impugnata, che non residua ad oggi alcun credito della
[...]
Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle stesse.”.
CP_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettate le istanze preliminari di sospensione, rigettare nel merito l'appello avversario giacchè inammissibile ed infondato in fatto e 2 diritto, con la condanna ed anche degli appellanti al pagamento delle spese
e compensi della lite, anche dell'odierno grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
4837/2016, ingiungeva alla alla a Parte_1 Parte_3 [...]
e il pagamento, in solido, della somma di € Pt_2 Controparte_8
172.984,38, oltre interessi e spese della procedura.
A fondamento della propria domanda, aveva posto Controparte_1
il contratto di locazione finanziaria di beni immobili, stipulato in data 21 dicembre 2006, con il n. 236648, (CS 1532134 - allegato n. 1 del fascicolo monitorio) da e la iniziale società utilizzatrice, Controparte_9 [...]
avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Pomezia, Parte_3
Via Campobello snc;
l'atto di variazione dell'11 gennaio 2011, con il quale si addiveniva alla determinazione del nuovo corrispettivo globale della locazione finanziaria, fissato in € 2.069.574,68, oltre IVA ed i canoni periodici in n. 192 compreso il primo;
l'appendice n. 3 del 23.07.2014 al contratto di Leasing n. 236648, relativa alla cessione del contratto di leasing alla le lettere di fideiussione del 21 dicembre 2006, rilasciate Parte_1
a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di Leasing n. 236648 (CS
1532134) rispettivamente dai sigg. e;
il Controparte_8 Parte_2
contratto di leasing stipulato in data 5 ottobre 2007 n. 247119 (CS 1540416), con il quale “la finanziava alla utilizzatrice Controparte_9 [...]
'opere edili di completamento su nostro immobile sito in Parte_3
Pomezia in via Capobello”; l' appendice n. 2 del 23 luglio 2014 al contratto di Leasing n. 247119 (CS 1540416) relativa alla cessione del contratto alla le lettere di fideiussione del 5 ottobre 2007, rilasciate a Parte_1
garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di leasing n. 247119 (CS
1540416) rispettivamente dai sigg. e . Controparte_8 Parte_2
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2016, Parte_1 [...]
e di proponevano opposizione averso il decreto Pt_2 Controparte_8
3 ingiuntivo sopra indicato.
Nello specifico, disconoscevano i contratti di leasing prodotti dalla CP_1
, in quanto sottoscritti “in bianco, senza l'indicazione e la pattuizione
[...]
del corrispettivo globale della locazione finanziaria e della durata della locazione stessa e dell'importo di ogni singola rata, del prezzo per il riscatto del bene, nonché per le voci di spesa” e riempiti contra pacta in quanto
“relativamente alle condizioni contrattuali aggiunte successivamente alla sottoscrizione dei contratti di leasing, deve dirsi che le stesse hanno un contenuto del tutto difforme dalle condizioni convenute fra le parti in sede di trattative intervenute fino alla sottoscrizione dei moduli prestampati in bianco”; disconoscevano altresì le fideiussioni allegate nel procedimento monitorio, in quanto sottoscritte senza consapevolezza del contenuto del contratto e, quindi, absque pactis. Avverso le predette fideiussioni, affermavano di voler “proporre formale querela di falso”.
Eccepivano l'incertezza e l'illiquidità del credito, in quanto “l'opposta, esigendo il pagamento dei canoni asseritamente insoluti, aveva omesso di accertare l'effettiva esistenza del credito principale garantito”.
Rappresentavano, infatti, che l'azione, in via monitoria, era stata erroneamente proposta nei confronti della già dichiarata Parte_3
fallita dal Tribunale di Velletri, con sentenza n. 70/2015 del 3 agosto 2015, e che, di conseguenza, non essendo accertata l'entità dell'obbligazione principale, doveva, in egual modo, ritenersi non accertato l'importo dell'obbligazione del garante.
Gli opponenti lamentavano, inoltre, la mancata corrispondenza fra i tassi di interesse applicati e quelli pattuiti nel contratto di leasing. Lamentavano
l'applicazione di interessi moratori;
sul punto, richiamavano giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli interessi moratori vanno sommati a quelli convenzionali ai fini dell'accertamento del superamento o meno della soglia usuraria ab origine ovvero in sede di sottoscrizione di contratto”.
Lamentavano, infine, l'illeggibilità delle condizioni contrattuali, in quanto la
4 documentazione allegata al monitorio era apparsa “confusa e non esaurientemente capace di individuare le condizioni effettivamente applicate al contratto”. Disconoscevano, inoltre, la “copia del documento relativo alle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria di immobili finiti, da cui, fra l'altro non è dato evincere il tasso di indicizzazione applicato”.
Si costituiva la società opposta che, contestata la fondatezza dell'opposizione, formulava istanza di verificazione del documento disconosciuto e chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 2 febbraio 2017, il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rinviava all'udienza del 4 maggio 2017, con concessione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
All'udienza del 4 maggio 2017 parte opponente si riportava alle memorie
“insistendo in particolare nella richiesta di interpello, prova testimoniale,
CTU e nell'ammissione della prova contraria”.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 9 maggio 2017, ammetteva la prova orale per testi limitatamente ai capitoli 7 e 8 di parte attrice;
inoltre, “rilevata la genericità e la formulazione meramente ipotetica dell'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi ovvero di illegittimità degli interessi successivamente applicati,” rigettava la richiesta di CTU contabile, ritenendola “meramente esplorativa”. Rigettava, inoltre, l'istanza di verificazione presentata da parte opposta, in quanto l'opponente aveva dedotto “un mero riempimento contra pactis da provarsi con mezzi diversi”; fissava l'udienza del 25 settembre 2017 per l'assunzione della prova orale e l'udienza del 13 giugno 2019 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 gennaio 2018, dopo vari rinvii per motivi di salute, il
Tribunale riteneva che “l'incapacità a deporre della testimone non fosse reversibile”; rinviava, pertanto, alla già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, differita successivamente al 29 ottobre 2020.
All'udienza del 29 ottobre 2020, il Tribunale dichiarava l'interruzione del
5 procedimento “limitatamente alla posizione di avendo il Controparte_8
difensore della parte costituita dichiarato il decesso della stessa”; rilevava, inoltre, che “la querela di falso era stata presentata senza rispetto delle formalità di cui all'art. 221 c.p.c. (omessa indicazione dei mezzi di prova e presentazione ad opera del difensore non munito di procura speciale)”, pertanto, dichiarava “l'inammissibilità della querela di falso” trattenendo la causa in decisione limitatamente all'opposizione formulata da Parte_1
e da . Parte_2
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 198/2021, pubblicata il 28 gennaio
2021, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. Condannava, inoltre, parte opponente al pagamento della somma di € 13.430,00 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Nello specifico, ribadiva “l'inammissibilità della querela di falso come formulata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni per assenza degli elementi formali e sostanziali indicati nell'art. 221 c.p.c.” precisando che “la norma citata permette la presentazione della querela di falso sino all'udienza di precisazione delle conclusioni sicché tale udienza è il termine ultimo per la sua presentazione non sussistendo alcun diritto della parte a ottenere un rinvio di tale udienza per l'adempimento di formalità connaturate alla presentazione della querela di falso”; rimarcava, inoltre, la carenza di procura speciale rilasciata al difensore.
Nel merito, rigettava l'eccezione avente ad oggetto il riempimento dei contratti di leasing contra pacta “con clausole diverse da quelle (mai indicate dall'opponente) che sarebbero state pattuite originariamente”, in quanto il riempimento di un foglio in bianco poteva essere “liberamente provato senza la necessità di instaurare querela di falso ma, nel caso in esame, tale prova non è stata offerta”.
Il Tribunale valorizzava anche il comportamento stragiudiziale della originaria contraente il cui legale rappresentante era Parte_3
l'opponente, in quanto aveva onorato per anni le condizioni contrattuali
6 previste dalle varie clausole, contenute nei fogli asseritamente firmati in bianco.
Rigettava, in quanto inammissibili, le eccezioni relative all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito o all'errata indicazione del
T.A.E.G. e all'applicazione di interessi usurari, dal momento che erano state
“formulate richiamando massime giurisprudenziali senza alcun concreto riferimento ai contratti in esame”.
Quanto alla contestazione relativa all'assenza del previo accertamento dell'entità del credito garantito, la riteneva irrilevante, in quanto era
“evidente che alcuna norma impedisce al creditore garantito di agire congiuntamente nei confronti del debitore principale e del garante”, valorizzando la presenza “in ogni caso, della clausola “solve et repete”, che rende possibili le contestazioni solo all'esito del pagamento, ad oggi non provato”.
Concludeva affermando di non comprendere “come il fallimento della originaria utilizzatrice, evidenziato da parte opponente, possa incidere nell'ambito di questo giudizio o sulla liquidità del credito ingiunto”.
Infine, motivava la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., sulla base delle
“contestazioni in fatto scarsamente lineari e con contestazioni in diritto prive di collegamento con la fattispecie concreta in esame, la presentazione, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, e la reiterazione, in sede di comparsa conclusionale, di istanza manifestamente inammissibile (se ritenuta querela di falso) o tardiva (se ritenuta richiesta di mero rinvio per poter presentare la querela di falso peraltro preannunciata sin dall'atto di citazione)”.
e proponevano appello, affidandosi a quattro Parte_1 Parte_2
motivi.
Alla udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi in modalità cartolare,
l'appellante chiedeva la fissazione dell'udienza in presenza per proporre formale querela di falso in relazione alle lettere di fideiussione;
chiedeva,
7 inoltre, CTU al fine di accertare che nulla era dovuto alla controparte. Si costituiva la cessionaria del credito , chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello.
La Corte, dichiarava la contumacia di che, seppur Controparte_1
ritualmente citata, non si era costituita. La Corte, riteneva, inoltre, che non ricorressero i presupposti per gli incombenti di cui all'art 222 c.p.c., non essendo stata formulata rituale querela di falso, dal momento che non era stato dimesso l'atto a firma di parte di tale tenore ed al contempo il procuratore non aveva addotto, né dimostrato, di essere munito di procura speciale in tal senso. Rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 20 novembre 2024
A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'errata qualificazione del disconoscimento delle lettere di fideiussione, in relazione alla “fattispecie dell'abusivo riempimento sine pactis e absque pactis”.
Lamenta che la sottoscrizione è stata apposta prima del riempimento abusivo del foglio, con contenuto non riconducibile alla volontà negoziale del sottoscrittore. Richiama giurisprudenza di legittimità che distingue tra i casi di riempimento abusivo del foglio in bianco contra pacta e riempimento abusivo absque pactis. Nello specifico, rappresenta che nel secondo caso, il sottoscrittore contesta la stessa esistenza di un patto di riempimento giacché, pur riconosciuta la propria sottoscrizione, sostiene che il riempimento sia avvenuto senza la sua autorizzazione (absque pactis o sine pactis). In tal caso, atteso che il sottoscrittore contesta non solo gli effetti e il contenuto del documento, ma la stessa “provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”, è tenuto a promuovere querela di falso ai sensi dell'art. 2702
c.c.”. Riconduce il caso di specie ad una “vera e propria falsità materiale”.
Rappresenta che, con l'atto introduttivo del giudizio, ha affermato di avere
8 apposto la sottoscrizione sulle fideiussioni “senza che gli stessi fossero informati della circostanza che il dossier relativo all'istruttoria dei contratti di leasing de quo contenessero le lettere di fideiussione”.
Conclude affermando che, relativamente all'asserita fideiussione sottoscritta da , “la doglianza specifica è l'aver sottoscritto un contratto Parte_2
in assenza di qualsiasi accordo ed in tal senso, dunque, doveva essere inquadrata la fattispecie del disconoscimento delle lettere di fideiussione. Ha dunque errato il Giudice a quo nel decidere fattispecie eterogenee con la medesima ratio quando, al contrario, avrebbe dovuto ritenere necessaria la querela di falso relativamente al disconoscimento operato nei confronti delle fideiussioni del 21.12.2006 garanzia del contratto n. 236648, oggi
CS1532134 e delle fideiussioni del 05.10.2007 a garanzia del contratto n.
247119 oggi CS1540416”.
Infine, relativamente alla querela di falso, lamenta che deve ritenersi non intervenuto nessun giudizio di inammissibilità poiché la querela di falso non
è stata ancora proposta da parte appellante;
ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 1, c.p.c., la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c..
Censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che “le eccezioni relative all'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito o all'errata indicazione del taeg e relative all'applicazione di interessi usurari sono state formulate richiamando massime giurisprudenziali senza alcun concreto riferimento ai contratti in esame. Ciò rende tali eccezioni inammissibili come si desume dall'ultimo arresto delle
Sezioni Unite della Suprema Corte che ha ribadito che l'onere della prova che grava su colui che eccepisce l'usurarietà del tasso applicato è, tra
l'altro, quello di allegare il tasso soglia applicabile al contratto stesso”.
Rappresentano, infatti, che in caso di mancata produzione dei Decreti
9 ministeriali da parte del deducente, il Tribunale può sempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione o attraverso una
CTU tecnico-contabile.
Con il terzo motivo, parte appellante censura il capo della sentenza relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto “errata conseguenza di una decisione fondata su presupposti suscettibili di essere integralmente smentiti”.
Rappresenta che, nel giudizio di primo grado, non vi è stata la reiterazione di istanze manifestamente inammissibili, “ciò poiché prima di ogni altra circostanza deve essere chiarito che parte appellante non ha formalizzato ancora la querela di falso avverso i contratti di fideiussione”. Né può ritenersi ravvisabile una responsabilità processuale della parte, laddove, la stessa si limiti a chiedere una rimessione nei termini per formalizzare la querela di falso, “che oggi in ogni caso propone in sede di appello”.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Rappresenta che “con la decadenza dal diritto di opzione di riscatto dei beni, in realtà l'utilizzatrice si trova a corrispondere un canone che si compone marginalmente della quota corrispondente all'utilizzo del bene e prevalentemente di un anticipo del prezzo di fatto rateizzato”; il contestuale pagamento dell'intero prezzo dei beni e la restituzione degli stessi, in forza dell'ordinanza di rilascio ex art. 702 c.p.c., alla società locatrice, altro non comporterebbe che un ingiustificato arricchimento della stessa.
Rappresenta, inoltre, che l'appellata è intervenuta nel giudizio esecutivo n.342/2017 R.G. del Tribunale di Velletri, a danno di , avente Parte_2 ad oggetto l'espropriazione di ben due immobili di sua proprietà.
Conclude, affermando che la ha già visto Controparte_1
soddisfatto il proprio asserito credito.
L'appello è infondato.
10 Occorre premettere che , nel corso del presente giudizio di Parte_2
appello, ha eccepito per la prima volta la nullità parziale delle fideiussioni del 21.12.2006, a garanzia del contratto n. 236648 (CS1532134) e delle fideiussioni del 05.10.2007 a garanzia del contratto n. 247119 (CS1540416), pur ribadendo il loro disconoscimento, in quanto sottoscritte in bianco, senza consapevolezza del contenuto del contratto e dunque absque pactis. In particolare, l'appellante ha dedotto la nullità della clausola del contratto di fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI e dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia
55/2005, con particolare riferimento alla clausola di tale schema relativa alla rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. L'appellante ha eccepito, quindi, l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., in quanto la Banca non aveva avanzato le sue istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
La Corte ritiene, preliminarmente, di esaminare la questione di nullità sollevata da parte appellante, dal momento che la nullità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, purché la stessa risulti ex actis.
Va premesso che le “lettere di fideiussione”, dimesse in atti, con le quali si è costituito garante, sono del 21 dicembre 2006 e del 5 Parte_2
ottobre 2007.
Le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato e al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, in quanto stipulate in un periodo successivo.
Inoltre, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che
11 l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
In ogni caso, la nullità parziale delle clausole, quand'anche, cosa che non è, fosse sussistente, sarebbe comunque irrilevante, non avendo la parte interessata provveduto a formulare tempestivamente, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., che costituisce eccezione in senso stretto e proprio.
È adesso possibile esaminare i motivi di appello.
Quanto al primo motivo d'appello, la Corte ritiene che, come chiaramente affermato dal Tribunale, la querela di falso, come formulata dall'opponente era inammissibile “in assenza degli elementi formali e sostanziali indicati nell'art. 221 c.p.c.”.
Correttamente il Tribunale aveva motivato che le formalità per l'ammissibilità della querela di falso avrebbero potuto essere adempiute anche mediante procura speciale rilasciata al difensore.
Oltre a ciò, va ricordato che per costante giurisprudenza “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto
12 luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento” (Cass. n. 18234/2023;
Cass. n. 21587/2019). La Suprema Corte ha anche affermato che “nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento
“contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale
è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso”.
Ciò posto, osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto che, quanto al rapporto principale garantito, l'eccepito riempimento di un foglio firmato in bianco contra pacta potesse essere liberamente provato senza la necessità di instaurare una querela di falso. Tuttavia, come ritenuto dal
Tribunale, l'odierna parte appellante non ha offerto in giudizio la prova del riempimento del foglio in bianco con modalità diverse da quelle pattuite;
anzi, mai ha dedotto né allegato quale dovesse essere il diverso contenuto. A riprova di ciò, come valorizzato dal Tribunale, l'originaria contraente
[...]
ha onorato il contratto per due anni, senza muovere alcuna Parte_3
eccezione, ciò che costituisce un elemento contraddittorio rispetto alla tesi dell'abusivo riempimento da parte della società di leasing.
Per provare l'abusivo riempimento l'opponente ha formulato alcuni capitoli di prova, inizialmente ammessi dal Tribunale, ed indicando un teste che però non si è mai presentato, giustificando la sua assenza per motivi di salute. Il
Tribunale, con la sentenza impugnata, dava, quindi atto, che “poiché l'ultimo certificato prodotto a prova dell'impedimento a comparire del teste, non conteneva alcuna indicazione della durata dell'impedimento del testimone,
è evidente che l'impedimento deve ritenersi definitivo” Il Tribunale
13 aggiungeva, inoltre, che “parte attrice, nel lungo lasso di tempo trascorso tra la chiusura dell'istruttoria e l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha mai rappresentato la cessazione della condizione di incapacità del teste” e che non sussistevano elementi indiziari idonei a supplire all'assenza di prova documentale o orale.
La Corte rileva che le statuizioni in discorso, oltre ad essere corrette, non sono state specificamente impugnate e, quindi, su di esse è sceso il giudicato.
In ogni caso l'appellante, nemmeno in questo giudizio, ha proposto la querela di falso preannunciata. Da ciò discende la mancanza di prova in merito al diverso contenuto pattuito tra le parti.
Il secondo motivo è anch'esso infondato.
Occorre premettere che l'orientamento secondo cui la produzione, da parte dell'interessato, dei DM di rilevazione del TEGM, costituirebbe il presupposto per l'accertamento dell'usura presunta, è da considerarsi superato, poiché «in materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n.
108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo
(svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit curia espresso nell'art.113 c.p.c.» (Così Cass. I civ. n. 35102/2022).
Giova, peraltro, ricordare che “la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 cod. civ., che dovranno pertanto essere espunti
14 nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 –
01). In definitiva, “la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta” (in parte motiva Cass. 8883/2020).
La dedotta applicazione di interessi usurari, da parte dell'appellante, risulta generica e priva di riscontro documentale. Al giudice non è precluso l'esame della natura usuraria del contratto, come quello sull'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito, a condizione che ciò risulti ex actis.
Nell'atto di citazione in opposizione non è stato specificamente indicato alcunché dall'opponente, il quale si è limitato a richiamare precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito non sempre pertinenti, senza nemmeno affermare il tasso che sarebbe stato applicato. L'esperimento di una CTU sul punto sarebbe quindi esplorativa.
Il quarto motivo è nuovo ed è, quindi, in questa sede, inammissibile.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è infondato.
Il Tribunale ha motivato valorizzando più aspetti e più autonome rationes decidendi;
parte appellante non ha censurato la prima di esse in cui venivano ritenute “scarsamente lineari” le contestazioni in fatto e “prive di collegamento con la fattispecie concreta in esame” quelle in diritto. Va quindi fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività di una delle ragioni, alla riforma della decisione stessa.
15 Ciò posto, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00 e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza avverso la sentenza n.
198/2021, pubblicata in data 28.01.2021, del Tribunale di Brescia;
Condanna parte appellante a rifondere a le spese Controparte_3
processuali del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.963,00 per la “fase istruttoria” ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Magnoli
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