Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5100/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DI MONTE DANIELA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DI MONTE DANIELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di dichiarare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
PE 2. La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la mamma.
3. Per quanto concerne il calendario visite, i genitori potranno rimanere con la figlia, a settimane alterne, come di seguito:
PE
- la seconda settimana, starà col IG. , dal lunedì al martedì mattina, CP_1 quando il padre la accompagnerà a scuola, nonché dal venerdì, dopo la scuola, sino al lunedì mattina, quando il IG. , la riaccompagnerà a scuola. CP_1
Si riprenderà poi la modalità di cui alla prima settimana e di seguito.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse della minore, per far fronte alle sue necessità e tenendo in considerazione le eIGenze lavorative di entrambi i genitori.
4. Durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori potranno godere anche della facoltà di tenere con sé per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo, sempre valutando preliminarmente gli interessi della minore, le eIGenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
5. Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere la figlia, per almeno quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi della minore e le eIGenze lavorative di entrambi i genitori.
Il periodo consecutivo afferente alle vacanze estive dovrà essere concordato tra i coniugi.
6. Stante il calendario visite concordato, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia, e quindi nessun contributo al mantenimento di PE sarà dovuto dal IG. alla IG.ra , né viceversa. CP_1 Pt_1
7. I coniugi si obbligano reciprocamente a suddividere equamente tra loro tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive sostenute per la figlia, purché documentate, come da Protocollo del Tribunale di Mantova, fino alla completa autosufficienza economica della stessa.
8. L'assegno unico verrà goduto al 50% tra i genitori.
9. Stante l'indipendenza economica dei coniugi, gli stessi rinunciano a qualsivoglia importo da versarsi a titolo di mantenimento.
10. La casa coniugale, sita in Castiglione delle Stiviere (MN), via Beschi Pietro
n. 2, identificata al foglio 7, mappale 1039 sub. 9/34, verrà intestata . CP_1 L'atto di trasferimento interverrà solo previa acquisizione di precipua liberatoria della Banca in favore della IG.ra Bolide, in ordine al mutuo esistente sul cespite.
Il IG. si accollerà per intero le rate di mutuo acceso sul cespite, dall'atto CP_1 di trasferimento del cespite. In caso di liberatoria intervenuta da parte dell'Istituto di credito, la IG.ra , si obbliga ad alienare la propria quota di proprietà Pt_1 dell'immobile, pari al 40%, al marito, mediante atto pubblico. Il IG. , si CP_1 obbliga a versare alla IG.ra , l'importo complessivo di € 30 .000,00 ( trenta Pt_1 mila/00), alla data di stipula dell'atto notarile di trasferimento, a tacitazione
2 definitiva di qualsivoglia ulteriore pretesa economica.
Il IG. , si obbliga a sopportare per intero tutte le spese a qualunque titolo, CP_1 notarili necessarie al trasferimento del cespite suindicato.
La IG.ra uscirà dall'abitazione non appena reperirà idonea abitazione e Pt_1 in ogni caso entro un anno dal provvedimento.
11. Le parti dichiarano, ad ogni effetto, anche fiscale, ex L. 74/1987 e Circolare
18/E del 2013 che l'accordo patrimoniale di compravendita, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che il tutto, dovrà compirsi entro il termine di un anno, dal deposito del presente ricorso.
12. La casa coniugale, verrà dunque assegnata in godimento al IG. . CP_1
13. Ciascun coniuge continuerà a godere in modo esclusivo dei propri conti correnti personali, dei conti di deposito personali.
14. Il IG. , entro 90 giorni dal provvedimento si impegna ad intestarsi CP_1
l'automobile di cui alla narrativa, oggi di proprietà della IG.ra , ma in Pt_1 godimento allo stesso senza alcun conguaglio. Il IG. si accollerà ogni CP_1 spesa inerente il passaggio di proprietà del mezzo.
15. A fronte delle condizioni suesposte, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
16. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti la minore.
17. Le spese legali verranno corrisposte da entrambi i coniugi al 50%.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 19/07/2018 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n.16, parte I, anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
4