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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7250/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7250/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO ON ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in San Possidonio (MO), via Chiavica n. 5/F, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(cf. 02478610583/p.iva ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Bocchino, Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sua sede amministrativa, in La Spezia, viale Italia n. 136, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
e
Controparte_2
CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 10.7.2025.
pagina 1 di 4 Per parte convenuta opposta, come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. CP_1
189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 10.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2272 ID Pratica 22281013 del 12.12.2022, notificatagli il 29.12.2022, emessa da per l'importo Controparte_3 complessivo di €. 21.671,00, dovuto a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada di cui ai due verbali di contestazione n. 3784/21 del 17.07.2021 e n. 3856/2021 del 17.07.2021, entrambi elevati dalla Polizia Locale di e notificati in data 29.7.2021. Controparte_2
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva di aver venduto in data 9.9.2020 – e, dunque, ben nove mesi prima delle commesse infrazioni - al sig. la sua autovettura Citroen CP_4
C5, targata DG706AM e che tale circostanza era stata accertata dal Giudice di Pace di Modena nella sentenza definitiva n. 972/2022 resa a definizione di altro giudizio ma, comunque, idonea a spiegare effetti di giudicato esterno nell'ambito della presente vertenza. Conseguentemente, l'odierno opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla pretesa creditoria azionata, per non essere, a suo dire, più tenuto a corrispondere le somme indicate nel provvedimento impugnato, in solido con il conducente del veicolo, unico responsabile delle violazioni contestate. Stanti le suesposte premesse, lo stesso, chiedeva, dunque, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.4.2024, si costituiva la società CP_1
quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per
[...] conto del eccependo, a propria volta, in via preliminare e assorbente, Parte_2
l'inammissibilità dell'avversa opposizione in quanto già rigettata dal Giudice di Pace di Modena nella causa iscritta al numero di R.G. 375/2023, conclusasi con la sentenza n. 954/2023 dell'11.10.2023, non impugnata da controparte e, quindi, oramai, passata in giudicato, come, del resto, anche i verbali di contestazione delle violazioni stradali ad oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ritualmente notificati al sig. e da questi, parimenti, non tempestivamente impugnati. Pt_1
In definitiva, pertanto, parte convenuta insisteva per il rigetto delle domande ex adverso formulate, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
1.3 – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza dell'11.7.2024, il precedente giudice disponeva l'immediata rimessione in decisione della vertenza, rinviando per i provvedimenti consequenziali, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Dunque, al termine dell'udienza cartolare del 9.10.205, il sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, riservava il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c. pagina 2 di 4 2.
L'opposizione è inammissibile.
2.1 – Come correttamente evidenziato da parte convenuta, i motivi di opposizione formulati in questa sede hanno già costituito oggetto di accertamento e di valutazione nell'ambito del giudizio previamente incardinato da parte opponente innanzi al Giudice di Pace di Modena e conclusosi con la sentenza n. 954/2023, divenuta definitiva per mancata impugnazione (doc. 5 opposta). Sussistendo identità di soggetti, di petitum e di causa petendi con le pretese fatte valere dinanzi al primo giudice deve dirsi preclusa qualsivoglia ulteriore decisione nel merito delle questioni già affrontate. Invero, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Peraltro, per il principio del "ne bis in idem", sopra richiamato, si afferma, solitamente, che il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (ossia "ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica causa petendi", cfr. Cass. n. 11161/2019). Nello specifico "il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili, in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (vedi, ex aliis, Cass., 11.4.2008, n. 9544; Cass., 23.2.2016, n. 3488; Cass. n. 15533 del 2018). Dunque, i limiti oggettivi del giudicato esterno sono dati da quei fatti che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongono, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum (cfr. Cass. 2406/1981). Nella specie, trattandosi di cause relative agli stessi soggetti e ai medesimi fatti, è innegabile il rischio di contrasto tra giudicati che verrebbe a delinearsi tra le due pronunce. In definitiva, le considerazioni che precedono – tra l'altro, non confutate da parte attrice opponente - valgono, per ciò solo, a ritenere inammissibili le domande, qui, formulate, con conseguente assorbimento del merito dell'azione proposta.
3.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1
e , ogni altra istanza, eccezione CP_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 o domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che si liquidano in €. 3.300,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7250/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO ON ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in San Possidonio (MO), via Chiavica n. 5/F, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(cf. 02478610583/p.iva ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Bocchino, Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sua sede amministrativa, in La Spezia, viale Italia n. 136, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
e
Controparte_2
CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 10.7.2025.
pagina 1 di 4 Per parte convenuta opposta, come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. CP_1
189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 10.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2272 ID Pratica 22281013 del 12.12.2022, notificatagli il 29.12.2022, emessa da per l'importo Controparte_3 complessivo di €. 21.671,00, dovuto a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada di cui ai due verbali di contestazione n. 3784/21 del 17.07.2021 e n. 3856/2021 del 17.07.2021, entrambi elevati dalla Polizia Locale di e notificati in data 29.7.2021. Controparte_2
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva di aver venduto in data 9.9.2020 – e, dunque, ben nove mesi prima delle commesse infrazioni - al sig. la sua autovettura Citroen CP_4
C5, targata DG706AM e che tale circostanza era stata accertata dal Giudice di Pace di Modena nella sentenza definitiva n. 972/2022 resa a definizione di altro giudizio ma, comunque, idonea a spiegare effetti di giudicato esterno nell'ambito della presente vertenza. Conseguentemente, l'odierno opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla pretesa creditoria azionata, per non essere, a suo dire, più tenuto a corrispondere le somme indicate nel provvedimento impugnato, in solido con il conducente del veicolo, unico responsabile delle violazioni contestate. Stanti le suesposte premesse, lo stesso, chiedeva, dunque, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.4.2024, si costituiva la società CP_1
quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per
[...] conto del eccependo, a propria volta, in via preliminare e assorbente, Parte_2
l'inammissibilità dell'avversa opposizione in quanto già rigettata dal Giudice di Pace di Modena nella causa iscritta al numero di R.G. 375/2023, conclusasi con la sentenza n. 954/2023 dell'11.10.2023, non impugnata da controparte e, quindi, oramai, passata in giudicato, come, del resto, anche i verbali di contestazione delle violazioni stradali ad oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ritualmente notificati al sig. e da questi, parimenti, non tempestivamente impugnati. Pt_1
In definitiva, pertanto, parte convenuta insisteva per il rigetto delle domande ex adverso formulate, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
1.3 – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza dell'11.7.2024, il precedente giudice disponeva l'immediata rimessione in decisione della vertenza, rinviando per i provvedimenti consequenziali, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Dunque, al termine dell'udienza cartolare del 9.10.205, il sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, riservava il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c. pagina 2 di 4 2.
L'opposizione è inammissibile.
2.1 – Come correttamente evidenziato da parte convenuta, i motivi di opposizione formulati in questa sede hanno già costituito oggetto di accertamento e di valutazione nell'ambito del giudizio previamente incardinato da parte opponente innanzi al Giudice di Pace di Modena e conclusosi con la sentenza n. 954/2023, divenuta definitiva per mancata impugnazione (doc. 5 opposta). Sussistendo identità di soggetti, di petitum e di causa petendi con le pretese fatte valere dinanzi al primo giudice deve dirsi preclusa qualsivoglia ulteriore decisione nel merito delle questioni già affrontate. Invero, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Peraltro, per il principio del "ne bis in idem", sopra richiamato, si afferma, solitamente, che il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (ossia "ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica causa petendi", cfr. Cass. n. 11161/2019). Nello specifico "il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili, in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (vedi, ex aliis, Cass., 11.4.2008, n. 9544; Cass., 23.2.2016, n. 3488; Cass. n. 15533 del 2018). Dunque, i limiti oggettivi del giudicato esterno sono dati da quei fatti che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongono, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum (cfr. Cass. 2406/1981). Nella specie, trattandosi di cause relative agli stessi soggetti e ai medesimi fatti, è innegabile il rischio di contrasto tra giudicati che verrebbe a delinearsi tra le due pronunce. In definitiva, le considerazioni che precedono – tra l'altro, non confutate da parte attrice opponente - valgono, per ciò solo, a ritenere inammissibili le domande, qui, formulate, con conseguente assorbimento del merito dell'azione proposta.
3.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1
e , ogni altra istanza, eccezione CP_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 o domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che si liquidano in €. 3.300,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
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