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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/09/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott.ssa Alessandra Camassa Presidente
2) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
3) Dott. Carlo VA Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2079/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. FIORINO VINCENZA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. COPPOLA VITO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_2
data 12.07.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Alcamo, al n. 82, parte II, serie A, anno 2014, e che dalla loro unione erano nati due figli: VA (1.12.2013) e (9.12.2018). Per_1
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di continui conflitti che la avevano condotta, nel marzo 2023, ad allontanarsi dalla casa familiare per preservare la serenità della prole, che reputava già negativamente provata dai vissuti familiari.
Rappresentava di aver dovuto lasciare il lavoro per occuparsi dei figli, essendo venuta meno, dopo la separazione di fatto, la collaborazione nella loro gestione che fino a quel momento era stata sempre assicurata dai suoceri.
Si doleva del disinteresse del marito e del mancato supporto economico alle esigenze dei figli, bisognosi di costose terapie specialistiche consigliate dal servizio di NPIA, giacché affetti da problemi comportamentali e di ansia (per certificati dall'INPS). Per_1
Esponeva che il figlio VA aveva manifestato sentimenti di rifiuto verso il padre.
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole minore, con collocazione dei bambini presso il proprio domicilio (l'abitazione della propria nonna di cui le era stato gratuitamente concesso l'uso), e la concentrazione in capo a sé della responsabilità di adottare le decisioni sanitarie riguardanti (con “facoltà di sottoscrivere tutte le istanze, Per_1 richieste e autorizzazioni necessarie, prestare il consenso informato alle visite mediche e alle terapie prescritte, percepire e gestire l'assegno di frequenza e le eventuali ulteriori erogazioni economiche in favore del figlio, fatto salvo l'obbligo di rendicontazione”).
pagina 2 di 11 Chiedeva di porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_2 mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 500,00 mensili (€
250,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Chiedeva anche di poter percepire per intero l'assegno unico.
*****
Preso atto della segnalazione di gravi circostanze, in via provvisoria ed urgente, il g.i. affidava i figli esclusivamente alla madre e – conferito mandato al C.P.G. e ai Servizi sociali – disponeva l'estrinsecazione del diritto di visita del padre secondo un calendario di incontri suggerito dagli operatori incaricati;
inoltre, onerava sempre in via provvisoria il padre di versare un assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda CP_2
di separazione, contestava le avverse allegazioni e, segnatamente, quelle afferenti al proprio mancato apporto economico al mantenimento dei figli.
Affermava, infatti, di avervi contribuito fino all'interruzione del rapporto di lavoro, imputabile al proprio malessere fisico e psicologico che assumeva a sua volta derivante dal diradamento degli incontri con i figli.
Deduceva inizialmente di essersi trasferito all'estero alla ricerca di un'occupazione.
Non si opponeva alle prescrizioni del Tribunale, relative al quantum dell'assegno di contributo al mantenimento della prole e alla concentrazione in capo alla ricorrente della responsabilità di adottare le decisioni sanitarie nell'interesse dei figli, ad eccezione che per l'affidamento esclusivo
(provvisoriamente disposto), che chiedeva venisse mutato in condiviso.
Tuttavia, all'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti urgenti, dichiarava di concordare per la conferma dei provvedimenti emessi con decreto del 5.12.2023, affido esclusivo compreso.
pagina 3 di 11 *****
All'udienza del 6.03.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
Nel corso del giudizio, veniva disposta l'operatività dei percorsi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità suggeriti dagli operatori coinvolti, nonché l'avvio di incontri protetti padre/figli. Veniva aperto e definito subprocedimento per il reiterato inadempimento del CP_2
(CONDANNA il al pagamento di una sanzione amministrativa CP_2
pecuniaria di € 500,00 a favore della Cassa delle ammende;
CONDANNA il
al risarcimento dei danni, quantificato equitativamente, allo stato, CP_2
considerata la natura recente del procedimento, in € 1.000,00, in favore dell'altro genitore e della prole minore).
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti officiosi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, essendo già stata emessa pronuncia sullo status con sentenza parziale del 22.04.2024, si può passare al vaglio delle altre questioni.
Quanto al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in
pagina 4 di 11 materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti numerosi approfondimenti e proposti diversi interventi di sostegno, sia a beneficio della coppia genitoriale che di entrambi i figli minori.
Gli interventi sociosanitari demandati hanno restituito un quadro di marcata conflittualità tra i coniugi, alimentato dalla perdurante ostilità del
(cfr. dell'11.12.2024: “Il sig. ha mostrato negli CP_2 CP_3 CP_2
atteggiamenti e nei modi di essere detentore di una grande rabbia nei confronti della sig.ra , la quale è ritenuta da questi causa di grandi Pt_1
problemi nella sua vita: in primis di aver inficiato la relazione con i figli e,
a causa dei procedimenti in corso, di averlo privato di varie opportunità lavorative”). Tale atteggiamento di chiusura nei confronti della ricorrente ha sicuramente influito in maniera negativa sull'andamento degli incontri protetti (rallentandoli – nel caso di – ed ostacolandoli – nel caso Per_1
di VA), giacché si è tradotto in resistenza “da parte del signor CP_2 nell'andare incontro al figlio, a causa della presenza dell'ex moglie” (cfr. rel. UOS Psg del 13.06.2025).
pagina 5 di 11 Diversamente, la si è dimostrata una madre accudente, Pt_1 presente sia alle attività scolastiche che extrascolastiche (anche terapeutiche) riferite ai minori e disponibile a favorire i contatti tra la prole ed il padre ed i nonni paterni.
Inoltre, è emersa la solo parziale collaborazione del resistente1, che, a dispetto della dichiarata disponibilità, ha arbitrariamente interrotto il percorso terapeutico/tossicologico (cfr. rel. del 15.05.2025) e quello CP_4
di sostegno alla genitorialità, oltre ad aver sovente disertato gli incontri previsti in Spazio neutro senza addurre giustificazione diversa dalla mera insofferenza rispetto al non poter frequentare liberamente i figli.
Detto comportamento non cooperativo ha suscitato sentimenti di delusione nel secondogenito e rinvigorito nel primogenito Per_1
VA il rifiuto nei confronti del padre2.
Proprio quest'ultimo aspetto merita di essere approfondito, posto che le situazioni relazionali tra il e i due figli si sono rivelate CP_2 profondamente differenti.
Per quanto concerne il figlio maggiore, VA, quest'ultimo fin dall'inizio ha espresso un incrollabile rifiuto rispetto alla frequentazione del genitore non convivente, esacerbatosi nelle more del giudizio e fonte di profonda sofferenza, finanche di malessere fisico: “Durante l'incontro ha ribadito di non volere incontrare il padre … Racconta anche che la volta scorsa è stato male per due giorni dopo aver effettuato il colloquio. Con
pagina 6 di 11 un'espressione seria ha affermato di non volere parlare del padre, che parlare di questo lo fa stare male e si è detto infastidito dal fatto che non si sente compreso in questo suo bisogno di non pensarci e di non parlarne”
(cfr. rel. NPIA del 27.02.2025).
Per contro, merita di essere segnalata l'apertura in corso di causa mostrata dal figlio (cfr. rel. S.S. del 25.02.2025: “… è corso Per_1 verso il sig. saltandogli in braccio e, felicissimo, ha iniziato ad CP_2
interagire con il padre, il quale si è sempre mostrato molto dolce, amorevole ed affettuosissimo nei confronti del figlio. Va sottolineato il grande attaccamento di , non solo nei confronti del padre, bensì Per_1
anche alla famiglia d'origine di questi”), seppure, come anticipato, frustrata dalla incostanza del . CP_2
Alla luce delle circostanze suesposte, emerge conclusivamente l'opportunità di confermare l'affido monogenitoriale alla madre temporaneamente disposto ed attualmente vigente.
Inoltre, l'oggettiva condizione di stallo e le comprovate esigenze di salute della prole giustificano, a parere del Collegio, l'esercizio disgiunto della genitorialità (sì da garantire tempestività di intervento ed evitare che ogni decisione anche semplice da assumersi nell'interesse dei minori divenga un estenuante confronto) alla madre (attualmente colei che si occupa dei bisogni e delle esigenze dei piccoli, assicurando loro un ambiente descritto come adeguato e supportivo).
Nel superiore interesse della fratria, visibilmente provata dalla disgregazione dell'unione familiare, si rende necessaria la conferma del percorso di sostegno psicologico già attivato.
Detto monitoraggio appare funzionale anche ad una futura ripresa della relazione tra il minore VA ed il padre, alla condizione di una positiva simmetrica valutazione, da parte degli operatori sanitari, sulle capacità di costui di sintonizzarsi con le esigenze e i bisogni del minore.
pagina 7 di 11 Per l'appunto con riguardo all'esercizio del diritto di visita, il
Collegio non può che prendere atto, allo stato, della ferma opposizione di
VA, reiteratamente verbalizzata, a frequentare il padre.
Indubbiamente, tale opposizione, unitamente alla sofferenza retrostante, merita opportuna considerazione ed impone al Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di VA.
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di come sopra anticipato, non potendosi escludere la possibilità di CP_5
futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in spazio neutro (come finora avvenuto) e previa adeguata preparazione di
VA, da parte del servizio di e del positivo riscontro da parte CP_5
degli operatori dei mutamenti sopra evidenziati.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_2
17.4.2012; Caso c. sentenza del 10.1.2012). Per_3 Per_4
Per questo, in relazione ai percorsi, anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
pagina 8 di 11 Per tale ragione, i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice Tutelare a mesi 6, salve diverse urgenze, circa il benessere dei minori, nonché, in caso di attivazione di percorsi su base volontaria da parte dei genitori, circa la loro cooperazione.
Analogamente, in difetto di accordo andrà gestita la situazione di
, già portatore di fragilità, che, sebbene abbia esternato un positivo Per_1 slancio verso la figura paterna, ha sperimentato sentimenti di delusione ed incertezza verso il genitore non convivente che, dando atto di un approccio genitoriale immaturo, ha seguito in maniera oppositiva ed altalenante i percorsi all'uopo strutturati, amplificando il rischio di creare vissuti abbandonici.
È comunque auspicabile lo svolgimento degli incontri protetti in presenza (o in luogo pubblico con persone di fiducia di entrambi) almeno una volta a settimana, per garantire continuità nel processo di riavvicinamento (anche con la coadiuvazione dei nonni paterni, cui si è rivelato molto legato). Per_1
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
Passando, poi, all'obbligo di mantenere i figli derivante dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e pagina 9 di 11 patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate le specifiche esigenze della prole e le rispettive posizioni patrimoniali allegate e documentate dalle parti, valutato altresì l'attuale consolidamento della totale elisione di tempi di permanenza dei figli presso il padre (la cui giovane età, insieme alle capacità professionali nello specifico settore edilizio, rende conto di potenzialità reddituali), il Tribunale reputa equo imporre a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della prole CP_2 minore nella complessiva misura di € 400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito, rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
*****
Infine, le spese processuali, anche del subprocedimento, tenuto conto della prevalente soccombenza del , vanno poste a carico di costui. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- affida i figli minori VA e in via esclusiva alla Per_1
madre, concentrando in capo a costei la responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva;
pagina 10 di 11 - dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze, avviando gli incontri tra il padre e VA ove siano preventivamente verificate le condizioni sopra esposte;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2
, entro il giorno cinque di ogni mese, un Parte_1 assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole dell'importo di € 400,00, rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre;
- obbliga entrambe le parti a sostenere il 50% ciascuna delle spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- condanna il resistente alla rifusione verso l'erario delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7190,00 per compensi oltre accessori come per legge
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 3 settembre
2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In considerazione di quanto sopra esposto, gli operatori di tutti i servizi coinvolti concordano nell'impossibilità di una prosecuzione sia per quanto riguarda il percorso di sostegno alla genitorialità che per ciò che riguarda gli incontri in ambito protetti, stante l'indisponibilità e la CP_ discontinuità, manifestate dal signor , che denotano scarso interesse rispetto al ripristino di un rapporto affettivo con i figli” (cfr. rel. UOS di Psicologia giuridica del 13.06.2025). CP_ 2 “…le scriventi auspicano che il sig. si impegni con costanza e regolarità nel prosieguo degli incontri poiché eventuali ulteriori comportamenti intermittenti si rivelerebbero altamente pregiudizievoli per il benessere psicofisico dei minori. Inoltre si sottolinea che il persistere di CP_ comportamenti contraddittori di assenza da parte del sig. di fatto non consentono alla sig.ra
di riabilitare l'immagine positiva paterna agli occhi di VA e … alla luce Pt_1 Per_1 degli ultimi avvenimenti è stato particolarmente difficile per la signora confortare la sofferenza del piccolo che purtroppo presenta maggiori difficoltà di comprensione ed elaborazione Per_1 delle esperienze” (cfr. rel. Consultorio fam. del 19.02.2025).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott.ssa Alessandra Camassa Presidente
2) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
3) Dott. Carlo VA Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2079/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. FIORINO VINCENZA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. COPPOLA VITO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_2
data 12.07.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Alcamo, al n. 82, parte II, serie A, anno 2014, e che dalla loro unione erano nati due figli: VA (1.12.2013) e (9.12.2018). Per_1
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di continui conflitti che la avevano condotta, nel marzo 2023, ad allontanarsi dalla casa familiare per preservare la serenità della prole, che reputava già negativamente provata dai vissuti familiari.
Rappresentava di aver dovuto lasciare il lavoro per occuparsi dei figli, essendo venuta meno, dopo la separazione di fatto, la collaborazione nella loro gestione che fino a quel momento era stata sempre assicurata dai suoceri.
Si doleva del disinteresse del marito e del mancato supporto economico alle esigenze dei figli, bisognosi di costose terapie specialistiche consigliate dal servizio di NPIA, giacché affetti da problemi comportamentali e di ansia (per certificati dall'INPS). Per_1
Esponeva che il figlio VA aveva manifestato sentimenti di rifiuto verso il padre.
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole minore, con collocazione dei bambini presso il proprio domicilio (l'abitazione della propria nonna di cui le era stato gratuitamente concesso l'uso), e la concentrazione in capo a sé della responsabilità di adottare le decisioni sanitarie riguardanti (con “facoltà di sottoscrivere tutte le istanze, Per_1 richieste e autorizzazioni necessarie, prestare il consenso informato alle visite mediche e alle terapie prescritte, percepire e gestire l'assegno di frequenza e le eventuali ulteriori erogazioni economiche in favore del figlio, fatto salvo l'obbligo di rendicontazione”).
pagina 2 di 11 Chiedeva di porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_2 mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 500,00 mensili (€
250,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Chiedeva anche di poter percepire per intero l'assegno unico.
*****
Preso atto della segnalazione di gravi circostanze, in via provvisoria ed urgente, il g.i. affidava i figli esclusivamente alla madre e – conferito mandato al C.P.G. e ai Servizi sociali – disponeva l'estrinsecazione del diritto di visita del padre secondo un calendario di incontri suggerito dagli operatori incaricati;
inoltre, onerava sempre in via provvisoria il padre di versare un assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda CP_2
di separazione, contestava le avverse allegazioni e, segnatamente, quelle afferenti al proprio mancato apporto economico al mantenimento dei figli.
Affermava, infatti, di avervi contribuito fino all'interruzione del rapporto di lavoro, imputabile al proprio malessere fisico e psicologico che assumeva a sua volta derivante dal diradamento degli incontri con i figli.
Deduceva inizialmente di essersi trasferito all'estero alla ricerca di un'occupazione.
Non si opponeva alle prescrizioni del Tribunale, relative al quantum dell'assegno di contributo al mantenimento della prole e alla concentrazione in capo alla ricorrente della responsabilità di adottare le decisioni sanitarie nell'interesse dei figli, ad eccezione che per l'affidamento esclusivo
(provvisoriamente disposto), che chiedeva venisse mutato in condiviso.
Tuttavia, all'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti urgenti, dichiarava di concordare per la conferma dei provvedimenti emessi con decreto del 5.12.2023, affido esclusivo compreso.
pagina 3 di 11 *****
All'udienza del 6.03.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
Nel corso del giudizio, veniva disposta l'operatività dei percorsi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità suggeriti dagli operatori coinvolti, nonché l'avvio di incontri protetti padre/figli. Veniva aperto e definito subprocedimento per il reiterato inadempimento del CP_2
(CONDANNA il al pagamento di una sanzione amministrativa CP_2
pecuniaria di € 500,00 a favore della Cassa delle ammende;
CONDANNA il
al risarcimento dei danni, quantificato equitativamente, allo stato, CP_2
considerata la natura recente del procedimento, in € 1.000,00, in favore dell'altro genitore e della prole minore).
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti officiosi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, essendo già stata emessa pronuncia sullo status con sentenza parziale del 22.04.2024, si può passare al vaglio delle altre questioni.
Quanto al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in
pagina 4 di 11 materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti numerosi approfondimenti e proposti diversi interventi di sostegno, sia a beneficio della coppia genitoriale che di entrambi i figli minori.
Gli interventi sociosanitari demandati hanno restituito un quadro di marcata conflittualità tra i coniugi, alimentato dalla perdurante ostilità del
(cfr. dell'11.12.2024: “Il sig. ha mostrato negli CP_2 CP_3 CP_2
atteggiamenti e nei modi di essere detentore di una grande rabbia nei confronti della sig.ra , la quale è ritenuta da questi causa di grandi Pt_1
problemi nella sua vita: in primis di aver inficiato la relazione con i figli e,
a causa dei procedimenti in corso, di averlo privato di varie opportunità lavorative”). Tale atteggiamento di chiusura nei confronti della ricorrente ha sicuramente influito in maniera negativa sull'andamento degli incontri protetti (rallentandoli – nel caso di – ed ostacolandoli – nel caso Per_1
di VA), giacché si è tradotto in resistenza “da parte del signor CP_2 nell'andare incontro al figlio, a causa della presenza dell'ex moglie” (cfr. rel. UOS Psg del 13.06.2025).
pagina 5 di 11 Diversamente, la si è dimostrata una madre accudente, Pt_1 presente sia alle attività scolastiche che extrascolastiche (anche terapeutiche) riferite ai minori e disponibile a favorire i contatti tra la prole ed il padre ed i nonni paterni.
Inoltre, è emersa la solo parziale collaborazione del resistente1, che, a dispetto della dichiarata disponibilità, ha arbitrariamente interrotto il percorso terapeutico/tossicologico (cfr. rel. del 15.05.2025) e quello CP_4
di sostegno alla genitorialità, oltre ad aver sovente disertato gli incontri previsti in Spazio neutro senza addurre giustificazione diversa dalla mera insofferenza rispetto al non poter frequentare liberamente i figli.
Detto comportamento non cooperativo ha suscitato sentimenti di delusione nel secondogenito e rinvigorito nel primogenito Per_1
VA il rifiuto nei confronti del padre2.
Proprio quest'ultimo aspetto merita di essere approfondito, posto che le situazioni relazionali tra il e i due figli si sono rivelate CP_2 profondamente differenti.
Per quanto concerne il figlio maggiore, VA, quest'ultimo fin dall'inizio ha espresso un incrollabile rifiuto rispetto alla frequentazione del genitore non convivente, esacerbatosi nelle more del giudizio e fonte di profonda sofferenza, finanche di malessere fisico: “Durante l'incontro ha ribadito di non volere incontrare il padre … Racconta anche che la volta scorsa è stato male per due giorni dopo aver effettuato il colloquio. Con
pagina 6 di 11 un'espressione seria ha affermato di non volere parlare del padre, che parlare di questo lo fa stare male e si è detto infastidito dal fatto che non si sente compreso in questo suo bisogno di non pensarci e di non parlarne”
(cfr. rel. NPIA del 27.02.2025).
Per contro, merita di essere segnalata l'apertura in corso di causa mostrata dal figlio (cfr. rel. S.S. del 25.02.2025: “… è corso Per_1 verso il sig. saltandogli in braccio e, felicissimo, ha iniziato ad CP_2
interagire con il padre, il quale si è sempre mostrato molto dolce, amorevole ed affettuosissimo nei confronti del figlio. Va sottolineato il grande attaccamento di , non solo nei confronti del padre, bensì Per_1
anche alla famiglia d'origine di questi”), seppure, come anticipato, frustrata dalla incostanza del . CP_2
Alla luce delle circostanze suesposte, emerge conclusivamente l'opportunità di confermare l'affido monogenitoriale alla madre temporaneamente disposto ed attualmente vigente.
Inoltre, l'oggettiva condizione di stallo e le comprovate esigenze di salute della prole giustificano, a parere del Collegio, l'esercizio disgiunto della genitorialità (sì da garantire tempestività di intervento ed evitare che ogni decisione anche semplice da assumersi nell'interesse dei minori divenga un estenuante confronto) alla madre (attualmente colei che si occupa dei bisogni e delle esigenze dei piccoli, assicurando loro un ambiente descritto come adeguato e supportivo).
Nel superiore interesse della fratria, visibilmente provata dalla disgregazione dell'unione familiare, si rende necessaria la conferma del percorso di sostegno psicologico già attivato.
Detto monitoraggio appare funzionale anche ad una futura ripresa della relazione tra il minore VA ed il padre, alla condizione di una positiva simmetrica valutazione, da parte degli operatori sanitari, sulle capacità di costui di sintonizzarsi con le esigenze e i bisogni del minore.
pagina 7 di 11 Per l'appunto con riguardo all'esercizio del diritto di visita, il
Collegio non può che prendere atto, allo stato, della ferma opposizione di
VA, reiteratamente verbalizzata, a frequentare il padre.
Indubbiamente, tale opposizione, unitamente alla sofferenza retrostante, merita opportuna considerazione ed impone al Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di VA.
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di come sopra anticipato, non potendosi escludere la possibilità di CP_5
futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in spazio neutro (come finora avvenuto) e previa adeguata preparazione di
VA, da parte del servizio di e del positivo riscontro da parte CP_5
degli operatori dei mutamenti sopra evidenziati.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_2
17.4.2012; Caso c. sentenza del 10.1.2012). Per_3 Per_4
Per questo, in relazione ai percorsi, anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
pagina 8 di 11 Per tale ragione, i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice Tutelare a mesi 6, salve diverse urgenze, circa il benessere dei minori, nonché, in caso di attivazione di percorsi su base volontaria da parte dei genitori, circa la loro cooperazione.
Analogamente, in difetto di accordo andrà gestita la situazione di
, già portatore di fragilità, che, sebbene abbia esternato un positivo Per_1 slancio verso la figura paterna, ha sperimentato sentimenti di delusione ed incertezza verso il genitore non convivente che, dando atto di un approccio genitoriale immaturo, ha seguito in maniera oppositiva ed altalenante i percorsi all'uopo strutturati, amplificando il rischio di creare vissuti abbandonici.
È comunque auspicabile lo svolgimento degli incontri protetti in presenza (o in luogo pubblico con persone di fiducia di entrambi) almeno una volta a settimana, per garantire continuità nel processo di riavvicinamento (anche con la coadiuvazione dei nonni paterni, cui si è rivelato molto legato). Per_1
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
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Passando, poi, all'obbligo di mantenere i figli derivante dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e pagina 9 di 11 patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate le specifiche esigenze della prole e le rispettive posizioni patrimoniali allegate e documentate dalle parti, valutato altresì l'attuale consolidamento della totale elisione di tempi di permanenza dei figli presso il padre (la cui giovane età, insieme alle capacità professionali nello specifico settore edilizio, rende conto di potenzialità reddituali), il Tribunale reputa equo imporre a carico di
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l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della prole CP_2 minore nella complessiva misura di € 400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito, rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
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Infine, le spese processuali, anche del subprocedimento, tenuto conto della prevalente soccombenza del , vanno poste a carico di costui. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- affida i figli minori VA e in via esclusiva alla Per_1
madre, concentrando in capo a costei la responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva;
pagina 10 di 11 - dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze, avviando gli incontri tra il padre e VA ove siano preventivamente verificate le condizioni sopra esposte;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2
, entro il giorno cinque di ogni mese, un Parte_1 assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole dell'importo di € 400,00, rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre;
- obbliga entrambe le parti a sostenere il 50% ciascuna delle spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- condanna il resistente alla rifusione verso l'erario delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7190,00 per compensi oltre accessori come per legge
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 3 settembre
2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In considerazione di quanto sopra esposto, gli operatori di tutti i servizi coinvolti concordano nell'impossibilità di una prosecuzione sia per quanto riguarda il percorso di sostegno alla genitorialità che per ciò che riguarda gli incontri in ambito protetti, stante l'indisponibilità e la CP_ discontinuità, manifestate dal signor , che denotano scarso interesse rispetto al ripristino di un rapporto affettivo con i figli” (cfr. rel. UOS di Psicologia giuridica del 13.06.2025). CP_ 2 “…le scriventi auspicano che il sig. si impegni con costanza e regolarità nel prosieguo degli incontri poiché eventuali ulteriori comportamenti intermittenti si rivelerebbero altamente pregiudizievoli per il benessere psicofisico dei minori. Inoltre si sottolinea che il persistere di CP_ comportamenti contraddittori di assenza da parte del sig. di fatto non consentono alla sig.ra
di riabilitare l'immagine positiva paterna agli occhi di VA e … alla luce Pt_1 Per_1 degli ultimi avvenimenti è stato particolarmente difficile per la signora confortare la sofferenza del piccolo che purtroppo presenta maggiori difficoltà di comprensione ed elaborazione Per_1 delle esperienze” (cfr. rel. Consultorio fam. del 19.02.2025).