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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2671 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FASANO Parte_1
ANGELA MARIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
– nella persona
[...] dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall' Ing. Alfonso
Casalicchio, n. q. di Ispettore Ripartimentale pro tempore ex art. 417 bis;
Controparte_2
nella
[...] persona dell'Assessore pro tempore;
Controparte_3
nella persona dell'Ispettore pro tempore;
[...]
Controparte_4
nella persona dell'Ispettore pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall' Ing. Alfonso Casalicchio, n. q. di Ispettore Ripartimentale pro tempore ex art. 417 bis;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.11.23 esponeva di aver Parte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana –
1 Assessorato Territorio e Ambiente – Comando Corpo Forestale per oltre trent'anni e sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001 nonché il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui agli artt. 39 e
41 del CCNL lavoratori forestali allegato. Evidenziava che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Asseriva, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “1.Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva
UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del
27/04/2001 per gli anni pregressi,e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire, anche in relazione alle risultanze contabili della CTU richiesta.
3. Riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072.”
Regolarmente intimati, rimanevano contumaci l'
[...]
ed il Controparte_2
. Controparte_3
Si costituivano congiuntamente l'Assessorato territorio e ambiente - Comando corpo forestale ed il Servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste di
2 Agrigento ed, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità; nel merito, contestavano variamente la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedevano il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Va in primo luogo evidenziato che l'unico legittimato passivo è l'Assessorato
Territorio e Ambiente, unico ente (come emerge dalle buste paga in atti) presso cui vi è prova che il ricorrente abbia prestato servizio.
Inoltre, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo essendo pacifico il principio secondo cui il termine di prescrizione, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto. Nel caso concreto parte ricorrente ha documentato di aver notificato il ricorso introduttivo in data 9.11.23 sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 9.11.18
Nel merito, va scrutinata la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n.
1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Sul punto la CGUE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza della parte ricorrente
(cfr. buste paga in atti ove si legge che il ricorrente è “lavoratore a tempo determinato”).
3 Va rammentato che le categorie di operai forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato risultano disciplinate dalla legge regionale n. 16 CP_1 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. L'art. 46 di tale corpus prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto:
a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Gli artt. 47 e 48 regolano la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato e degli operai con garanzia occupazione di centocinquantuno e centouno giornate lavorative. L'art. 56 – con specifico riferimento ai lavoratori impegnati nei servizi antincendio – prevede che “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali” (comma 1) nonché che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2). Il comma 3 stabilisce altresì che “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue”.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e
49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla
(cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo
4 indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattualcollettiva
(cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020). Inoltre, la limitazione dell'attività di intervento del ricorrente a soli determinati periodi dell'anno non attinge di per sé la natura dell'attività ma la sua estensione quantitativa.
Si osserva, sul punto, che nessuna differenza qualitativa è stata eccepita tra le mansioni dell'operatore svolte a tempo determinato e quelle svolte a tempo indeterminato sicché non possono essere ravvisate differenze obiettive nelle modalità di svolgimento delle mansioni che rendano il servizio svolto a termine incomparabile con quello a tempo indeterminato.
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente, seppur nel corso della campagna antincendio, contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla “natura agricola e stagionale del rapporto e dalla sussistenza di ragioni di politica sociale che ispirano il reclutamento” o dal “sistema di reclutamento” trattandosi quest'ultime di circostanze che attengono non tanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta per l'amministrazione resistente, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale, tenuto conto della prescrizione maturata.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli
OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. In altri termini, l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi, a mente della regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del
1994.
Per quel che concerne la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti
5 dagli art. 39 e 41 del CCNL, si rileva che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai.
Non si ravvisa pertanto alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene la ricorrente, e gli impiegati.
Da ultimo, va esaminata la domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Tale norma, nel perseguire l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, prevede testualmente che “per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori
e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”. La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che “l'esistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in
6 linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 51)” (p. 103).
Nel caso di specie, va ritenuta sussistente una ragione obiettiva nelle diverse assunzioni della lavoratrice.
Invero - come già sostenuto dalla giurisprudenza di merito in virtù di argomentazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Trapani, sent. n. 60/2020) - la L.R. Siciliana n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata. L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali di avvalersi “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare
“la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3).
Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale.
Le superiori circostanze rivelano che le prestazioni richieste ai lavoratori corrispondono ad una mera esigenza temporanea legata alla campagna antincendio e conclamano l'assenza di una stabile necessità di impiego alla quale l'ente potrebbe far fronte mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tale forza lavoro.
Quanto alle spese, il parziale accoglimento del ricorso, le complessive ragioni della decisione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nella giurisprudenza di merito, suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione al periodo di lavoro intercorso successivamente al 9.11.18, di percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
- condanna l'Assessorato territorio e ambiente - Comando corpo forestale ed il Servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre interessi, dal dovuto al soddisfo;
rigetta per il resto;
- compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 30/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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