Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7438/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso che la ricorrente, titolare di pensione INVCIV n. 2130428, ha CP_ ricevuto dall' di Lecce in data 11/4/2023 il mod. REC-RC1, avente come oggetto: “Accertamento di somme indebitamente percepite su pensione” per un importo di € 5.148,05 per il periodo dal
1/7/2020 al 30/4/2023, per i seguenti motivi: “E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante, a causa del possesso di redditi superiori ai limiti di legge”. - ha chiesto:
1. Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di € 5.148,05, relativo al periodo dal 1/7/2020 al 30/4/2023, contestato alla ricorrente in data 11/4/2023, (pratica indebito n.17676451), in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità alla pensionata della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. CP_ 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21; 2. Condannare l' alla restituzione delle somme trattenute o compensate in conto debito, sulla pensione del ricorrente nelle more del giudizio.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “La CP_1 ricorrente, negli anni 2020/2023, possedeva redditi superiori alla soglia stabilita dalla legge. La pensione di inabilità civile, ai fini della maggiorazione sociale, costituisce reddito da valutarsi ai fini del superamento della soglia, come previsto dalla disposizione di legge citata”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, trattandosi di indebito assistenziale irripetibile.
1
n. 29/1977) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” nonché
l'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. n. 291/1988), in base al quale “con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità… e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Tanto premesso, devono trovare applicazione i principi di diritto enunciati da Cass 13915/2021, che vengono qui richiamati a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“a) “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”;
b) “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n.
29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Il principio generale di settore richiamato nella suddetta pronuncia e in altre di segno analogo – secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (Cass. n. 13223/2020 e n. 26036 del 15/10/2019) muove dalla tesi secondo cui
"il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1).
Come si è visto, in base alla giurisprudenza prevalente l'irripetibilità è esclusa dal dolo.
2 Nel caso di specie, non vi è alcuna prova di una condotta dolosa della ricorrente, la quale ha anzi dedotto che la ricorrente non ha redditi ed il coniuge ha sempre dichiarato Controparte_2 all'Agenzia delle Entrate i suoi redditi (mod. 730/2019, mod.730/2020, mod. 730/2021 e mod.
730/2022 in allegato n.2, n.3, n.4 e n.5 ). Inoltre i redditi del nucleo familiare della ricorrente erano CP_ già conosciuti dall' , in quanto prodotti a corredo della domanda di ANF per l'anno 2021 e 2022 presentata dal coniuge della ricorrente in data 29/6/2022 (allegato n. 6). Controparte_2
In ogni caso, si deve ritenere – in applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 13915/21 – che la semplice omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti (quali i redditi percepiti e già noti all' o comunque conoscibili dall' ) non consenta di ritenere addebitabile CP_1 CP_3
l'indebito al percipiente e non escluda, in assenza di altri elementi, quella situazione di legittimo affidamento che giustifica l'irripetibilità dei ratei.
Diversamente opinando, finirebbe con il trovare piena applicazione anche in materia di indebito assistenziale la disciplina dell'indebito previdenziale ex art. 13 L. 412/1991 (che prevede la parificazione al dolo dell'omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti), disciplina che la
S.C. ha invece espressamente ritenuto inapplicabile.
Il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara irripetibile l'indebito di € 5.148,05 sulla pensione cat. INVCIV n.
2130428 per il periodo dal 1/7/2020 al 30/4/2023 comunicato dall in data 11.04.2023. CP_1
2. Condanna l alla restituzione delle somme eventualmente recuperate, oltre accessori. CP_1
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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