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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2024, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. 213/2021
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Elena Manuela Aurora Luppino Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 25.10.24; in cui sono parti
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.ta Domenica Nucera presso C.F._1 cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
nato a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv.ta Daniela Bianco presso C.F._2 cui ha eletto domicilio;
-resistente- avv.ta Giovanna Ficara nella qualità di curatrice speciale della minore R_
P.M. sede
-interveniente-
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 4.2.21 chiedeva di regolamentare i rapporti genitori figli Parte_1
e in particolare di determinare il contributo mensile di cui doveva essere gravato per il mantenimento della figlia e la ripartizione delle Parte_2 R_ spese straordinarie.
Nello specifico, la ricorrente rappresentava che, sin dalla nascita della figlia, la minore
è accudita esclusivamente dalla madre e che il padre ha con la minore incontri solo saltuari e non provvede al mantenimento economico.
All'udienza del 3.6.21 la difesa della ricorrente rappresentava la pendenza di procedimento n. 417/21 RGVG avente medesimo oggetto a parti invertite e ne chiedeva la riunione.
1 Nello specifico in quella sede chiedeva: R_
“All' Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti e verificate le condizioni di legge di volere disciplinare il regime di affidamento e di visita dei genitori nei confronti della minore secondo le modalità di seguito indicate, o in mancanza di accordo, secondo regole e calendario stabilito dal Giudice:
L'affidamento della minore sarà in regime di condivisione con la IG.ra Parte_1 con collocazione presso l'abitazione in cui risiede la madre, ad oggi domiciliata presso l'abitazione della madre di lei, sig.ra sita in Reggio Calabria, via Parte_3
Schiavone Mati, n. 32/A;
Relativamente al diritto di visita, il padre, odierno ricorrente, potrà incontrare la figlia, almeno 6 volte alla settimana, previo preavviso telefonico con la madre e in accordo con la stessa, escludendo altre forme di comunicazione, tra cui quella epistolare e potendo portare con se la figlia minore, anche presso la propria abitazione.
Inoltre, lo stesso, potrà trascorrere, almeno una domenica a settimane alterne con la propria figlia dalle ore 9.00 alle ore 20.00, sempre tenendo presenti i bisogni e le necessita dello stesso e in accordo con la madre;
In ordine alle festività religiose la minore le trascorrerà con entrambi i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza e dunque: la vigilia di Natale con la madre e il Natale con il padre (o viceversa); Vigilia di Capodanno con il padre e Capodanno con la madre (o viceversa); la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre (o viceversa); Il IG. salvo diversi accordi, trascorrerà con la R_ piccola, tenendo sempre presenti le esigenze della minore, più giorni consecutivi (nel numero di quindici e con gli orari precedentemente stabiliti) durante il periodo estivo, relativamente ai mesi di giugno, luglio e agosto, il tutto al fine di garantire alla minore pari opportunità di frequentare sia la madre che il padre. Nel caso in cui le parti decidano, nel periodo di loro spettanza di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura, dovrà essere fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove sarà la minore);
Tutti gli accertamenti medico-sanitari, che si riterranno utili per la minore ove necessari, dovranno essere concertati da entrambi i genitori, nella piena tutela della sua salute della stessa
In merito all'assegno di mantenimento, in favore della figlia minore, il IG. si R_ impegna, nonostante sia attualmente disoccupato, a corrispondere la somma di € 150,00 (diconsi centocinquanta euro) mensili, che provvederà a versare, specificatamente entro il giorno dieci di ogni mese sul numero di conto corrente o carta prepagata, indicato dalla IG.ra . Parte_1
In mancanza di accordo, lo stesso si impegna a versare la somma che il Tribunale riterrà equa, in considerazione del contemperamento delle esigenze di tutte le parti ed in misura proporzionale al reddito e alle risorse di entrambi i genitori;
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate, che si riterranno utili per la figlia, sino alla concorrenza del 50%, salvo diverso protocollo d'intesa espressamente recepito da codesto
Tribunale, dietro semplice richiesta e presentazione dei documenti comprovanti la spesa stessa, fintanto che la figlia non sarà economicamente indipendente;
2 Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito e, comunque, ciascuno di essi dovrà sempre informare l'altro di eventuali spostamenti in altre località diverse da quella di residenza;
All'udienza del 25.6.21 veniva disposta la riunione dei procedimenti e il Tribunale riservava la decisione
Con ordinanza del 25.6.21 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo disponendo che i S.S.T. relazionassero sulle condizioni di vita della minore e sui rapporti con i genitori.
All'udienza del 10.12.21, non risultavano depositate le relazioni richieste ai servizi, con l'accordo delle parti, il Tribunale regolamentava provvisoriamente gli incontri padre figlia e disponeva che versasse mensilmente a a titolo di R_ T_ mantenimento della figlia, la somma di € 200,00 mensili.
In data 24.3.22 pervenivano relazioni dei SST cui si rinvia integralmente.
In particolare, la relazione del 14.12.21 compendia gli esiti del colloquio tra l'assistente sociale e madre di Questa rappresentava all'assistente sociale: Parte_3 T_ di aver sempre supportato economicamente la figlia e di cercare di prendersi T_ cura della minore;
che il rapporto era sempre stato conflittuale e che, per CP_1 quanto era a sua conoscenza, le cause della conflittualità erano legate all'abuso di alcolici da parte di;
che, dopo la nascita della figlia e la fine del rapporto con R_
, la figlia era cambiata;
che era costretta a dare gli omogeneizzati e altri alimenti R_ alla nipote di nascosto alla figlia in quanto ella intenderebbe nutrirla con una dieta vegana con delle piante che cresce nel balcone;
che la sera precedente la figlia era stata fatta allontanare dalla propria abitazione dalle forze dell'ordine; di ritenere che la figlia avesse bisogno di controlli e cure adeguate per la sua salute mentale.
, fratello di riferiva che la sorella avesse un rapporto conflittuale ERona_2 T_ con la madre e riteneva che la sorella fosse fragile, stanca, demoralizzata da quanto le stava accadendo.
L'assistente sociale effettuava colloquio con la quale riferiva circostanze non T_ veritiere in ordine ad una visita effettuata dal pediatra;
mostrava sbalzi d'umore e crisi di pianto improvvise. L'assistente sociale segnalava l'esigenza di valutare le competenze genitoriali della donna.
Dalla relazione del 21.12.21 emergeva che il giorno precedente fosse avvenuto un colloquio tra e l'assistente sociale alla presenza della minore;
l'assistente sociale T_ poteva constatare come la minore apparisse trascurata nell'aspetto, con capelli e vestiario sporchi, e che fosse rimasta tutto il tempo del colloquio attaccata al seno della madre;
nel colloquio emergeva: che abitasse con la minore in un B&B; che T_ sopravvivesse grazie all'aiuto economico di amici e del fratello;
che fosse alla ricerca di un lavoro e di un appartamento;
che non avesse rapporti con la madre;
che i rapporti con fossero altamente conflittuali;
che neppure i nonni paterni fornivano alcuna R_ assistenza nella gestione della minore;
che non ritenesse di avere bisogno di sostegno psicologico ma di essere disposta a riceverne se necessario. L'assistente sociale riferiva che all'esito del colloquio le fosse apparsa dimagrita, fragile ed emotivamente T_ instabile.
L'assistente sociale svolgeva un colloquio anche con il fratello di T_ R_
, il quale si diceva preoccupato per le condizioni di vita della nipote e tuttavia non
[...]
3 era disposto a fornire forme di sostegno diverso da quello economico, anche in ragione del cattivo carattere della sorella.
Infine, l'assistente sociale sentiva i nonni paterni della minore i quali si dicevano disponibili a prendersi cura della nipote ma rifiutavano qualsiasi contatto con T_
All'udienza del 25.3.22, la difesa del rappresentava la pendenza innanzi al R_
Tribunale dei minori di Reggio Calabria (R.G.V.G. 342/21 T.M.) di procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale di in cui era intervenuta la nomina T_ quale curatrice speciale della minore dell'avv.ta Giovanna Ficara;
la difesa di T_ segnalava la mancata attuazione della regolamentazione degli incontri effettuata alla precedente udienza e l'omessa corresponsione del mantenimento da parte di . R_
All'udienza del 10.4.22, chiedeva di essere autorizzato ad incontrare la figlia R_ senza la presenza dei nonni paterni e il Tribunale riservava.
A seguito del mutamento del collegio a causa dell'improvvisa morte di uno dei componenti il fascicolo veniva rimesso sul ruolo e veniva fissata nuova udienza
All'udienza del 24.3.23 la difesa del rappresentava che il proprio assistito aveva R_ sporto denuncia nei confronti di nel dicembre 2022; la difesa T_ T_ rappresentava che nel corso del 2022 si era disinteressato della bambina e aveva R_ omesso il versamento del mantenimento e che per tale ragione era stata sporta denuncia nei suoi confronti;
la difesa del contestava quanto dedotto dalla ricorrente e il R_
Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza del 27.3.23 il Tribunale disponeva la prosecuzione del monitoraggio delle condizioni di vita della minore e dei nuclei familiari delle parti;
l'attivazione dell'assistenza domiciliare quotidiana per la minore;
confermava la nomina dell'avv.ta Giovanna Ficara con poteri sostanziali di organizzazione e realizzazione degli incontri padre-figlia previa valutazione delle circostanze di fatto in ordine alla scelta dell'ambiente, della tempistica e dell'assistenza all'incontro da assicurarsi anche con l'ausilio di professionisti del Servizio sociale coinvolto, in modo da garantire la massima protezione possibile alla bambina sempre nell'ottica del miglior sviluppo psico-fisico della stessa, garantendo- ove possibile- un graduale riavvicinamento della minore al padre;
disponeva CTU al fine di rispondere al seguente quesito:
a) l'attuale stato psicofisico della minore, evidenziando la natura, l'intensità e la qualità delle relazioni che egli intrattiene con la coppia genitoriale e con ciascuna delle due figure adulte;
b) ove si riscontrino criticità nel sereno sviluppo psicofisico della minore o situazioni di disagio e/o pregiudizio, ne si indichi la causa con particolare riferimento ad eventuali condotte ascrivibili a ciascun genitore o ad entrambi, esplicitando in modo chiaro quale sia il grado di “accesso” che ogni adulto consente all'altro nelle dinamiche di vita della minore;
c) si accerti, in relazione a quanto evidenziato sub a) e b) il possesso o meno di specifiche ed idonee competenze genitoriali, e si evidenzi, per ciascuno degli adulti, elementi di potenziale e positivo sviluppo o, al contrario, elementi di segno irreversibilmente negativo nell'esercizio delle competenze genitoriali;
d) si indichi, in caso di giudizio negativo sulle competenze genitoriali, gli specifici ambiti in cui appaiono riscontrate criticità e condotte negative e quanto le stesse arrechino o meno pregiudizio per la minore;
e) si indichi, all'esito degli accertamenti espletati, il miglior regime di affido del minore, e, laddove si ritenga opportuna o necessaria la deroga al principio generale dell'affido condiviso, se ne indichino le migliori modalità, anche in relazione all'eventuale affido
4 a figure terze, con specifica individuazione dei provvedimenti di carattere urgente ed indifferibile da adottare nell'interesse della minore;
f) in caso di accertamento negativo della idoneità genitoriale, si specifichi se siano sussistenti o meno situazioni di grave pregiudizio per il minore tali da giustificare l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, per uno o per entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.; g) nella ipotesi di ravvisata idoneità genitoriale di uno solo dei genitori, si indichi il miglior regime di affido praticabile, il luogo di residenza privilegiata più adeguato, e si valutino le modalità e la tempistica su cui disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario;
h) si specifichi ogni altra utile circostanza in relazione ai temi di indagine”.
In data 28.3.23 venivano acquisiti gli atti del procedimento pendente innanzi al T.M. RGVG 342/21.
Il P.M. minorile in quella sede - in ragione della misura cautelare applicata a per T_ le condotte tenute nei confronti della madre (pag. 8 e ss. deposito Parte_3
28.3.24) e degli esiti delle relazioni dei SST su compendiate- aveva richiesto che la minore venisse “co-affidata al servizio sociale per il monitoraggio e supporto psicologico, con sospensione della responsabilità genitoriale della madre e collocamento di madre e figlia in struttura (attesa la tenera età della minore che ne sconsiglia) l'inserimento in comunità (da sola) e l'inattitudine (o esplicito rifiuto) del rimanente gruppo familiare a ricevere la bambina”.
Il T.M. con decreto dell'11.1.22 disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di con coaffido ai servizi sociali e alle agenzie sanitarie, Parte_1 l'inserimento di madre e figlia in struttura di accoglienza, indicava a Parte_1 l'opportunità di sottoporsi a percorso di sostegno psicologico.
In data 20.6.22 veniva depositata la relazione dell'ASL (pag. 32 e ss. deposito 28.3.24) da cui emergeva che nelle more avesse locato un appartamento in via Santa Lucia T_
46 a Reggio Calabria e che il rapporto madre figlia apparisse caratterizzato da una relazione simbiontica e dipendente con attaccamento insicuro. veniva sottoposta al teste con i seguenti risultati: T_ Tes_1
“emerge la tendenza della sig.ra a rappresentarsi in buona luce e a dimostrarsi sicura di sè. I1 soggetto presenta un pronunciato bisogno di ricevere attenzioni e approvazioni dagli altri che tende a ricercare in maniera superficiale e indiscriminatamente. Si evidenzia una ambivalenza comportamentale che si denota tra comportamenti attivi e passivi con frequenti sbalzi d'umore e con espressioni emotive disforiche. Si evidenziano tratti di disturbo narcisistico istrionico che in situazioni di stress possono dare origine ad ansia ed a manifestazioni di diffidenza con una tendenza a porsi sulle difensive ed a sentirsi attaccata dagli altri”.
Quanto a si osservava “parole una grande disponibilità a garantire la sua R_ presenza nella quotidianità della figlia, mentre nei fatti si osserva una scarsa e incostante partecipazione agli incontri previsti nel calendario, adducendo scuse varie
… e un atteggiamento sempre di attacco nei confronti della stigmatizzando i T_ limiti di quest'ultima.”.
Veniva somministrato il test diagnostico MMPI-2 che dava i seguenti risultati:
“L'Asse Timico e prevalentemente orizzontale, prevalgono comportamenti depressivi con alternanza di momenti di euforia. Il soggetto ha un'immagine di sé come capace,
5 intraprendente e aperto a nuove iniziative, spesso sottovalutando le difficoltà. Il soggetto tende a farsi guidare dalle proprie regole piuttosto che da quelle poste dall'ambiente, con prevalenza di tratti di rigidità e stereotipia. 11 soggetto compie una rielaborazione interiore dei propri vissuti in modi talvolta difficilmente comunicabili. Siamo in presenza di un'ipervalutazione di sé e un'ipertrofia dell'Io che si esprime in comportamenti che sottovalutano le difficolta ambientali. Il soggetto sviluppa fantasie intellettualizzate per gratificarsi o fuggire dalla realtà. Possono anche essere presenti tratti introversivi e difficolta interpersonali. I1 soggetto presenta dei tratti di distacco, immaturità e ostilità sociale, nonchè difficolta di rapporti interpersonali”.
In occasione dell'incontro con lo psicologo cui erano compresenti entrambi i genitori e la minore, questi constatava il permanere di una accesa conflittualità tra le parti e che le reciproche denunce che le parti hanno sporto l'una nei confronti dell'altro “come in una sorta di contesa dove la figlia viene costantemente triangolata”.
Quanto alla condizione sociale e lavorativa delle parti, “Malgrado la R_ possibilità di poter lavorare presso l'azienda di famiglia, ha manifestato scarso interesse per il lavoro e per il raggiungimento di un'autonomia economica, preferendo l'assistenzialismo offerto dal reddito di cittadinanza”; “dal mese di Maggio T_
2022 con grande entusiasmo ha intrapreso un percorso di inserimento lavorativo presso la Ludoteca Fannyclub, con la mansione di cameriera. Lavora giornalmente dalle 18.00 per quattro ore al giorno e percepisce un compenso di 600€ mensili. Si occupa del l'organizzazione della sala e supporto alle attività ludiche per bambini. È molto entusiasta di questa opportunità lavorativa perché le offre una maggiore indipendenza economica. Durante le ore in cui e impegnata, la piccola rimane dalla nonna materna e qualche volta la porla con se al Funny club, per darle un'opportunità di svago e socializzazione insieme ad altri piccoli frequentanti”.
La relazione concludeva nel senso di una scarsa adeguatezza di entrambi i genitori e suggeriva il coinvolgimento delle figure delle ascendenti materna e paterna che risultavano figure idonee a supportare e integrare i figli nell'accudimento (“alla luce di quanto emerso dai colloqui e dall'analisi dei test somministrati- entrambi i genitori appaiono poco adeguati nel loro ruolo per limiti strutturali della personalità, immaturità, difficoltà empatiche e relazionali. Queste difficoltà emergono soprattutto nei momenti in cui sono costretti ad interagire tra loro, si osserva un aumento della conflittualità per un livello di rabbia non elaborato che impedisce loro qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse della minore”).
Si dava altresì conto degli esiti del successivo colloquio con le ascendenti:
“Entrambe mostrano disponibilità a collaborare per garantire il benessere della nipotina. La sig.ra [madre di ] riconosce pienamente l'impegno Controparte_2 R_ ER di nell'accudimento di malgrado le difficoltà incontrate, essendosi T_ ritrovata sola a gestirla. Afferma che segue la piccola nella sua crescita T_ riconoscendo da un lato l'incoerenza del figlio per la mancanza di responsabilità e costanza rispetto agli accordi e gli impegni assunti e le difficolta comunicative con la
. T_
Con provvedimento del 28.6.22 il T.M. dichiarava la propria incompetenza funzionale e archiviava il procedimento.
In data 30.3.23 veniva depositata relazione dei SST sulla minore e sul nucleo familiare aggiornata al 7.3.23 cui si rimanda integralmente.
6 È qui necessario evidenziare taluni aspetti della relazione. In primo luogo, l'assistente sociale rilevava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai genitori che tendevano a contraddirsi continuamente e a rendere dichiarazioni opposte tra loro. Segnalava che il padre della aveva recuperato di recente il rapporto e si fosse “deciso di fare il T_ nonno” contribuendo al mantenimento economico della minore. Evidenziava come non versasse per propria scelta il mantenimento per la minore dichiarando R_ all'assistente sociale “di non avere problemi economici” e “poter versare anche più soldi alla ma di non volerlo fare “perché lei se li spende per cose sue” salvo T_ riferire poco dopo di trovarsi talvolta nell'impossibilità materiale di versare 200 €.
Le modalità dell'interlocuzione del con l'assistente sociale vengono qualificate R_ come “fare beffardo” e alterato;
si dimostrava sorpreso di essere stato chiamato R_ dai servizi in quanto “è la quella problematica”, “è pazza” e per tutta T_ l'interlocuzione sottolineava l'inadeguatezza di come donna e come genitrice;
T_ dimostrava di non comprendere l'importanza per la minore di avere una presenza certa e costante nella propria vita.
Si segnalava che e la figlia avessero cambiato nuovamente abitazione, vivendo T_ ora in una casa in campagna che veniva valutata adeguata;
parimenti risultava adeguata l'alimentazione della minore per come riferito anche dall'endocrinologa che segue dalla nascita in quanto la minore è nata senza tiroide. R_
La relazione ancora una volta evidenziava come il principale elemento di criticità relativo alla minore fosse l'elevata conflittualità esistente tra .
Di seguito le ulteriori constatazioni svolte con riguardo all'atteggiamento di e R_ riguardo alle figure degli ascendenti materni:
Su tali basi i SST concludevano per l'autorizzazione degli incontri padre figlia in spazio protetto, l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità in favore di e di R_ monitoraggio di eventuali dipendenze, l'avvio di forme di sostegno alla madre di tipo psicologico (finalizzate a rielaborare la separazione da e ad accettarne i limiti) R_ e nella gestione della minore mediante l'inserimento in centro diurno.
7 Non si ravvisava in ogni caso la necessità di separare la minore dalla figura materna.
Con deposito del 4.4.23 il P.M. depositava i carichi pendenti riguardanti le parti, non emergendo nessun nuovo elemento ulteriore rispetto a quelli già evidenziati dai servizi.
In data 15.4.23 si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore confermando il buon rapporto esistente tra madre e figlia e segnalando che gli incontri padre figlia in spazio neutro non erano ancora stati attivati.
All'udienza del 12.5.23 la curatrice speciale della minore segnalava il mancato avvio degli incontri padre figlia in spazio neutro.
All'udienza del 26.5.23 le parti segnalavano l'avvio degli incontri in spazio neutro, il tribunale integrava il quesito proposto alla CTU (“accerti il CTU lo stato psicofisico di entrambi i genitori, sottoponendo agli stessi gli opportuni test psico-diagnostici anche al fine di rilevare l'eventuale esistenza di dipendenze di vario tipo”) e quest'ultima prestava giuramento.
Con deposito del 26.5.23 il SST riferiva in ordine al monitoraggio effettuato sulla minore segnalando che “allo stato attuale non sussistono condizioni pregiudizievoli al corretto sviluppo psico-fisico della bambina”. Emerge che si sia rifiutato di R_ prestare il consenso al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio in favore della minore in quanto teme che “ possa uscire dall'Italia con mia figlia”; Bleve T_ chiariva che la richiesta era legata alla eventuale necessita di sottoporre la figlia, nata senza tiroide, a cure all'estero e prendeva atto del dissenso di facendosi R_ rilasciare carta di identità non valida per l'espatrio.
La minore è risultata in buona salute, curiosa, capace di utilizzare un linguaggio appropriato alla propria età, di carattere socievole e allegro e senza problematiche relazionali con i coetanei.
Proseguiva l'inadempimento parziale o totale da parte del dei propri oneri di R_ mantenimento della figlia e assumendo atteggiamenti anche ricattatori rispetto al versamento delle somme.
Si segnalava infine una maggiore stabilità e serenità del rapporto esistente tra e T_ la madre e il buon rapporto della minore con la nonna materna.
La relazione di aggiornamento del 17.10.23 segnala il permanere delle buone condizioni della minore e di gestione della stessa da parte della madre così come degli atteggiamenti denigratori e violenti che tiene nei confronti di anche alla R_ T_ presenza della minore (cfr. pag. 4 deposito del 20.10.23). Parimenti persiste l'atteggiamento scostante di nei confronti della figlia minore cui non garantisce R_ presenza assidua e non versa puntualmente il mantenimento.
Da segnalarsi l'atteggiamento aggressivo di nei confronti dell'assistente sociale R_ che ha in carico il nucleo familiare che, a suo avviso, dovrebbe comunicare i bisogni della figlia non già a lui direttamente ma al suo legale.
Ancora devono segnalarsi atteggiamenti diseducativi e disfunzionali trasmessi alla figlia (“quando vuoi parlare con papà, tranquillamente senza che senti mamma urlare
o che ti tolga il telefono, ti chiudi in bagno”).
Quanto ai rapporti tra e la madre si segnalava l'assoluzione della prima nel T_ procedimento per maltrattamenti nei confronti della madre e la conseguenziale
8 cessazione del divieto di avvicinamento esistente;
in generale il rapporto madre figlia appariva in via di costante miglioramento e stabilizzazione.
Quanto agli incontri in spazio neutro padre figlia, sintetizzati nella relazione del 3.10.23 in atti cui si rinvia integralmente, si segnalava che gli operatori presenti avevano segnalato che il fosse apparso particolarmente agitato e odorasse di alcool. R_
D'altro canto, non può non osservarsi come molti incontri siano saltati o avvenuti in ritardo per futili ragioni riferibili a entrambe le parti.
In data 3.12.23 veniva depositata la relazione del CTU, cui si rinvia integralmente, il quale sui quesiti posti dal tribunale così concludeva:
- rispetto a : “riguardo la genitorialità emerge un livello di stress R_ genitoriale totale nella norma ed una percezione positiva della qualità della relazione con Ila figlia, pur risultando un numero elevato di eventi di vita stressanti a cui è stata esposto nell'ultimo anno. Risulta di rilevanza critica la relazione con il partner/coniuge, che viene descritto come non supportivo in termini di accudimento dei figli e di sostegno emotivo”.
- rispetto a “riguardo la genitorialità emerge un livello di stress T_ genitoriale totale nella norma ed una percezione positiva della qualità della relazione con la figliai, pur risultando un numero elevato di eventi di vita stressanti a cui l'uomo è stata esposta nell'ultimo anno. Risulta di rilevanza critica la relazione con il partner/coniuge, che viene descritto come non supportivo in termini di accudimento dei figli e di sostegno emotivo”.
- rispetto alla coppia: “l'atteggiamento della coppia, svela una dinamica particolarmente complessa legata alla mancanza di un'elaborazione psichica del lutto che la fine di una relazione comporta. Laddove ad una prima fase iniziale di rabbia, commista a sgomento, a sentimenti depressivi dovrebbe subentrare un naturale processo di “divorzio psichico” e di consapevolezza di acquisizione di un nuovo status improntato alla genitorialità. Non si evidenzia una dinamica comunicativa paritaria, di corresponsabilità e condivisione piuttosto una relazione asimmetrica e sbilanciata, dove ancora prevale la rabbia ed il conflitto non la collaborazione e la cooperazione in funzione del compito genitoriale. Risulta particolarmente difficile avviare una comunicazione ed un dialogo produttivo. Nel complesso non emergono in nessuno dei due genitori tratti psicopatologici rilevanti, ma fragilità psichiche che vanno anche lette tenendo presente la dinamica familiare attuale e la situazione di giudizio cui sono sottoposti, senza incorrere nell'errore dell'etichettamento della patologizzazione o, ancor peggio, nella strumentalizzazione”.
- rispetto alla minore: “La bambina appare nella globalità serena. Tuttavia a volte emergono tratti di inibizione ed il coinvolgimento in discussioni che riguardano il padre che la turbano. La stessa sembra aver sviluppato un attaccamento alla figura paterna ma lo esprime in modo conflittuale, alternando vicinanza a rifiuto. Ciò è probabilmente in parte dovuto alla discontinuità del rapporto, in parte al clima conflittuale che emerge fra i genitori e che la bambina avverte facendolo proprio”. ER
- rispetto ai rapporti tra e i genitori: “Il rapporto con le figure genitoriali appare tutto sommato sereno. Emerge una maggiore propensione ed attaccamento alla figura materna che comunque rappresenta la figura di
9 accudimento principale, tuttavia la bambina sembra manifestare sentimenti positivi anche verso la figura paterna La criticità rilevata è nella conflittualità genitoriale e nei continui attacchi reciproci che inevitabilmente si ripercuotono sulla serenità della bambina ed inficiano la sua spontaneità L'intervento atto a rimuovere tale ostacolo è, a mio parere, da attuare attraverso un approccio globale al nucleo familiare che non può basarsi su un esclusivo intervento di supporto al rapporto genitore-figlio. Ambedue i genitori mostrano assenza di tratti psicopatologici, ambedue si mostrano legati affettivamente ai figli, sembrano conoscerne gli interessi, le abitudini, i pregi, i difetti, le attitudini;
ambedue sono in grado di fornire un adeguato ambiente di accudimento primario (sopperire ai bisogni fisici e materiali); ambedue possiedono risorse cognitive, affettive tali da poter investire nel rapporto individualizzato con i figli. L'affido alla madre vista la situazione in atto resta senz'altro la soluzione più sana ed adeguata per la crescita ed il benessere psicofisico della minore.
Tuttavia, il padre e la madre si trovano ancora in una fase di conflittualità elevata e non gestiscono in maniera fluida e rispettosa degli accordi. Il padre e la madre non hanno dimostrato, a tutt'oggi, la volontà di confrontarsi in maniera aperta ed onesta rispetto al nuovo ruolo genitoriale, non sono stati orientati al supporto e rispetto reciproco, dimostrando in più occasioni l'incapacità di comunicare, se non attraverso i relativi legali (modalità attuata soprattutto da quanto emerge dal sig. ). Ne consegue che, tenendo R_ presente la situazione cronica, grave e procrastinata nel tempo occorre creare immediatamente dei presupposti affinché si attuino dei correttivi che implicano la presa in carico dell'intero nucleo familiare, dove ciascuno debba assumersi la responsabilità del buon esito degli interventi attivati”.
Sulla base di quanto sopra secondo la consulente sarebbe opportuno: proseguire gli incontri padre figlia in spazio neutro almeno due volte a settimana, il compimento di un percorso psicologico di supporto alla minore e di un incontro settimanale tra i due genitori finalizzato a costruire un rapporto di corresponsabilità nella gestione della minore e di rispetto reciproco;
l'attivazione di un supporto psicologico in favore di finalizzato a superare i traumi successivi alla separazione dal e a T_ R_ stimolare la collaborazione con quest'ultimo.
In data 15.12.23 i servizi depositavano ulteriore relazione di aggiornamento in cui si segnalava il perdurante insuccesso dell'attività di mediazione e normalizzazione del rapporto tra le parti;
nella relazione dello Spazio Neutro si segnalavano poi le condotte gravemente scorrette e aggressive tenute tanto da quanto da nei confronti R_ T_ degli operatori presenti e i continui ritardi con cui accompagna la figlia agli T_ incontri (si rinvia al riguardo alla relazione, v. pag. 4 e 5 deposito del 15.12.23)
All'udienza del 15.12.23 la difesa di rappresentava che il proprio assistito R_ aveva corrisposto le ultime tre mensilità del mantenimento e chiedeva la liberalizzazione degli incontri con la figlia;
la curatrice suggeriva che i genitori intraprendessero un percorso di sostegno alla genitorialità e si opponeva, unitamente alla difesa alla liberalizzazione degli incontri. Il tribunale rigettava la richiesta T_ di liberalizzazione degli incontri e sollecitava le parti a valutare di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
In data 7.3.24 i servizi trasmettevano ulteriore relazione di aggiornamento, si segnalava che a causa di incidente stradale avesse avuto difficoltà ad accompagnare la figlia T_
10 all'asilo e che pur essendosi impegnato a sopperire a questa difficoltà di fatto R_ restava inadempiente;
si segnalava ancora che le negative modalità comunicative tra i genitori erano rimaste immutate nel tempo e che i profili di criticità del rapporto attengano essenzialmente alla gestione straordinaria della minore.
Nella relazione dello Spazio Neutro emerge: ancora una volta un elevato numero di incontri annullati da entrambe le parti per motivazioni talvolta evanescenti;
il costante ritardo con cui la minore sia accompagnata dalla madre agli incontri;
la renitenza della madre al rispetto degli orari per motivi futili e sempre con rivendicazioni nei confronti di;
gli atteggiamenti aggressivi tenuti da nei confronti degli operatori e R_ R_ il rifiuto di comunicare con gli stessi.
In data 12.3.24 e 18.4.24 l'ASP segnalava al Tribunale che non aveva presenziato T_
a nessuno degli incontri organizzati con lo psicologo (nelle date del 20 e 29 febbraio e
26 marzo 24).
Con memoria del 19.4.24 la difesa depositava memoria con cui, pur non T_ condividendo taluni passaggi della CTU, concordava sostanzialmente sulle conclusioni raggiunte.
In sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 10.5.24 la curatrice speciale condivideva le conclusioni della CTU, la difesa segnalava il positivo rapporto R_ esistente tra padre e figlia e la circostanza che stesse versando stabilmente il R_ mantenimento da circa sei mesi, condivideva infine le conclusioni della CTU, in particolare in punto di necessità di costruire un rapporto di corresponsabilità genitoriale e di rispetto reciproco.
Con ordinanza del 24.5.24 il Tribunale riservava la decisione e con provvedimento del
25.7.24 dava atto che il fascicolo era stato smarrito e fissava nuova udienza
All'udienza del 20.9.24 si costituiva il nuovo difensore di depositando R_ memoria, al cui contenuto si rinvia, e contestando gli esiti della CTU;
la curatrice speciale segnalava ulteriori inadempimenti di cui si era reso responsabile;
il Per_3
Tribunale ravvisava la necessità di ulteriori aggiornamenti da parte dei SST e della curatrice speciale.
Con memoria depositata il 18.10.24 la curatrice speciale evidenziava il permanere di rapporti tesi tra le parti, segnalava il comportamento negligente tenuto da nel R_ mese di gennaio, allorquando non aveva inteso collaborare con T_ nell'accompagnamento della figlia all'asilo. A febbraio RI aveva rifiutato di accompagnare la figlia dal dentista;
ha altresì rifiutato di coadiuvare R_ T_ nell'accompagnare la figlia presso l'ospedale di Locri, a tali assenze avevano dovuto supplire gli assistenti sociali. La curatrice evidenziava l'opportunità che il padre fortificasse il rapporto con la figlia anche, eventualmente, attraverso un'educativa domiciliare presso la sua abitazione, segnalava che nel giro di un paio di mesi R_ era stato assente all'incontro in spazio neutro 11 volte e che non avesse T_ accompagnato la figlia altre sei volte;
positivo invece l'incontro padre figlia avvenuto alla presenza dei nonni paterni presso il ristorante di quest'ultimo. La curatrice segnalava infine come i genitori non fossero riusciti neppure a concordare l'asilo a cui avrebbe dovuto essere iscritta la minore tanto che, anche in tale circostanza, era stato necessario ricorrere al supporto del servizio sociale.
11 La relazione dei SST del 18.10.24, cui si rinvia integralmente, conferma nella sostanza quanto riferito dalla curatrice. Nello specifico, l'assistente sociale: osservava che T_
è una genitrice attenta, in grado di rapportarsi positivamente con la minore;
segnalava poi che negli ultimi mesi avesse ripensato la propria scelta di vivere fuori città T_ decidendo di tornare a vivere presso l'abitazione della madre e sull'istruzione della figlia, che dapprima avrebbe voluto anticipataria, poi iscritta ad un asilo montessoriano infine accettando l'asilo suggerito dai servizi;
evidenziava la scarsa adesione da parte dei genitori agli incontri in spazio neutro con continue assenze per vari motivi
(prevalentemente salute) tanto da sconsigliarne la prosecuzione e tuttavia segnalava che il rapporto padre figlia fosse “sommariamente buono” e dunque potesse procedersi Contr con presso l'abitazione del padre.
L'assistente sociale segnalava infine quale “unico elemento di chiarezza la volontà della minore di vivere pienamente entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine, zii e parenti”.
All'udienza del 25.10.24 le parti concludevano come da verbale, la difesa R_ modificava le proprie conclusioni chiedendo l'affido esclusivo della minore al padre o in subordine il coaffido ai servizi sociali.
Il collegio riservava la decisione.
Sull'affidamento della minore e sulla richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale
La domanda di affido esclusivo proposta da deve essere recisamente Parte_2 rigettata convergendo univocamente l'istruttoria nel senso dell'opportunità di disporre l'affido esclusivo in favore della madre.
Quanto alla richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale di Parte_1 con coaffido ai servizi sociali, già disposta con provvedimento Tribunale di Minori, la stessa può trovare allo stato conferma con le modalità declinate di seguito.
Tanto premesso, in primo luogo, occorre rammentare che tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse
("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità e, proprio in ossequio a tale ratio, il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.). La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).
Ne discende che, quando non intervengano ostacoli al sano e sereno sviluppo psico- fisico dei minori, non vi è ragione per limitare siffatto diritto nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, la cui posizione giuridica afferente alla genitorialità si declina sia come un diritto sia come un dovere: la responsabilità genitoriale non può non realizzarsi se non attraverso il necessario privilegio degli interessi del figlio, soprattutto nella fase patologica della relazione di coppia, ove le pretese personali dei genitori assumono
12 carattere recessivo rispetto all'interesse preminente dei minori (cfr. Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683).
Al giudice è richiesto di effettuare un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che entrambi i genitori abbiano dei limiti nella propria capacità genitoriale che hanno influito e influiscono in maniera determinante sul benessere psicofisico della minore.
Da un lato, infatti, dalle relazioni e dalla CTU emerge in maniera chiara che la minore abbia un buon rapporto con entrambi i genitori, che la stessa appaia adeguatamente curata e gestita dalla madre, che desideri strutturare in maniera più solida il rapporto con il padre, che il retroterra familiare di entrambe le parti sia sufficientemente solido e si sia consolidato nel tempo in favore della minore con crescente coinvolgimento e sostegno dei nonni sia materni sia paterni.
Dall'altro quanto ai profili di personalità dei due genitori emerge che è soggetto R_ del tutto scostante, ha dimostrato nel corso del procedimento una sostanziale incapacità
a mantenere gli impegni presi, ha avuto continui atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operatori del servizio sociale e degli spazi neutri con cui si è confrontato, ha mancato moltissimi degli appuntamenti programmati con la figlia, talvolta si è presentato agli incontri dopo aver assunto alcolici di cui, ci sono concreti indici in atti, egli fa un uso quanto meno inappropriato (cfr. relazioni SST su citate e decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza); per lunghi periodi non ha versato il mantenimento in favore della minore abbandonando di fatto e la figlia a se T_ stesse;
è stato assente ogni qual volta la madre di sua figlia ha avuto bisogno del suo aiuto nella gestione della minore;
a fronte di tale presenza intermittente ed evanescente, ha cercato di imporre la propria volontà in ordine alle esigenze della figlia senza cercare alcuna mediazione con T_
Parimenti ha tenuto anch'ella in diverse occasioni condotte inappropriate con gli T_ operatori dei S.S.T. e dello spazio neutro, non è stata pressochè mai puntuale agli appuntamenti programmati per gli incontri padre figlia accampando sempre giustificazioni di nessun rilievo;
ha manifestato un atteggiamento ondivago in ordine alla direzione da dare alla propria vita e a quella della figlia.
In estrema sintesi, dal coacervo degli atti del procedimento su compendiati emergono due figure genitoriali immature e incapaci di mettersi in secondo piano allorquando ER devono rapportarsi fra loro nel superiore interesse della figlia e bisognosi di sostegno familiare e psicologico.
Proprio l'aspetto relazionale tra le parti costituisce il nodo centrale delle criticità riguardanti la serena gestione della minore. A fronte di un monitoraggio da parte dei servizi che dura ormai da oltre tre anni, le parti non hanno di fatto mai aderito al piano di sostegno alla genitorialità e di mediazione loro proposto e hanno proseguito immutabilmente nelle dinamiche di coppia disfunzionali che si sono riverberate sulla minore provocandole un concreto pregiudizio nella pletora di occasioni su riassunte e dettagliatamente evidenziate nelle relazioni in atti (cfr. in particolare relazioni degli operatori di spazio neutro).
13 Tanto suggerisce l'opportunità di limitare al massimo le occasioni di attrito tra le parti, disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre, soggetto che ha provveduto ad allevarla e curarla sin dalla nascita e che, di fatto, ha supplito alle lunghe assenze e carenze dal punto di vista genitoriale ed economico di , ne discende che la R_ minore dovrà essere collocata presso l'abitazione di T_
Al contempo, pur a fronte di una buona capacità genitoriale, tutte le relazioni in atti hanno posto in luce la figura di come soggetto psicologicamente fragile Parte_1
e tendente a continui correttivi nelle scelte di vita proprie e riguardanti l'allevamento della figlia minore.
Tale condizione rende opportuna la conferma del provvedimento di limitazione disposto dal Tribunale dei Minori. Il coaffido della minore ai servizi sociali, con attribuzione di poteri sostanziali in ordine alle scelte riguardanti l'istruzione della minore e tutti i profili ad essa correlati, oltre alla predisposizione delle misure ritenute idonee e necessarie al recupero della piena capacità genitoriale.
Il servizio proseguirà inoltre il monitoraggio del nucleo familiare con onere di riferire con cadenza semestrale1 al giudice tutelare sullo stato della minore e sull'evoluzione del rapporto esistente tra le parti.
Quanto alle modalità di incontro padre figlia e all'allegata problematica del possibile abuso di sostanze alcoliche da parte di : deve osservarsi che la necessità di R_ incontro in spazio neutro appare superata e foriera di tensioni tra le parti;
in tal senso depongono le ultime relazioni dei servizi sociali e le modalità problematiche di gestione degli incontri emerse in tutto l'arco del procedimento.
D'altro canto: 1) il buon legame esistente tra padre e figlia;
2) l'idonea condizione abitativa del;
3) la disponibilità dei S.S. di attivare l'ADM per due volte a R_ settimana e a sabati alterni (secondo la regolamentazione indicata di seguito) consentono di prevedere che gli incontri padre figlia possano avvenire presso l'abitazione di . È altresì possibile consentire un ulteriore incontro settimanale R_ con il padre nella giornata di sabato, incontro che dovrà avvenire sempre alla presenza dei nonni paterni.
Si segnala sin da ora che, ove fossero segnalati comportamenti aggressivi da parte di nei confronti di terzi, alla presenza della minore, o fosse segnalata l'assunzione R_ di alcolici, alito vinoso e/o di stati di alterazione, sarà inevitabilmente mutato il regime degli incontri con la figlia.
Nello specifico è diritto e dovere di di incontrare e tenere con sé la Parte_2 figlia presso la propria abitazione alla presenza degli operatori del servizio sociale in regime di A.D.M. almeno due pomeriggi a settimana e un sabato a settimane alterne, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle 18 (o nei giorni ed orari individuati con i servizi sociali e l'accordo delle parti), inoltre il sabato della settimana in cui non si svolgerà l'ADM, potrà incontrare la figlia, alla presenza degli ascendenti R_ paterni dalle 9 alle 15. Le modalità con cui la minore dovrà recarsi presso l'abitazione del padre saranno concordate dalle parti con la collaborazione dei servizi sociali.
Salvo diverso accordo tra le parti, la minore potrà trascorrere la Vigilia di Natale con la madre e il Natale con il padre (dalle 9 alle 19 sempre alla presenza degli ascendenti paterni) il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre (dalle 9 alle 19 sempre
14 alla presenza degli ascendenti paterni); il compleanno della minore sarà trascorso con la madre a cena e con il padre a pranzo (dalle 12 alle 16 sempre alla presenza degli ascendenti paterni).
È fatto onere a di dare tempestivo avviso ai servizi sociali nel caso in cui gli R_ ascendenti paterni non possano presenziare agli incontri .
III. Sul mantenimento
Con riferimento all'obbligo di mantenimento dei figli minori, occorre rammentare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori, in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4,
337 septies c.c.).
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce inoltre che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tale obbligo non viene meno neanche in caso di disoccupazione, in quanto la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche, a meno che il genitore gravato non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare il denaro necessario, e al contempo di non possedere altri redditi (ex multis Cass. n. 39411/17; Cass. n. 34952/18)”.
Nel caso che ci occupa non sussiste alcun dubbio che debba essere Parte_2 onerato di contribuire al mantenimento della figlia minorenne in una misura che tenga conto dei bisogni e delle esigenze di vita della stessa connesse all'età.
Le parti in udienza hanno cordato che il mantenimento versato da in favore di R_ fosse quantificato in € 200,00 mensili, che risultano di recente versate in maniera T_ sufficientemente puntuale.
Tale cifra appare allo stato congrua e può trovare conferma in questa sede.
Si segnala che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento è una forma di vera e propria violenza perpetrata dal debitore nei confronti dell'avente diritto e che, se reiterata, può giustificare l'adozione di forme di limitazione della responsabilità genitoriale oltre ad integrare fattispecie di reato.
L'A.U.U. spetterà interamente a . Parte_1
IV. Sulle spese
Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
1) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di con Parte_1 contestuale co-affidamento della minore al Servizio Sociale competente R_ per territorio con poteri di determinazione delle scelte di istruzione e di quelle a tale
15 ambito strettamente correlate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mensa, gite scolastiche, attività sportive e ricreative post scolastiche), demandando altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale (termine della prima relazione: I giugno 2025).
2) dispone l'affido esclusivo di con collocazione presso l'abitazione della R_ madre e con facoltà di incontro con il padre come individuata in parte motiva;
3) onera del mantenimento della figlia per euro 200,00 mensili da Parte_2 versarsi a entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla Parte_1 presentazione del ricorso (dunque da marzo 2021), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno suddivise in egual misura tra le parti e saranno individuate secondo il protocollo in uso al Tribunale;
4) dispone l'attivazione dell'A.D.M. con le modalità indicate in parte motiva;
5) dispone che sia trasmessa copia del presente provvedimento al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
6) spese compensate.
Reggio Calabria, 26/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Elena Manuela Aurora Luppino
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima relazione dovrà essere inviata entro il I giungo 2025
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Elena Manuela Aurora Luppino Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 25.10.24; in cui sono parti
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.ta Domenica Nucera presso C.F._1 cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
nato a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv.ta Daniela Bianco presso C.F._2 cui ha eletto domicilio;
-resistente- avv.ta Giovanna Ficara nella qualità di curatrice speciale della minore R_
P.M. sede
-interveniente-
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 4.2.21 chiedeva di regolamentare i rapporti genitori figli Parte_1
e in particolare di determinare il contributo mensile di cui doveva essere gravato per il mantenimento della figlia e la ripartizione delle Parte_2 R_ spese straordinarie.
Nello specifico, la ricorrente rappresentava che, sin dalla nascita della figlia, la minore
è accudita esclusivamente dalla madre e che il padre ha con la minore incontri solo saltuari e non provvede al mantenimento economico.
All'udienza del 3.6.21 la difesa della ricorrente rappresentava la pendenza di procedimento n. 417/21 RGVG avente medesimo oggetto a parti invertite e ne chiedeva la riunione.
1 Nello specifico in quella sede chiedeva: R_
“All' Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti e verificate le condizioni di legge di volere disciplinare il regime di affidamento e di visita dei genitori nei confronti della minore secondo le modalità di seguito indicate, o in mancanza di accordo, secondo regole e calendario stabilito dal Giudice:
L'affidamento della minore sarà in regime di condivisione con la IG.ra Parte_1 con collocazione presso l'abitazione in cui risiede la madre, ad oggi domiciliata presso l'abitazione della madre di lei, sig.ra sita in Reggio Calabria, via Parte_3
Schiavone Mati, n. 32/A;
Relativamente al diritto di visita, il padre, odierno ricorrente, potrà incontrare la figlia, almeno 6 volte alla settimana, previo preavviso telefonico con la madre e in accordo con la stessa, escludendo altre forme di comunicazione, tra cui quella epistolare e potendo portare con se la figlia minore, anche presso la propria abitazione.
Inoltre, lo stesso, potrà trascorrere, almeno una domenica a settimane alterne con la propria figlia dalle ore 9.00 alle ore 20.00, sempre tenendo presenti i bisogni e le necessita dello stesso e in accordo con la madre;
In ordine alle festività religiose la minore le trascorrerà con entrambi i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza e dunque: la vigilia di Natale con la madre e il Natale con il padre (o viceversa); Vigilia di Capodanno con il padre e Capodanno con la madre (o viceversa); la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre (o viceversa); Il IG. salvo diversi accordi, trascorrerà con la R_ piccola, tenendo sempre presenti le esigenze della minore, più giorni consecutivi (nel numero di quindici e con gli orari precedentemente stabiliti) durante il periodo estivo, relativamente ai mesi di giugno, luglio e agosto, il tutto al fine di garantire alla minore pari opportunità di frequentare sia la madre che il padre. Nel caso in cui le parti decidano, nel periodo di loro spettanza di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura, dovrà essere fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove sarà la minore);
Tutti gli accertamenti medico-sanitari, che si riterranno utili per la minore ove necessari, dovranno essere concertati da entrambi i genitori, nella piena tutela della sua salute della stessa
In merito all'assegno di mantenimento, in favore della figlia minore, il IG. si R_ impegna, nonostante sia attualmente disoccupato, a corrispondere la somma di € 150,00 (diconsi centocinquanta euro) mensili, che provvederà a versare, specificatamente entro il giorno dieci di ogni mese sul numero di conto corrente o carta prepagata, indicato dalla IG.ra . Parte_1
In mancanza di accordo, lo stesso si impegna a versare la somma che il Tribunale riterrà equa, in considerazione del contemperamento delle esigenze di tutte le parti ed in misura proporzionale al reddito e alle risorse di entrambi i genitori;
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate, che si riterranno utili per la figlia, sino alla concorrenza del 50%, salvo diverso protocollo d'intesa espressamente recepito da codesto
Tribunale, dietro semplice richiesta e presentazione dei documenti comprovanti la spesa stessa, fintanto che la figlia non sarà economicamente indipendente;
2 Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito e, comunque, ciascuno di essi dovrà sempre informare l'altro di eventuali spostamenti in altre località diverse da quella di residenza;
All'udienza del 25.6.21 veniva disposta la riunione dei procedimenti e il Tribunale riservava la decisione
Con ordinanza del 25.6.21 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo disponendo che i S.S.T. relazionassero sulle condizioni di vita della minore e sui rapporti con i genitori.
All'udienza del 10.12.21, non risultavano depositate le relazioni richieste ai servizi, con l'accordo delle parti, il Tribunale regolamentava provvisoriamente gli incontri padre figlia e disponeva che versasse mensilmente a a titolo di R_ T_ mantenimento della figlia, la somma di € 200,00 mensili.
In data 24.3.22 pervenivano relazioni dei SST cui si rinvia integralmente.
In particolare, la relazione del 14.12.21 compendia gli esiti del colloquio tra l'assistente sociale e madre di Questa rappresentava all'assistente sociale: Parte_3 T_ di aver sempre supportato economicamente la figlia e di cercare di prendersi T_ cura della minore;
che il rapporto era sempre stato conflittuale e che, per CP_1 quanto era a sua conoscenza, le cause della conflittualità erano legate all'abuso di alcolici da parte di;
che, dopo la nascita della figlia e la fine del rapporto con R_
, la figlia era cambiata;
che era costretta a dare gli omogeneizzati e altri alimenti R_ alla nipote di nascosto alla figlia in quanto ella intenderebbe nutrirla con una dieta vegana con delle piante che cresce nel balcone;
che la sera precedente la figlia era stata fatta allontanare dalla propria abitazione dalle forze dell'ordine; di ritenere che la figlia avesse bisogno di controlli e cure adeguate per la sua salute mentale.
, fratello di riferiva che la sorella avesse un rapporto conflittuale ERona_2 T_ con la madre e riteneva che la sorella fosse fragile, stanca, demoralizzata da quanto le stava accadendo.
L'assistente sociale effettuava colloquio con la quale riferiva circostanze non T_ veritiere in ordine ad una visita effettuata dal pediatra;
mostrava sbalzi d'umore e crisi di pianto improvvise. L'assistente sociale segnalava l'esigenza di valutare le competenze genitoriali della donna.
Dalla relazione del 21.12.21 emergeva che il giorno precedente fosse avvenuto un colloquio tra e l'assistente sociale alla presenza della minore;
l'assistente sociale T_ poteva constatare come la minore apparisse trascurata nell'aspetto, con capelli e vestiario sporchi, e che fosse rimasta tutto il tempo del colloquio attaccata al seno della madre;
nel colloquio emergeva: che abitasse con la minore in un B&B; che T_ sopravvivesse grazie all'aiuto economico di amici e del fratello;
che fosse alla ricerca di un lavoro e di un appartamento;
che non avesse rapporti con la madre;
che i rapporti con fossero altamente conflittuali;
che neppure i nonni paterni fornivano alcuna R_ assistenza nella gestione della minore;
che non ritenesse di avere bisogno di sostegno psicologico ma di essere disposta a riceverne se necessario. L'assistente sociale riferiva che all'esito del colloquio le fosse apparsa dimagrita, fragile ed emotivamente T_ instabile.
L'assistente sociale svolgeva un colloquio anche con il fratello di T_ R_
, il quale si diceva preoccupato per le condizioni di vita della nipote e tuttavia non
[...]
3 era disposto a fornire forme di sostegno diverso da quello economico, anche in ragione del cattivo carattere della sorella.
Infine, l'assistente sociale sentiva i nonni paterni della minore i quali si dicevano disponibili a prendersi cura della nipote ma rifiutavano qualsiasi contatto con T_
All'udienza del 25.3.22, la difesa del rappresentava la pendenza innanzi al R_
Tribunale dei minori di Reggio Calabria (R.G.V.G. 342/21 T.M.) di procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale di in cui era intervenuta la nomina T_ quale curatrice speciale della minore dell'avv.ta Giovanna Ficara;
la difesa di T_ segnalava la mancata attuazione della regolamentazione degli incontri effettuata alla precedente udienza e l'omessa corresponsione del mantenimento da parte di . R_
All'udienza del 10.4.22, chiedeva di essere autorizzato ad incontrare la figlia R_ senza la presenza dei nonni paterni e il Tribunale riservava.
A seguito del mutamento del collegio a causa dell'improvvisa morte di uno dei componenti il fascicolo veniva rimesso sul ruolo e veniva fissata nuova udienza
All'udienza del 24.3.23 la difesa del rappresentava che il proprio assistito aveva R_ sporto denuncia nei confronti di nel dicembre 2022; la difesa T_ T_ rappresentava che nel corso del 2022 si era disinteressato della bambina e aveva R_ omesso il versamento del mantenimento e che per tale ragione era stata sporta denuncia nei suoi confronti;
la difesa del contestava quanto dedotto dalla ricorrente e il R_
Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza del 27.3.23 il Tribunale disponeva la prosecuzione del monitoraggio delle condizioni di vita della minore e dei nuclei familiari delle parti;
l'attivazione dell'assistenza domiciliare quotidiana per la minore;
confermava la nomina dell'avv.ta Giovanna Ficara con poteri sostanziali di organizzazione e realizzazione degli incontri padre-figlia previa valutazione delle circostanze di fatto in ordine alla scelta dell'ambiente, della tempistica e dell'assistenza all'incontro da assicurarsi anche con l'ausilio di professionisti del Servizio sociale coinvolto, in modo da garantire la massima protezione possibile alla bambina sempre nell'ottica del miglior sviluppo psico-fisico della stessa, garantendo- ove possibile- un graduale riavvicinamento della minore al padre;
disponeva CTU al fine di rispondere al seguente quesito:
a) l'attuale stato psicofisico della minore, evidenziando la natura, l'intensità e la qualità delle relazioni che egli intrattiene con la coppia genitoriale e con ciascuna delle due figure adulte;
b) ove si riscontrino criticità nel sereno sviluppo psicofisico della minore o situazioni di disagio e/o pregiudizio, ne si indichi la causa con particolare riferimento ad eventuali condotte ascrivibili a ciascun genitore o ad entrambi, esplicitando in modo chiaro quale sia il grado di “accesso” che ogni adulto consente all'altro nelle dinamiche di vita della minore;
c) si accerti, in relazione a quanto evidenziato sub a) e b) il possesso o meno di specifiche ed idonee competenze genitoriali, e si evidenzi, per ciascuno degli adulti, elementi di potenziale e positivo sviluppo o, al contrario, elementi di segno irreversibilmente negativo nell'esercizio delle competenze genitoriali;
d) si indichi, in caso di giudizio negativo sulle competenze genitoriali, gli specifici ambiti in cui appaiono riscontrate criticità e condotte negative e quanto le stesse arrechino o meno pregiudizio per la minore;
e) si indichi, all'esito degli accertamenti espletati, il miglior regime di affido del minore, e, laddove si ritenga opportuna o necessaria la deroga al principio generale dell'affido condiviso, se ne indichino le migliori modalità, anche in relazione all'eventuale affido
4 a figure terze, con specifica individuazione dei provvedimenti di carattere urgente ed indifferibile da adottare nell'interesse della minore;
f) in caso di accertamento negativo della idoneità genitoriale, si specifichi se siano sussistenti o meno situazioni di grave pregiudizio per il minore tali da giustificare l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, per uno o per entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.; g) nella ipotesi di ravvisata idoneità genitoriale di uno solo dei genitori, si indichi il miglior regime di affido praticabile, il luogo di residenza privilegiata più adeguato, e si valutino le modalità e la tempistica su cui disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario;
h) si specifichi ogni altra utile circostanza in relazione ai temi di indagine”.
In data 28.3.23 venivano acquisiti gli atti del procedimento pendente innanzi al T.M. RGVG 342/21.
Il P.M. minorile in quella sede - in ragione della misura cautelare applicata a per T_ le condotte tenute nei confronti della madre (pag. 8 e ss. deposito Parte_3
28.3.24) e degli esiti delle relazioni dei SST su compendiate- aveva richiesto che la minore venisse “co-affidata al servizio sociale per il monitoraggio e supporto psicologico, con sospensione della responsabilità genitoriale della madre e collocamento di madre e figlia in struttura (attesa la tenera età della minore che ne sconsiglia) l'inserimento in comunità (da sola) e l'inattitudine (o esplicito rifiuto) del rimanente gruppo familiare a ricevere la bambina”.
Il T.M. con decreto dell'11.1.22 disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di con coaffido ai servizi sociali e alle agenzie sanitarie, Parte_1 l'inserimento di madre e figlia in struttura di accoglienza, indicava a Parte_1 l'opportunità di sottoporsi a percorso di sostegno psicologico.
In data 20.6.22 veniva depositata la relazione dell'ASL (pag. 32 e ss. deposito 28.3.24) da cui emergeva che nelle more avesse locato un appartamento in via Santa Lucia T_
46 a Reggio Calabria e che il rapporto madre figlia apparisse caratterizzato da una relazione simbiontica e dipendente con attaccamento insicuro. veniva sottoposta al teste con i seguenti risultati: T_ Tes_1
“emerge la tendenza della sig.ra a rappresentarsi in buona luce e a dimostrarsi sicura di sè. I1 soggetto presenta un pronunciato bisogno di ricevere attenzioni e approvazioni dagli altri che tende a ricercare in maniera superficiale e indiscriminatamente. Si evidenzia una ambivalenza comportamentale che si denota tra comportamenti attivi e passivi con frequenti sbalzi d'umore e con espressioni emotive disforiche. Si evidenziano tratti di disturbo narcisistico istrionico che in situazioni di stress possono dare origine ad ansia ed a manifestazioni di diffidenza con una tendenza a porsi sulle difensive ed a sentirsi attaccata dagli altri”.
Quanto a si osservava “parole una grande disponibilità a garantire la sua R_ presenza nella quotidianità della figlia, mentre nei fatti si osserva una scarsa e incostante partecipazione agli incontri previsti nel calendario, adducendo scuse varie
… e un atteggiamento sempre di attacco nei confronti della stigmatizzando i T_ limiti di quest'ultima.”.
Veniva somministrato il test diagnostico MMPI-2 che dava i seguenti risultati:
“L'Asse Timico e prevalentemente orizzontale, prevalgono comportamenti depressivi con alternanza di momenti di euforia. Il soggetto ha un'immagine di sé come capace,
5 intraprendente e aperto a nuove iniziative, spesso sottovalutando le difficoltà. Il soggetto tende a farsi guidare dalle proprie regole piuttosto che da quelle poste dall'ambiente, con prevalenza di tratti di rigidità e stereotipia. 11 soggetto compie una rielaborazione interiore dei propri vissuti in modi talvolta difficilmente comunicabili. Siamo in presenza di un'ipervalutazione di sé e un'ipertrofia dell'Io che si esprime in comportamenti che sottovalutano le difficolta ambientali. Il soggetto sviluppa fantasie intellettualizzate per gratificarsi o fuggire dalla realtà. Possono anche essere presenti tratti introversivi e difficolta interpersonali. I1 soggetto presenta dei tratti di distacco, immaturità e ostilità sociale, nonchè difficolta di rapporti interpersonali”.
In occasione dell'incontro con lo psicologo cui erano compresenti entrambi i genitori e la minore, questi constatava il permanere di una accesa conflittualità tra le parti e che le reciproche denunce che le parti hanno sporto l'una nei confronti dell'altro “come in una sorta di contesa dove la figlia viene costantemente triangolata”.
Quanto alla condizione sociale e lavorativa delle parti, “Malgrado la R_ possibilità di poter lavorare presso l'azienda di famiglia, ha manifestato scarso interesse per il lavoro e per il raggiungimento di un'autonomia economica, preferendo l'assistenzialismo offerto dal reddito di cittadinanza”; “dal mese di Maggio T_
2022 con grande entusiasmo ha intrapreso un percorso di inserimento lavorativo presso la Ludoteca Fannyclub, con la mansione di cameriera. Lavora giornalmente dalle 18.00 per quattro ore al giorno e percepisce un compenso di 600€ mensili. Si occupa del l'organizzazione della sala e supporto alle attività ludiche per bambini. È molto entusiasta di questa opportunità lavorativa perché le offre una maggiore indipendenza economica. Durante le ore in cui e impegnata, la piccola rimane dalla nonna materna e qualche volta la porla con se al Funny club, per darle un'opportunità di svago e socializzazione insieme ad altri piccoli frequentanti”.
La relazione concludeva nel senso di una scarsa adeguatezza di entrambi i genitori e suggeriva il coinvolgimento delle figure delle ascendenti materna e paterna che risultavano figure idonee a supportare e integrare i figli nell'accudimento (“alla luce di quanto emerso dai colloqui e dall'analisi dei test somministrati- entrambi i genitori appaiono poco adeguati nel loro ruolo per limiti strutturali della personalità, immaturità, difficoltà empatiche e relazionali. Queste difficoltà emergono soprattutto nei momenti in cui sono costretti ad interagire tra loro, si osserva un aumento della conflittualità per un livello di rabbia non elaborato che impedisce loro qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse della minore”).
Si dava altresì conto degli esiti del successivo colloquio con le ascendenti:
“Entrambe mostrano disponibilità a collaborare per garantire il benessere della nipotina. La sig.ra [madre di ] riconosce pienamente l'impegno Controparte_2 R_ ER di nell'accudimento di malgrado le difficoltà incontrate, essendosi T_ ritrovata sola a gestirla. Afferma che segue la piccola nella sua crescita T_ riconoscendo da un lato l'incoerenza del figlio per la mancanza di responsabilità e costanza rispetto agli accordi e gli impegni assunti e le difficolta comunicative con la
. T_
Con provvedimento del 28.6.22 il T.M. dichiarava la propria incompetenza funzionale e archiviava il procedimento.
In data 30.3.23 veniva depositata relazione dei SST sulla minore e sul nucleo familiare aggiornata al 7.3.23 cui si rimanda integralmente.
6 È qui necessario evidenziare taluni aspetti della relazione. In primo luogo, l'assistente sociale rilevava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai genitori che tendevano a contraddirsi continuamente e a rendere dichiarazioni opposte tra loro. Segnalava che il padre della aveva recuperato di recente il rapporto e si fosse “deciso di fare il T_ nonno” contribuendo al mantenimento economico della minore. Evidenziava come non versasse per propria scelta il mantenimento per la minore dichiarando R_ all'assistente sociale “di non avere problemi economici” e “poter versare anche più soldi alla ma di non volerlo fare “perché lei se li spende per cose sue” salvo T_ riferire poco dopo di trovarsi talvolta nell'impossibilità materiale di versare 200 €.
Le modalità dell'interlocuzione del con l'assistente sociale vengono qualificate R_ come “fare beffardo” e alterato;
si dimostrava sorpreso di essere stato chiamato R_ dai servizi in quanto “è la quella problematica”, “è pazza” e per tutta T_ l'interlocuzione sottolineava l'inadeguatezza di come donna e come genitrice;
T_ dimostrava di non comprendere l'importanza per la minore di avere una presenza certa e costante nella propria vita.
Si segnalava che e la figlia avessero cambiato nuovamente abitazione, vivendo T_ ora in una casa in campagna che veniva valutata adeguata;
parimenti risultava adeguata l'alimentazione della minore per come riferito anche dall'endocrinologa che segue dalla nascita in quanto la minore è nata senza tiroide. R_
La relazione ancora una volta evidenziava come il principale elemento di criticità relativo alla minore fosse l'elevata conflittualità esistente tra .
Di seguito le ulteriori constatazioni svolte con riguardo all'atteggiamento di e R_ riguardo alle figure degli ascendenti materni:
Su tali basi i SST concludevano per l'autorizzazione degli incontri padre figlia in spazio protetto, l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità in favore di e di R_ monitoraggio di eventuali dipendenze, l'avvio di forme di sostegno alla madre di tipo psicologico (finalizzate a rielaborare la separazione da e ad accettarne i limiti) R_ e nella gestione della minore mediante l'inserimento in centro diurno.
7 Non si ravvisava in ogni caso la necessità di separare la minore dalla figura materna.
Con deposito del 4.4.23 il P.M. depositava i carichi pendenti riguardanti le parti, non emergendo nessun nuovo elemento ulteriore rispetto a quelli già evidenziati dai servizi.
In data 15.4.23 si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore confermando il buon rapporto esistente tra madre e figlia e segnalando che gli incontri padre figlia in spazio neutro non erano ancora stati attivati.
All'udienza del 12.5.23 la curatrice speciale della minore segnalava il mancato avvio degli incontri padre figlia in spazio neutro.
All'udienza del 26.5.23 le parti segnalavano l'avvio degli incontri in spazio neutro, il tribunale integrava il quesito proposto alla CTU (“accerti il CTU lo stato psicofisico di entrambi i genitori, sottoponendo agli stessi gli opportuni test psico-diagnostici anche al fine di rilevare l'eventuale esistenza di dipendenze di vario tipo”) e quest'ultima prestava giuramento.
Con deposito del 26.5.23 il SST riferiva in ordine al monitoraggio effettuato sulla minore segnalando che “allo stato attuale non sussistono condizioni pregiudizievoli al corretto sviluppo psico-fisico della bambina”. Emerge che si sia rifiutato di R_ prestare il consenso al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio in favore della minore in quanto teme che “ possa uscire dall'Italia con mia figlia”; Bleve T_ chiariva che la richiesta era legata alla eventuale necessita di sottoporre la figlia, nata senza tiroide, a cure all'estero e prendeva atto del dissenso di facendosi R_ rilasciare carta di identità non valida per l'espatrio.
La minore è risultata in buona salute, curiosa, capace di utilizzare un linguaggio appropriato alla propria età, di carattere socievole e allegro e senza problematiche relazionali con i coetanei.
Proseguiva l'inadempimento parziale o totale da parte del dei propri oneri di R_ mantenimento della figlia e assumendo atteggiamenti anche ricattatori rispetto al versamento delle somme.
Si segnalava infine una maggiore stabilità e serenità del rapporto esistente tra e T_ la madre e il buon rapporto della minore con la nonna materna.
La relazione di aggiornamento del 17.10.23 segnala il permanere delle buone condizioni della minore e di gestione della stessa da parte della madre così come degli atteggiamenti denigratori e violenti che tiene nei confronti di anche alla R_ T_ presenza della minore (cfr. pag. 4 deposito del 20.10.23). Parimenti persiste l'atteggiamento scostante di nei confronti della figlia minore cui non garantisce R_ presenza assidua e non versa puntualmente il mantenimento.
Da segnalarsi l'atteggiamento aggressivo di nei confronti dell'assistente sociale R_ che ha in carico il nucleo familiare che, a suo avviso, dovrebbe comunicare i bisogni della figlia non già a lui direttamente ma al suo legale.
Ancora devono segnalarsi atteggiamenti diseducativi e disfunzionali trasmessi alla figlia (“quando vuoi parlare con papà, tranquillamente senza che senti mamma urlare
o che ti tolga il telefono, ti chiudi in bagno”).
Quanto ai rapporti tra e la madre si segnalava l'assoluzione della prima nel T_ procedimento per maltrattamenti nei confronti della madre e la conseguenziale
8 cessazione del divieto di avvicinamento esistente;
in generale il rapporto madre figlia appariva in via di costante miglioramento e stabilizzazione.
Quanto agli incontri in spazio neutro padre figlia, sintetizzati nella relazione del 3.10.23 in atti cui si rinvia integralmente, si segnalava che gli operatori presenti avevano segnalato che il fosse apparso particolarmente agitato e odorasse di alcool. R_
D'altro canto, non può non osservarsi come molti incontri siano saltati o avvenuti in ritardo per futili ragioni riferibili a entrambe le parti.
In data 3.12.23 veniva depositata la relazione del CTU, cui si rinvia integralmente, il quale sui quesiti posti dal tribunale così concludeva:
- rispetto a : “riguardo la genitorialità emerge un livello di stress R_ genitoriale totale nella norma ed una percezione positiva della qualità della relazione con Ila figlia, pur risultando un numero elevato di eventi di vita stressanti a cui è stata esposto nell'ultimo anno. Risulta di rilevanza critica la relazione con il partner/coniuge, che viene descritto come non supportivo in termini di accudimento dei figli e di sostegno emotivo”.
- rispetto a “riguardo la genitorialità emerge un livello di stress T_ genitoriale totale nella norma ed una percezione positiva della qualità della relazione con la figliai, pur risultando un numero elevato di eventi di vita stressanti a cui l'uomo è stata esposta nell'ultimo anno. Risulta di rilevanza critica la relazione con il partner/coniuge, che viene descritto come non supportivo in termini di accudimento dei figli e di sostegno emotivo”.
- rispetto alla coppia: “l'atteggiamento della coppia, svela una dinamica particolarmente complessa legata alla mancanza di un'elaborazione psichica del lutto che la fine di una relazione comporta. Laddove ad una prima fase iniziale di rabbia, commista a sgomento, a sentimenti depressivi dovrebbe subentrare un naturale processo di “divorzio psichico” e di consapevolezza di acquisizione di un nuovo status improntato alla genitorialità. Non si evidenzia una dinamica comunicativa paritaria, di corresponsabilità e condivisione piuttosto una relazione asimmetrica e sbilanciata, dove ancora prevale la rabbia ed il conflitto non la collaborazione e la cooperazione in funzione del compito genitoriale. Risulta particolarmente difficile avviare una comunicazione ed un dialogo produttivo. Nel complesso non emergono in nessuno dei due genitori tratti psicopatologici rilevanti, ma fragilità psichiche che vanno anche lette tenendo presente la dinamica familiare attuale e la situazione di giudizio cui sono sottoposti, senza incorrere nell'errore dell'etichettamento della patologizzazione o, ancor peggio, nella strumentalizzazione”.
- rispetto alla minore: “La bambina appare nella globalità serena. Tuttavia a volte emergono tratti di inibizione ed il coinvolgimento in discussioni che riguardano il padre che la turbano. La stessa sembra aver sviluppato un attaccamento alla figura paterna ma lo esprime in modo conflittuale, alternando vicinanza a rifiuto. Ciò è probabilmente in parte dovuto alla discontinuità del rapporto, in parte al clima conflittuale che emerge fra i genitori e che la bambina avverte facendolo proprio”. ER
- rispetto ai rapporti tra e i genitori: “Il rapporto con le figure genitoriali appare tutto sommato sereno. Emerge una maggiore propensione ed attaccamento alla figura materna che comunque rappresenta la figura di
9 accudimento principale, tuttavia la bambina sembra manifestare sentimenti positivi anche verso la figura paterna La criticità rilevata è nella conflittualità genitoriale e nei continui attacchi reciproci che inevitabilmente si ripercuotono sulla serenità della bambina ed inficiano la sua spontaneità L'intervento atto a rimuovere tale ostacolo è, a mio parere, da attuare attraverso un approccio globale al nucleo familiare che non può basarsi su un esclusivo intervento di supporto al rapporto genitore-figlio. Ambedue i genitori mostrano assenza di tratti psicopatologici, ambedue si mostrano legati affettivamente ai figli, sembrano conoscerne gli interessi, le abitudini, i pregi, i difetti, le attitudini;
ambedue sono in grado di fornire un adeguato ambiente di accudimento primario (sopperire ai bisogni fisici e materiali); ambedue possiedono risorse cognitive, affettive tali da poter investire nel rapporto individualizzato con i figli. L'affido alla madre vista la situazione in atto resta senz'altro la soluzione più sana ed adeguata per la crescita ed il benessere psicofisico della minore.
Tuttavia, il padre e la madre si trovano ancora in una fase di conflittualità elevata e non gestiscono in maniera fluida e rispettosa degli accordi. Il padre e la madre non hanno dimostrato, a tutt'oggi, la volontà di confrontarsi in maniera aperta ed onesta rispetto al nuovo ruolo genitoriale, non sono stati orientati al supporto e rispetto reciproco, dimostrando in più occasioni l'incapacità di comunicare, se non attraverso i relativi legali (modalità attuata soprattutto da quanto emerge dal sig. ). Ne consegue che, tenendo R_ presente la situazione cronica, grave e procrastinata nel tempo occorre creare immediatamente dei presupposti affinché si attuino dei correttivi che implicano la presa in carico dell'intero nucleo familiare, dove ciascuno debba assumersi la responsabilità del buon esito degli interventi attivati”.
Sulla base di quanto sopra secondo la consulente sarebbe opportuno: proseguire gli incontri padre figlia in spazio neutro almeno due volte a settimana, il compimento di un percorso psicologico di supporto alla minore e di un incontro settimanale tra i due genitori finalizzato a costruire un rapporto di corresponsabilità nella gestione della minore e di rispetto reciproco;
l'attivazione di un supporto psicologico in favore di finalizzato a superare i traumi successivi alla separazione dal e a T_ R_ stimolare la collaborazione con quest'ultimo.
In data 15.12.23 i servizi depositavano ulteriore relazione di aggiornamento in cui si segnalava il perdurante insuccesso dell'attività di mediazione e normalizzazione del rapporto tra le parti;
nella relazione dello Spazio Neutro si segnalavano poi le condotte gravemente scorrette e aggressive tenute tanto da quanto da nei confronti R_ T_ degli operatori presenti e i continui ritardi con cui accompagna la figlia agli T_ incontri (si rinvia al riguardo alla relazione, v. pag. 4 e 5 deposito del 15.12.23)
All'udienza del 15.12.23 la difesa di rappresentava che il proprio assistito R_ aveva corrisposto le ultime tre mensilità del mantenimento e chiedeva la liberalizzazione degli incontri con la figlia;
la curatrice suggeriva che i genitori intraprendessero un percorso di sostegno alla genitorialità e si opponeva, unitamente alla difesa alla liberalizzazione degli incontri. Il tribunale rigettava la richiesta T_ di liberalizzazione degli incontri e sollecitava le parti a valutare di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
In data 7.3.24 i servizi trasmettevano ulteriore relazione di aggiornamento, si segnalava che a causa di incidente stradale avesse avuto difficoltà ad accompagnare la figlia T_
10 all'asilo e che pur essendosi impegnato a sopperire a questa difficoltà di fatto R_ restava inadempiente;
si segnalava ancora che le negative modalità comunicative tra i genitori erano rimaste immutate nel tempo e che i profili di criticità del rapporto attengano essenzialmente alla gestione straordinaria della minore.
Nella relazione dello Spazio Neutro emerge: ancora una volta un elevato numero di incontri annullati da entrambe le parti per motivazioni talvolta evanescenti;
il costante ritardo con cui la minore sia accompagnata dalla madre agli incontri;
la renitenza della madre al rispetto degli orari per motivi futili e sempre con rivendicazioni nei confronti di;
gli atteggiamenti aggressivi tenuti da nei confronti degli operatori e R_ R_ il rifiuto di comunicare con gli stessi.
In data 12.3.24 e 18.4.24 l'ASP segnalava al Tribunale che non aveva presenziato T_
a nessuno degli incontri organizzati con lo psicologo (nelle date del 20 e 29 febbraio e
26 marzo 24).
Con memoria del 19.4.24 la difesa depositava memoria con cui, pur non T_ condividendo taluni passaggi della CTU, concordava sostanzialmente sulle conclusioni raggiunte.
In sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 10.5.24 la curatrice speciale condivideva le conclusioni della CTU, la difesa segnalava il positivo rapporto R_ esistente tra padre e figlia e la circostanza che stesse versando stabilmente il R_ mantenimento da circa sei mesi, condivideva infine le conclusioni della CTU, in particolare in punto di necessità di costruire un rapporto di corresponsabilità genitoriale e di rispetto reciproco.
Con ordinanza del 24.5.24 il Tribunale riservava la decisione e con provvedimento del
25.7.24 dava atto che il fascicolo era stato smarrito e fissava nuova udienza
All'udienza del 20.9.24 si costituiva il nuovo difensore di depositando R_ memoria, al cui contenuto si rinvia, e contestando gli esiti della CTU;
la curatrice speciale segnalava ulteriori inadempimenti di cui si era reso responsabile;
il Per_3
Tribunale ravvisava la necessità di ulteriori aggiornamenti da parte dei SST e della curatrice speciale.
Con memoria depositata il 18.10.24 la curatrice speciale evidenziava il permanere di rapporti tesi tra le parti, segnalava il comportamento negligente tenuto da nel R_ mese di gennaio, allorquando non aveva inteso collaborare con T_ nell'accompagnamento della figlia all'asilo. A febbraio RI aveva rifiutato di accompagnare la figlia dal dentista;
ha altresì rifiutato di coadiuvare R_ T_ nell'accompagnare la figlia presso l'ospedale di Locri, a tali assenze avevano dovuto supplire gli assistenti sociali. La curatrice evidenziava l'opportunità che il padre fortificasse il rapporto con la figlia anche, eventualmente, attraverso un'educativa domiciliare presso la sua abitazione, segnalava che nel giro di un paio di mesi R_ era stato assente all'incontro in spazio neutro 11 volte e che non avesse T_ accompagnato la figlia altre sei volte;
positivo invece l'incontro padre figlia avvenuto alla presenza dei nonni paterni presso il ristorante di quest'ultimo. La curatrice segnalava infine come i genitori non fossero riusciti neppure a concordare l'asilo a cui avrebbe dovuto essere iscritta la minore tanto che, anche in tale circostanza, era stato necessario ricorrere al supporto del servizio sociale.
11 La relazione dei SST del 18.10.24, cui si rinvia integralmente, conferma nella sostanza quanto riferito dalla curatrice. Nello specifico, l'assistente sociale: osservava che T_
è una genitrice attenta, in grado di rapportarsi positivamente con la minore;
segnalava poi che negli ultimi mesi avesse ripensato la propria scelta di vivere fuori città T_ decidendo di tornare a vivere presso l'abitazione della madre e sull'istruzione della figlia, che dapprima avrebbe voluto anticipataria, poi iscritta ad un asilo montessoriano infine accettando l'asilo suggerito dai servizi;
evidenziava la scarsa adesione da parte dei genitori agli incontri in spazio neutro con continue assenze per vari motivi
(prevalentemente salute) tanto da sconsigliarne la prosecuzione e tuttavia segnalava che il rapporto padre figlia fosse “sommariamente buono” e dunque potesse procedersi Contr con presso l'abitazione del padre.
L'assistente sociale segnalava infine quale “unico elemento di chiarezza la volontà della minore di vivere pienamente entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine, zii e parenti”.
All'udienza del 25.10.24 le parti concludevano come da verbale, la difesa R_ modificava le proprie conclusioni chiedendo l'affido esclusivo della minore al padre o in subordine il coaffido ai servizi sociali.
Il collegio riservava la decisione.
Sull'affidamento della minore e sulla richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale
La domanda di affido esclusivo proposta da deve essere recisamente Parte_2 rigettata convergendo univocamente l'istruttoria nel senso dell'opportunità di disporre l'affido esclusivo in favore della madre.
Quanto alla richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale di Parte_1 con coaffido ai servizi sociali, già disposta con provvedimento Tribunale di Minori, la stessa può trovare allo stato conferma con le modalità declinate di seguito.
Tanto premesso, in primo luogo, occorre rammentare che tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse
("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità e, proprio in ossequio a tale ratio, il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.). La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).
Ne discende che, quando non intervengano ostacoli al sano e sereno sviluppo psico- fisico dei minori, non vi è ragione per limitare siffatto diritto nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, la cui posizione giuridica afferente alla genitorialità si declina sia come un diritto sia come un dovere: la responsabilità genitoriale non può non realizzarsi se non attraverso il necessario privilegio degli interessi del figlio, soprattutto nella fase patologica della relazione di coppia, ove le pretese personali dei genitori assumono
12 carattere recessivo rispetto all'interesse preminente dei minori (cfr. Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683).
Al giudice è richiesto di effettuare un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che entrambi i genitori abbiano dei limiti nella propria capacità genitoriale che hanno influito e influiscono in maniera determinante sul benessere psicofisico della minore.
Da un lato, infatti, dalle relazioni e dalla CTU emerge in maniera chiara che la minore abbia un buon rapporto con entrambi i genitori, che la stessa appaia adeguatamente curata e gestita dalla madre, che desideri strutturare in maniera più solida il rapporto con il padre, che il retroterra familiare di entrambe le parti sia sufficientemente solido e si sia consolidato nel tempo in favore della minore con crescente coinvolgimento e sostegno dei nonni sia materni sia paterni.
Dall'altro quanto ai profili di personalità dei due genitori emerge che è soggetto R_ del tutto scostante, ha dimostrato nel corso del procedimento una sostanziale incapacità
a mantenere gli impegni presi, ha avuto continui atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operatori del servizio sociale e degli spazi neutri con cui si è confrontato, ha mancato moltissimi degli appuntamenti programmati con la figlia, talvolta si è presentato agli incontri dopo aver assunto alcolici di cui, ci sono concreti indici in atti, egli fa un uso quanto meno inappropriato (cfr. relazioni SST su citate e decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza); per lunghi periodi non ha versato il mantenimento in favore della minore abbandonando di fatto e la figlia a se T_ stesse;
è stato assente ogni qual volta la madre di sua figlia ha avuto bisogno del suo aiuto nella gestione della minore;
a fronte di tale presenza intermittente ed evanescente, ha cercato di imporre la propria volontà in ordine alle esigenze della figlia senza cercare alcuna mediazione con T_
Parimenti ha tenuto anch'ella in diverse occasioni condotte inappropriate con gli T_ operatori dei S.S.T. e dello spazio neutro, non è stata pressochè mai puntuale agli appuntamenti programmati per gli incontri padre figlia accampando sempre giustificazioni di nessun rilievo;
ha manifestato un atteggiamento ondivago in ordine alla direzione da dare alla propria vita e a quella della figlia.
In estrema sintesi, dal coacervo degli atti del procedimento su compendiati emergono due figure genitoriali immature e incapaci di mettersi in secondo piano allorquando ER devono rapportarsi fra loro nel superiore interesse della figlia e bisognosi di sostegno familiare e psicologico.
Proprio l'aspetto relazionale tra le parti costituisce il nodo centrale delle criticità riguardanti la serena gestione della minore. A fronte di un monitoraggio da parte dei servizi che dura ormai da oltre tre anni, le parti non hanno di fatto mai aderito al piano di sostegno alla genitorialità e di mediazione loro proposto e hanno proseguito immutabilmente nelle dinamiche di coppia disfunzionali che si sono riverberate sulla minore provocandole un concreto pregiudizio nella pletora di occasioni su riassunte e dettagliatamente evidenziate nelle relazioni in atti (cfr. in particolare relazioni degli operatori di spazio neutro).
13 Tanto suggerisce l'opportunità di limitare al massimo le occasioni di attrito tra le parti, disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre, soggetto che ha provveduto ad allevarla e curarla sin dalla nascita e che, di fatto, ha supplito alle lunghe assenze e carenze dal punto di vista genitoriale ed economico di , ne discende che la R_ minore dovrà essere collocata presso l'abitazione di T_
Al contempo, pur a fronte di una buona capacità genitoriale, tutte le relazioni in atti hanno posto in luce la figura di come soggetto psicologicamente fragile Parte_1
e tendente a continui correttivi nelle scelte di vita proprie e riguardanti l'allevamento della figlia minore.
Tale condizione rende opportuna la conferma del provvedimento di limitazione disposto dal Tribunale dei Minori. Il coaffido della minore ai servizi sociali, con attribuzione di poteri sostanziali in ordine alle scelte riguardanti l'istruzione della minore e tutti i profili ad essa correlati, oltre alla predisposizione delle misure ritenute idonee e necessarie al recupero della piena capacità genitoriale.
Il servizio proseguirà inoltre il monitoraggio del nucleo familiare con onere di riferire con cadenza semestrale1 al giudice tutelare sullo stato della minore e sull'evoluzione del rapporto esistente tra le parti.
Quanto alle modalità di incontro padre figlia e all'allegata problematica del possibile abuso di sostanze alcoliche da parte di : deve osservarsi che la necessità di R_ incontro in spazio neutro appare superata e foriera di tensioni tra le parti;
in tal senso depongono le ultime relazioni dei servizi sociali e le modalità problematiche di gestione degli incontri emerse in tutto l'arco del procedimento.
D'altro canto: 1) il buon legame esistente tra padre e figlia;
2) l'idonea condizione abitativa del;
3) la disponibilità dei S.S. di attivare l'ADM per due volte a R_ settimana e a sabati alterni (secondo la regolamentazione indicata di seguito) consentono di prevedere che gli incontri padre figlia possano avvenire presso l'abitazione di . È altresì possibile consentire un ulteriore incontro settimanale R_ con il padre nella giornata di sabato, incontro che dovrà avvenire sempre alla presenza dei nonni paterni.
Si segnala sin da ora che, ove fossero segnalati comportamenti aggressivi da parte di nei confronti di terzi, alla presenza della minore, o fosse segnalata l'assunzione R_ di alcolici, alito vinoso e/o di stati di alterazione, sarà inevitabilmente mutato il regime degli incontri con la figlia.
Nello specifico è diritto e dovere di di incontrare e tenere con sé la Parte_2 figlia presso la propria abitazione alla presenza degli operatori del servizio sociale in regime di A.D.M. almeno due pomeriggi a settimana e un sabato a settimane alterne, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle 18 (o nei giorni ed orari individuati con i servizi sociali e l'accordo delle parti), inoltre il sabato della settimana in cui non si svolgerà l'ADM, potrà incontrare la figlia, alla presenza degli ascendenti R_ paterni dalle 9 alle 15. Le modalità con cui la minore dovrà recarsi presso l'abitazione del padre saranno concordate dalle parti con la collaborazione dei servizi sociali.
Salvo diverso accordo tra le parti, la minore potrà trascorrere la Vigilia di Natale con la madre e il Natale con il padre (dalle 9 alle 19 sempre alla presenza degli ascendenti paterni) il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre (dalle 9 alle 19 sempre
14 alla presenza degli ascendenti paterni); il compleanno della minore sarà trascorso con la madre a cena e con il padre a pranzo (dalle 12 alle 16 sempre alla presenza degli ascendenti paterni).
È fatto onere a di dare tempestivo avviso ai servizi sociali nel caso in cui gli R_ ascendenti paterni non possano presenziare agli incontri .
III. Sul mantenimento
Con riferimento all'obbligo di mantenimento dei figli minori, occorre rammentare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori, in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4,
337 septies c.c.).
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce inoltre che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tale obbligo non viene meno neanche in caso di disoccupazione, in quanto la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche, a meno che il genitore gravato non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare il denaro necessario, e al contempo di non possedere altri redditi (ex multis Cass. n. 39411/17; Cass. n. 34952/18)”.
Nel caso che ci occupa non sussiste alcun dubbio che debba essere Parte_2 onerato di contribuire al mantenimento della figlia minorenne in una misura che tenga conto dei bisogni e delle esigenze di vita della stessa connesse all'età.
Le parti in udienza hanno cordato che il mantenimento versato da in favore di R_ fosse quantificato in € 200,00 mensili, che risultano di recente versate in maniera T_ sufficientemente puntuale.
Tale cifra appare allo stato congrua e può trovare conferma in questa sede.
Si segnala che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento è una forma di vera e propria violenza perpetrata dal debitore nei confronti dell'avente diritto e che, se reiterata, può giustificare l'adozione di forme di limitazione della responsabilità genitoriale oltre ad integrare fattispecie di reato.
L'A.U.U. spetterà interamente a . Parte_1
IV. Sulle spese
Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
1) dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di con Parte_1 contestuale co-affidamento della minore al Servizio Sociale competente R_ per territorio con poteri di determinazione delle scelte di istruzione e di quelle a tale
15 ambito strettamente correlate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mensa, gite scolastiche, attività sportive e ricreative post scolastiche), demandando altresì la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico e la prosecuzione delle misure ritenute più idonee per il pieno recupero delle competenze genitoriali di ciascuna parte, e onerando i medesimi servizi sociali incaricati di riferirne con cadenza semestrale (termine della prima relazione: I giugno 2025).
2) dispone l'affido esclusivo di con collocazione presso l'abitazione della R_ madre e con facoltà di incontro con il padre come individuata in parte motiva;
3) onera del mantenimento della figlia per euro 200,00 mensili da Parte_2 versarsi a entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla Parte_1 presentazione del ricorso (dunque da marzo 2021), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno suddivise in egual misura tra le parti e saranno individuate secondo il protocollo in uso al Tribunale;
4) dispone l'attivazione dell'A.D.M. con le modalità indicate in parte motiva;
5) dispone che sia trasmessa copia del presente provvedimento al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
6) spese compensate.
Reggio Calabria, 26/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Elena Manuela Aurora Luppino
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima relazione dovrà essere inviata entro il I giungo 2025