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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
N. 5058/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dr.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5058/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
Parte 1 con l'avv. MARCANTONI GERARDO, come da mandato in atti;
e con l'avv. DIAFERIO DAIANA, come da mandato in atti;
CP 1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
Conclusioni congiunte delle parti rassegnate nelle note scritte depositate il in vista dell'udienza del 13.03.2025:
[...]) ed TU MB (C.F. [...]), autorizzandoli a vivere separati libero ciascuno di fissare dove meglio ritiene la propria abituale dimora, con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni delle residenze;
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno reciprocamente a pretendere per il loro reciproco mantenimento.
3) Disporre l'assegnazione della casa familiare alla RA AU IA, che della stessa
è esclusiva proprietaria, affinché vi risieda unitamente ai figli minori.
4) Disporre che i figli, EL, CO e EA TU siano affidati ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
5) Disporre che il padre possa vedere e restare con i figli minori in via del tutto eccezionale e per un tempo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione o, comunque, sino a quando la RA AU non alienerà a terzi la casa familiare, ove la vendita intervenga in un termine più breve di un anno, il
Signor TU, che allo stato non dispone di idoneo alloggio ove ospitare i figli, potrà visitarli e permanere in loro compagnia presso il piano inferiore della casa familiare, che dovrà tuttavia, in forza della separazione personale e dell'assegnazione della casa familiare medesima alla Sig.ra AU, essere utilizzato unicamente ai predetti fini e non per abitarvi - secondo il seguente calendario di visita:
- a weekeend alternati, dall'uscita della scuola il venerdì sino al lunedi mattina, con accompagnamento a scuola;
- soltanto dopo il fine settimana in cui i figli minori sono stati con la madre, dall'uscita dalla scuola il lunedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì mattina;
- ogni mercoledì dall'uscita della scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, con inizio dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 21.00 del 30 dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse, sempre alternativamente, con un genitore, dalla fine delle lezioni scolastiche e sino alle 21 della domenica di Pasqua;
con l'altro genitore, dalle 21.00 della Domenica di Pasqua, durante
Pasquetta e sino alla ripresa della scuola.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- i compleanni saranno festeggiati, ad anni alterni rispettivamente con la madre e con il padre, salva la possibilità di festeggiare insieme il compleanno del figlio.
Il Sig. TU ha asportato dalla casa coniugale, di proprietà della RA AU, tutti i propri effetti personali e i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio.
6) Disporre che il Sig. TU RT versi, a titolo di mantenimento di ciascun figlio, non economicamente autosufficiente, sino a che questi non raggiungerà
l'autosufficienza economica, la somma di Euro 166,66 per un totale di Euro 500,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, somma che verrà versata nel conto corrente della Sig.ra AU IA.
Il Padre, inoltre, verserà il 50% delle spese straordinarie per i figli per l'individuazione delle quali si farà riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Le spese straordinarie, con esclusione di quelle aventi carattere di urgenza e indifferibilità, andranno previamente concordate e successivamente giustificate.
7) Le parti concordano che la somma stabilita a titolo di assegno Unico sia percepito per l'intero dalla RA AU IA, prestando il coniuge all'uopo espresso consenso.
8) disporre la reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9) Spese, diritti ed onorari di causa integralmente compensati.
FATTO E DIRITTO
nata il [...] a [...], e CP 1 I sigg. Parte 1
nato il [...] ad [...], hanno contratto matrimonio
[...] con rito civile il 26/09/2009 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 266, Parte II, Serie A, anno 2009.
Dalla loro unione sono nati i figli Persona 1 'il 10.04.2011 a Padova (PD), Persona 2 il 09.04.2013 a Padova (PD), e Persona 3 il 19.06.2014 a
Padova (PD).
Parte 1 adiva il Tribunale di Padova,In data 21.10.2024, la sig.ra depositando ricorso affinché venisse pronunciata sentenza di separazione personale
(e poi divorzio) formulando, nel merito, le seguenti conclusioni:
DICHIARARE, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Pt 1 e CP_1, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente Sig.ra Pt 1 con il Sig.
CP 1 in data 29 Settembre 2009, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
DARE ATTO che i Sig.ri Pt 1 e CP 1, essendo economicamente indipendenti, rinunciano,
entrambi, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento personale;
- DISPORRE che:
A) i figli Per 1 , Per 2 e Persona 3 restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
restano collocati prevalentemente presso laB) i figli Per 1 , Per 2 e Persona 3
residenza familiare, sita in Selvazzano Dentro (PD) alla Via Santa Maria Ausiliatrice n. 14, ove continuano a convivere con la madre;
C) il Sig. CP 1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:- a weekend alternati,
dall'uscita dalla scuola il venerdì fino alla domenica sera, con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- soltanto dopo il weekend in cui i figli minori sono stati con la madre, dall'uscita dalla scuola il lunedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì mattina;
- ogni mercoledì dall'uscita dalla scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, con inizio dal termine delle lezioni scolastiche e fine il primo giorno di ripresa delle lezioni medesime: nello specifico, i figli minori trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza annuale, con un genitore dall'uscita dal termine della scuola sino alle 21:00
del 30 Dicembre e con l'altro dalle 21:00 del 30 Dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche dopo le vacanze. Le festività Pasquali saranno trascorse, sempre alternativamente, con un genitore,
dalla fine delle lezioni scolastiche e sino alle 21:00 della domenica di Pasqua;
con l'altro, dalle 21:00
della domenica di Pasqua, durante la Pasquetta e sino alla ripresa della scuola. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- i compleanni saranno festeggiati, da anni alterni, un anno con permanenza dei figli nella casa familiare con la madre e il successivo con il padre presso la di lui residenza;
D) il Sig. CP 1 verserà alla Sig.ra Pt_1 tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari complessivamente ad Euro 900,00
(Novecento/00), che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT;
E) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, e devono essere corrisposte dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile,
le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche,
psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar,
macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese per baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Tale obbligo a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli rimarrà fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
F) le parti prestano il reciproco assenzo per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio.
Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa, Iva, e spese generali come per Legge,
con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario."
In data 23.12.2024, il sig. CP 1 si costituiva, aderendo alla domanda cumulativa di separazione personale e successivo divorzio avanzata dalla ricorrente, ma presentando, a sua volta, le seguenti distinte condizioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di PADOVA: Nel merito:
A) Nulla oppone alla richiesta di separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
e di scioglimento del matrimonio;
B) Nulla oppone che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte 1
e il Sig. CP 1
C) Dare atto che la Sig.ra Parte 1 essendo entrambi autosufficienti e CP 1 rinunciano, entrambi, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento personale;
D) Disporre l'assegnazione della casa familiare ai figli minori che vi risiederanno con la Sig.ra Pt 1
E) Disporre che i figli, Per 1 , Per 2 e Persona 3 siano affidati ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione abitativa prevalente presso madre;
F) Disporre che i figli, Per 1 , Per 2 e Persona 3 siano affidati ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione abitativa prevalente presso madre;
G) Disporre che il padre possa vedere e restare con i figli minori presso la casa coniugale al piano inferiore, come regolamentato tra le parti secondo il seguente calendario di visita: - a weekeend alternati, dall'uscita della scuola il venerdì sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- soltanto dopo il weekend in cui i figli minori sono stati con la madre, dall'uscita dalla scuola il lunedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola martedì mattina;
- ogni mercoledì
dall'uscita della scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
-
durante le festività di Natale, capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo criterio dell'alternanza di anno in anno, con inizio dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21
del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 21.00 del 30 dicembre e sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse, sempre alternativamente, con un genitore, dalla fine delle lezioni scolastiche e sino alle 21 della domenica di Pasqua;
con l'altro genitore, dalle 21.00
della domenica di pasqua, durante Pasquetta e sino alla ripresa della scuola. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- i compleanni saranno festeggiati, ad anni alterni rispettivamente con la madre e con il padre, salva la possibilità di festeggiare insieme il compleanno del figlio;
H) Rigettare la domanda del contributo al mantenimento per i figli, considerate le condizioni economiche di entrambi i genitori e i tempi di permanenza dei minori, con mantenimento diretto.
In subordine, riconoscere un assegno di mantenimento non superiore ad € 150,00 mensili a figlio minore. Fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie come disposte dal Tribunale di Padova;
I) Assegno Unico al 50% tra i genitori.
L) le parti prestano il consenso reciproco per rilascio rinnovo dei passaporti e/o ogni altro documento valido per l'espatrio. In ogni caso: compensi, spese imponibili, anticipazioni esenti,
spese forfettarie 15%, IVA e CPA rifuse."
All'udienza del 23.01.2025 comparivano entrambe le parti, le quali rappresentavano la possibilità di raggiungere una soluzione conciliativa;
per tale motivo, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per il deposito di note congiunte in ordine alle condizioni della separazione;
quindi, il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 27.02.2025 in modalità cartolare.
In vista della predetta udienza, con note scritte depositate telematicamente in data 28.02.2025, le parti chiedevano congiuntamente un ulteriore breve rinvio, al fine di ultimare gli accordi in corso.
Il Giudice, dunque, accoglieva la richiesta delle parti, rinviando all'udienza del
13.03.2025, in modalità cartolare.
Con note scritte depositate telematicamente in data 12.03.2025 per la predetta udienza, le parti rassegnavano condizioni congiunte, come in epigrafe;
pertanto, il
Giudice, preso atto delle stesse, riteneva la causa matura per la decisione e si riservava di riferire al collegio.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 28727 del 16.10.23, va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta. Dalle allegazioni delle parti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emersa in modo inequivocabile la disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza, pertanto, è divenuta intollerabile: ciò comprova,
all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi all'udienza del 13.03.2025, così come riportate in epigrafe, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni. Non si è proceduto all'audizione dei minori perché superfluo, alla luce dell'intervenuto accordo.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1
rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3. provvede in conformità ai punti nn.
1-9 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la pronuncia sul divorzio;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Presidente
dr.ssa. Cinzia Balletti