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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/09/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 08/07/2025 N. 689 /2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI ZO quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NI IS e OB IB ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gallarate, Piazza
Risorgimento n. 5, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adelio Riva ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 8, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: contratto a termine
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, a seguito di interruzione del processo, depositato in data 29.1.2024, Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1 in persona del Curatore pro tempore, formulando le conclusioni di seguito
[...] riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese adito, previa ogni opportuna declaratoria, statuizione ed accertamento: In via principale 1. accertare e dichiarare l'illegittimità
e/o inefficacia per i motivi meglio dedotti in narrativa, del contratto a tempo determinato e della successiva proroga stipulati tra il ricorrente e Fallimento Carmet S.a.s. di e c.; 2. Controparte_1 accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e c. a decorrere dal 3 Controparte_2 gennaio 2018 od, in subordine, a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice adito e conseguentemente;
3. condannare in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata riammissione al lavoro del ricorrente presso il medesimo posto di lavoro occupato e nelle mansioni di fatto svolte fino alla data di cessazione del rapporto o, in subordine, in altre mansioni equivalenti;
4. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento in favore del ricorrente, di una indennità omnicomprensiva in misura pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.212,01 e così per complessivi €
26.544,12 o pari alla diversa misura stabilita dal Giudice;
In via subordinata in caso di ritenuta legittimità del contratto a termine
5. accertare e dichiarare che il termine apposto al contratto del
3 gennaio 2018 e successivamente prorogato in data 2 gennaio 2019 non è ancora scaduto;
6. condannare in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, alla immediata riammissione al lavoro del ricorrente presso il medesimo posto di lavoro occupato e nelle mansioni di fatto svolte fino alla data di cessazione del rapporto e al pagamento della retribuzione maturata dal 30 marzo 2019 sino all'effettiva ripresa del servizio al tallone mensile di € 2.212,01”; con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 in persona del Curatore pro tempore, eccependo in via preliminare
[...]
l'improcedibilità/inammissibilità delle domande svolte nei confronti della Liquidazione Giudiziale in quanto “attratte nella competenza del Tribunale Fallimentare”, essendo “…strumentali rispetto all'eventuale insinuazione allo stato passivo della procedura stessa…”; eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di riammissione in servizio/ricostituzione del rapporto nei confronti della procedura, essendo le “…conseguenze reintegratorie …sempre e comunque impedite dalla dissoluzione dell'azienda”; contestando comunque nel merito tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Ripercorrendo l'intero iter processuale che ha interessato il procedimento in oggetto si osserva quanto segue.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione in prima udienza, ammessa ed espletata attività istruttoria, disposto il deposito da parte della resistente (allora ancora in bonis) dell'originale del doc. 21 prodotto in telematico - attesa la contestazione di parte ricorrente circa la
2 sua genuinità, “…in quanto artefatto con riguardo alla data di redazione dello stesso”, altresì in considerazione della mancanza “…di sottoscrizione autografa sul predetto documento in ultima Parte pagina” e della mancata elezione del pur indicato in prima pagina (sul punto si veda verbale di udienza del 2.12.2021) - , all'udienza del 9.11.2023 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio sia in considerazione della pubblicazione della sentenza n. 27/2023, emessa dall'intestato
Tribunale in data 28.8.2023, con cui veniva dichiarata la liquidazione giudiziale della società
e dei soci accomandatari e , sia Controparte_1 Controparte_1 CP_4 in considerazione del decesso, nelle more del giudizio, in data 20.9.2023, del procuratore della società.
Successivamente, con decreto del 5.2.2024 veniva fissata la prima udienza per la riassunzione del processo al 30.5.2024, udienza in cui le parti chiedevano che venisse disposta la riunione del presente procedimento a quello rubricato al n. RG 767/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, medesimo magistrato e parimenti interrotto.
Ritenuto quindi opportuno disporre un significativo rinvio dell'udienza al 27.3.2025 - onde permettere la riassunzione anche del secondo procedimento innanzi richiamato, per poi valutare l'istanza di riunione presentata - appreso quindi che il giudizio rubricato al n. RG 767/2022 non veniva riassunto, il Giudice esperiva un nuovo tentativo di conciliazione del giudizio che aveva nuovamente esito negativo poiché, pur avendo la procedura rappresentato la propria disponibilità a corrispondere al ricorrente - a meri fini conciliativi - un importo pari ad Euro 10.000,00, il lavoratore, a mezzo procuratore, dichiarava “…di continuare ad essere interessato – allo stato – al posto di lavoro” (si veda verbale di udienza del 27.3.2025).
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, all'udienza dell'8.7.2025 i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…dal 4 luglio 2007 al 29 novembre 2017 il sig. operava in favore di n forza Pt_1 CP_1 di un contratto di lavoro a tempo determinato convertito a tempo indeterminato il 4 marzo 2008”
(doc. 2 ricorrente);
- che “…in data 29 novembre 2017, a causa di un alterco avvenuto con il collega Persona_1 allora saldatore come il ricorrente, assunto con contratto a termine, il Sig. veniva sospeso Pt_1 cautelarmente dal lavoro”;
3 - che “…in data 7 dicembre 2017 il ricorrente riceveva la lettera di licenziamento per giusta causa
(doc. 10) a seguito dei fatti di cui sopra”;
- che “…di conseguenza, il lavoratore preavvisava la società che si sarebbe certamente recato dai sindacati per ottenere l'annullamento del licenziamento”;
- che “…il legale rappresentante di Sig. , …invitava [il ricorrente] a non fare CP_1 CP_4 nulla e non denunciare il licenziamento al sindacato perché già all'inizio di gennaio l'avrebbe riassunto con le stesse mansioni e la stessa retribuzione”;
- che “…in data 3 gennaio 2018, come da accordi, il lavoratore si presentava in azienda, ma …la convenuta lo assumeva a termine per la durata di un anno” (doc. 11 ricorrente);
- che “…il ricorrente ricominciava dunque ad operare in favore della convenuta, presso la sede della stessa, svolgendo le medesime mansioni…”;
- che “…nel mese di novembre 2018 il lavoratore era costretto per la prima volta dopo tanti anni, ad assentarsi dal lavoro per un'intera settimana a causa del dolore alla schiena”;
- che “…questa assenza non risultava gradita alla società, che anziché confermare il ricorrente a tempo indeterminato, come promesso, in data 2 gennaio 2019, provvedeva alla mera proroga del contratto a termine con la seguente (…) motivazione: “sostituzione del lavoratore Sig. Persona_2
assente per infortunio”” (doc. 14 ricorrente);
[...]
- che “…invero, il Sig. era stato assente dal lavoro oltre due anni per infortunio, dal Per_2 maggio 2016 al gennaio 2018 (cfr. busta paga doc. 15), e non era stato sostituito dal Per_2 ricorrente ma semmai dal sig. assunto di fatto con contratto a termine e mansioni di Per_1 saldatore nello stesso anno dell'infortunio, 2016”;
- che “…nei mesi compresi tra febbraio 2018 e ottobre 2018, il sig. aveva tentato di Per_2 riprendere il lavoro ma già allora era risultato evidente che lo stesso non riusciva a lavorare, giacché continuava ad avere forti dolori al piede infortunato che gli impedivano di stare in piedi e di svolgere, dunque, buona parte delle attività di saldatura affidate”;
- che “…di conseguenza, anche nel suddetto periodo compreso tra febbraio 2018 e ottobre 2018, i lavori di saldatura erano, di fatto suddivisi dall'azienda tra gli altri tre saldatori presenti, ossia, il sig. , assunto fisso dal 2007, il sig. … ed appunto, il ricorrente…”; Pt_3 Per_1
- che “…in data 19 novembre 2018, il sig. si sottoponeva ad un nuovo intervento Per_2 chirurgico al calcagno, che lo costringeva ad astenersi dal lavoro sino alla fine di marzo 2019”
(doc. 15 ricorrente);
4 - che “…pochi giorni prima del 29 marzo 2019 il sig. comunicava all'azienda di avere Per_2 intenzione di riprendere il lavoro ma di avere ancora grossi problemi a permanere in posizione eretta a causa del dolore al piede”;
- che “…il 29 marzo 2019 lo stesso veniva sottoposto alla dovuta visita di idoneità”;
- che “…la visita confermava ciò che era già da tempo risaputo, ossia che il sig. doveva Per_2
“evitare posture erette prolungate e movimentazione manuale dei carichi”” (doc. 16 e doc. 17 ricorrente);
- che tuttavia la “…posizione eretta … era essenziale mantenere al fine di svolgere la gran parte delle saldature correntemente effettuate presso la convenuta”;
- che “…a fronte di tale giudizio, la società anziché licenziare immediatamente il dipendente in quanto non idoneo, oppure, meglio, affidare allo stesso mansioni diverse e meno gravose, ometteva
… entrambi siffatti provvedimenti al solo scopo di giustificare … la cessazione del rapporto di lavoro a termine con il sig. ”; Pt_1
- che “…già in data 29 marzo 2019, la società comunicava al lavoratore la cessazione del rapporto sulla base della falsa circostanza che il sig. sarebbe rientrato al lavoro” (doc. 18 Per_2 ricorrente);
- che “…nei fatti il sig. non riprendeva affatto a svolgere le mansioni di saldatore”; Per_2
- che “…prima l'azienda lo costringeva ad accettare una riduzione a tempo parziale adibendolo alle attività residue che non presupponevano lo stazionamento eretto, poi già in data 10 aprile
2019, lo collocava forzosamente in ferie sino al 20 maggio 2019 (cfr. doc. 19) e di nuovo a tempo parziale dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (4 ore al giorno – cfr. busta paga maggio 2019 doc. 15)”;
- che nel corso dello stesso mese di maggio 2019, per sopperire all'assenza del ricorrente, CP_1 adibiva alle operazioni di saldatura un altro operaio;
- che “…solo in data 3 giugno 2019, comunicava al Sig. il licenziamento per CP_1 Per_2 giustificato motivo oggettivo in ragione dalla sua sopravvenuta inidoneità fisica (cfr. lettera di licenziamento doc. 17), provvedimento che, all'evidenza, la società avrebbe appunto dovuto adottare già dal 29 marzo 2019, in uno con la conferma a tempo indeterminato del sig. ”; Pt_1
- che “…nei mesi successivi adibiva alle operazioni di saldatura, in sostituzione del CP_1 ricorrente, il sig. ”; Persona_3
- che il ricorrente, a mezzo procuratore, “…con lettera del 27 maggio 2019 … impugnava il citato contratto a termine e la successiva proroga, rivendicando il diritto alla riammissione al lavoro con contratto a tempo pieno ed indeterminato” (doc. 20 ricorrente);
5 - che la diffida non sortiva alcun riscontro;
- che “…al termine del rapporto di lavoro avvenuto in data 29 marzo 2019 il ricorrente non riceveva neppure il pagamento del dovuto TFR costringendo lo stesso ad attivarsi con ricorso per decreto ingiuntivo” (doc. 21 ricorrente).
Tutto ciò premesso il ricorrente adiva l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando pertanto la illegittimità del contratto a termine e della successiva proroga
“per violazione dell'art. 4 Cost.”, “per violazione dell'art. 23 della DUDU”, “per violazione dell'art. 1 del D.lgs. 81/2015”, “per violazione del generale principio di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1337, 1366, 1375 c.c. ed all'art. 2 Cost.”, “per violazione dell'art. 19 co. 2 D.Lgs.
81/2015”; contestando altresì la “illegittimità della proroga per violazione dell'art. 21, comma 01,
D. Lgs. 81/2015 come mod. da D.L. 87/18 – insussistenza della causale”, la “illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art.
20, comma 1, lettera d) D. Lgs. 81/2015 – Omessa valutazione dei rischi”.
***
Sull'eccezione preliminare di “improcedibilità/inammissibilità” delle domande svolte nei confronti della Liquidazione Giudiziale in quanto “attratte nella competenza del Tribunale Fallimentare”, essendo “…strumentali rispetto all'eventuale insinuazione allo stato passivo della procedura stessa…” e sull'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda di riammissione in servizio/ricostituzione del rapporto nei confronti della procedura, essendo le “…conseguenze reintegratorie …sempre e comunque impedite dalla dissoluzione dell'azienda”
Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. , ex plurimis, Cass. Civ. n. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16;
Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 7990/18, secondo cui “…nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione
6 nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale”).
E ancora, sul punto, ritiene questo Giudicante di condividere l'orientamento espresso in termini dal
Tribunale di Busto Arsizio, sez. L., nella sentenza n. 194 del 22.7.2022 - dott.ssa Fedele - menzionata anche dal ricorrente, che in questa sede viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “[…]
“Trib. Busto Arsizio, cit., in motivazione).
Tutto ciò argomentato e premesso, nel caso di specie devono essere dichiarate improcedibili le sole domande di condanna al pagamento di somme a vario titolo richieste svolte nei confronti della
Controparte_1
Per il resto, l'eccezione in esame è infondata e va respinta.
7 Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 4 Cost. e per violazione dell'art. 23 della DUDU
Le doglianze in esame sono prive di fondamento.
Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che il contratto a termine in esame – unitamente alla relativa proroga – è stato sottoscritto nel pieno rispetto della normativa di riferimento applicabile pro tempore alla fattispecie de qua e contenuta nel D. Lgs. n. 81/2015, che permetteva la sottoscrizione di contratti a termine a-causali entro specifici limiti formali e temporali.
Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione né dell'articolo 4 Cost. né dell'articolo 23 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, violazioni che peraltro – a rigore – dovevano, se del caso, essere sollevate a mezzo eccezione pregiudiziale.
Per ciò solo, le doglianze in esame devono essere respinte.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 1 del D.lgs. 81/2015.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione del disposto dell'articolo 1 D. Lgs. n.
81/2015, in forza del quale “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”, essendosi la (allora ancora in bonis)
[...] imitata a sottoscrivere - lo si ribadisce – con il ricorrente un contratto Controparte_1
a termine nel pieno rispetto della normativa pro tempore applicabile alla fattispecie in esame.
Il ricorrente, infatti, non ha dedotto – né tantomeno dimostrato in giudizio – la ritenuta “esigenza stabile e non temporanea [di manodopera] sottesa alla sottoscrizione del contratto a termine”, non essendo la circostanza difatti desumibile dalle seguenti laconiche affermazioni “[…] Ciò soprattutto, come nel caso in esame, quando i contratti a termine vanno a soddisfare esigenze stabili e durevoli delle imprese. Si pensi solo al fatto che nei 10 anni precedenti la stipulazione del contratto a tempo determinato del gennaio 2018, il ricorrente ha ricoperto le medesime mansioni in forza di un contratto a tempo indeterminato” (si veda ricorso in riassunzione, pag. 9).
Per ciò solo, anche la doglianza in esame deve essere respinta.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione del generale principio di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1337, 1366, 1375 c.c. ed all'art. 2 Cost.
La doglianza è priva di fondamento.
Su punto, sia innanzitutto sufficiente evidenziare che la (dedotta) mala fede ascritta dal ricorrente alla società – supportata peraltro da allegazioni oltremodo generiche – doveva essere dimostrata in
8 giudizio e che non sono stati portati al Tribunale elemento sufficienti, ed altresì idonei, a permettere di ravvisarne nemmeno elementi indiziari.
Parimenti va rilevato con riguardo alle doglianze concernenti il dedotto contratto in frode alla legge e l'abuso del diritto, che restano mere asserzioni totalmente indimostrate (“…risulta chiaro che il ricorso a quest'ultimo tipo contrattuale non ha avuto altro scopo se non quello di eludere l'intero apparato normativo posto a presidio dei diritti del lavoratore assunto a tempo indeterminato di cui godeva il ricorrente in origine” – si veda ricorso a pag. 11).
Per ciò solo, anche la doglianza in esame va respinta.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 19 co. 2 D.Lgs. 81/2015 e sulla illegittimità della proroga per violazione dell'art. 21, comma 01, D. Lgs. 81/2015 come mod. da D.L. 87/18 – insussistenza della causale.
Le doglianze in esame sono prive di fondamento.
Per quanto concerne la contestazione relativa all'illegittimità del contratto a termine sottoscritto dalle parti il 3.1.2018 per violazione dell'art. 19, comma 2, D. Lgs n. 81/2015 - in forza del quale la successione di più contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro (24) mesi - sia sufficiente evidenziare che la “successione di contratti” fa riferimento ai soli contratti a termine.
Sul punto, come correttamente rilevato anche dalla resistente sin dalla memoria difensiva, va evidenziata difatti la ratio sottesa alla disposizione normativa richiamata, rappresentata dalla volontà del legislatore di tutelare il lavoratore prevedendo un limite temporale massimo entro cui il datore di lavoro può stipulare più contratti a termine con lo stesso dipendente o prorogare più volte lo stesso contratto a tempo determinato, in disparte pertanto eventuali rapporti pregressi, di diversa tipologia, intercorsi tra le parti, che se del caso devono essere contestati non in forza del disposto normativo in questa sede invocato.
Per ciò solo, la doglianza in esame va respinta.
Per quanto invece concerne la contestazione concernente la dedotta illegittimità della proroga per violazione dell'art. 21, comma 01, D. Lgs. 81/2015 come mod. da D.L. 87/18 - in quanto non sarebbe stata sussistente la causale addotta nella proroga stessa, vale a dire l'esigenza di sostituire il lavoratore assente per infortunio - sia sufficiente evidenziare quanto segue. Per_2
In primo luogo, risulta per tabulas che il predetto lavoratore è stato assente dal lavoro per malattia a decorrere dal 18.11.2018 (doc. 13 resistente) e che nel frattempo il contratto sottoscritto con il ricorrente fosse in scadenza.
9 Vista pertanto la necessità di sopperire alla mancanza del lavoratore assente per infortunio, la
(allora) la decideva di prorogare il contratto con il Controparte_1 ricorrente, adibendolo alle mansioni svolte dal lavoratore coerentemente con quanto Per_2 prevede l'articolo 19 D. Lgs. 81/2015, come modificato dal cd. Decreto Dignità, in forza del quale
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: […] b-bis) in sostituzione di altri lavoratori […]”).
Per ciò solo, anche la doglianza appena esaminata deve essere respinta.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 20, comma 1, lettera d) D. Lgs. 81/2015 – Omessa valutazione dei rischi
Il ricorrente ha altresì contestato l'illegittimità del contratto a termine sottoscritto in data 3.1.2018 (e della successiva proroga) deducendo la violazione dell'art. 20, c.1, D.Lgs. n. 81/2015, in forza del quale “L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
La doglianza è priva di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va rilevato che sin dalla costituzione in giudizio la (allora ancora in bonis) roduceva, al doc. 21, il DVR, documento di per sé Controparte_1 già idoneo a confutare ogni contestazione formulata in quanto ritualmente sottoscritto in prima pagina (frontespizio) dal DL (datore di lavoro), dal RL, dal RSPP e dal Medico Competente, con data certa (“12/8/2014”).
Sul punto, risulta pertanto irrilevante – ai fini del vaglio da condurre sull'aspetto in esame – la mancata produzione dell'originale cartaceo del documento, potendo l'omissione richiamata – se del caso – essere valutata solo in termini di condotta processuale della parte (aspetto tuttavia non valorizzato in questo caso essendo intervenuta, nelle more, l'interruzione del processo).
Sul punto, risultano difatti infondate le contestazioni formulate a verbale dal procuratore di parte ricorrente, concernenti la non genuinità del documento “in quanto artefatto con riguardo alla data di redazione dello stesso”, l'omessa sottoscrizione autografa sul predetto documento in ultima pagina e la dedotta omessa elezione del RL (si veda verbale di udienza del 2.12.2021).
Per quanto riguarda il primo aspetto, rilevata peraltro la genericità della contestazione come formulata, ritenuto comunque che la contestazione de qua abbia ad oggetto la discrasia tra data di sottoscrizione e data di creazione informatica del documento, sia sufficiente rilevare, innanzitutto,
10 Parte che il DVR risulta ritualmente sottoscritto in data 12/8/2014 dal DL, dal dal RSPP e dal
Medico Competente e presenta la “data certa” richiesta dall'articolo 28 D. Lgs. 81/2008.
Ciò chiarito, il fatto che analizzando la cosiddetta “proprietà” del documento risulti una diversa e successiva data di “creazione” del file è chiaramente dovuto al fatto che il documento non è nativo digitale, né è stato sottoscritto digitalmente, ma - come visto - è nato in [...] cartaceo e successivamente è stato scansionato, ossia trasformato in formato Pdf in una data chiaramente successiva, ossia quella in cui il documento è stato trasposto in formato digitale e non quella di formazione del documento stesso.
Per ciò solo, la contestazione in esame è infondata e non può che essere respinta.
Parimenti da respingere è la contestazione concernente l'omessa sottoscrizione autografa del documento in esame anche in ultima pagina, omissione che risulta difatti pacificamente irrilevante, dal momento che la firma autografa risulta ritualmente apposta nel frontespizio del documento, come di seguito riportato:
Ciò detto, è quindi pacifico che in alcun modo possa mettersi in dubbio nè la ritualità della sottoscrizione del DVR (sottoscrizione che la legge non prevede debba essere apposta obbligatoriamente (anche) in calce al documento1) né l'apposizione della data certa, peraltro – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - chiaramente antecedente rispetto alla data di sottoscrizione del contratto a termine qui contestato.
Da ultimo, la totale genericità – oltre alla mancanza di relativa prova – della contestazione concernente la dedotta omessa elezione del RL - omissione in relazione alla quale, peraltro, ancorché fondata, nulla il legislatore ha disposto in termini specificamente sanzionatori - non può che comportarne automaticamente il rigetto.
Residua a questo punto la disamina dell'ultima contestazione articolata sul DVR dal ricorrente e relativa alla asserita mancanza, nel predetto, di una sezione sui rischi specifici dei lavoratori assunti a termine.
Anche la doglianza in esame è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, sia difatti sufficiente richiamare le motivazioni – pienamente condivise da questo
Giudice – illustrate dalla Corte D'Appello di Milano, sez. L., nella sentenza n. 1246/2019, che si è espressa nei seguenti termini: “[…] Gli appellanti rilevano che pur se il DVR prodotto dalla società appellata in giudizio è composto da un numero elevato di pagine, lo stesso manca della specifica valutazione di rischio con riferimento alle attività prestate dai lavori somministrati ed a termine connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
In sostanza l'appellante rileva che il datore di lavoro deve provare di aver svolto una valutazione dei rischi con specifico riferimento ai lavoratori precari e di aver effettuato la necessaria informazione e formazione agli stessi su tali rischi come individuati, che non è stata mai effettuata al momento delle singole assunzioni […].
Sotto ulteriore profilo, va evidenziato che la parte appellante inoltre non si premura di evidenziare la normativa secondo la quale nel DVR deve essere prevista una specifica valutazione di rischio con riferimento alle attività prestate dai lavori somministrati ed a termine connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
L'esistenza del DVR – non contestata dalla parte appellante – è sufficiente a ritenere assolto
l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione di rischio, visto che i lavoratori a termine
– sia mediante lavoro somministrato che con contratto a tempo determinato – svolgono le stesse attività demandate ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e così non rendendo necessaria alcuna ulteriore e/o differente valutazione di rischio.
Una valutazione specifica di rischio sarà necessaria solo nel caso in cui siano effettuate lavorazioni diverse rispetto a quelle presenti nel DVR ed oggetto di preventiva valutazione: nel caso in esame gli appellanti nulla hanno allegato e/o contestato al riguardo, limitandosi genericamente a
12 contestare la mancanza di una specifica valutazione nel DVR per i lavoratori a termine. […]” (CdA
Milano, sez. L., cit. in motivazione).
Per tutte le ragioni illustrate, le doglianze sin qui esaminate devono essere respinte.
Sulla domanda subordinata concernente la “mancata scadenza del termine del contratto del
02.01.2019” con le relative conseguenze invocate
Il ricorrente, in via subordinata, nel caso di ritenuta legittimità del contratto a termine contestato e della successiva proroga, ha dedotto che “…il termine applicato al contratto di lavoro non dovrebbe considerarsi scaduto, in quanto non si è verificata la condizione (ripresa lavorativa del sig. al cui avverarsi era appunto subordinata la cessazione del rapporto a termine”. Per_2
L'assunto non può essere condiviso per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare la lettera di proroga del contratto in esame (doc. 12 resistente), in cui è espressamente previsto che il rapporto di lavoro sarebbe “…proseguito fino al rientro del lavoratore sostituito e comunque nel limite delle disposizioni di legge sopra citate, e con particolare riferimento all'art. 1, comma 2 del D.L. 12.07.2018 n. 87 così come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018”.
Ciò premesso, deve pertanto ritenersi che il termine apposto al contratto sia pacificamente spirato, poiché risulta per tabulas che il lavoratore temporaneamente sostituito dal ricorrente, Per_2 tornava in servizio in data 29.03.2019 (si veda ancora una volta doc. 13 resistente), essendo irrilevante il fatto che il predetto – a seguito di visita medica obbligatoria – sia stato dichiarato idoneo con limitazioni alla mansione di carpentiere.
Di conseguenza, è pacifico che, a decorrere dalla suddetta data, da un lato, il rapporto lavorativo tra la società allora ancora in bonis) ed il lavoratore Controparte_1 [...] riprendeva;
e che, dall'altro lato, il rapporto lavorativo a termine intercorso con il Per_2 ricorrente si risolveva, come peraltro contrattualmente disposto [si vedano, sul punto, a conferma, anche le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria espletata: “[…]SUL CAP. 17): sul capitolo preciso quanto segue, ossia che io a gennaio 2019 ero ancora in infortunio…” (teste
); “…Sul capitolo 17: ricordo la proroga del contratto del ricorrente Persona_2 ed il fatto che la ragione fosse proprio quella dell'assenza dell'altro lavoratore, ossia EL
MESKINE…” (teste . Tes_1
Per ciò solo, anche la domanda subordinata è infondata e deve essere respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – considerata la condotta processuale del ricorrente, che ha avuto una posizione di chiusura rispetto ad una ipotesi conciliativa della vertenza, diversamente
13 dalla procedura, che rendeva una apertura in termini (si veda verbale udienza del 27.3.2025) – vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande di condanna al pagamento di somme a vario titolo richieste svolte nei confronti della Controparte_1
[...]
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna a rifondere in favore della Parte_1 [...] le spese di lite quantificate Controparte_1 nell'importo di € 4.600,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed
IVA se dovuta per legge.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 08/07/2025
Il Giudice
GI ZO
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo 28, 2° comma, D. Lgs. n. 81/2008: “Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, (…)”.
11
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 08/07/2025 N. 689 /2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI ZO quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NI IS e OB IB ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gallarate, Piazza
Risorgimento n. 5, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adelio Riva ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 8, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: contratto a termine
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, a seguito di interruzione del processo, depositato in data 29.1.2024, Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1 in persona del Curatore pro tempore, formulando le conclusioni di seguito
[...] riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese adito, previa ogni opportuna declaratoria, statuizione ed accertamento: In via principale 1. accertare e dichiarare l'illegittimità
e/o inefficacia per i motivi meglio dedotti in narrativa, del contratto a tempo determinato e della successiva proroga stipulati tra il ricorrente e Fallimento Carmet S.a.s. di e c.; 2. Controparte_1 accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e c. a decorrere dal 3 Controparte_2 gennaio 2018 od, in subordine, a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice adito e conseguentemente;
3. condannare in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata riammissione al lavoro del ricorrente presso il medesimo posto di lavoro occupato e nelle mansioni di fatto svolte fino alla data di cessazione del rapporto o, in subordine, in altre mansioni equivalenti;
4. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento in favore del ricorrente, di una indennità omnicomprensiva in misura pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.212,01 e così per complessivi €
26.544,12 o pari alla diversa misura stabilita dal Giudice;
In via subordinata in caso di ritenuta legittimità del contratto a termine
5. accertare e dichiarare che il termine apposto al contratto del
3 gennaio 2018 e successivamente prorogato in data 2 gennaio 2019 non è ancora scaduto;
6. condannare in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, alla immediata riammissione al lavoro del ricorrente presso il medesimo posto di lavoro occupato e nelle mansioni di fatto svolte fino alla data di cessazione del rapporto e al pagamento della retribuzione maturata dal 30 marzo 2019 sino all'effettiva ripresa del servizio al tallone mensile di € 2.212,01”; con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 in persona del Curatore pro tempore, eccependo in via preliminare
[...]
l'improcedibilità/inammissibilità delle domande svolte nei confronti della Liquidazione Giudiziale in quanto “attratte nella competenza del Tribunale Fallimentare”, essendo “…strumentali rispetto all'eventuale insinuazione allo stato passivo della procedura stessa…”; eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di riammissione in servizio/ricostituzione del rapporto nei confronti della procedura, essendo le “…conseguenze reintegratorie …sempre e comunque impedite dalla dissoluzione dell'azienda”; contestando comunque nel merito tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Ripercorrendo l'intero iter processuale che ha interessato il procedimento in oggetto si osserva quanto segue.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione in prima udienza, ammessa ed espletata attività istruttoria, disposto il deposito da parte della resistente (allora ancora in bonis) dell'originale del doc. 21 prodotto in telematico - attesa la contestazione di parte ricorrente circa la
2 sua genuinità, “…in quanto artefatto con riguardo alla data di redazione dello stesso”, altresì in considerazione della mancanza “…di sottoscrizione autografa sul predetto documento in ultima Parte pagina” e della mancata elezione del pur indicato in prima pagina (sul punto si veda verbale di udienza del 2.12.2021) - , all'udienza del 9.11.2023 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio sia in considerazione della pubblicazione della sentenza n. 27/2023, emessa dall'intestato
Tribunale in data 28.8.2023, con cui veniva dichiarata la liquidazione giudiziale della società
e dei soci accomandatari e , sia Controparte_1 Controparte_1 CP_4 in considerazione del decesso, nelle more del giudizio, in data 20.9.2023, del procuratore della società.
Successivamente, con decreto del 5.2.2024 veniva fissata la prima udienza per la riassunzione del processo al 30.5.2024, udienza in cui le parti chiedevano che venisse disposta la riunione del presente procedimento a quello rubricato al n. RG 767/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, medesimo magistrato e parimenti interrotto.
Ritenuto quindi opportuno disporre un significativo rinvio dell'udienza al 27.3.2025 - onde permettere la riassunzione anche del secondo procedimento innanzi richiamato, per poi valutare l'istanza di riunione presentata - appreso quindi che il giudizio rubricato al n. RG 767/2022 non veniva riassunto, il Giudice esperiva un nuovo tentativo di conciliazione del giudizio che aveva nuovamente esito negativo poiché, pur avendo la procedura rappresentato la propria disponibilità a corrispondere al ricorrente - a meri fini conciliativi - un importo pari ad Euro 10.000,00, il lavoratore, a mezzo procuratore, dichiarava “…di continuare ad essere interessato – allo stato – al posto di lavoro” (si veda verbale di udienza del 27.3.2025).
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, all'udienza dell'8.7.2025 i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…dal 4 luglio 2007 al 29 novembre 2017 il sig. operava in favore di n forza Pt_1 CP_1 di un contratto di lavoro a tempo determinato convertito a tempo indeterminato il 4 marzo 2008”
(doc. 2 ricorrente);
- che “…in data 29 novembre 2017, a causa di un alterco avvenuto con il collega Persona_1 allora saldatore come il ricorrente, assunto con contratto a termine, il Sig. veniva sospeso Pt_1 cautelarmente dal lavoro”;
3 - che “…in data 7 dicembre 2017 il ricorrente riceveva la lettera di licenziamento per giusta causa
(doc. 10) a seguito dei fatti di cui sopra”;
- che “…di conseguenza, il lavoratore preavvisava la società che si sarebbe certamente recato dai sindacati per ottenere l'annullamento del licenziamento”;
- che “…il legale rappresentante di Sig. , …invitava [il ricorrente] a non fare CP_1 CP_4 nulla e non denunciare il licenziamento al sindacato perché già all'inizio di gennaio l'avrebbe riassunto con le stesse mansioni e la stessa retribuzione”;
- che “…in data 3 gennaio 2018, come da accordi, il lavoratore si presentava in azienda, ma …la convenuta lo assumeva a termine per la durata di un anno” (doc. 11 ricorrente);
- che “…il ricorrente ricominciava dunque ad operare in favore della convenuta, presso la sede della stessa, svolgendo le medesime mansioni…”;
- che “…nel mese di novembre 2018 il lavoratore era costretto per la prima volta dopo tanti anni, ad assentarsi dal lavoro per un'intera settimana a causa del dolore alla schiena”;
- che “…questa assenza non risultava gradita alla società, che anziché confermare il ricorrente a tempo indeterminato, come promesso, in data 2 gennaio 2019, provvedeva alla mera proroga del contratto a termine con la seguente (…) motivazione: “sostituzione del lavoratore Sig. Persona_2
assente per infortunio”” (doc. 14 ricorrente);
[...]
- che “…invero, il Sig. era stato assente dal lavoro oltre due anni per infortunio, dal Per_2 maggio 2016 al gennaio 2018 (cfr. busta paga doc. 15), e non era stato sostituito dal Per_2 ricorrente ma semmai dal sig. assunto di fatto con contratto a termine e mansioni di Per_1 saldatore nello stesso anno dell'infortunio, 2016”;
- che “…nei mesi compresi tra febbraio 2018 e ottobre 2018, il sig. aveva tentato di Per_2 riprendere il lavoro ma già allora era risultato evidente che lo stesso non riusciva a lavorare, giacché continuava ad avere forti dolori al piede infortunato che gli impedivano di stare in piedi e di svolgere, dunque, buona parte delle attività di saldatura affidate”;
- che “…di conseguenza, anche nel suddetto periodo compreso tra febbraio 2018 e ottobre 2018, i lavori di saldatura erano, di fatto suddivisi dall'azienda tra gli altri tre saldatori presenti, ossia, il sig. , assunto fisso dal 2007, il sig. … ed appunto, il ricorrente…”; Pt_3 Per_1
- che “…in data 19 novembre 2018, il sig. si sottoponeva ad un nuovo intervento Per_2 chirurgico al calcagno, che lo costringeva ad astenersi dal lavoro sino alla fine di marzo 2019”
(doc. 15 ricorrente);
4 - che “…pochi giorni prima del 29 marzo 2019 il sig. comunicava all'azienda di avere Per_2 intenzione di riprendere il lavoro ma di avere ancora grossi problemi a permanere in posizione eretta a causa del dolore al piede”;
- che “…il 29 marzo 2019 lo stesso veniva sottoposto alla dovuta visita di idoneità”;
- che “…la visita confermava ciò che era già da tempo risaputo, ossia che il sig. doveva Per_2
“evitare posture erette prolungate e movimentazione manuale dei carichi”” (doc. 16 e doc. 17 ricorrente);
- che tuttavia la “…posizione eretta … era essenziale mantenere al fine di svolgere la gran parte delle saldature correntemente effettuate presso la convenuta”;
- che “…a fronte di tale giudizio, la società anziché licenziare immediatamente il dipendente in quanto non idoneo, oppure, meglio, affidare allo stesso mansioni diverse e meno gravose, ometteva
… entrambi siffatti provvedimenti al solo scopo di giustificare … la cessazione del rapporto di lavoro a termine con il sig. ”; Pt_1
- che “…già in data 29 marzo 2019, la società comunicava al lavoratore la cessazione del rapporto sulla base della falsa circostanza che il sig. sarebbe rientrato al lavoro” (doc. 18 Per_2 ricorrente);
- che “…nei fatti il sig. non riprendeva affatto a svolgere le mansioni di saldatore”; Per_2
- che “…prima l'azienda lo costringeva ad accettare una riduzione a tempo parziale adibendolo alle attività residue che non presupponevano lo stazionamento eretto, poi già in data 10 aprile
2019, lo collocava forzosamente in ferie sino al 20 maggio 2019 (cfr. doc. 19) e di nuovo a tempo parziale dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (4 ore al giorno – cfr. busta paga maggio 2019 doc. 15)”;
- che nel corso dello stesso mese di maggio 2019, per sopperire all'assenza del ricorrente, CP_1 adibiva alle operazioni di saldatura un altro operaio;
- che “…solo in data 3 giugno 2019, comunicava al Sig. il licenziamento per CP_1 Per_2 giustificato motivo oggettivo in ragione dalla sua sopravvenuta inidoneità fisica (cfr. lettera di licenziamento doc. 17), provvedimento che, all'evidenza, la società avrebbe appunto dovuto adottare già dal 29 marzo 2019, in uno con la conferma a tempo indeterminato del sig. ”; Pt_1
- che “…nei mesi successivi adibiva alle operazioni di saldatura, in sostituzione del CP_1 ricorrente, il sig. ”; Persona_3
- che il ricorrente, a mezzo procuratore, “…con lettera del 27 maggio 2019 … impugnava il citato contratto a termine e la successiva proroga, rivendicando il diritto alla riammissione al lavoro con contratto a tempo pieno ed indeterminato” (doc. 20 ricorrente);
5 - che la diffida non sortiva alcun riscontro;
- che “…al termine del rapporto di lavoro avvenuto in data 29 marzo 2019 il ricorrente non riceveva neppure il pagamento del dovuto TFR costringendo lo stesso ad attivarsi con ricorso per decreto ingiuntivo” (doc. 21 ricorrente).
Tutto ciò premesso il ricorrente adiva l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando pertanto la illegittimità del contratto a termine e della successiva proroga
“per violazione dell'art. 4 Cost.”, “per violazione dell'art. 23 della DUDU”, “per violazione dell'art. 1 del D.lgs. 81/2015”, “per violazione del generale principio di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1337, 1366, 1375 c.c. ed all'art. 2 Cost.”, “per violazione dell'art. 19 co. 2 D.Lgs.
81/2015”; contestando altresì la “illegittimità della proroga per violazione dell'art. 21, comma 01,
D. Lgs. 81/2015 come mod. da D.L. 87/18 – insussistenza della causale”, la “illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art.
20, comma 1, lettera d) D. Lgs. 81/2015 – Omessa valutazione dei rischi”.
***
Sull'eccezione preliminare di “improcedibilità/inammissibilità” delle domande svolte nei confronti della Liquidazione Giudiziale in quanto “attratte nella competenza del Tribunale Fallimentare”, essendo “…strumentali rispetto all'eventuale insinuazione allo stato passivo della procedura stessa…” e sull'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda di riammissione in servizio/ricostituzione del rapporto nei confronti della procedura, essendo le “…conseguenze reintegratorie …sempre e comunque impedite dalla dissoluzione dell'azienda”
Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. , ex plurimis, Cass. Civ. n. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16;
Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 7990/18, secondo cui “…nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione
6 nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale”).
E ancora, sul punto, ritiene questo Giudicante di condividere l'orientamento espresso in termini dal
Tribunale di Busto Arsizio, sez. L., nella sentenza n. 194 del 22.7.2022 - dott.ssa Fedele - menzionata anche dal ricorrente, che in questa sede viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “[…]
“Trib. Busto Arsizio, cit., in motivazione).
Tutto ciò argomentato e premesso, nel caso di specie devono essere dichiarate improcedibili le sole domande di condanna al pagamento di somme a vario titolo richieste svolte nei confronti della
Controparte_1
Per il resto, l'eccezione in esame è infondata e va respinta.
7 Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 4 Cost. e per violazione dell'art. 23 della DUDU
Le doglianze in esame sono prive di fondamento.
Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che il contratto a termine in esame – unitamente alla relativa proroga – è stato sottoscritto nel pieno rispetto della normativa di riferimento applicabile pro tempore alla fattispecie de qua e contenuta nel D. Lgs. n. 81/2015, che permetteva la sottoscrizione di contratti a termine a-causali entro specifici limiti formali e temporali.
Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione né dell'articolo 4 Cost. né dell'articolo 23 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, violazioni che peraltro – a rigore – dovevano, se del caso, essere sollevate a mezzo eccezione pregiudiziale.
Per ciò solo, le doglianze in esame devono essere respinte.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 1 del D.lgs. 81/2015.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione del disposto dell'articolo 1 D. Lgs. n.
81/2015, in forza del quale “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”, essendosi la (allora ancora in bonis)
[...] imitata a sottoscrivere - lo si ribadisce – con il ricorrente un contratto Controparte_1
a termine nel pieno rispetto della normativa pro tempore applicabile alla fattispecie in esame.
Il ricorrente, infatti, non ha dedotto – né tantomeno dimostrato in giudizio – la ritenuta “esigenza stabile e non temporanea [di manodopera] sottesa alla sottoscrizione del contratto a termine”, non essendo la circostanza difatti desumibile dalle seguenti laconiche affermazioni “[…] Ciò soprattutto, come nel caso in esame, quando i contratti a termine vanno a soddisfare esigenze stabili e durevoli delle imprese. Si pensi solo al fatto che nei 10 anni precedenti la stipulazione del contratto a tempo determinato del gennaio 2018, il ricorrente ha ricoperto le medesime mansioni in forza di un contratto a tempo indeterminato” (si veda ricorso in riassunzione, pag. 9).
Per ciò solo, anche la doglianza in esame deve essere respinta.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione del generale principio di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1337, 1366, 1375 c.c. ed all'art. 2 Cost.
La doglianza è priva di fondamento.
Su punto, sia innanzitutto sufficiente evidenziare che la (dedotta) mala fede ascritta dal ricorrente alla società – supportata peraltro da allegazioni oltremodo generiche – doveva essere dimostrata in
8 giudizio e che non sono stati portati al Tribunale elemento sufficienti, ed altresì idonei, a permettere di ravvisarne nemmeno elementi indiziari.
Parimenti va rilevato con riguardo alle doglianze concernenti il dedotto contratto in frode alla legge e l'abuso del diritto, che restano mere asserzioni totalmente indimostrate (“…risulta chiaro che il ricorso a quest'ultimo tipo contrattuale non ha avuto altro scopo se non quello di eludere l'intero apparato normativo posto a presidio dei diritti del lavoratore assunto a tempo indeterminato di cui godeva il ricorrente in origine” – si veda ricorso a pag. 11).
Per ciò solo, anche la doglianza in esame va respinta.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 19 co. 2 D.Lgs. 81/2015 e sulla illegittimità della proroga per violazione dell'art. 21, comma 01, D. Lgs. 81/2015 come mod. da D.L. 87/18 – insussistenza della causale.
Le doglianze in esame sono prive di fondamento.
Per quanto concerne la contestazione relativa all'illegittimità del contratto a termine sottoscritto dalle parti il 3.1.2018 per violazione dell'art. 19, comma 2, D. Lgs n. 81/2015 - in forza del quale la successione di più contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro (24) mesi - sia sufficiente evidenziare che la “successione di contratti” fa riferimento ai soli contratti a termine.
Sul punto, come correttamente rilevato anche dalla resistente sin dalla memoria difensiva, va evidenziata difatti la ratio sottesa alla disposizione normativa richiamata, rappresentata dalla volontà del legislatore di tutelare il lavoratore prevedendo un limite temporale massimo entro cui il datore di lavoro può stipulare più contratti a termine con lo stesso dipendente o prorogare più volte lo stesso contratto a tempo determinato, in disparte pertanto eventuali rapporti pregressi, di diversa tipologia, intercorsi tra le parti, che se del caso devono essere contestati non in forza del disposto normativo in questa sede invocato.
Per ciò solo, la doglianza in esame va respinta.
Per quanto invece concerne la contestazione concernente la dedotta illegittimità della proroga per violazione dell'art. 21, comma 01, D. Lgs. 81/2015 come mod. da D.L. 87/18 - in quanto non sarebbe stata sussistente la causale addotta nella proroga stessa, vale a dire l'esigenza di sostituire il lavoratore assente per infortunio - sia sufficiente evidenziare quanto segue. Per_2
In primo luogo, risulta per tabulas che il predetto lavoratore è stato assente dal lavoro per malattia a decorrere dal 18.11.2018 (doc. 13 resistente) e che nel frattempo il contratto sottoscritto con il ricorrente fosse in scadenza.
9 Vista pertanto la necessità di sopperire alla mancanza del lavoratore assente per infortunio, la
(allora) la decideva di prorogare il contratto con il Controparte_1 ricorrente, adibendolo alle mansioni svolte dal lavoratore coerentemente con quanto Per_2 prevede l'articolo 19 D. Lgs. 81/2015, come modificato dal cd. Decreto Dignità, in forza del quale
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: […] b-bis) in sostituzione di altri lavoratori […]”).
Per ciò solo, anche la doglianza appena esaminata deve essere respinta.
Sulla illegittimità del contratto a termine del gennaio 2018 (e della proroga del gennaio 2019) per violazione dell'art. 20, comma 1, lettera d) D. Lgs. 81/2015 – Omessa valutazione dei rischi
Il ricorrente ha altresì contestato l'illegittimità del contratto a termine sottoscritto in data 3.1.2018 (e della successiva proroga) deducendo la violazione dell'art. 20, c.1, D.Lgs. n. 81/2015, in forza del quale “L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
La doglianza è priva di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va rilevato che sin dalla costituzione in giudizio la (allora ancora in bonis) roduceva, al doc. 21, il DVR, documento di per sé Controparte_1 già idoneo a confutare ogni contestazione formulata in quanto ritualmente sottoscritto in prima pagina (frontespizio) dal DL (datore di lavoro), dal RL, dal RSPP e dal Medico Competente, con data certa (“12/8/2014”).
Sul punto, risulta pertanto irrilevante – ai fini del vaglio da condurre sull'aspetto in esame – la mancata produzione dell'originale cartaceo del documento, potendo l'omissione richiamata – se del caso – essere valutata solo in termini di condotta processuale della parte (aspetto tuttavia non valorizzato in questo caso essendo intervenuta, nelle more, l'interruzione del processo).
Sul punto, risultano difatti infondate le contestazioni formulate a verbale dal procuratore di parte ricorrente, concernenti la non genuinità del documento “in quanto artefatto con riguardo alla data di redazione dello stesso”, l'omessa sottoscrizione autografa sul predetto documento in ultima pagina e la dedotta omessa elezione del RL (si veda verbale di udienza del 2.12.2021).
Per quanto riguarda il primo aspetto, rilevata peraltro la genericità della contestazione come formulata, ritenuto comunque che la contestazione de qua abbia ad oggetto la discrasia tra data di sottoscrizione e data di creazione informatica del documento, sia sufficiente rilevare, innanzitutto,
10 Parte che il DVR risulta ritualmente sottoscritto in data 12/8/2014 dal DL, dal dal RSPP e dal
Medico Competente e presenta la “data certa” richiesta dall'articolo 28 D. Lgs. 81/2008.
Ciò chiarito, il fatto che analizzando la cosiddetta “proprietà” del documento risulti una diversa e successiva data di “creazione” del file è chiaramente dovuto al fatto che il documento non è nativo digitale, né è stato sottoscritto digitalmente, ma - come visto - è nato in [...] cartaceo e successivamente è stato scansionato, ossia trasformato in formato Pdf in una data chiaramente successiva, ossia quella in cui il documento è stato trasposto in formato digitale e non quella di formazione del documento stesso.
Per ciò solo, la contestazione in esame è infondata e non può che essere respinta.
Parimenti da respingere è la contestazione concernente l'omessa sottoscrizione autografa del documento in esame anche in ultima pagina, omissione che risulta difatti pacificamente irrilevante, dal momento che la firma autografa risulta ritualmente apposta nel frontespizio del documento, come di seguito riportato:
Ciò detto, è quindi pacifico che in alcun modo possa mettersi in dubbio nè la ritualità della sottoscrizione del DVR (sottoscrizione che la legge non prevede debba essere apposta obbligatoriamente (anche) in calce al documento1) né l'apposizione della data certa, peraltro – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - chiaramente antecedente rispetto alla data di sottoscrizione del contratto a termine qui contestato.
Da ultimo, la totale genericità – oltre alla mancanza di relativa prova – della contestazione concernente la dedotta omessa elezione del RL - omissione in relazione alla quale, peraltro, ancorché fondata, nulla il legislatore ha disposto in termini specificamente sanzionatori - non può che comportarne automaticamente il rigetto.
Residua a questo punto la disamina dell'ultima contestazione articolata sul DVR dal ricorrente e relativa alla asserita mancanza, nel predetto, di una sezione sui rischi specifici dei lavoratori assunti a termine.
Anche la doglianza in esame è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, sia difatti sufficiente richiamare le motivazioni – pienamente condivise da questo
Giudice – illustrate dalla Corte D'Appello di Milano, sez. L., nella sentenza n. 1246/2019, che si è espressa nei seguenti termini: “[…] Gli appellanti rilevano che pur se il DVR prodotto dalla società appellata in giudizio è composto da un numero elevato di pagine, lo stesso manca della specifica valutazione di rischio con riferimento alle attività prestate dai lavori somministrati ed a termine connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
In sostanza l'appellante rileva che il datore di lavoro deve provare di aver svolto una valutazione dei rischi con specifico riferimento ai lavoratori precari e di aver effettuato la necessaria informazione e formazione agli stessi su tali rischi come individuati, che non è stata mai effettuata al momento delle singole assunzioni […].
Sotto ulteriore profilo, va evidenziato che la parte appellante inoltre non si premura di evidenziare la normativa secondo la quale nel DVR deve essere prevista una specifica valutazione di rischio con riferimento alle attività prestate dai lavori somministrati ed a termine connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
L'esistenza del DVR – non contestata dalla parte appellante – è sufficiente a ritenere assolto
l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione di rischio, visto che i lavoratori a termine
– sia mediante lavoro somministrato che con contratto a tempo determinato – svolgono le stesse attività demandate ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e così non rendendo necessaria alcuna ulteriore e/o differente valutazione di rischio.
Una valutazione specifica di rischio sarà necessaria solo nel caso in cui siano effettuate lavorazioni diverse rispetto a quelle presenti nel DVR ed oggetto di preventiva valutazione: nel caso in esame gli appellanti nulla hanno allegato e/o contestato al riguardo, limitandosi genericamente a
12 contestare la mancanza di una specifica valutazione nel DVR per i lavoratori a termine. […]” (CdA
Milano, sez. L., cit. in motivazione).
Per tutte le ragioni illustrate, le doglianze sin qui esaminate devono essere respinte.
Sulla domanda subordinata concernente la “mancata scadenza del termine del contratto del
02.01.2019” con le relative conseguenze invocate
Il ricorrente, in via subordinata, nel caso di ritenuta legittimità del contratto a termine contestato e della successiva proroga, ha dedotto che “…il termine applicato al contratto di lavoro non dovrebbe considerarsi scaduto, in quanto non si è verificata la condizione (ripresa lavorativa del sig. al cui avverarsi era appunto subordinata la cessazione del rapporto a termine”. Per_2
L'assunto non può essere condiviso per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare la lettera di proroga del contratto in esame (doc. 12 resistente), in cui è espressamente previsto che il rapporto di lavoro sarebbe “…proseguito fino al rientro del lavoratore sostituito e comunque nel limite delle disposizioni di legge sopra citate, e con particolare riferimento all'art. 1, comma 2 del D.L. 12.07.2018 n. 87 così come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018”.
Ciò premesso, deve pertanto ritenersi che il termine apposto al contratto sia pacificamente spirato, poiché risulta per tabulas che il lavoratore temporaneamente sostituito dal ricorrente, Per_2 tornava in servizio in data 29.03.2019 (si veda ancora una volta doc. 13 resistente), essendo irrilevante il fatto che il predetto – a seguito di visita medica obbligatoria – sia stato dichiarato idoneo con limitazioni alla mansione di carpentiere.
Di conseguenza, è pacifico che, a decorrere dalla suddetta data, da un lato, il rapporto lavorativo tra la società allora ancora in bonis) ed il lavoratore Controparte_1 [...] riprendeva;
e che, dall'altro lato, il rapporto lavorativo a termine intercorso con il Per_2 ricorrente si risolveva, come peraltro contrattualmente disposto [si vedano, sul punto, a conferma, anche le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria espletata: “[…]SUL CAP. 17): sul capitolo preciso quanto segue, ossia che io a gennaio 2019 ero ancora in infortunio…” (teste
); “…Sul capitolo 17: ricordo la proroga del contratto del ricorrente Persona_2 ed il fatto che la ragione fosse proprio quella dell'assenza dell'altro lavoratore, ossia EL
MESKINE…” (teste . Tes_1
Per ciò solo, anche la domanda subordinata è infondata e deve essere respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – considerata la condotta processuale del ricorrente, che ha avuto una posizione di chiusura rispetto ad una ipotesi conciliativa della vertenza, diversamente
13 dalla procedura, che rendeva una apertura in termini (si veda verbale udienza del 27.3.2025) – vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande di condanna al pagamento di somme a vario titolo richieste svolte nei confronti della Controparte_1
[...]
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna a rifondere in favore della Parte_1 [...] le spese di lite quantificate Controparte_1 nell'importo di € 4.600,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed
IVA se dovuta per legge.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 08/07/2025
Il Giudice
GI ZO
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Articolo 28, 2° comma, D. Lgs. n. 81/2008: “Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, (…)”.
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