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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 6716/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PILI PIER CP_1 C.F._1
PAOLA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PILI PIER CP_2 C.F._2
PAOLA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione nella quale hanno esposto:
“1) I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Iglesias il 3.4.1976, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Iglesias dell'anno 1976, parte II, serie A, al n. 2.
2) Dall'unione coniugale sono nati , in Iglesias, il 5 marzo 1979, e , Persona_1 Parte_1
in Iglesias, il 14 novembre 1982. Entrambi i figli sono indipendenti economicamente.
3) I coniugi si separavano in virtù di sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1209/2007.
5) Il Tribunale di Cagliari, con la suindicata sentenza, disponeva l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del Sig. , sita in Iglesias, Via Venezia 24, interno 6, piano CP_1
terzo, distinta al catasto al F.G/2, part. 2152, sub 12, cat. A/2, in favore della RA
[...]
, oltreché la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 300,00, sempre in CP_2
favore della stessa.
6) In realtà, dalla data della pubblicazione della suindicata sentenza la RA
[...]
, non solo esercita il diritto di abitazione sulla casa coniugale, ma ha la totale CP_2
disponibilità e possesso anche della relativa pertinenza, ovvero di una quota pari ad un 30/180
pro-indiviso del locale sottotetto, ubicato al piano quarto, distinto al catasto al F. G/2,
particella 2152, subalterno 13.
- Il Sig. , infatti, vive oramai dal 2007 in Iglesias, Via Kansas, n. 8, già Loc. Su CP_1
Merti e da tale data non dispone del suindicato bene.
- Peraltro, il 23 Gennaio 2020, mediante Rogito della Dr.ssa Rep. 2196, Racc. Persona_2
n. 1823, il sig. ha donato la nuda proprietà dei suindicati beni immobili al Figlio CP_1
Pag. 2 a 4 , convivente con la madre proprio nella casa di Via Venezia, 24, riservandosi Pt_1
l'usufrutto.
- Ora, al fine di consentire alla moglie di poter continuare ad esercitare il diritto di abitazione nel suindicato immobile e di poter disporre anche delle relative pertinenze, si rende necessario richiedere la modifica delle condizioni di separazione stabilite dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2109/2007, pubblicata il 3.7.2007.
Tutto ciò premesso ed esposto, i Signori e , così come sopra CP_1 CP_2
rappresentati e difesi,
RICORRONO
Al Tribunale Ill.mo affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e provvedere alla modifica della sentenza di separazione giudiziale avente n. 2019/2007, pubblicata il
3.7.2007, relativamente al punto 3) della medesima in cui viene assegnata alla RA
[...]
la casa coniugale, sita in Iglesias, Via Venezia n. 24, interno 6, piano terzo, distinta CP_2
al catasto al F.G/2, part. 2152, sub 12, cat. A/2, disponendo che:
1) L'assegnazione della casa coniugale sita in Iglesias, via Venezia n. 24, interno 6, piano terzo, distinta al catasto al F. G/2, part. 2152, sub 12, cat. A/2, si estenda anche alle pertinenze del suindicato immobile, ovvero ricomprenda la quota pari a 30/180 (trenta centottantesimi)
pro-indiviso del locale sottotetto, ubicato al piano quarto dalla Via Venezia 24, in Iglesias,
distinto al catasto al F. G/2, particella 2152, subalterno 13, Cat C/2, Classe 1.
2) Con compensazione delle spese del giudizio.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra CP_1
e .
[...] CP_2
Pag. 3 a 4 Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati CP_1 CP_2
non essendo in contrasto con gli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e, a modifica di quanto disposto con sentenza del
Tribunale di Cagliari - Sezione Civile n. 2019/2007 pubblicata il 3.7.2007,
provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 24.10.2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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