Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/1974, n. 3149
CASS
Sentenza 25 ottobre 1974

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Il giudizio, positivo o negativo, sulla sussistenza della simulazione, traducendosi in un accertamento relativo ad una mera quaestio voluntatis, non e soggetto a Sindacato in Sede di legittimita, quando sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici. ( Conf 1654'72, mass n 358508).*

Ai fini della domanda diretta all'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo e puo, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando la sua Azione tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, siffatto esonero dalle limitazioni probatorie, a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima, non puo ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualita, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario e esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto assolutamente simulato per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa. ( Conf 2524'67, mass n 329856).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/1974, n. 3149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3149
    Data del deposito : 25 ottobre 1974

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