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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV NA Presidente
RA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2752/2025 promosso congiuntamente da:
, nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
), nata il [...] a [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett. domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. Roberto Drago in forza di deleghe in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [“omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni”:]
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto mantenendo sempre un rapporto di serena comunicazione tra loro, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno, obbligandosi, in caso di trasferimento, a darne all'altro comunicazione immediata.
2. La casa coniugale sita in ED NS, via Barletta n. 4, costituita da un appartamento ad uso abitazione disposto su due piani, terra e primo, con portico e corte esclusiva circostante, attualmente distinti a Catasto Fabbricati del Comune di ED NS al Foglio 2, particella 27, sub 4, Cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 7,5, rendita catastale € 298,25, di proprietà di entrambi i coniugi per quota pari al 50% ciascuno, per decisione concorde verrà posta in vendita alle condizioni e nei termini che verranno precisati in una scrittura privata a parte. Sino al momento della vendita,
- 1 - dovendosi espressamente intendere per essa la data del rogito e conseguente immissione nel possesso dell'acquirente, l'immobile continuerà ad essere occupato, in via esclusiva ed a titolo gratuito, dal sig.
il quale, si farà carico integralmente di tutte le spese relative, oltre che alle forniture di Parte_1 luce, acqua, gas – metano e telefono, anche ai lavori di ordinaria manutenzione di cui l'immobile dovesse aver bisogno, nonché di ogni altra tassa sullo stesso gravante (eventuale ICI, tassa rifiuti ecc.). Le spese di straordinaria amministrazione relative all'immobile in oggetto saranno invece a carico di entrambi i comproprietari per una quota del 50% ciascuno.
3. I beni mobili e gli arredi contenuti all'interno dell'abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, resteranno nella piena ed esclusiva proprietà del sig. . Parte_1
4.La sig. ra si impegna ed obbliga, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, ad effettuare il cambio di residenza all'anagrafe anche al fine di evitare possibili disguidi o incomprensioni con il recapito della posta.
5. La rata mensile del mutuo ottenuto da entrambi i coniugi, in data 09.09.2011, con atto Notaio di Chiaravalle (Rep. 107957 – Rogito 20420) dalla WeBank SpA, a far data dalla Persona_1 sottoscrizione del presente ricorso, continuerà ad essere pagata dal sig. che mensilmente Parte_1 provvederà a versare, sul conto online Webank intestato ad entrambi i c vvista necessaria a far fronte al pagamento, sino all'estinzione del mutuo.
6. Il sig. si impegna ed obbliga a versare, entro il 5 di ogni mese, a partire da quello Parte_1 di luglio, alla sig. ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte_2 medesima, i cui estremi risultano già essere a conoscenza dell'obbligato, un importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di contribuzione al mantenimento, importo questo rivalutabile annualmente, a far data dalla omologa della separazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di operai e impiegati.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a ED NS (AN) il 14/05/2016, premesso che dal matrimonio non sono nati figli, che entrambi i ricorrenti sono attualmente pensionati, che è venuta meno ogni foma di affectio coniugalis a causa di sopravvenute incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 2 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono comunque conformi alla situazione economica delle parti che, in assenza di figli nati dalla loro unione, hanno definito le questioni tra loro pendenti e concordato la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie di € 400,00 mensili (cfr. i differenti trattamenti pensionistici dei coniugi).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a ED NS (AN) il 14/05/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte I, serie //, Ufficio 1, dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ED NS (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA CC LV NA
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV NA Presidente
RA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2752/2025 promosso congiuntamente da:
, nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
), nata il [...] a [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett. domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. Roberto Drago in forza di deleghe in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [“omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni”:]
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto mantenendo sempre un rapporto di serena comunicazione tra loro, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno, obbligandosi, in caso di trasferimento, a darne all'altro comunicazione immediata.
2. La casa coniugale sita in ED NS, via Barletta n. 4, costituita da un appartamento ad uso abitazione disposto su due piani, terra e primo, con portico e corte esclusiva circostante, attualmente distinti a Catasto Fabbricati del Comune di ED NS al Foglio 2, particella 27, sub 4, Cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 7,5, rendita catastale € 298,25, di proprietà di entrambi i coniugi per quota pari al 50% ciascuno, per decisione concorde verrà posta in vendita alle condizioni e nei termini che verranno precisati in una scrittura privata a parte. Sino al momento della vendita,
- 1 - dovendosi espressamente intendere per essa la data del rogito e conseguente immissione nel possesso dell'acquirente, l'immobile continuerà ad essere occupato, in via esclusiva ed a titolo gratuito, dal sig.
il quale, si farà carico integralmente di tutte le spese relative, oltre che alle forniture di Parte_1 luce, acqua, gas – metano e telefono, anche ai lavori di ordinaria manutenzione di cui l'immobile dovesse aver bisogno, nonché di ogni altra tassa sullo stesso gravante (eventuale ICI, tassa rifiuti ecc.). Le spese di straordinaria amministrazione relative all'immobile in oggetto saranno invece a carico di entrambi i comproprietari per una quota del 50% ciascuno.
3. I beni mobili e gli arredi contenuti all'interno dell'abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, resteranno nella piena ed esclusiva proprietà del sig. . Parte_1
4.La sig. ra si impegna ed obbliga, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, ad effettuare il cambio di residenza all'anagrafe anche al fine di evitare possibili disguidi o incomprensioni con il recapito della posta.
5. La rata mensile del mutuo ottenuto da entrambi i coniugi, in data 09.09.2011, con atto Notaio di Chiaravalle (Rep. 107957 – Rogito 20420) dalla WeBank SpA, a far data dalla Persona_1 sottoscrizione del presente ricorso, continuerà ad essere pagata dal sig. che mensilmente Parte_1 provvederà a versare, sul conto online Webank intestato ad entrambi i c vvista necessaria a far fronte al pagamento, sino all'estinzione del mutuo.
6. Il sig. si impegna ed obbliga a versare, entro il 5 di ogni mese, a partire da quello Parte_1 di luglio, alla sig. ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte_2 medesima, i cui estremi risultano già essere a conoscenza dell'obbligato, un importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di contribuzione al mantenimento, importo questo rivalutabile annualmente, a far data dalla omologa della separazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di operai e impiegati.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a ED NS (AN) il 14/05/2016, premesso che dal matrimonio non sono nati figli, che entrambi i ricorrenti sono attualmente pensionati, che è venuta meno ogni foma di affectio coniugalis a causa di sopravvenute incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 2 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono comunque conformi alla situazione economica delle parti che, in assenza di figli nati dalla loro unione, hanno definito le questioni tra loro pendenti e concordato la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie di € 400,00 mensili (cfr. i differenti trattamenti pensionistici dei coniugi).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a ED NS (AN) il 14/05/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte I, serie //, Ufficio 1, dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ED NS (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA CC LV NA
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