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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1580/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIERO IM, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Spettanze retributive;
responsabilità soci ex art. 2495 c.c.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 e , quali soci della Primavera Controparte_2 Controparte_1 [...]
per ivi sentirli condannare al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € Pt_2
14.543,20 di cui € 10.846,48 a titolo di TFR e la restante somma quale corrispettivo per le ultime tre mensilità relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020.
Il ricorrente rappresentava di aver lavorato alle dipendenze della società Primavera 2017 s.r.l. dal 17.07.2017 al 21.05.2021 allorquando rassegnava le proprie dimissioni;
che detta società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 87/2022 del 31.01.2022, fallimento poi chiuso con decreto del 24.06.2024 per insufficienza di attivo;
che, nel corso del fallimento, non si dava luogo all'accertamento del passivo proprio per impossibilità di soddisfare i creditori e reperire attivo da distribuire;
che, dunque, avendo ottenuto diniego da parte dell al pagamento delle spettanze in questa sede rivendicate per difetto di titolo CP_3 esecutivo, si era trovato costretto ad agire nei confronti dei soci della Primavera 2017 s.r.l.,
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 ultimo Controparte_2 Controparte_1 comma c.c..
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per e Controparte_2 dei quali, quindi, veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva decisa all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.
L'odierno ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere un titolo esecutivo necessario ed imprescindibile per poter richiedere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro da parte dell' il quale, in difetto di un provvedimento di CP_3 ammissione al passivo del credito vantato, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia necessita comunque di un titolo esecutivo in cui detto credito sia consacrato.
Come è noto, infatti, l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del CP_3 medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito). Successivamente, con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, l'intervento del Fondo è stato esteso alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Presupposto per l'intervento del Fondo di Garanzia è che il credito vantato dal lavoratore sia stato consacrato in un titolo esecutivo giudiziale o che esso sia stato accertato nell'ambito dell'accertamento del passivo ove il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura concorsuale e che, altresì, nel primo caso sia stata provata l'insolvenza del datore di lavoro attraverso l'esperimento con esito infruttuoso di una procedura esecutiva individuale.
A tal riguardo, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che “da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' , ai sensi CP_3 dell'art. 2, I. n. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, I. n. 297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007). I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, I. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell'art. 2, comma 5, I. n. 297/1982, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell'odierno ricorrente prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5 può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2 dell'art. 2, I. n.
297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso. Il ricorso, pertanto, va rigettato…” (Cass. nn. 11945 e
13305 del 2007 conforme Cass. n. 1886/2020).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2° ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°). Come chiarito dal Supremo
Consesso “comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione” (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013)
Dunque, sempre secondo quanto affermato dal Supremo Consesso “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l , ai sensi CP_3 dell'art. 2 della l. 297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass. 22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n.
13305; Cass. 17 aprile 2015, n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell'esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo;
ultimamente ribadito da: Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
In particolare, è stato ritenuto che la previsione dell'art. 2, quinto comma l. 297/1982 debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del
2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio 2021, n.
4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
È, pertanto, necessario, al fine di valutare l'ordinaria diligenza del lavoratore, che vi sia stata l'effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa e ragionevole nei confronti dei soci (vedi Cass.
7 luglio 2020, n. 14020) non potendosi genericamente ritenere che, in tali casi, non sussistano i presupposti per agire nei confronti dei singoli soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. (vedi Cass. N.
6220/2022)
È necessario, infatti, che venga provata l'insolvenza del datore di lavoro o attraverso la dichiarazione di fallimento oppure attraverso l'esperimento con esito infruttuoso dell'esecuzione forzata essendo, altresì, necessario che l'entità del credito vantato venga accertata mediante un provvedimento di ammissione al passivo o un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n.
12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643)
Dunque, affinchè il lavoratore – il quale insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo - possa azionare le sue pretese nei confronti del Fondo di Garanzia, è necessario che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass., 16 marzo 2021, n.
7350).
Applicando tali principi al caso che occupa, valga osservare che: con istanza del 18.05.2022 chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento Primavera 2017 s.r.l. Parte_1 per l'importo di € 12.524,70; con nota inoltrata a mezzo mail del 4.07.2022 il Curatore del
Fallimento, dottor , comunicava al , per mezzo del suo difensore, Persona_1 Pt_1 la non prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo stante la rilevata impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
dunque, il chiedeva Pt_1
l'intervento del Fondo di Garanzia ma l'Istituto rappresentava la necessità di acquisire CP_3 un titolo esecutivo in cui fosse consacrato il credito vantato;
con decreto del 24.06.2024, il veniva chiuso ex art. 118 n. 3) L.F. e il successivo Parte_3
19.07.2024 la società Primavera 2017 s.r.l. cancellata dal Registro delle Imprese.
In ragione di ciò, il credito vantato dal rimaneva insoddisfatto costringendo, pertanto, Pt_1 lo stesso ad adire questo Tribunale per la tutela dei propri diritti e sul presupposto che, con la chiusura del fallimento, i soci della Primavera 2017 s.r.l. sono tornati in bonis con conseguente possibilità di iniziare azioni esecutive nei loro confronti. In base al disposto dell'art. 2495 ultimo comma c.c., infatti, “dopo la cancellazione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Dunque, la presente azione si è resa necessaria per conseguire un titolo esecutivo in assenza del quale il Fondo di garanzia non si surroga al datore di lavoro per il pagamento del CP_3
TFR maturato in costanza di rapporto e delle ultime tre mensilità.
Il credito vantato dal ricorrente è documentalmente provato. Ed infatti, dall'esame dell'allegata documentazione emerge che, con atto del 17.07.2017, la società – già CP_4 datore di lavoro del - trasferiva la gestione dell'attività alla Primavera 2017 s.r.l. i cui Pt_1 soci, come si evince dalla visura camerale, erano e Controparte_2 Controparte_1 in data 21.05.2021 il rassegnava le proprie dimissioni volontarie. Pt_1
Dunque, il credito oggi vantato nei confronti del datore di lavoro rimasto insolvente è pari a complessivi € 14.543,20 di cui € 10.846,48 a titolo di TFR ed € 3.696,70 a titolo di retribuzioni (si vedano modello CU allegato e buste paga relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre 2020 e settembre 2021). Essendo, come visto, la società stata cancellata, nel rispetto della previsione di cui al richiamato art. 2495 c.c., tale credito può essere fatto valere nei confronti dei soci della società, i quali chiaramente risponderanno nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio di liquidazione.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, gli odierni resistenti vanno condannati al pagamento in favore di della somma sopra indicata pari ad € 14.543,20, oltre Parte_1 accessori come in dispositivo specificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 tenuto conto dell'esigua attività svolta e fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta. In applicazione dell'art. 97 c.p.c., tenuto conto dell'interesse comune in capo ai soccombenti, si ritiene di condannarli in solido alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1580/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_1
, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, al
[...] pagamento in favore di del complessivo importo di € 14.543,20 (di cui Parte_1
€ 10.846,48 a titolo di TFR ed € 3.696,70 a titolo di retribuzioni), oltre al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;
condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in € Parte_1
2.800 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIERO IM, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Spettanze retributive;
responsabilità soci ex art. 2495 c.c.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 e , quali soci della Primavera Controparte_2 Controparte_1 [...]
per ivi sentirli condannare al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € Pt_2
14.543,20 di cui € 10.846,48 a titolo di TFR e la restante somma quale corrispettivo per le ultime tre mensilità relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020.
Il ricorrente rappresentava di aver lavorato alle dipendenze della società Primavera 2017 s.r.l. dal 17.07.2017 al 21.05.2021 allorquando rassegnava le proprie dimissioni;
che detta società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 87/2022 del 31.01.2022, fallimento poi chiuso con decreto del 24.06.2024 per insufficienza di attivo;
che, nel corso del fallimento, non si dava luogo all'accertamento del passivo proprio per impossibilità di soddisfare i creditori e reperire attivo da distribuire;
che, dunque, avendo ottenuto diniego da parte dell al pagamento delle spettanze in questa sede rivendicate per difetto di titolo CP_3 esecutivo, si era trovato costretto ad agire nei confronti dei soci della Primavera 2017 s.r.l.,
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 ultimo Controparte_2 Controparte_1 comma c.c..
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per e Controparte_2 dei quali, quindi, veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa, di natura documentale, veniva decisa all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.
L'odierno ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere un titolo esecutivo necessario ed imprescindibile per poter richiedere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro da parte dell' il quale, in difetto di un provvedimento di CP_3 ammissione al passivo del credito vantato, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia necessita comunque di un titolo esecutivo in cui detto credito sia consacrato.
Come è noto, infatti, l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del CP_3 medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito). Successivamente, con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, l'intervento del Fondo è stato esteso alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Presupposto per l'intervento del Fondo di Garanzia è che il credito vantato dal lavoratore sia stato consacrato in un titolo esecutivo giudiziale o che esso sia stato accertato nell'ambito dell'accertamento del passivo ove il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura concorsuale e che, altresì, nel primo caso sia stata provata l'insolvenza del datore di lavoro attraverso l'esperimento con esito infruttuoso di una procedura esecutiva individuale.
A tal riguardo, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che “da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' , ai sensi CP_3 dell'art. 2, I. n. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, I. n. 297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007). I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, I. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell'art. 2, comma 5, I. n. 297/1982, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell'odierno ricorrente prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5 può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2 dell'art. 2, I. n.
297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso. Il ricorso, pertanto, va rigettato…” (Cass. nn. 11945 e
13305 del 2007 conforme Cass. n. 1886/2020).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2° ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°). Come chiarito dal Supremo
Consesso “comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione” (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013)
Dunque, sempre secondo quanto affermato dal Supremo Consesso “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l , ai sensi CP_3 dell'art. 2 della l. 297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass. 22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n.
13305; Cass. 17 aprile 2015, n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell'esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo;
ultimamente ribadito da: Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
In particolare, è stato ritenuto che la previsione dell'art. 2, quinto comma l. 297/1982 debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del
2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio 2021, n.
4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
È, pertanto, necessario, al fine di valutare l'ordinaria diligenza del lavoratore, che vi sia stata l'effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa e ragionevole nei confronti dei soci (vedi Cass.
7 luglio 2020, n. 14020) non potendosi genericamente ritenere che, in tali casi, non sussistano i presupposti per agire nei confronti dei singoli soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. (vedi Cass. N.
6220/2022)
È necessario, infatti, che venga provata l'insolvenza del datore di lavoro o attraverso la dichiarazione di fallimento oppure attraverso l'esperimento con esito infruttuoso dell'esecuzione forzata essendo, altresì, necessario che l'entità del credito vantato venga accertata mediante un provvedimento di ammissione al passivo o un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n.
12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643)
Dunque, affinchè il lavoratore – il quale insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo - possa azionare le sue pretese nei confronti del Fondo di Garanzia, è necessario che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass., 16 marzo 2021, n.
7350).
Applicando tali principi al caso che occupa, valga osservare che: con istanza del 18.05.2022 chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento Primavera 2017 s.r.l. Parte_1 per l'importo di € 12.524,70; con nota inoltrata a mezzo mail del 4.07.2022 il Curatore del
Fallimento, dottor , comunicava al , per mezzo del suo difensore, Persona_1 Pt_1 la non prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo stante la rilevata impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
dunque, il chiedeva Pt_1
l'intervento del Fondo di Garanzia ma l'Istituto rappresentava la necessità di acquisire CP_3 un titolo esecutivo in cui fosse consacrato il credito vantato;
con decreto del 24.06.2024, il veniva chiuso ex art. 118 n. 3) L.F. e il successivo Parte_3
19.07.2024 la società Primavera 2017 s.r.l. cancellata dal Registro delle Imprese.
In ragione di ciò, il credito vantato dal rimaneva insoddisfatto costringendo, pertanto, Pt_1 lo stesso ad adire questo Tribunale per la tutela dei propri diritti e sul presupposto che, con la chiusura del fallimento, i soci della Primavera 2017 s.r.l. sono tornati in bonis con conseguente possibilità di iniziare azioni esecutive nei loro confronti. In base al disposto dell'art. 2495 ultimo comma c.c., infatti, “dopo la cancellazione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Dunque, la presente azione si è resa necessaria per conseguire un titolo esecutivo in assenza del quale il Fondo di garanzia non si surroga al datore di lavoro per il pagamento del CP_3
TFR maturato in costanza di rapporto e delle ultime tre mensilità.
Il credito vantato dal ricorrente è documentalmente provato. Ed infatti, dall'esame dell'allegata documentazione emerge che, con atto del 17.07.2017, la società – già CP_4 datore di lavoro del - trasferiva la gestione dell'attività alla Primavera 2017 s.r.l. i cui Pt_1 soci, come si evince dalla visura camerale, erano e Controparte_2 Controparte_1 in data 21.05.2021 il rassegnava le proprie dimissioni volontarie. Pt_1
Dunque, il credito oggi vantato nei confronti del datore di lavoro rimasto insolvente è pari a complessivi € 14.543,20 di cui € 10.846,48 a titolo di TFR ed € 3.696,70 a titolo di retribuzioni (si vedano modello CU allegato e buste paga relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre 2020 e settembre 2021). Essendo, come visto, la società stata cancellata, nel rispetto della previsione di cui al richiamato art. 2495 c.c., tale credito può essere fatto valere nei confronti dei soci della società, i quali chiaramente risponderanno nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio di liquidazione.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, gli odierni resistenti vanno condannati al pagamento in favore di della somma sopra indicata pari ad € 14.543,20, oltre Parte_1 accessori come in dispositivo specificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 tenuto conto dell'esigua attività svolta e fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta. In applicazione dell'art. 97 c.p.c., tenuto conto dell'interesse comune in capo ai soccombenti, si ritiene di condannarli in solido alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1580/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_1
, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, al
[...] pagamento in favore di del complessivo importo di € 14.543,20 (di cui Parte_1
€ 10.846,48 a titolo di TFR ed € 3.696,70 a titolo di retribuzioni), oltre al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;
condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in € Parte_1
2.800 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT