Art. 4. 1. Gli affari civili e penali pendenti alla data di cui all'articolo 3 saranno devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dalla presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento.
Versione
7 marzo 1989
7 marzo 1989
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 04/04/2022, n. 315Provvedimento: […] Invece, ai sensi dell'art. 949, primo comma, del d.lgs. n. 66 del 2010 (e già dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 52 del 1989), l'Ufficiale da cui dipende il militare, qualora lo giudichi non meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra per via gerarchica la motivata proposta di proscioglimento al Comando Generale che, sentito il parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento, decide in merito. […]Leggi di più...
- spese processuali compensate·
- ammissione al servizio permanente·
- giurisprudenza amministrativa·
- procedimento penale e disciplinare·
- condanna penale per delitto non colposo·
- ferma volontaria quadriennale·
- requisiti per il servizio permanente·
- servizio militare·
- diniego di ammissione al servizio permanente·
- art. 950 d.lgs. n. 66 del 2010