Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1989, n. 52
Articolo 3
Versione
7 marzo 1989
Art. 4. 1. Gli affari civili e penali pendenti alla data di cui all'articolo 3 saranno devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dalla presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento.
Entrata in vigore il 7 marzo 1989
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