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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA prestazione d'opera intellettuale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi
Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2241/2025 R.G. promossa da:
Avv. ( ), agente in proprio Parte_1 C.F._1
Ricorrente
Contro
CP_1
Resistente
Nella causa civile n. 2241/2025 R.G., relativa a controversie in materia di liquidazione di onorari e diritti di avvocato ex art. 14 d.lgs. 01/09/2011, n. 150,
assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: “in via principale nel merito, dichiarare tenuto e condannare
il Sig. a versare all'Avv. i compensi dovuti per l'attività CP_1 Parte_1
giudiziale prestata nel procedimento civile R.G. n. 425/2021 innanzi al Tribunale di
Parma, per l'importo complessivo di € 9.108,74, ovvero per la maggiore o minor
somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di legge e di Giustizia, oltre interessi ex art.
1284, comma IV, c.c. dal 02/07/2025 al saldo effettivo.
1 Con vittoria di spese e accessori”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. ha convenuto in giudizio il Sig. per sentirlo Parte_1 CP_1
condannare al pagamento della somma di € 9.108,74, quale compenso professionale per l'attività svolta nel giudizio di separazione giudiziale R.G. 425/2021, tenutosi davanti al Tribunale di Parma.
CP_ Il ricorrente ha rappresentato: di aver assistito il Sig. nel procedimento di separazione giudiziale, previa ammissione del medesimo, in via provvisoria, alla misura del patrocinio a spese dello Stato;
di aver appreso, solo contestualmente alla definizione del giudizio, dell'avvenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per superamento della soglia di reddito fissata per legge;
di avere quindi inviato al cliente una proforma per il pagamento delle proprie prestazioni, redatta adoperando le massime riduzioni possibili previste dal D.M. 55/14; di avere successivamente sollecitato il pagamento in svariate occasioni, prima a mezzo
Whatsapp, quindi a mezzo raccomandata a.r. disponibile al ritiro presso l'ufficio postale di giacenza dal 02/07/2025; di domandare, pertanto, il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c., dalla data in cui la raccomandata è
disponibile al ritiro;
infine, di non aver dato corso alla procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma VII, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014, in quanto nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 le parti possono stare in giudizio personalmente.
3. Nonostante il perfezionamento a mani del destinatario della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo ricorso, il convenuto non si è costituito.
2 4. All'udienza del 03/12/2025 è stata dichiarata la contumacia del Sig. e CP_1
la causa è stata trattenuta in decisione, previa riduzione della pretesa di parte ricorrente da € 9.108,74 ad € 4.831,59.
5. Il ricorrente ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto col deposito della documentazione analitica attestante l'effettivo svolgimento dell'attività
professionale. Il resistente, d'altro canto, non ha provato il fatto estintivo dell'obbligazione o l'avvenuto pagamento.
L'an della pretesa deve quindi ritenersi accertato.
6. Rimane da verificare la congruità dell'importo richiesto. A tale proposito, si osserva che il ricorrente: da una parte, all'udienza del 03/12/2025 ha limitato la propria richiesta all'importo dovuto in base al D.M. 55/2014, Tabella 2 – Giudizi Ordinari e
Sommari di Cognizione innanzi al Tribunale, previa individuazione dello scaglione di valore più basso (da €26.000,01 ad €52.000,00) tra quelli astrattamente applicabili alle cause di valore indeterminabile, quale senz'altro deve essere considerata la causa di separazione giudiziale;
dall'altra parte, ha operato, sui compensi medi individuati dallo scaglione di riferimento, la riduzione massima consentita dall'art. 4, comma I, D.M.
55/2014.
In concreto, quindi, l'importo richiesto dall'attore corrisponde ai valori minimi liquidabili, al di sotto dei quali il Giudice non può scendere, stante il loro carattere inderogabile, pena la lesione del principio del decoro della professione (così, da ultimo,
Cass. Civ., Sez. II, 26/09/2024, n. 25732, e Cass. Civ., Sez. Trib., 22/02/2025, n. 4704).
Il quantum dovuto è, pertanto, così riassumibile:
Fase di studio della controversia: 50% di € 1.701,00 = € 850,50;
Fase introduttiva del giudizio: 50% di €1.204,00 = €602,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione: 50% di €1.806,00 = €903,00;
3 Fase decisionale: 50% di €2.905,00 = €1.452,50;
Rimborso forfetario spese generali: €571,20.
Totale: €4.379,20, oltre a C.P.A. ed I.V.A., con la precisazione che quest'ultima sarà
dovuta solo ove risulti effettivamente esigibile in forza del regime fiscale adottato dal professionista al momento della fatturazione.
7. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo in base al decisum, con adozione – anche in questo caso – dei valori minimi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tabella 2 – Giudizi Ordinari e Sommari di Cognizione
innanzi al Tribunale, scaglione da €1.100,01 ad €5.200,00, in ragione della semplicità
della causa, e con liquidazione anche delle spese della fase di trattazione, il cui compenso spetta al difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un'attività istruttoria
(in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 12/11/2025, n. 29925).
P.Q.M.
Nella causa n. 2241/2025, definitivamente pronunciando:
1) condanna Sig. a pagare all'Avv. i compensi CP_1 Parte_1
dovuti per l'attività giudiziale prestata nel procedimento civile R.G. n.
425/2021 innanzi al Tribunale di Parma, per l'importo complessivo di €
4.379,20, oltre a C.P.A. e ad I.V.A. solo se e in quanto dovuta, oltre interessi
ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 02/07/2025 al saldo effettivo.
2) condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1
in €264,00 per spese ed €1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15% ed accessori di legge, solo se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Parma, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
4
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA prestazione d'opera intellettuale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi
Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2241/2025 R.G. promossa da:
Avv. ( ), agente in proprio Parte_1 C.F._1
Ricorrente
Contro
CP_1
Resistente
Nella causa civile n. 2241/2025 R.G., relativa a controversie in materia di liquidazione di onorari e diritti di avvocato ex art. 14 d.lgs. 01/09/2011, n. 150,
assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: “in via principale nel merito, dichiarare tenuto e condannare
il Sig. a versare all'Avv. i compensi dovuti per l'attività CP_1 Parte_1
giudiziale prestata nel procedimento civile R.G. n. 425/2021 innanzi al Tribunale di
Parma, per l'importo complessivo di € 9.108,74, ovvero per la maggiore o minor
somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di legge e di Giustizia, oltre interessi ex art.
1284, comma IV, c.c. dal 02/07/2025 al saldo effettivo.
1 Con vittoria di spese e accessori”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. ha convenuto in giudizio il Sig. per sentirlo Parte_1 CP_1
condannare al pagamento della somma di € 9.108,74, quale compenso professionale per l'attività svolta nel giudizio di separazione giudiziale R.G. 425/2021, tenutosi davanti al Tribunale di Parma.
CP_ Il ricorrente ha rappresentato: di aver assistito il Sig. nel procedimento di separazione giudiziale, previa ammissione del medesimo, in via provvisoria, alla misura del patrocinio a spese dello Stato;
di aver appreso, solo contestualmente alla definizione del giudizio, dell'avvenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per superamento della soglia di reddito fissata per legge;
di avere quindi inviato al cliente una proforma per il pagamento delle proprie prestazioni, redatta adoperando le massime riduzioni possibili previste dal D.M. 55/14; di avere successivamente sollecitato il pagamento in svariate occasioni, prima a mezzo
Whatsapp, quindi a mezzo raccomandata a.r. disponibile al ritiro presso l'ufficio postale di giacenza dal 02/07/2025; di domandare, pertanto, il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c., dalla data in cui la raccomandata è
disponibile al ritiro;
infine, di non aver dato corso alla procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma VII, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014, in quanto nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 le parti possono stare in giudizio personalmente.
3. Nonostante il perfezionamento a mani del destinatario della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo ricorso, il convenuto non si è costituito.
2 4. All'udienza del 03/12/2025 è stata dichiarata la contumacia del Sig. e CP_1
la causa è stata trattenuta in decisione, previa riduzione della pretesa di parte ricorrente da € 9.108,74 ad € 4.831,59.
5. Il ricorrente ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto col deposito della documentazione analitica attestante l'effettivo svolgimento dell'attività
professionale. Il resistente, d'altro canto, non ha provato il fatto estintivo dell'obbligazione o l'avvenuto pagamento.
L'an della pretesa deve quindi ritenersi accertato.
6. Rimane da verificare la congruità dell'importo richiesto. A tale proposito, si osserva che il ricorrente: da una parte, all'udienza del 03/12/2025 ha limitato la propria richiesta all'importo dovuto in base al D.M. 55/2014, Tabella 2 – Giudizi Ordinari e
Sommari di Cognizione innanzi al Tribunale, previa individuazione dello scaglione di valore più basso (da €26.000,01 ad €52.000,00) tra quelli astrattamente applicabili alle cause di valore indeterminabile, quale senz'altro deve essere considerata la causa di separazione giudiziale;
dall'altra parte, ha operato, sui compensi medi individuati dallo scaglione di riferimento, la riduzione massima consentita dall'art. 4, comma I, D.M.
55/2014.
In concreto, quindi, l'importo richiesto dall'attore corrisponde ai valori minimi liquidabili, al di sotto dei quali il Giudice non può scendere, stante il loro carattere inderogabile, pena la lesione del principio del decoro della professione (così, da ultimo,
Cass. Civ., Sez. II, 26/09/2024, n. 25732, e Cass. Civ., Sez. Trib., 22/02/2025, n. 4704).
Il quantum dovuto è, pertanto, così riassumibile:
Fase di studio della controversia: 50% di € 1.701,00 = € 850,50;
Fase introduttiva del giudizio: 50% di €1.204,00 = €602,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione: 50% di €1.806,00 = €903,00;
3 Fase decisionale: 50% di €2.905,00 = €1.452,50;
Rimborso forfetario spese generali: €571,20.
Totale: €4.379,20, oltre a C.P.A. ed I.V.A., con la precisazione che quest'ultima sarà
dovuta solo ove risulti effettivamente esigibile in forza del regime fiscale adottato dal professionista al momento della fatturazione.
7. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo in base al decisum, con adozione – anche in questo caso – dei valori minimi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tabella 2 – Giudizi Ordinari e Sommari di Cognizione
innanzi al Tribunale, scaglione da €1.100,01 ad €5.200,00, in ragione della semplicità
della causa, e con liquidazione anche delle spese della fase di trattazione, il cui compenso spetta al difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un'attività istruttoria
(in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 12/11/2025, n. 29925).
P.Q.M.
Nella causa n. 2241/2025, definitivamente pronunciando:
1) condanna Sig. a pagare all'Avv. i compensi CP_1 Parte_1
dovuti per l'attività giudiziale prestata nel procedimento civile R.G. n.
425/2021 innanzi al Tribunale di Parma, per l'importo complessivo di €
4.379,20, oltre a C.P.A. e ad I.V.A. solo se e in quanto dovuta, oltre interessi
ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 02/07/2025 al saldo effettivo.
2) condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1
in €264,00 per spese ed €1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15% ed accessori di legge, solo se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Parma, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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