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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12010/2024
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12010/2024 promossa da:
,nato nella città di San Parte_1
Paolo, Passaporto n. Numer_1 residente in [...], città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
[...] Parte_2 nato nella città di San Paolo, s
,
San Paolo, Brasile, il 09/01/1978, identificato con Passaporto n. Numer_2 residente in [...]
Afonso de Freitas n. 669, città di San Paolo, stato di San Paolo, i rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mignacca (C.F.: C.F. 1
) del Foro di Roma, come da procure in atti
RICORRENTI contro
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
DI,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti nato nella città di San Paolo, Parte_1
,
stato di San Paolo, Brasile, il 09/02/1975, identificato con Passaporto n. Numer_1 residente in [...], città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
[...] nato nella città di San Paolo, stato di Parte_2
,
San Paolo, Brasile, il 09/01/1978, identificato con Passaporto n. Numer_2 residente in [...]
Afonso de Freitas n. 669, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: Persona_1 cittadina italiana, nata " Per_2nella città di Colatina, stato dell'Espírito Santo, Brasile, il 30/01/1946, figlia di
[...] e atto trascritto presso il comune di LA Persona_3
,
LI (RE) a seguito di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis tramite sentenza n. 13395/2013 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19/06/2013 RG n. 23982/2009 - Repert. N. 12170/2013, passata in giudicato il 04/11/2022 (attestazione in atti); la stessa in data
28/08/1970 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. Persona_4 atto trascritto presso il Comune di
,
LA LI (RE), Italia. Dall'unione della Sig.ra con il Sig. Persona_1
Parte_1 nascevano: Sig. 'Persona_4 Parte_1 nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 09/02/1975; lo stesso in data
11/08/2018 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_3 Sig. Parte_2 nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 09/01/1978; lo stesso in data
20/04/2013 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra (in atti certificati e albero genealogico). Parte_4
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dal tentativo di accesso telematico inviata al Parte_5 , contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 10-13), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2012 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre tredici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda.
Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva dato termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione essendo di natura documentale.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del
25/11/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata spetta a lui di dimostrare salvo che
-
questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). 4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere. - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6.
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
,nato nella città di San Parte_1
Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il 09/02/1975, identificato con Passaporto n. Numer_1 residente in [...], città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
nato nella città di San Parte_2
,
Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il 09/01/1978, identificato con Passaporto n. Numer_2 residente in [...]de Freitas n. 669, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
Natascia DI
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12010/2024 promossa da:
,nato nella città di San Parte_1
Paolo, Passaporto n. Numer_1 residente in [...], città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
[...] Parte_2 nato nella città di San Paolo, s
,
San Paolo, Brasile, il 09/01/1978, identificato con Passaporto n. Numer_2 residente in [...]
Afonso de Freitas n. 669, città di San Paolo, stato di San Paolo, i rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mignacca (C.F.: C.F. 1
) del Foro di Roma, come da procure in atti
RICORRENTI contro
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
DI,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti nato nella città di San Paolo, Parte_1
,
stato di San Paolo, Brasile, il 09/02/1975, identificato con Passaporto n. Numer_1 residente in [...], città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
[...] nato nella città di San Paolo, stato di Parte_2
,
San Paolo, Brasile, il 09/01/1978, identificato con Passaporto n. Numer_2 residente in [...]
Afonso de Freitas n. 669, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: Persona_1 cittadina italiana, nata " Per_2nella città di Colatina, stato dell'Espírito Santo, Brasile, il 30/01/1946, figlia di
[...] e atto trascritto presso il comune di LA Persona_3
,
LI (RE) a seguito di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis tramite sentenza n. 13395/2013 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19/06/2013 RG n. 23982/2009 - Repert. N. 12170/2013, passata in giudicato il 04/11/2022 (attestazione in atti); la stessa in data
28/08/1970 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. Persona_4 atto trascritto presso il Comune di
,
LA LI (RE), Italia. Dall'unione della Sig.ra con il Sig. Persona_1
Parte_1 nascevano: Sig. 'Persona_4 Parte_1 nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 09/02/1975; lo stesso in data
11/08/2018 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_3 Sig. Parte_2 nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 09/01/1978; lo stesso in data
20/04/2013 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra (in atti certificati e albero genealogico). Parte_4
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dal tentativo di accesso telematico inviata al Parte_5 , contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 10-13), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2012 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre tredici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda.
Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva dato termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione essendo di natura documentale.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del
25/11/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata spetta a lui di dimostrare salvo che
-
questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). 4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere. - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6.
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
,nato nella città di San Parte_1
Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il 09/02/1975, identificato con Passaporto n. Numer_1 residente in [...], città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
nato nella città di San Parte_2
,
Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il 09/01/1978, identificato con Passaporto n. Numer_2 residente in [...]de Freitas n. 669, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
Natascia DI