Articolo 25 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
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Versione
27 ottobre 1982
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Versione
29 agosto 1990
Art. 25. (( (Base del reddito per il passato). )) (( 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto puo' presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinche' per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito gia' regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.
4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.
5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.
6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ))
Entrata in vigore il 29 agosto 1990