TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20293 /2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, nella causa civile iscritta al n. 20293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
rappresentato e difeso in proprio, quale procuratore di sé stesso;
Parte_1
- appellante -
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Amitrano; CP_1
- appellato - in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c. 3 definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile l'appello.
b) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
c) Condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del Parte_1 contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 15.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
CONTESTUALI ALLA DECISIONE X Controparte_2
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
11760/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Giulia
Campese, pubblicata in data 06.03.2023, pronunciata nel giudizio ex art. 615, comma 1, c.p.c., iscritto al n. R.G. 34488/2019, instaurato da , con cui quest'ultimo chiedeva CP_1 dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificatogli in data 25.02.2019, da parte di
[...]
per inesistenza del diritto di credito, con condanna dell'intimante alla refusione delle Pt_1 spese di lite.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione contestava la pretesa creditoria di € CP_1
795,00 vantata nei suoi confronti a titolo di spese di precetto (quantificate in € 135,00) e di contributo unificato (pari ad € 660,00), quest'ultimo dovuto in forza della sentenza n. 4014/2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 28.02.2017, con la quale (tra l'altro) veniva disposta la condanna di , in solido con la alla CP_1 Controparte_3 refusione delle spese di lite, oltre accessori, in favore di Parte_1
Con sentenza n. 11760/2023, pubblicata in data 06.03.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione in quanto la sentenza azionata (n. 4014/2017 del Tribunale di Roma), essendo stata notificata in data 03.05.2017, era passata in cosa giudicata senza che l'Avv. Prof.
avesse richiesto – come dovuto – la correzione dell'errore materiale “non essendo state Pt_1 liquidate le spese”, con assorbimento di ogni altro motivo e con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 05.10.2023, ha Parte_1 impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
Parte appellante ha sostanzialmente reiterato le difese già espresse nel precedente grado di giudizio ed ha concluso, in accoglimento del gravame, per il rigetto dell'opposizione spiegata da e per l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del credito legittimamente CP_1 reclamato con l'atto di precetto del 25.02.2019. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso del C.U. versato.
Si è costituto deducendo la cessazione dell'efficacia esecutiva del titolo CP_1 azionato in quanto riformato (nel quantum) in appello prima della proposizione del presente gravame, nonché la correttezza della sentenza quivi impugnata e la violazione del principio del ne bis in idem. Quindi, ha chiesto rigettarsi l'appello con annullamento del precetto e con condanna dell'appellante al pagamento del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2 Rilevata d'ufficio la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e sottoposta al contraddittorio la questione, all'udienza del 15.04.2025 l'appello è stato deciso al termine della discussione orale ex art. 281-sexsies c.p.c.
*******
§ 1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
§ 2. In via dirimente, rispetto a tutte le questioni di merito e di rito sollevate dalle parti, trova conferma la preliminare eccezione di tardività dell'impugnazione formulata ex officio con ordinanza del 03.04.2025.
Dagli atti di causa risulta pacifico e documentato che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 06.03.2023 (v. copia sentenza munita di timbro di “depositato in cancelleria” a firma della cancelliera esperta dott.ssa ) e che l'atto di citazione in appello sia stato CP_4 notificato da a a mezzo P.E.C. del 05.10.2023 (cfr. pure allegati a Parte_1 CP_1
“Nota di deposito di avvenuta notifica” dell'11.10.2023 di parte appellante), ossia allorquando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ormai spirato.
Come è noto, infatti, la disposizione da ultimo richiamata commina la decadenza dall'impugnazione decorsi mesi sei dalla pubblicazione della sentenza gravata, a prescindere dall'avvenuta notifica della stessa (funzionale, invece, alla decorrenza del termine breve ex artt.
325 e 326 c.p.c.).
Occorre precisare, altresì, che l'azione spiegata in I grado da è stata qualificata CP_1 dal Giudice di Pace (correttamente stante il tenore della domanda giudiziale sostanziantesi in un'opposizione a precetto sic et simpliciter) come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c.
Da tale qualificazione, quindi, discende la non applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Ciò vale tanto nel primo grado del giudizio, quanto nelle eventuali e successive fasi di gravame, come confermato dall'unanime indirizzo ermeneutico della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
171/2012; Cass. n. 8137/2014; Cass. n. 21568/2017).
3 Infatti, come affermato più volte dai giudici di legittimità: “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass. n. 22484/2014; conf., da ultimo, Cass. n. 16869/2018).
Tutto ciò premesso, alla luce dei principi sopra richiamati, questo giudice rileva che, nel caso di specie, a fronte della sentenza pubblicata in data 06.03.2023, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 06.09.2023, mentre risulta notificato il 05.10.2023, ossia dopo circa 7 mesi.
Pertanto, la tardività, e conseguente inammissibilità, del gravame, impedisce qualsiasi esame nel merito.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'attività difensionale svolta dalle parti, nonché della necessità di un rilievo ex officio sulla tardività dell'appello, questo giudicante ritiene sussistano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
§ 4. Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
Così deciso in Napoli, lì 15.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
4
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, nella causa civile iscritta al n. 20293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
rappresentato e difeso in proprio, quale procuratore di sé stesso;
Parte_1
- appellante -
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Amitrano; CP_1
- appellato - in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c. 3 definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile l'appello.
b) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
c) Condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del Parte_1 contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 15.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
CONTESTUALI ALLA DECISIONE X Controparte_2
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
11760/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Giulia
Campese, pubblicata in data 06.03.2023, pronunciata nel giudizio ex art. 615, comma 1, c.p.c., iscritto al n. R.G. 34488/2019, instaurato da , con cui quest'ultimo chiedeva CP_1 dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificatogli in data 25.02.2019, da parte di
[...]
per inesistenza del diritto di credito, con condanna dell'intimante alla refusione delle Pt_1 spese di lite.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione contestava la pretesa creditoria di € CP_1
795,00 vantata nei suoi confronti a titolo di spese di precetto (quantificate in € 135,00) e di contributo unificato (pari ad € 660,00), quest'ultimo dovuto in forza della sentenza n. 4014/2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 28.02.2017, con la quale (tra l'altro) veniva disposta la condanna di , in solido con la alla CP_1 Controparte_3 refusione delle spese di lite, oltre accessori, in favore di Parte_1
Con sentenza n. 11760/2023, pubblicata in data 06.03.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione in quanto la sentenza azionata (n. 4014/2017 del Tribunale di Roma), essendo stata notificata in data 03.05.2017, era passata in cosa giudicata senza che l'Avv. Prof.
avesse richiesto – come dovuto – la correzione dell'errore materiale “non essendo state Pt_1 liquidate le spese”, con assorbimento di ogni altro motivo e con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 05.10.2023, ha Parte_1 impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
Parte appellante ha sostanzialmente reiterato le difese già espresse nel precedente grado di giudizio ed ha concluso, in accoglimento del gravame, per il rigetto dell'opposizione spiegata da e per l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del credito legittimamente CP_1 reclamato con l'atto di precetto del 25.02.2019. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso del C.U. versato.
Si è costituto deducendo la cessazione dell'efficacia esecutiva del titolo CP_1 azionato in quanto riformato (nel quantum) in appello prima della proposizione del presente gravame, nonché la correttezza della sentenza quivi impugnata e la violazione del principio del ne bis in idem. Quindi, ha chiesto rigettarsi l'appello con annullamento del precetto e con condanna dell'appellante al pagamento del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2 Rilevata d'ufficio la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e sottoposta al contraddittorio la questione, all'udienza del 15.04.2025 l'appello è stato deciso al termine della discussione orale ex art. 281-sexsies c.p.c.
*******
§ 1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
§ 2. In via dirimente, rispetto a tutte le questioni di merito e di rito sollevate dalle parti, trova conferma la preliminare eccezione di tardività dell'impugnazione formulata ex officio con ordinanza del 03.04.2025.
Dagli atti di causa risulta pacifico e documentato che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 06.03.2023 (v. copia sentenza munita di timbro di “depositato in cancelleria” a firma della cancelliera esperta dott.ssa ) e che l'atto di citazione in appello sia stato CP_4 notificato da a a mezzo P.E.C. del 05.10.2023 (cfr. pure allegati a Parte_1 CP_1
“Nota di deposito di avvenuta notifica” dell'11.10.2023 di parte appellante), ossia allorquando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ormai spirato.
Come è noto, infatti, la disposizione da ultimo richiamata commina la decadenza dall'impugnazione decorsi mesi sei dalla pubblicazione della sentenza gravata, a prescindere dall'avvenuta notifica della stessa (funzionale, invece, alla decorrenza del termine breve ex artt.
325 e 326 c.p.c.).
Occorre precisare, altresì, che l'azione spiegata in I grado da è stata qualificata CP_1 dal Giudice di Pace (correttamente stante il tenore della domanda giudiziale sostanziantesi in un'opposizione a precetto sic et simpliciter) come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c.
Da tale qualificazione, quindi, discende la non applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Ciò vale tanto nel primo grado del giudizio, quanto nelle eventuali e successive fasi di gravame, come confermato dall'unanime indirizzo ermeneutico della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
171/2012; Cass. n. 8137/2014; Cass. n. 21568/2017).
3 Infatti, come affermato più volte dai giudici di legittimità: “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass. n. 22484/2014; conf., da ultimo, Cass. n. 16869/2018).
Tutto ciò premesso, alla luce dei principi sopra richiamati, questo giudice rileva che, nel caso di specie, a fronte della sentenza pubblicata in data 06.03.2023, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 06.09.2023, mentre risulta notificato il 05.10.2023, ossia dopo circa 7 mesi.
Pertanto, la tardività, e conseguente inammissibilità, del gravame, impedisce qualsiasi esame nel merito.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'attività difensionale svolta dalle parti, nonché della necessità di un rilievo ex officio sulla tardività dell'appello, questo giudicante ritiene sussistano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
§ 4. Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
Così deciso in Napoli, lì 15.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
4