Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4382/2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall' Avvocato Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Esposito presso il cui studio in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Mandrile n. 47 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
, c.f. ; c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
c.f. e c.f.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4
CodiceFiscale_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello all'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Nola n.
2991/2023 pubblicata in data 5 settembre 2023 e comunicata in data 6 settembre 2023, in materia di successione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello spedito per la notifica in data 3 ottobre 2023 e iscritto a ruolo l'11 ottobre 2023
ha impugnato l'ordinanza n. 2991/2023, pubblicata in data 5 settembre Parte_1
2023 e comunicata l'indomani con cui il Tribunale di Nola ha rigettato il suo ricorso avente
- 1 -
e del defunto e, di conseguenza, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
dell'acquisto in proprietà iure successionis della quota di ½ dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
L'appello è stato affidato a due motivi all'esito dei quali la ha chiesto alla Corte di Pt_1
revocare l'ordinanza del Tribunale di Nola, accogliendo le domande proposte in primo grado, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
2. Le parti appellate non si sono costituite in giudizio.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Sulle conclusioni che la sola appellante ha rassegnato con le note scritte nel termine concessole ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 5 febbraio 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. In data 25 maggio 2022 ha presentato al Tribunale di Nola ricorso ex Parte_1 art. 702 bis c.p.c. rilevando di avere notificato a febbraio 2019 a un precetto CP_1
per il pagamento di € 7.525,77 a seguito della sentenza n. 1039/2018 del Tribunale di Nola
e, essendo infruttuosamente trascorso il termine dell'art. 480 c.p.c., di avere sottoposto ad esecuzione forzata gli immobili di proprietà della sua debitrice per i diritti pari a 2/3 dell'intero ad ella pervenuti. Ha aggiunto che detti beni appresi nell'esecuzione forzata sono in parte della per acquisto fattone in regime di comunione legale con il coniuge CP_1
e parte acquistati a titolo di successione di questi. Ha poi osservato come Persona_1
non risulti la continuità delle trascrizioni e - in particolare - l'accettazione della quota di 1/6 dell'eredità di deceduto in data 11 marzo 1989 senza lasciare Controparte_5
testamento. Ha indicato i chiamati all'eredità nella coniuge e nei figli CP_1
e i quali, pur avendo presentato denuncia di CP_2 CP_3 Controparte_4 successione, non hanno provveduto alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità relativamente alla quota indivisa pari a ½ del totale della proprietà dei beni oggetto d'esecuzione né all'accettazione dell'eredità. Infine ha osservato che i beni pignorati risultano occupati da Controparte_2
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha così concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato che CP_1 CP_3
e hanno perso il diritto di accettare l'eredità del de cuius Controparte_4 CP_5
che è erede di e che ha acquistato
[...] Controparte_2 Controparte_5 in proprietà iure successionis ½ del totale dei beni oggetto di esecuzione;
che venga ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del provvedimento, con vittoria sulle spese di lite.
4.2. Nessuna parte resistente, ancorché ritualmente convenuta, si è costituita.
4.3. Al giudizio non è occorsa attività istruttoria diversa dall'acquisizione dei documenti versati in atti.
5. Il Tribunale di Nola con ordinanza n. 2991 del 2023 ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
5.1. A sostegno del proprio convincimento il giudice di prime cure ha rilevato che la ricorrente non abbia dimostrato la decorrenza del termine per l'accettazione dell'eredità da parte di CP_1 CP_4 Controparte_3
5.2. Con riguardo alla domanda proposta nei confronti di il Controparte_2
Tribunale di Nola ha ritenuto che non abbia provato il possesso dei beni Parte_1 da parte del chiamato all'eredità, in quanto la circostanza che il bene risulti da costui occupato non ne presuppone di per sé il possesso.
5.3. Al rigetto delle domande è seguito il rigetto della richiesta della trascrizione del provvedimento richiesto, mentre nulla è stato pattuito con riguardo alle spese processuali per la contumacia delle parti resistenti.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto notificato in data
3 ottobre 2023, a fronte della comunicazione dell'ordinanza in data 6 settembre 2023.
7. Va quindi dichiarata la contumacia degli appellati che hanno tutti ricevuto la notifica della citazione.
8. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il possesso dei beni ereditari da parte di
Secondo la difesa della , la definizione di possesso dei beni Controparte_2 Pt_1
ereditari ai sensi dell'art. 485 c.c. può concretizzarsi anche in una mera relazione di fatto tra i beni e il chiamato all'eredità che consenta l'esercizio di un potere anche soltanto su una parte degli stessi.
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Tale circostanza, a parere dell'appellante, risulterebbe provata dal fatto che
[...]
risulta residente in [...] dal 25 giugno CP_2
1981, già prima del decesso del de cuius avvenuto in data 11 marzo Controparte_5
1989.
9. Con il secondo motivo d'impugnazione la prefata ha chiesto la riforma Pt_1
dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti di e CP_1 Controparte_3 Controparte_4
per non essere stato prodotto in giudizio il decreto di fissazione del termine di tre mesi per l'accettazione e l'esito del decorso di tale termine.
Secondo l'appellante la produzione in giudizio del decreto del 20 aprile 2021 e del certificato attestante la mancata accettazione dell'eredità, consentita anche in appello, trattandosi di accertamenti giudiziali già definiti, sarebbe comunque superflua per avere già conseguito il risultato ambito. Nell'occasione si è ribadito l'interesse all'accertamento della qualità di erede ex art. 485 c.c. del solo Ha chiarito di avere evocato le altre Controparte_2 parti al fine di ottenere la dichiarazione della perdita del diritto di accettare l'eredità.
10. I motivi che precedono possono essere esaminati congiuntamente e il loro esito depone nel senso della conferma della decisione del primo grado.
10.1. L'iniziativa della nasce dalla necessità di concludere con successo l'esecuzione Pt_1
sui beni pignorati pervenuti agli odierni appellati dalla successione in morte di CP_5
rispettivamente coniuge della padre dei germani, della quale non è
[...] CP_1
stata trascritta l'accettazione. Il suo interesse, allora, è stato prospettato nella necessità di ristabilire la continuità delle trascrizioni, a norma dell'art. 2650 c.c. al fine di procedere alla vendita dell'immobile pignorato pro quota alla debitrice (cui compete per CP_1
titolo proprio la metà del cespite e in via di chiamata all'eredità del defunto coniuge un ulteriore terzo della metà, come immediatamente si precisa).
Con il suo pignoramento l'odierna appellante ha introdotto la procedura esecutiva contro in forza di sentenza di condanna. Esso, da quanto emerge dagli atti, è caduto CP_1 sulla quota di 4/6 della piena proprietà del fabbricato sito in AV alla via Ferrovia dello Stato n. 264, identificata in catasto al foglio 3, particella 1963, sub. 2, 3, 4 e 5, nonché sul terreno identificato in catasto al medesimo foglio, particella 1964.
Dalla relazione del custode Avvocato si apprende che dall'esame della CP_6
documentazione ipotecaria, è incompleta la continuità delle trascrizioni, non emergendo la
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda trascrizione dell'accettazione della quota di 1/6 dell'eredità del coniuge dell'esecutata che corrisponderebbe, cioè, alla misura del concorso nella successione Controparte_5
legittima del coniuge in concorso con più figli;
la restante parte, ossia la metà, dal ridetto atto è dichiarato appartenere alla er acquisto in comunione legale con il consorte. CP_1
In altre parole, pur essendo stata presentata la dichiarazione di successione in morte di da cui si apprende che chiamati alla successione legittima di questi Controparte_5
sono la moglie i tre figli, non risultano trascritte dichiarazioni di accettazioni delle CP_1
suddette eredità, secondo quanto rilevato anche dal custode e attestato il 9 ottobre 2023 dalla
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Nola. Ciò significa che il bene immobile su cui è caduto il pignoramento risulta per la metà ancora intestato al de cuius.
La creditrice ha dichiarato un interesse a proseguire l'esecuzione forzata, evidentemente anche sulla parte caduta in successione. Va a tal fine considerato che né il deceduto CP_5
né i suoi figli sono indicati a loro volta debitori esecutati.
[...]
La cosa desta nel Collegio una seria perplessità in merito all'interesse dell'appellante a che l'acquisto della qualità di erede sia accertata con sentenza, se non per la parte di eredità che avrebbe accresciuto la quota della sua debitrice CP_1
10.2. Parte appellante è nondimeno insorta contro l'ordinanza del Tribunale sia nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda proposta nei confronti di e di e in mancanza della prova che nel CP_1 CP_3 Controparte_4 termine fissato dal Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 481 c.c. sia stato compiuto alcun atto di accettazione, ritenendo insufficiente la copia dell'istanza ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia per l'ulteriore profilo d'interesse del solo Controparte_2
Il Collegio osserva che l'istanza di fissazione del termine e il decreto reso ai sensi dell'art. 749 c.p.c. del quale non è stato documentato l'esito risulta notificato anche a Pt_2
[...]
Tuttavia, solo per i primi la ha ritenuto che la perdita del diritto di accettare l'eredità Pt_1
di sia stata accertata altrove, riconoscendo di non avere interesse alla Controparte_5 conseguente statuizione in questa sede.
L'azione in appello è dunque proseguita piuttosto per accertare che Controparte_2
nel possesso di uno dei beni ereditari (l'immobile in via Ferrovia dello Stato n. 264 in
AV) è erede del padre (a questo punto in maniera solitaria). CP_5
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10.3. La condotta dalla quale la difesa della vorrebbe acquisita la prova Pt_1
dell'accettazione tacita da è quanto scritto dal custode nella sua Controparte_2
relazione datata 4 giugno 2020 a proposito del fatto che “Previo avviso effettuato al debitore esecutato mediante raccomandata a/r, in data 04.06.2020 alle ore 09.30, unitamente all'esperto stimatore ing. si è proceduto all'accesso presso gli immobili pignorati, che sono Persona_2 risultati essere costituiti da n. 1 fabbricato, con annesso giardino, composto da piano terra, primo piano, sottotetto con lastrico solare e cantinetta interrata. Il cespite è risultato occupato da
figlio dell'esecutata e comproprietario dei beni pignorati”. Controparte_2
Contro la decisione del Tribunale - che ha ritenuto questo unico argomento inidoneo ad integrare la prova che il chiamato all'eredità (fatto dimostrato e provato per tabulas dagli altri documenti richiamati dall'appellante che non provano accettazione alcuna: certificato di famiglia e denuncia di successione di sia nel possesso dei beni Controparte_5
ereditari e che cioè egli abbia travalicato il possesso che gli viene dalla comunione
(ordinaria) del cespite medesimo, essendo possibile che la disponibilità dell'intero bene possa trovare fonte in una detenzione sia pure qualificata - è insorta la . Pt_1
I motivi della sua critica sono stati riepilogati sopra.
10.4. In diritto è noto come la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non sia di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, diventando operativa solo se il chiamato alla successione accetta di essere erede, mediante una dichiarazione di volontà oppure in dipendenza di comportamento obbiettivamente acquiescente a mente dell'art. 476 c.c. oppure ancora per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c., qualificata quale accettazione ex lege.
In termini generali, la domanda coinvolge il tema dell'accettazione non espressa delle eredità parentali cui sono dedicati gli artt. 476 e 485 c.c..
In base al primo articolo l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. I presupposti perché si verifichi tale fenomeno giuridico sono dunque due e complementari: il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che questi non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede;
la valutazione del comportamento va operata obiettivamente e deve per sua natura presupporre inequivocabilmente la volontà di accettare, oltre alla consapevolezza della delazione e della natura ereditaria dei beni.
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Ai fini che qui interessano, in dottrina e giurisprudenza sono considerati atti che implicano accettazione, anche se non sono idonei di per sé alla trascrizione, i seguenti: la volturazione catastale degli immobili relativi all'asse ereditario (Cassazione civile, 30 aprile
2021 n. 11478); la proposizione di domanda giudiziale che presupponga la qualità ereditaria;
la vocatio in ius in giudizio di merito concernenti beni del de cuius senza dichiarare disinteresse alla lite ….
La seconda norma invece recita: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Il legislatore, cioè, considera accettazione il comportamento di non osservanza dei termini posti dalla citata disposizione per la redazione dell'inventario da parte dell'erede che si trovi già nel possesso, anche a titolo di comproprietario, di beni del defunto, nonché di colui che ne diventi possessore dopo l'apertura della successione.
10.5. Secondo parte appellante, a confutazione del diverso intendimento del Tribunale, il prefato avrebbe tenuto condotte rilevanti in base alla citata Controparte_2
disposizione da cui sarebbe desumibile la sua qualità. I fatti indizianti il possesso dei beni ereditari sono il suo certificato di residenza da cui emerge che questi vive nell'immobile in parola dal 25 giugno 1981 e la relazione del custode designato nell'esecuzione immobiliare di data 4 giugno 2020 che si indica munita di pubblica fede. I comportamenti dai quali si vorrebbe conseguire la prova dell'accettazione sono la disponibilità dell'immobile. Va però detto che il certificato di residenza dimostra come essa dati da epoca antecedente l'apertura della successione in quanto risalente al 25 giugno 1981, a fronte della morte del de cuius avvenuta l'11 marzo 1989. La sua effettività in epoca successiva è documentata dall'esito delle notifiche del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e della sua impugnazione curate a curate presso il medesimo cespite di AV (rispettivamente nelle Controparte_2
date del 17 maggio 2022 e del 9 ottobre 2023 e ancor prima del 15 luglio 2020, su cui oltre).
Dunque, a opinione dell'appellante il possesso di detto bene, lasciando decorrere il termine trimestrale per la redazione dell'inventario, permetterebbe di ritenere quanto meno erede puro e semplice, determinando, di per sé, l'inefficacia di una Controparte_2
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda eventuale rinuncia all'eredità (Cassazione civile sez. II, 10.03.2017, n. 6275; in argomento anche Cassazione civile, 05.04.1977 n. 1301; Cassazione civile, 25.07.1980 n. 4835 e più recentemente Cassazione civile sez. II, 05.05.2008, n. 11018).
10.6. Si tratta di affermazione eccentrica rispetto al fatto che consta per tabulas che anche a questi sia stata rivolta la richiesta di fissazione di un termine per accettare o meno, come documenta la notifica dell'istanza con il pedissequo decreto ricevuta notificata il 15 luglio
2020, di cui si ignora l'esito.
10.7. Si conviene sul fatto che la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, prevista dalla norma, richiede solo una mera relazione materiale tra essi e il chiamato all'eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi. Sennonché è dell'esistenza del possesso che il primo giudice ha negato sia stata raggiunta la prova, solo in costanza della quale il secondo comma dell'art. 485 c.c. stabilisce che il decorso del termine trimestrale senza la redazione dell'inventario genera l'acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo al possessore e nella fattispecie, a differenza d'altri casi verificati dalla giurisprudenza edita, non è Controparte_2
subentrato nella disponibilità dell'immobile al decesso del de cuius ma era già residente nel cespite acquistato in comunione legale dai suoi genitori e di cui solo la metà è caduta nella successione. A parere del primo giudice i parvi elementi documentali resi disponibili dalla si palesano “neutri” rispetto all'indicazione di una relazione materiale con Pt_1
l'immobile caduto nella massa ereditaria. Con tale valutazione conviene il Collegio. Si può aggiungere che a corroborare il pensiero del Tribunale per cui sarebbe insufficiente la certificazione di residenza e quanto scritto dal custode nella sua relazione è il fatto che anche di è stata disposta la comparizione assegnandogli il termine per Controparte_2
accettare o meno la successione paterna, di cui non è stato conseguito l'esito.
In ciò si ribadisce quanto già espresso che anche ritenendo costui erede del genitore, non obbligato in forza del titolo esecutivo, la sua qualità possa essere indifferente per l'odierna appellante (nei termini espressi da costei e apprezzabili se conformati come già riferito al §
10.1.) che contro costui non pare abbia un titolo per agire esecutivamente.
11. La mancata costituzione degli appellati comporta che nulla sia dovuto per le spese del presente grado.
12. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da all'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. Parte_1 del Tribunale di Nola n. 2991/2023 pubblicata in data 5 settembre 2023 e comunicata in data 6 settembre 2023;
⎯ nulla per le spese;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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