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Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 15/04/2025, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09287/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9287 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dallo straniero in data 1.04.2016 ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera “f” della Legge n. 91/1992.
La motivazione del diniego si fonda su due condanne per il reato di guida senza patente, riportate dal ricorrente rispettivamente, in 15/12/2011 con decreto penale del GIP presso il Tribunale di Verona, e in data 7 novembre 2018 con Decreto Penale GIP del Tribunale di Verona.
L’amministrazione ha ritenuto tali comportamenti indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, non ravvisando la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
è fondato solo sulle condanne suddette, risalenti e non seguite da ulteriori episodi penalmente rilevanti, e riferibili a condotte oramai depenalizzate; non ha considerato la personalità del ricorrente né l’integrazione del suo nucleo familiare, così come ha trascurato la dimostrata capienza reddituale per sé e per la famiglia del ricorrente, che tuttora regolarmente lavora.
L’amministrazione si è costituita depositando una relazione e la documentazione relativa all’istruttoria, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista della discussione nel merito del ricorso, il ricorrente con memoria ha ribadito le proprie deduzioni e conclusioni.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento impugnato risulti motivato sulla base delle sole condanne, come sopra descritte, derivante da fatti risalenti, attualmente privi di rilevanza penale, e non più seguiti da ulteriori episodi. Peraltro, il ricorrente contesta la mancata effettuazione e valutazione, da parte dell’amministrazione, dell’effettivo stato di integrazione, anche del nucleo familiare, nel territorio e nel tessuto sociale nazionale.
Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l'ampio potere discrezionale di cui gode l'amministrazione nell’attribuzione dello status civitatis (ex plurimis , Cons. Stato, sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Cons. Stato sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019), discrezionalità che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest’ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).
La delicatezza del vaglio cui è chiamata l’amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l’attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l’appartenenza alla comunità nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.
Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che “l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Cons. Stato, sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale in tema di concessione della cittadinanza fornitole dal legislatore, dovendosi rilevare che il provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
A fondamento del diniego l’amministrazione ha infatti posto la commissione, da parte del ricorrente, dei reati indicati in premessa, in relazione ai quali la penale responsabilità dell’imputato è stata provata e sanzionata. In particolare, si tratta di condotte che, ancorché successivamente depenalizzate, denotano una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, e pertanto sono connotate da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato e alla tutela della pubblica incolumità.
L’amministrazione ha pertanto proceduto alla valutazione del comportamento sotteso alle vicende penali come accertato in giudizio e trasfuso nei rispettivi provvedimenti di condanna e l’ha ritenuto espressivo di una mancata integrazione nel contesto sociale nazionale e potenzialmente dannoso per la comunità.
Tale comportamento non risulta smentito dal ricorrente, il quale si è limitato a dedurre la modesta rilevanza dei fatti e la risalenza nel tempo degli stessi.
Ebbene, alla luce delle emergenze processuali e procedimentali, deve ritenersi che la valutazione e la conseguente scelta discrezionale operate dall’amministrazione siano esenti dalle censure mosse dal ricorrente, in quanto il comportamento sotteso alla commissione dei reati oggetto di condanna appare oggettivamente incompatibile con la volontà di aderire alle regole dell’ordinamento e della civile convivenza.
Da un punto di vista temporale, peraltro, i fatti contestati risultano posti in essere in un periodo risalente rispetto alla richiesta di concessione della cittadinanza, sebbene la seconda condanna cada nel decennio precedente e, comunque, entrambi i provvedimenti giudiziari di condanna risultano emanato in epoca anteriore alla presentazione dell’istanza, nella quale, peraltro, il ricorrente ha dichiarato di non avere mai riportato condanne.
Tanto premesso, rileva il Collegio che in tema di concessione della cittadinanza la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, invero, su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (Tar Lazio, sez. II quater, n. 7723 del 2012).
Ed invero, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
Inoltre, tale valutazione non può che rientrare nel potere discrezionale della Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo – come detto - natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. II quater, 19 giugno 2012, n. 5665).
Alla luce di queste premesse appare non censurabile l’operato dell’amministrazione, che ha legittimamente valutato le condotte sottese alle fattispecie delittuose posta in essere dal ricorrente ed ha espresso un giudizio fondato sulla peculiare antisocialità dei reati commessi, giudizio che per le considerazioni che precedono non può ritenersi affetto da illogicità o difetto di proporzionalità, ovvero da travisamento dei fatti.
Non colgono nel segno le deduzioni del ricorrente dirette ad evidenziare la percezione di redditi, lo stabile insediamento sul territorio nazionale con la propria famiglia, ovvero la conduzione di regolare attività lavorativa.
Tutti questi elementi, infatti, non possono da soli fondare un giudizio in termini di affidabilità ed integrazione nella comunità nazionale in capo al ricorrente, né possono elidere il disvalore dei fatti sottesi alla commissione dei reati oggetto di condanna in capo all’istante.
A tanto aggiùngasi che la dichiarazione non veritiera, resa nella redazione della domanda, costituisce un fatto recente, suscettibile di essere perseguito penalmente che, in primo luogo, esclude di considerare la risalenza della commissione dei reati; in secondo luogo, secondo il principio ricavabile dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, è suscettibile di determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda; infine, è espressivo di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza.
Il Ministero, pertanto, con valutazione insindacabile in questa sede, poiché non affetta da manifesta illogicità o travisamento, ha ritenuto che non sussistesse l’interesse dello Stato alla concessione della cittadinanza, non potendo escludersi che dalla suddetta concessione derivi un danno o un nocumento per la comunità.
Il giudizio, formulato dall’amministrazione e posto legittimamente a base del diniego della cittadinanza, non necessariamente deve integrare una valutazione di pericolosità sociale, che per lo straniero avrebbe ben altre conseguenze, consistenti nella revoca del titolo di soggiorno, ma è sufficiente che l’amministrazione motivi in ordine alla presenza di elementi idonei a non escludere che l’inserimento del richiedente possa recare danno alla collettività nazionale (Cfr. in questi termini Tar Lazio, Sez. I-ter, n. 4612/2020).
Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.