Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 4645/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
LUIGI SERINO e MARCO LO GIUDICE.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in
Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario RENZO CAVADI .
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10.2.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e distrae in favore dei procuratori del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso:
1
31.8.2015;
-di avere partecipato alla procedura selettiva pubblica disposta con L. n.
205/2017 ed indetta con Decreto Direttoriale n. 209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del personale amministrativo del
[...]
e di essere stata assunta, vista l'utile collocazione in graduatoria, con Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale al 50% a decorrere dal
01/09/2018 presso il Liceo delle Scienze Umane e linguistico "Danilo Dolci" di
Palermo nei ruoli dell'assistente amministrativo, rapporto trasformato a tempo pieno dal 01.09.2020; ciò premesso, deduceva che in data 01.4.2022, il aveva Parte_2
pubblicato la graduatoria interna di istituto valida ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario per l'a.s. 2022/2023 senza riconoscerle il servizio di pre-ruolo prestato come assistente amministrativo accertato con sentenza irrevocabile, pari a complessivi 170 mesi, non assegnandole in definitiva il giusto punteggio (ovvero i 129,33 punti spettantegli per il servizio pre ruolo secondo quanto disposto dall'Allegato E -TABELLA A punti B - B1 e nota 3- del CCNI di riferimento).
Domandava di “Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal
[...]
per quanto sopra esposto e accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia Controparte_1
della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario.
Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla parte ricorrente pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizi di pre-ruolo prestato”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la violazione del ne CP_1
bis in idem in relazione alla domanda di ricostruzione di carriera nonchè la
2 prescrizione dei crediti vantati e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con le note depositate il 29.1.2025, parte ricorrente deduceva che “il CP_1
successivamente al deposito del ricorso, ha riconosciuto, con riferimento alle graduatorie di istituto valide per l'a.s. 2024/2025, all'istante, il punteggio per il servizio di pre-ruolo svolto pari ad un punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio di pre-ruolo. Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere…” e domandava dichiararsi la cessazione della materia del contendere, col pagamento in suo favore delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Alla luce delle incontestate allegazioni di parte ricorrente circa l'avvenuto riconoscimento, nelle more del giudizio, del punteggio per il servizio di pre-ruolo svolto pari ad un punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio di pre-ruolo, con riferimento alle graduatorie di istituto valide per l'a.s.
2024/2025, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto e va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve vagliarsi, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, la fondatezza delle pretese attoree.
In primo luogo prive di pregio appaiono le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, tenuto conto, quanto alla prescrizione, che alcuna domanda di condanna al pagamento di somme è contenuta in ricorso e, quanto all'intervenuto giudicato sulla chiesta ricostruzione di carriera e sulla chiesta regolarizzazione contributiva, che, del pari, alcuna domanda di tal sorta è stata avanzata in ricorso, avendo piuttosto parte ricorrente chiesto il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario, con riconoscimento del corretto punteggio.
Nel merito, va rilevato come la natura di fatto subordinata alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta dei rapporti a tempo determinato in oggetto, accertata con la sentenza della Corte di appello di Palermo succitata, determini, in applicazione dell'art. 2126 c.c., il diritto al trattamento retributivo proprio di un
3 lavoratore subordinato comprensivo delle differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio, considerato anche il lavoro è stato prestato in favore del convenuto. CP_1
Sul punto si condividono le argomentazioni espresse in fattispecie analoga da questo Tribunale, in diversa composizione, secondo cui “Una volta accertato che il rapporto si è svolto di fatto in maniera subordinata alle dirette dipendenze dell'Amministrazione, ne consegue che, ove in esso sia stato previsto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (affetto da nullità se stipulato in assenza delle condizioni di legge), ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell'Unione europea, come già più sopra affermato con riferimento al diritto agli aumenti retributivi di anzianità.
Da ciò consegue il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio… Sul punto, infatti, deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che pronunciandosi sul punto ha statuito che “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. civ. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31150).
Nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio effettivamente maturata nel periodo pre-ruolo…” ( cfr. sent. N. 3501/2024, in atti).
Stante la fondatezza, pertanto, delle pretese di parte ricorrente e tenuto conto che il riconoscimento delle stesse è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso e dopo la prima udienza, parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite, che si
4 liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/02/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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