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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1320/2023 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Ruggiero De Bonis, in virtù di mandato steso in calce al ricorso.
ATTRICE
e
. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: divisione di conto corrente.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di divisione del conto corrente n. 77712/1000/00001749 e del deposito amministrato n. 77712/3100/01083625.
La parte attrice chiede di disporre la divisione del conto corrente n.
77712/1000/00001749 e del deposito amministrato n. 77712/3100/01083625, giacente presso l'istituto di credito INTESA SANPAOLO, agenzia di Diamante, tra le parti pagina 1 di 3 e con attribuzione del 50% del credito risultante al momento del Parte_1 CP_1
provvedimento in favore di , cointestataria. Parte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'art. 1111, comma 1 c.c. attribuisce a ciascuno dei comunisti la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri partecipanti, lo scioglimento della comunione, così riconoscendo, ad ognuno di essi, un vero e proprio diritto potestativo.
Ai sensi dell'art. 1854 c.c. nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
“La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”, Cass., sez. II, ordinanza n. 27069 del 14.09.2022.
“Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente”, Cass., sez. II, sentenza n. 77 del
04.01.2018.
Risulta documentalmente che il conto corrente n. 77712/1000/00001749 e il deposito amministrato n. 77712/3100/01083625, giacente presso l'istituto di credito INTESA
SANPAOLO, risultino cointestati a e . CP_1 Parte_1
La divisione del credito per saldo attivo del conto corrente e del deposito amministrato deve essere attuata mediante assegnazione, a ciascuna delle parti in causa, della quota di spettanza del 50% del credito stesso.
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2. Sulle spese di lite.
Le spese vanno interamente compensate, poiché, nel giudizio di divisione, quale volto a realizzare gli interessi di tutti i condividenti, in assenza di comportamenti processuali di ingiustificata resistenza, che nella specie non si ravvisano, essendo la parte convenuta rimasta contumace, non è configurabile la soccombenza di alcuna delle parti rispetto alle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attrice, dispone lo scioglimento della comunione, esistente tra e , in ragione di quota Parte_1 CP_1
pari al 50% ciascuna, quale avente ad oggetto il credito per saldo attivo del conto corrente n. 77712/1000/00001749 e del deposito amministrato n.
77712/3100/01083625, giacente presso l'istituto di credito INTESA
SANPAOLO, e, per l'effetto,
-assegna all'attrice il 50% del credito per saldo attivo del Parte_1
descritto conto corrente e del descritto deposito amministrato, risultante al momento della presente sentenza;
-assegna al convenuto il residuo 50% del credito per saldo attivo CP_1
del conto corrente medesimo e del deposito amministrato medesimo, risultante al momento della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Paola, 26.02.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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