CA
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 872/2022 promossa in grado di appello d a in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Nivola e Antonino Rizzo.
-APPELLANTE – Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Faraci. Controparte_1
-APPELLATO -
All'udienza del 19 settembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 30/6/2022 il G.L. del Tribunale di Trapani, pronunciando in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato l'irripetibilità Controparte_1 dell'indebito liquidato dall' a titolo di maggiorazione sull' assegno sociale nel Pt_1 periodo dall'1/11/2019 al 30/11/2021 pari ad € 5.304,96. Ha ritenuto il G.L. che rispetto all'iniziativa assunta dall' dovuta al ricalcolo della Pt_1 prestazione nascente dal superamento dei limiti reddituali per maggiori redditi accertati in conseguenza della liquidazione operata nel 2019 della pensione di vecchiaia a favor del coniuge , doveva ritenersi operante il principio emergente dalla disciplina Persona_1 dell'indebito assistenziale per effetto del quale dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in ordine al dolo dell'interessata, le somme erogate potevano ritenersi ripetibili soltanto a partire dal provvedimento che aveva accertato l'indebito (4/11/2021).
Contro la sentenza di primo grado insorge l' il quale insiste nella legittimità della Pt_1 propria azione di recupero sul presupposto che dovendosi ricondurre la disciplina dell'assegno sociale sotto la sfera applicativa del combinato disposto degli artt. 53 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/1991 il recupero posto in essere doveva ritenersi tempestivo con riferimento al fatto che esso era intervenuto entro l'anno successivo a quello in cui i redditi della ricorrente e del coniuge erano stati resi noti mediante le dichiarazioni di redditi presentate nel 2020. Resiste la con memoria nella quale precisa i principi preordinati a regolamentare CP_1
l'indebito delle prestazioni assistenziali , la cui rimeditazione da parte della giurisprudenza di legittimità, ha condotto a formulare una regola propria di tale categoria di indebito secondo la quale “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile soltanto successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. E ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a propri escludano un qualsivoglia affidamento in capo al pensionato. Ciò premesso, l'appello appare fondato per quanto di ragione. E' anzitutto necessaria una premessa allo scopo di mettere ordine nella complessa materia dell'indebito previdenziale/assistenziale caratterizzata dalla sovrapposizione di vicende normative e correnti giurisprudenziali via via innovative. Agiscono invero due distinti ordini di tutele . Il primo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 52 Legge n. 88/89 e dell'art. 13 Legge 412/1991 . Secondo l'art. 52 Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…) Siffatta disciplina è stata rivisitata dal legislatore con disposizione di interpretazione autentica (art. 13 Legge 412/1991) essendosi stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. 2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Ne è scaturita una regola di relazione in ragione della quale, anche in assenza di una condotta dolosa da parte del percettore , egli potrà essere obbligato alla restituzione laddove l' provveda tempestivamente entro i cennati termini decadenziali alle Pt_1 operazioni di accertamento e di recupero (art. 13 comma 2°). Quanto all'indebito c.d. assistenziale, riguardante tutte le altre prestazioni sociali prive di copertura contributiva, esso viene di norma fatto rientrare nella generale disciplina dell'art. 2033 c.c. il cui rigore è stato tuttavia mitigato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotto nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente. Si è giunti in tal modo al riconoscimento di un principio unificatore operante sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria per cui , in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento. Con questa peculiarità che mentre per l'indebito disciplinato dagli articoli 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/1991 la disciplina è quella tipizzata dal legislatore e sottoposta a condizioni e termini ivi codificati, con riferimento all'indebito assistenziale, determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, l'orientamento della S.C. è nel senso che l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 12608/2020). Posto il superiore assunto, deve pur tuttavia darsi atto che la materia dell'assegno sociale
è soggetta ad un ordinamento autonomo che sovraintende all'esercizio della facoltà di recupero da parte dell'ente previdenziale . Opera al riguardo il disposto di cui all'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 : “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Nella medesima direzione muove l'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 : “ Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”. Diversamente dall'impostazione impressa dalla sentenza impugnata, il compendio normativo appena citato restituisce allora un sistema che, a regime, impone all'ente erogatore di operare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo (“conguaglio”) della prestazione sociale sulla base dei redditi effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento. E poiché nel caso della la concorrenza della ulteriore fonte reddituale si è avuta a CP_1 partire dal 1/11/2019 (data dalla liquidazione della pensione cat. VO del coniuge
[...]
) ne deriva che la prima nota di recupero inviata dall' il 4/11/2021 - deve Per_1 Pt_1 ritenersi non rispettosa del termine di legge rispetto al recupero a valere sull'annualità 2019 e 2020 . Di contro deve ritenersi che il recupero sia stato tempestivamente effettuato con riferimento all'annualità 2021. Di tanto la sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata mentre l'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 320/2022 emessa dal
Tribunale di Trapani il 30 giugno 2022, dichiara irripetibile l'indebito erogato negli anni 2019 e 2020. Rigetta nel resto il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Palermo 19 settembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco