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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/12/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Marta Speciale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Filippone
e
(c.f. nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco PE Formica
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/06/2008 in Polistena (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19, part II serie A anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli PE (28/06/2009) e Persona_1
(29/06/2013), hanno riferito che con provvedimento del 18/04/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2. la casa coniugale, sita in Polistena alla via R. Pizzarelli n. 16, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
3. il sig. provvederà a trasferire la propria residenza;
Controparte_1
4. i figli PE e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1
i coniugi e continueranno a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in
Polistena RC), alla Via Rocco Pizzarelli n. 16. Modalità di visita, di incontro e di convivenza con il genitore, in ragione dell'età degli interessati, saranno concordate direttamente dalle parti interessate agli incontri, fermo restando la necessità di assicurare mantenimento del legame genitoriale e di quello parentale anche con i prossimi congiunti.
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli ed alla corresponsione delle CP_1 spese straordinarie per loro necessarie (mediche, comprese quelle dentistiche, scolastiche, ricreative) nei limiti delle proprie possibilità economiche, sforzandosi si assicurare ai figli le somme già concordate in sede di separazione consensuale, corrispondendole con le modalità che verranno, di volta in volta, concordate dalle parti.
6. entrambi i genitori si impegnano a vigilare sull'istruzione, sull'educazione, la crescita, la cura e l'assistenza dei figli.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
28/06/2008 in Polistena (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19, part II serie A anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli PE
(28/06/2009) e (29/06/2013), hanno riferito che con provvedimento del Persona_1
18/04/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1 in data 28/06/2008 in Polistena (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 19, part II serie A anno 2008) alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2. la casa coniugale, sita in Polistena alla via R. Pizzarelli n. 16, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
3. il sig. provvederà a trasferire la propria residenza;
Controparte_1
4. i figli PE e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 entrambi i coniugi e continueranno a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in Polistena RC), alla Via Rocco Pizzarelli n. 16. Modalità di visita, di incontro e di convivenza con il genitore, in ragione dell'età degli interessati, saranno concordate direttamente dalle parti interessate agli incontri, fermo restando la necessità di assicurare mantenimento del legame genitoriale e di quello parentale anche con i prossimi congiunti.
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli ed alla corresponsione CP_1 delle spese straordinarie per loro necessarie (mediche, comprese quelle dentistiche, scolastiche, ricreative) nei limiti delle proprie possibilità economiche, sforzandosi si assicurare ai figli le somme già concordate in sede di separazione consensuale, corrispondendole con le modalità che verranno, di volta in volta, concordate dalle parti.
6. entrambi i genitori si impegnano a vigilare sull'istruzione, sull'educazione, la crescita, la cura e l'assistenza dei figli.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Marta Speciale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Filippone
e
(c.f. nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco PE Formica
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/06/2008 in Polistena (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19, part II serie A anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli PE (28/06/2009) e Persona_1
(29/06/2013), hanno riferito che con provvedimento del 18/04/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2. la casa coniugale, sita in Polistena alla via R. Pizzarelli n. 16, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
3. il sig. provvederà a trasferire la propria residenza;
Controparte_1
4. i figli PE e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1
i coniugi e continueranno a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in
Polistena RC), alla Via Rocco Pizzarelli n. 16. Modalità di visita, di incontro e di convivenza con il genitore, in ragione dell'età degli interessati, saranno concordate direttamente dalle parti interessate agli incontri, fermo restando la necessità di assicurare mantenimento del legame genitoriale e di quello parentale anche con i prossimi congiunti.
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli ed alla corresponsione delle CP_1 spese straordinarie per loro necessarie (mediche, comprese quelle dentistiche, scolastiche, ricreative) nei limiti delle proprie possibilità economiche, sforzandosi si assicurare ai figli le somme già concordate in sede di separazione consensuale, corrispondendole con le modalità che verranno, di volta in volta, concordate dalle parti.
6. entrambi i genitori si impegnano a vigilare sull'istruzione, sull'educazione, la crescita, la cura e l'assistenza dei figli.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
28/06/2008 in Polistena (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 19, part II serie A anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli PE
(28/06/2009) e (29/06/2013), hanno riferito che con provvedimento del Persona_1
18/04/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1 in data 28/06/2008 in Polistena (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 19, part II serie A anno 2008) alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2. la casa coniugale, sita in Polistena alla via R. Pizzarelli n. 16, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
3. il sig. provvederà a trasferire la propria residenza;
Controparte_1
4. i figli PE e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 entrambi i coniugi e continueranno a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in Polistena RC), alla Via Rocco Pizzarelli n. 16. Modalità di visita, di incontro e di convivenza con il genitore, in ragione dell'età degli interessati, saranno concordate direttamente dalle parti interessate agli incontri, fermo restando la necessità di assicurare mantenimento del legame genitoriale e di quello parentale anche con i prossimi congiunti.
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli ed alla corresponsione CP_1 delle spese straordinarie per loro necessarie (mediche, comprese quelle dentistiche, scolastiche, ricreative) nei limiti delle proprie possibilità economiche, sforzandosi si assicurare ai figli le somme già concordate in sede di separazione consensuale, corrispondendole con le modalità che verranno, di volta in volta, concordate dalle parti.
6. entrambi i genitori si impegnano a vigilare sull'istruzione, sull'educazione, la crescita, la cura e l'assistenza dei figli.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola