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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28923/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28923/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FAVIA GUIDO ( ) VIA SANTA MARIA VALLE, 3 20123 MILANO;
C.F._2
,elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI, 57 20144 MILANO presso il difensore avv.
SAPORITI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICARDI Controparte_1 C.F._3
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 21 20129 MILANO presso il difensore avv. PICARDI MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa r.g.n. 28923/2021
Il sig. con atto di citazione notificato in data 29.3.2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. proponendo le seguenti domande : in via principale: 1) accertare e Controparte_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 2038 C. C., l'obbligo del Sig. di corrispondere al Sig. Controparte_1 il valore dei beni di cui alla fattura F.lli Beretta n. 364/2016 per un importo di € 3.300,00 e Pt_1 di cui alla fattura Mantua Bagni S.r.l. n. 1270/2016 per un importo di € 36.792,94; 2) conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 somma complessiva di € 40.092,94, o quella diversa somma risultante all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 26 aprile 2017 al saldo effettivo;
in via subordinata: 4) accertare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 C. C. del Sig. a Parte_2 danno del Sig. per l'importo di € 40.092,94, o quella diversa somma risultante Parte_1 all'esito del presente giudizio;
5) conseguentemente, condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 40.092,94, o quella diversa somma risultante all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 26 aprile 2017 al saldo effettivo.
Si è costituito in giudizio il convenuto resistendo alle domande proposte dall'attore e chiedendo :
(a) dichiarare inammissibile e preclusa la domanda attorea, o in subordine, inammissibile, preclusa
e/o infondata, conseguentemente respingendola in tutto o in parte;
(b) condannare l'attore ex art.
96 c.p.c.; (c) con il favore delle spese ed onorari di giustizia
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., sono state assunte le prove orali ed all'udienza del 18.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'attore ha allegato di avere stipulato in data 1.6.2015 con il convenuto un contratto preliminare di compravendita con il quale si impegnava ad acquistare l'immobile ad uso abitativo sito in
Milano , viale Monte Nero n. 48, in corso di ristrutturazione al momento della stipulazione del contratto al prezzo di euro 750.000,00 per il bene principale oltre ad euro 380.000 per la pagina 2 di 8 realizzazione dell'ascensore, versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro
500.000,00 e l'ulteriore somma di euro 100.000,00 con l'accordo che il venditore avrebbe eseguito a regola d'arte tutte le opere edili descritti nel capitolato prestazionale e nelle schede tecniche allegate al contratto;
che, non avendo il venditore ultimato i lavori alla data stabilita del
30.11.2015 e differita per tale ragione su richiesta del promittente venditore la data di stipulazione del rogito al 9.3.2016, in ragione del grave inadempimento contrattuale, denunciato con lettera in data 14.3.2016 ed attestate le condizioni dell'immobile con relazione in data
5.4.2016 dell'architetto con lettera del 9.6.2016 l'attore aveva comunicato il recesso dal Tes_1 contratto preliminare di compravendita, intimando al promittente venditore il pagamento del doppio della caparra confirmatoria oltre alla restituzione degli ulteriori acconti versati e che il giudizio, promosso dall'attore nei confronti del convenuto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si era concluso con l'accertamento della legittimità del recesso per grave inadempimento e la condanna del convenuto a restituire il doppio della caparra confirmatoria oltre agli acconti versati, con pronuncia confermata dalla Corte d'Appello.
Ciò premesso, ha dedotto di avere chiesto al convenuto con lettera del 26.4.2017 la restituzione dei seguenti beni : l'impianto elettrico di cui alla fattura F.lli Beretta n. 364/2016 per un importo di euro 3.300,00 e i pezzi per i bagni di cui alla fattura Mantua Bagni n. 1270/2016 per un importo di euro 36.792,94 o in alternativa il loro controvalore pari ad euro 40.092,94. Ha allegato che tali beni sarebbero stati installati dal convenuto nell'appartamento di viale
Montenero n. 48 in corso di ristrutturazione in funzione del contratto preliminare stipulato tra le parti e che sarebbero stati venduti a terzi attraverso la vendita dell'intero immobile. Ha invocata l'applicazione del disposto di cui all'art. 2038 c.c. ed ha precisato di non avere alcun interesse alla restituzione dei menzionati beni , “utilizzati da oltre 4 anni e che andrebbero smantellati dall'appartamento “ ( p. 5 dell'atto di citazione ) ceduto a terzi ed ha quindi chiesto il pagamento di una somma corrispondente al prezzo pagato per il loro acquisto. Ha proposto, in via principale domanda diretta al pagamento della somma di euro 40.092,94 o di quella diversa accertata, a norma del disposto di cui all'art. 2038 c.c., e, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento della stessa somma a titolo di arricchimento senza causa.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, in quanto preclusa dal giudicato derivante dalla pronuncia resa all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'attore e diretto ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare per grave inadempimento e la condanna del convenuto al pagamento del pagina 3 di 8 doppio della caparra confirmatoria ed al la restituzione dell'acconto e per violazione del disposto di cui all'art. 1385 c.c., per avere l'attore scelto di recedere dal contratto chiedendo il pagamento del doppio della caparra anziché domandare il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata consegna dell'immobile venduto, così precludendosi la possibilità di chiedere danni ulteriori. Nel merito ha contestato il difetto di prova dell'installazione dei beni acquistati dall'attore nell'immobile oggetto del preliminare di compravendita e, in subordine, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti dell'art. 2038 c.c. , con riferimento tanto allo stato soggettivo del convenuto ( malafede ) quanto per l'oggettiva inseparabilità dei materiali dal bene immobile, e la mancanza di aumento di valore del bene immobile.
E' infondata l'eccezione preliminare del convenuto di inammissibilità delle domande proposte dall'attore in ragione del giudicato formatosi a seguito della pronuncia resa dal Tribunale di
Milano e confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la quale è stata accertata la legittimità del recesso dell'attore dal contratto preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà del convenuto e quest'ultimo è stato condannato al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ( pari ad euro 1.000.0000 ) ed alla restituzione dell'acconto versato ( pari ad euro
100.000 )
La domanda non è preclusa dal disposto di cui all'art. 1385 c.c. , posto che è certo che la parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto in seguito all'inadempimento dell'altra parte chiedendo il pagamento del doppio della caparra, accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, quindi, pretendere ulteriori e maggiori danni ( cfr Cass. 28573/2013 ; in senso conforme Cass.
26206/2017 ), tuttavia nel caso in esame l'attore non ha agito per ottenere il risarcimento di danni conseguenti all'inadempimento al contratto preliminare di compravendita, bensì per la restituzione di spese sostenute per l'acquisto di manufatti e per opere destinate alla ristrutturazione dell'immobile e funzionali al suo acquisto, invocando l'applicazione del disposto di cui all'art. 2038 c.c.
Tanto meno la domanda è preclusa dal divieto di parcellizzazione del credito, posto che il credito è sorto in data successiva alla proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , essendo stato il ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 11.7.2016 mentre le fatture di cui si chiede il rimborso sono state emesse in data 30.11.2016 ( cfr doc. 10 e 11 di parte attrice ) e pagate nel dicembre
2016 ( doc.. 13 e 14 di parte attrice )
pagina 4 di 8 Nel merito si osserva quanto segue.
In principalità l'attore ha chiesto il pagamento della somma di euro 40.092,94, corrispondenti alle spese sostenute per l'acquisto dei manufatti del bagno e per i lavori riferiti all'impianto elettrico, a norma dell'art. 2038 comma 2° c.c.
La domanda è infondata.
Infatti, per quanto risulti dimostrato che l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti e risoltosi per recesso per grave inadempimento da parte dell'attore sia stato ceduto a terzi con contratto stipulato il 31.5.2018 ( cfr doc. 2 di parte convenuta ), non è provato che i beni acquistati dall'attore siano stati ceduti agli acquirenti unitamente all'immobile, difettando la prova della loro installazione all'interno dell'unità immobiliare.
Invero dalla perizia tecnica dell'arch del 16.3.2016 - di pochi giorni successiva alla Tes_1 comunicazione di recesso dal contratto preliminare da parte dell'attore comunicato con raccomandata del 14.3.2016 - risulta che non erano stati completati i lavori relativi all'impianto elettrico l'impianto elettrico ( cfr “ .. risultano non effettuati salvavita a valle del contatore generale quale elemento di protezione e parte degli allacciamenti condominiali sopra descritti ..”
) e, quanto ai manufatti dei bagni, si legge che “ la fornitura e posa dei vari sanitari, rubinetterie e radiatori .. bagno non risulta realizzata.
I testimoni escussi hanno negato la presenza nei bagni dei manufatti acquistati dall'attore, essendo l'immobile privo di sanitari allorchè è stata ristrutturato a seguito della vendita realizzata il 31.5.2018 ( cfr verbale udienza del 22.5.2024, testimone , acquirente Testimone_2 dell'immobile : “ alla stipula del preliminare la casa era a rustico nel senso che non via era il parquet sui pavimenti ed i bagni ( in numero di tre ) erano privi di pavimento, forse vi era il water in un uno dei tre bagni, non vi erano le piastrelle né a parete né a pavimento. “ ; testimone
, marito dell'acquirente dell'immobile: “ Alla data di stipulazione del preliminare, Testimone_3 credo nel maggio 2018, abbiamo preso possesso della casa ed iniziato i lavori di ristrutturazione,
Confermo che allorchè abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione i bagni erano privi di sanitari e di piastrelle sia ai muri che alle pareti. La casa era priva di pavimenti. Vi era solo la predisposizione per il bagno turco in uno dei bagni, nel senso che vi era una struttura muraria all'interno della quale vi erano delle mattonelle. Cap. 4 confermo la circostanza i bagni ed il relativo arredamento ( sanitari e mobili e rubinetti ) è stato realizzato su misura secondo le disposizione mie e di mia moglie “ ; testimone architetto che si è occupato della Tes_4
pagina 5 di 8 ristrutturazione dell'immobile a seguito della vendita del 31.5.2018 : “… allorchè sono stati sospesi i lavori nel 2016 l'appartamento era allo stato grezzo, nel senso che non vi erano i pavimenti ed i bagni erano privi di pavimenti e piastrelle, non vi erano né i sanitari né gli arredi.
Erano state predisposti gli attacchi per i sanitari. Cap. 4 confermo la circostanza , l'appartamento
è stato ristrutturato secondo le istruzioni fornite dai nuovi proprietari che hanno deciso i sanitari e gli arredi dei bagni ed i pavimenti. Cap. 5 Era stato creato in uno dei bagni in data antecedente al 2018 la predisposizione per il bagno turco , mi riferisco alla struttura muraria, agli attacchi per la luce , l'acqua e lo spazio per il motore. Non ho realizzato io le finiture del bagno turco come riprodotto nella fotografia che mi viene mostrata. “. ). Del resto è lo stesso attore ad avere riferito nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello che “ per quanto riguarda i sanitari e gli arredi dei bangi , essi sono stati regolarmente acquistati e sono tuttora giacenti [ 2 ottobre 2017 data di deposito della memorie ] presso il magazzino della Mantua Bagni s.r.l. come da bolle di consegna del 3 agosto 2015, del 3 settembre 2015 e del 9 dicembre 2015 ..” ( cfr doc. 1 convenuto p. 28 ) Tale affermazione trova riscontro nelle bolle di consegna richiamate che indicano che la merce non venne trasportata nel luogo di destinazione bensì trattenuta in conto deposito presso la Mantua Bagni s.r.l. ( cfr doc. 3 di parte convenuta ).
Quanto all'impianto elettrico, la fattura prodotta dall'attore è assolutamente generica ( cfr fattura n. 364 del 30.11.2016 “ fattura per lavori elettrici eseguiti c/o Vs appartamento in viale Monte
Nero n. 48 Milano “ ) ed è successiva al recesso dal contratto preliminare ed all'introduzione del giudizio diretto ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. La perizia dell'arch dimostra la parziale esecuzione esecuzione dei lavori Tes_1 relativi all'impianto elettrico. La fattura di per sé non è documento idoneo alla prova dell'esecuzione dei lavori e l'unica prova offerta dall'attore in ordine all'esecuzione dei lavori è costituita dalla perizia dell'arch. che è anteriore all'emissione della fattura. Non risulta in Tes_1 alcun modo dimostrato che i lavori siano stati realizzati in epoca antecedente al recesso dal contratto preliminare ed è poco verosimile che siano stati realizzati successivamente alla risoluzione del contratto preliminare. Va aggiunto che la distinta di bonifico non porta la firma del disponente , così da non risultare provato il pagamento, in assenza dell'estratto conto dell'attore.
La perizia realizzata dal geom ( perito estimatore nel processo esecutivo avviato Per_1 dall'attore contro il convenuto ) non dimostra che l'immobile fosse dotato di sanitari installati e funzionanti , essendo la perizia nel giugno 2019, mentre l'asserita fornitura risale al 2016 ed pagina 6 di 8 secondo preliminare di compravendita è del 31.5.2018 ed con tale contratto il convenuto assumeva l'obbligo di consegnare un immobile corredato di impianti ed accessori.
Per le ragioni esposte, non risultando provato che la merce/lavori siano entrati nella disponibilità del convenuto, va respinta la domanda ex art. 2038 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è preclusa dal disposto di cui all'art. 2042 c.c. , essendo tale azione prevista per quelle situazioni prive di un rimedio riconosciuto dalla legge ( cfr Cass.
27008 del 18.10.2024 “ Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.” ) e non, come nel caso di specie, in cui la domanda sia stata respinta per difetto di prova. Del resto la domanda risulta priva di fondamento nel merito, posto che l'incremento di valore dell'immobile tra la prima compravendita e la seconda ( da 750.000 a
1.085.000 ) non è certo dovuta all'installazione degli accessori del bagno ed ai lavori sull'impianto elettrice ( del valore complessivo di euro 40.092,94 ) bensì all'enorme incremento del valore degli immobili nell'arco di tre anni ( dal 2015 al 2018 ) ed alla varianti operate sull'immobile a seguito delle opere edili, come risulta dal contratto di compravendita.
Per tutte le ragioni esposte, devono respingersi tutte le domande proposte dall'attore.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ), l'attore va condannato a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati per tutte le fasi del giudizio i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa.
La mera soccombenza nel giudizio non giustifica la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in assenza di prova di un'attività difensiva che esorbiti l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
pagina 7 di 8 condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del giudizio che liquida in Controparte_1 euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva
Milano, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28923/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FAVIA GUIDO ( ) VIA SANTA MARIA VALLE, 3 20123 MILANO;
C.F._2
,elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI, 57 20144 MILANO presso il difensore avv.
SAPORITI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICARDI Controparte_1 C.F._3
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 21 20129 MILANO presso il difensore avv. PICARDI MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa r.g.n. 28923/2021
Il sig. con atto di citazione notificato in data 29.3.2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. proponendo le seguenti domande : in via principale: 1) accertare e Controparte_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 2038 C. C., l'obbligo del Sig. di corrispondere al Sig. Controparte_1 il valore dei beni di cui alla fattura F.lli Beretta n. 364/2016 per un importo di € 3.300,00 e Pt_1 di cui alla fattura Mantua Bagni S.r.l. n. 1270/2016 per un importo di € 36.792,94; 2) conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 somma complessiva di € 40.092,94, o quella diversa somma risultante all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 26 aprile 2017 al saldo effettivo;
in via subordinata: 4) accertare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 C. C. del Sig. a Parte_2 danno del Sig. per l'importo di € 40.092,94, o quella diversa somma risultante Parte_1 all'esito del presente giudizio;
5) conseguentemente, condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 40.092,94, o quella diversa somma risultante all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 26 aprile 2017 al saldo effettivo.
Si è costituito in giudizio il convenuto resistendo alle domande proposte dall'attore e chiedendo :
(a) dichiarare inammissibile e preclusa la domanda attorea, o in subordine, inammissibile, preclusa
e/o infondata, conseguentemente respingendola in tutto o in parte;
(b) condannare l'attore ex art.
96 c.p.c.; (c) con il favore delle spese ed onorari di giustizia
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., sono state assunte le prove orali ed all'udienza del 18.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'attore ha allegato di avere stipulato in data 1.6.2015 con il convenuto un contratto preliminare di compravendita con il quale si impegnava ad acquistare l'immobile ad uso abitativo sito in
Milano , viale Monte Nero n. 48, in corso di ristrutturazione al momento della stipulazione del contratto al prezzo di euro 750.000,00 per il bene principale oltre ad euro 380.000 per la pagina 2 di 8 realizzazione dell'ascensore, versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro
500.000,00 e l'ulteriore somma di euro 100.000,00 con l'accordo che il venditore avrebbe eseguito a regola d'arte tutte le opere edili descritti nel capitolato prestazionale e nelle schede tecniche allegate al contratto;
che, non avendo il venditore ultimato i lavori alla data stabilita del
30.11.2015 e differita per tale ragione su richiesta del promittente venditore la data di stipulazione del rogito al 9.3.2016, in ragione del grave inadempimento contrattuale, denunciato con lettera in data 14.3.2016 ed attestate le condizioni dell'immobile con relazione in data
5.4.2016 dell'architetto con lettera del 9.6.2016 l'attore aveva comunicato il recesso dal Tes_1 contratto preliminare di compravendita, intimando al promittente venditore il pagamento del doppio della caparra confirmatoria oltre alla restituzione degli ulteriori acconti versati e che il giudizio, promosso dall'attore nei confronti del convenuto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si era concluso con l'accertamento della legittimità del recesso per grave inadempimento e la condanna del convenuto a restituire il doppio della caparra confirmatoria oltre agli acconti versati, con pronuncia confermata dalla Corte d'Appello.
Ciò premesso, ha dedotto di avere chiesto al convenuto con lettera del 26.4.2017 la restituzione dei seguenti beni : l'impianto elettrico di cui alla fattura F.lli Beretta n. 364/2016 per un importo di euro 3.300,00 e i pezzi per i bagni di cui alla fattura Mantua Bagni n. 1270/2016 per un importo di euro 36.792,94 o in alternativa il loro controvalore pari ad euro 40.092,94. Ha allegato che tali beni sarebbero stati installati dal convenuto nell'appartamento di viale
Montenero n. 48 in corso di ristrutturazione in funzione del contratto preliminare stipulato tra le parti e che sarebbero stati venduti a terzi attraverso la vendita dell'intero immobile. Ha invocata l'applicazione del disposto di cui all'art. 2038 c.c. ed ha precisato di non avere alcun interesse alla restituzione dei menzionati beni , “utilizzati da oltre 4 anni e che andrebbero smantellati dall'appartamento “ ( p. 5 dell'atto di citazione ) ceduto a terzi ed ha quindi chiesto il pagamento di una somma corrispondente al prezzo pagato per il loro acquisto. Ha proposto, in via principale domanda diretta al pagamento della somma di euro 40.092,94 o di quella diversa accertata, a norma del disposto di cui all'art. 2038 c.c., e, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento della stessa somma a titolo di arricchimento senza causa.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, in quanto preclusa dal giudicato derivante dalla pronuncia resa all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'attore e diretto ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare per grave inadempimento e la condanna del convenuto al pagamento del pagina 3 di 8 doppio della caparra confirmatoria ed al la restituzione dell'acconto e per violazione del disposto di cui all'art. 1385 c.c., per avere l'attore scelto di recedere dal contratto chiedendo il pagamento del doppio della caparra anziché domandare il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata consegna dell'immobile venduto, così precludendosi la possibilità di chiedere danni ulteriori. Nel merito ha contestato il difetto di prova dell'installazione dei beni acquistati dall'attore nell'immobile oggetto del preliminare di compravendita e, in subordine, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti dell'art. 2038 c.c. , con riferimento tanto allo stato soggettivo del convenuto ( malafede ) quanto per l'oggettiva inseparabilità dei materiali dal bene immobile, e la mancanza di aumento di valore del bene immobile.
E' infondata l'eccezione preliminare del convenuto di inammissibilità delle domande proposte dall'attore in ragione del giudicato formatosi a seguito della pronuncia resa dal Tribunale di
Milano e confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la quale è stata accertata la legittimità del recesso dell'attore dal contratto preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà del convenuto e quest'ultimo è stato condannato al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ( pari ad euro 1.000.0000 ) ed alla restituzione dell'acconto versato ( pari ad euro
100.000 )
La domanda non è preclusa dal disposto di cui all'art. 1385 c.c. , posto che è certo che la parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto in seguito all'inadempimento dell'altra parte chiedendo il pagamento del doppio della caparra, accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, quindi, pretendere ulteriori e maggiori danni ( cfr Cass. 28573/2013 ; in senso conforme Cass.
26206/2017 ), tuttavia nel caso in esame l'attore non ha agito per ottenere il risarcimento di danni conseguenti all'inadempimento al contratto preliminare di compravendita, bensì per la restituzione di spese sostenute per l'acquisto di manufatti e per opere destinate alla ristrutturazione dell'immobile e funzionali al suo acquisto, invocando l'applicazione del disposto di cui all'art. 2038 c.c.
Tanto meno la domanda è preclusa dal divieto di parcellizzazione del credito, posto che il credito è sorto in data successiva alla proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , essendo stato il ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 11.7.2016 mentre le fatture di cui si chiede il rimborso sono state emesse in data 30.11.2016 ( cfr doc. 10 e 11 di parte attrice ) e pagate nel dicembre
2016 ( doc.. 13 e 14 di parte attrice )
pagina 4 di 8 Nel merito si osserva quanto segue.
In principalità l'attore ha chiesto il pagamento della somma di euro 40.092,94, corrispondenti alle spese sostenute per l'acquisto dei manufatti del bagno e per i lavori riferiti all'impianto elettrico, a norma dell'art. 2038 comma 2° c.c.
La domanda è infondata.
Infatti, per quanto risulti dimostrato che l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti e risoltosi per recesso per grave inadempimento da parte dell'attore sia stato ceduto a terzi con contratto stipulato il 31.5.2018 ( cfr doc. 2 di parte convenuta ), non è provato che i beni acquistati dall'attore siano stati ceduti agli acquirenti unitamente all'immobile, difettando la prova della loro installazione all'interno dell'unità immobiliare.
Invero dalla perizia tecnica dell'arch del 16.3.2016 - di pochi giorni successiva alla Tes_1 comunicazione di recesso dal contratto preliminare da parte dell'attore comunicato con raccomandata del 14.3.2016 - risulta che non erano stati completati i lavori relativi all'impianto elettrico l'impianto elettrico ( cfr “ .. risultano non effettuati salvavita a valle del contatore generale quale elemento di protezione e parte degli allacciamenti condominiali sopra descritti ..”
) e, quanto ai manufatti dei bagni, si legge che “ la fornitura e posa dei vari sanitari, rubinetterie e radiatori .. bagno non risulta realizzata.
I testimoni escussi hanno negato la presenza nei bagni dei manufatti acquistati dall'attore, essendo l'immobile privo di sanitari allorchè è stata ristrutturato a seguito della vendita realizzata il 31.5.2018 ( cfr verbale udienza del 22.5.2024, testimone , acquirente Testimone_2 dell'immobile : “ alla stipula del preliminare la casa era a rustico nel senso che non via era il parquet sui pavimenti ed i bagni ( in numero di tre ) erano privi di pavimento, forse vi era il water in un uno dei tre bagni, non vi erano le piastrelle né a parete né a pavimento. “ ; testimone
, marito dell'acquirente dell'immobile: “ Alla data di stipulazione del preliminare, Testimone_3 credo nel maggio 2018, abbiamo preso possesso della casa ed iniziato i lavori di ristrutturazione,
Confermo che allorchè abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione i bagni erano privi di sanitari e di piastrelle sia ai muri che alle pareti. La casa era priva di pavimenti. Vi era solo la predisposizione per il bagno turco in uno dei bagni, nel senso che vi era una struttura muraria all'interno della quale vi erano delle mattonelle. Cap. 4 confermo la circostanza i bagni ed il relativo arredamento ( sanitari e mobili e rubinetti ) è stato realizzato su misura secondo le disposizione mie e di mia moglie “ ; testimone architetto che si è occupato della Tes_4
pagina 5 di 8 ristrutturazione dell'immobile a seguito della vendita del 31.5.2018 : “… allorchè sono stati sospesi i lavori nel 2016 l'appartamento era allo stato grezzo, nel senso che non vi erano i pavimenti ed i bagni erano privi di pavimenti e piastrelle, non vi erano né i sanitari né gli arredi.
Erano state predisposti gli attacchi per i sanitari. Cap. 4 confermo la circostanza , l'appartamento
è stato ristrutturato secondo le istruzioni fornite dai nuovi proprietari che hanno deciso i sanitari e gli arredi dei bagni ed i pavimenti. Cap. 5 Era stato creato in uno dei bagni in data antecedente al 2018 la predisposizione per il bagno turco , mi riferisco alla struttura muraria, agli attacchi per la luce , l'acqua e lo spazio per il motore. Non ho realizzato io le finiture del bagno turco come riprodotto nella fotografia che mi viene mostrata. “. ). Del resto è lo stesso attore ad avere riferito nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello che “ per quanto riguarda i sanitari e gli arredi dei bangi , essi sono stati regolarmente acquistati e sono tuttora giacenti [ 2 ottobre 2017 data di deposito della memorie ] presso il magazzino della Mantua Bagni s.r.l. come da bolle di consegna del 3 agosto 2015, del 3 settembre 2015 e del 9 dicembre 2015 ..” ( cfr doc. 1 convenuto p. 28 ) Tale affermazione trova riscontro nelle bolle di consegna richiamate che indicano che la merce non venne trasportata nel luogo di destinazione bensì trattenuta in conto deposito presso la Mantua Bagni s.r.l. ( cfr doc. 3 di parte convenuta ).
Quanto all'impianto elettrico, la fattura prodotta dall'attore è assolutamente generica ( cfr fattura n. 364 del 30.11.2016 “ fattura per lavori elettrici eseguiti c/o Vs appartamento in viale Monte
Nero n. 48 Milano “ ) ed è successiva al recesso dal contratto preliminare ed all'introduzione del giudizio diretto ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. La perizia dell'arch dimostra la parziale esecuzione esecuzione dei lavori Tes_1 relativi all'impianto elettrico. La fattura di per sé non è documento idoneo alla prova dell'esecuzione dei lavori e l'unica prova offerta dall'attore in ordine all'esecuzione dei lavori è costituita dalla perizia dell'arch. che è anteriore all'emissione della fattura. Non risulta in Tes_1 alcun modo dimostrato che i lavori siano stati realizzati in epoca antecedente al recesso dal contratto preliminare ed è poco verosimile che siano stati realizzati successivamente alla risoluzione del contratto preliminare. Va aggiunto che la distinta di bonifico non porta la firma del disponente , così da non risultare provato il pagamento, in assenza dell'estratto conto dell'attore.
La perizia realizzata dal geom ( perito estimatore nel processo esecutivo avviato Per_1 dall'attore contro il convenuto ) non dimostra che l'immobile fosse dotato di sanitari installati e funzionanti , essendo la perizia nel giugno 2019, mentre l'asserita fornitura risale al 2016 ed pagina 6 di 8 secondo preliminare di compravendita è del 31.5.2018 ed con tale contratto il convenuto assumeva l'obbligo di consegnare un immobile corredato di impianti ed accessori.
Per le ragioni esposte, non risultando provato che la merce/lavori siano entrati nella disponibilità del convenuto, va respinta la domanda ex art. 2038 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è preclusa dal disposto di cui all'art. 2042 c.c. , essendo tale azione prevista per quelle situazioni prive di un rimedio riconosciuto dalla legge ( cfr Cass.
27008 del 18.10.2024 “ Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.” ) e non, come nel caso di specie, in cui la domanda sia stata respinta per difetto di prova. Del resto la domanda risulta priva di fondamento nel merito, posto che l'incremento di valore dell'immobile tra la prima compravendita e la seconda ( da 750.000 a
1.085.000 ) non è certo dovuta all'installazione degli accessori del bagno ed ai lavori sull'impianto elettrice ( del valore complessivo di euro 40.092,94 ) bensì all'enorme incremento del valore degli immobili nell'arco di tre anni ( dal 2015 al 2018 ) ed alla varianti operate sull'immobile a seguito delle opere edili, come risulta dal contratto di compravendita.
Per tutte le ragioni esposte, devono respingersi tutte le domande proposte dall'attore.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ), l'attore va condannato a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati per tutte le fasi del giudizio i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa.
La mera soccombenza nel giudizio non giustifica la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in assenza di prova di un'attività difensiva che esorbiti l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
pagina 7 di 8 condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del giudizio che liquida in Controparte_1 euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva
Milano, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
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