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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Elena Scotti – Presidente rel. ed est.
dott.ssa Annalisa Boido – Giudice
dott.ssa Veronica Zanin – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2670/2018 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PANGRAZZI BARBARA e dell'avv. C.F._2
POZZAN ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAFFONI Controparte_1 C.F._3
MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 21 PARTE CONVENUTA
Oggetto: nullità del testamento – successione dei legittimari
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale - accertare che il convenuto ha indebitamente prelevato dal conto corrente n. 1000/7292 acceso Controparte_1
presso Intesa San Paolo di Borgomanero, somme per complessivi € 299.532,21 (di cui € 200.000,00
in data 22.02.2012 a mezzo bonifico, € 50.000,00 in data 20.06.2012 a mezzo giroconto ed €
49.532,21 con disposizioni bancarie varie, come meglio specificate in atti, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare lo stesso alla restituzione alla massa ereditaria delle predette somme,
o delle maggiori somme che verranno accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi dall'apertura della successione al saldo;
- accertare che il testamento olografo apparentemente redatto da in Borgomanero (RE) in data 07.05.2016 e pubblicato il 16.06.2017 a PE
Ministero Notaio è apocrifo e conseguentemente dichiararne la nullità, con esclusione Persona_2
dalla successione come indegno ai sensi dell'art. 463 n. 6) c.c. del convenuto per avere fatto scientemente uso del falso;
- dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge;
-
previo accertamento della consistenza dell'asse ereditario, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla correlata divisione giudiziale di tutte le somme di denaro cadute in successione nonché alla assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare de quo posto in
Lanusei (NU) secondo le quote di spettanza di ciascun coerede. In via subordinata - accertare e dichiarare ex art. 737 c.c. il convenuto tenuto a conferire alla massa ereditaria Controparte_1
pagina 2 di 21 tutte le somme che gli sono pervenute a titolo di donazione anche indiretta, a mezzo bonifico di €
200.000,00 in data 22.02.2012 e a mezzo giroconto di € 50.000,00 in data 01.06.2012, maggiorate dagli interessi dall'apertura della successione al saldo;
- accertare che il convenuto CP_1
ha indebitamente prelevato dal conto corrente n. 1000/7292 acceso presso Intesa San Paolo
[...]
di Borgomanero, somme per complessivi € 49.532,21, come meglio specificate in atti, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare lo stesso alla restituzione alla massa ereditaria delle predette somme maggiorate degli interessi dall'apertura della successione al saldo;
- previa verifica della consistenza dell'asse ereditario, accertare la lesione della quota di riserva legittima subita dagli attori per effetto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius e conseguentemente disporne la riduzione al fine di reintegrare la quota di legittima spettante a e Parte_1
, con condanna del convenuto al pagamento del relativo conguaglio in denaro;
- Parte_2
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla correlata divisione giudiziale di tutte le somme di denaro cadute in successione nonché alla assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare de quo posto in Lanusei (NU) secondo le quote di spettanza di ciascun coerede. In via istruttoria Si chiede disporsi la rinnovazione della CTU sul testamento olografo apparentemente redatto da a Borgomanero (NO) in data 07.05.2016 al fine di verificarne l'autenticità. PE
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Conclusioni di parte convenuta:
Nel merito: accertato e dichiarato che i trasferimenti di denaro di € 299.532,21 (di cui € 200.000 del
22/02/2012 - € 50.000 del 20/06/2012) dal conto corrente cointestato tra la IG.ra ed il PE
IG. n° 1000/7292 ai conti correnti personali del IG. sono Controparte_1 Controparte_1
avvenuti in esecuzione di un accordo tra la IG.ra ed il figlio in base al PE Controparte_1
quale la titolarità effettiva di tali importi era da intendersi rimasta in capo alla IG.ra che PE
i considerazione dell'età e degli esiti del sinistro stradale occorsole delegava al figlio la gestione di pagina 3 di 21 tali somme (autorizzandolo anche al prelievo ed alla movimentazione di somme dal conto cointestato n° 1000/7292 a titolo di rimborsi per anticipazioni sostenute dal figlio nell'interesse della madre)
sempre e solo a proprio favore di ella;
accertato e dichiarato che tali importi, pari ad € PE
299.532,21, in quanto utilizzati in vita dalla de cuius per quanto argomentato in narrativa e per quanto risulterà all'esito dell'istruttoria, pertanto non facevano e non fanno parte del patrimonio ereditario, per tutte le esposte ragioni, respingere le domande avversarie. Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai soli beni che effettivamente ne fanno parte disponendo l'assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare secondo le quote di spettanza di ciascun coerede. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria: ammettersi i seguenti capitoli di prova per testimoni (da sottoporsi ai soggetti indicati in ciascun capitolo): 1.
Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, quando la IG.ra si trasferì PE
nell'abitazione di Borgomanero, Corso Roma n° 76 disse al figlio di trasferire sul Controparte_1
proprio conto corrente le somme, ricevute da Reale Mutua a titolo di risarcimento per il sinistro stradale che l'aveva vista vittima, precisando che i suddetti importi sarebbero stati comunque suoi e che il figlio avrebbe dovuto prelevarli di volta in volta per pagare quanto ella chiedeva ovvero per sostenere spese ad ella riconducibili;
Testimoni: , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
2. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, nell'arco temporale
[...] Testimone_4
tra il marzo 2010 ed il novembre 2016, la IG.ra si recò a Bologna a far visita al figlio PE
solamente in due occasioni e per la durata di pochi giorni;
Testimoni: Pt_1 Testimone_1
, 3. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta,
[...] Testimone_2 Testimone_3
nell'arco temporale tra il marzo 2010 ed il novembre 2016, la IG.ra si recava ogni PE
venerdì al mercato comunale di Borgomanero, sostenendo spese per acquisti food e non-food per circa € 100,00 ogni volta;
Testimoni: , 4. Vero che, per quanto Testimone_1 Testimone_2
è a mia conoscenza diretta, prima che la IG.ra si trasferisse a Borgomanero il IG. PE
risiedeva nell'immobile di sua proprietà sito in Borgomanero, Viale Marazza n° Controparte_1
pagina 4 di 21 30 della dimensione di 2 locali con servizi;
Testimoni: Testimone_1 Testimone_2
5. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, quando la IG.ra Testimone_4 PE
si trasferì a Borgomanero il IG. prese in locazione un appartamento di 4
[...] Controparte_1
locali più servizi sito in Borgomanero, Corso Roma n° 76, nello stesso immobile ove risiedeva la moglie con i figli, al fine di ospitare la madre e una badante/coadiuvante domestica;
Testimoni:
, 6. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, nell'arco Testimone_1 Testimone_2
temporale tra il dicembre 2014 ed il novembre 2016 il IG. acquistò per conto della Controparte_1
IG.ra sacchi di pellet per riscaldamento domestico per un importo pari ad € 2000 circa PE
per ciascun anno;
Testimoni: , 7. Vero che, per Testimone_1 Testimone_2 Tes_4
quanto è a mia conoscenza diretta, nell'arco temporale tra il marzo 2010 ed il novembre 2016 il IG.
acquisto per conto della IG.ra vestiario per la medesima per un Controparte_1 PE
importo pari ad € 500/800 circa per ciascun anno;
Testimoni: Testimone_1 Tes_2
8. Vero che nell'arco temporale dal 2010 al 2016 la IG.ra durante
[...] Tes_4 PE
le chiacchierate ripeteva spesso che piuttosto che lasciare i soldi ai figli preferiva regalarli ai nipoti,
alle amiche ed alle badanti oppure sprecarli ed usarli per cibi costosi;
Testimoni: Testimone_1
, 9. Vero che, per quanto è a
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
mia conoscenza diretta, nell'arco temporale tra il marzo 2010 ed il novembre 2016 il IG. CP_1
acquistò per conto della IG.ra generi alimentari per la medesima per un
[...] PE
importo pari ad € 3600 circa per ciascun anno;
Testimoni: , Testimone_1 Testimone_2
10. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta nell'anno 2011 e nell'anno 2012 Tes_4
la IG.ra fu accompagnata dal IG. a fare visita ai parenti di Benevento;
PE Controparte_1
Testimoni: 11. Vero che nel periodo dal marzo 2010 al Testimone_1 Testimone_2
dicembre 2014 la IG.ra abitava nell'appartamento di Borgomanero, Corso Roma n° 76, PE
posto a fianco all'appartamento ove vivevo con i miei figli, e Testimone_2 Persona_3
Testimoni: ; 12. Vero che a far data dal mese di aprile 2010 al mese di maggio Testimone_1
pagina 5 di 21 dello stesso anno una IG.ra di nome si occupò, quale badante/coadiuvante domestica, della Per_4
IG.ra ; Testimoni: , 13. Vero che, PE Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
per quanto è a mia conoscenza diretta e con riferimento al capitolo che precede, la IG.ra PE
corrispondeva alla IG.ra un compenso pari ad € 1400 mensili;
Testimoni: Per_4 Testimone_1
; 14. Vero che nel mese di maggio 2010 presentai alla IG.ra ed al IG.
[...] PE CP_1
la mia amica;
Testimoni: ; 15. Vero che a far data
[...] Parte_3 Testimone_1
dal mese di giugno 2010 al mese di agosto del 2012 la IG.ra si occupò, quale Parte_3
badante/coadiuvante domestica della IG.ra ; Testimoni: , PE Testimone_1 Tes_3
16. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta e con riferimento al
[...] Testimone_2
capitolo che precede, la IG.ra corrispondeva alla IG.ra un compenso PE Parte_3
pari ad € 1200 mensili;
Testimoni: , 17. Vero Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che a far data dal mese di giugno 2010 al mese di agosto del 2012 la IG.ra PE
saltuariamente corrispondeva alla IG.ra anche delle mance nell'ordine di 100,00 Parte_3
/ 200,00 oltre alla tredicesima mensilità per complessivi € 13.500 nell'intero periodo, incluso i costi del soggiorno in Sardegna;
Testimoni: , 18. Vero che negli Testimone_1 Testimone_3
anni dal mese di settembre 2012 al dicembre 2014 frequentava la casa della IG.ra una PE
IGnora di nome abitante in Bellinzago Novarese che provvedeva alla preparazione dei Tes_6
pasti e si fermava al pomeriggio per fare compagnia e giocare a carte;
Testimoni: Testimone_1
, 19. Vero che la IG.ra , con riferimento alle circostanze di cui al
[...] Testimone_2 PE
capitolo che precede, corrispondeva alla IG.ra una mancia/ricompensa di € 80,00 al giorno Tes_6
oltre ad € 50,00 settimanali per rimborso spese di carburante;
Testimoni: , Testimone_1
20. Vero che per quanto è a mia conoscenza diretta la IG.ra prestò Testimone_2 PE
l'importo di € 6000 alla IG.ra ; Testimoni: , 21. Vero Tes_6 Testimone_1 Testimone_2
Per_ che nell'anno 2014 frequentava la casa della IG.ra una IGnora di nome che PE
provvedeva alla preparazione dei pasti e si fermava al pomeriggio per fare compagnia e giocare a pagina 6 di 21 carte;
Testimoni: 22. Vero che la IG.ra con Testimone_1 Testimone_2 PE
riferimento alle circostanze di cui al capitolo che precede, corrispondeva una mancia/ricompensa di
€ 80,00 al giorno per complessivi € 25.000 nell'intero periodo;
Testimoni: , Testimone_1
23. Vero che nell'anno 2014 frequentava la casa della IG.ra una IGnora Testimone_2 PE
di nome con la quale la de cuius aveva fatto amicizia;
Testimoni: , CP_2 Testimone_1
24. Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede la IG.ra Testimone_2 PE
ricompensò la IG.ra per la compagnia offerta con un importo complessivo di circa CP_2
5/6.000 euro;
Testimoni: 25. Vero che nell'anno 2014 Testimone_1 Testimone_2
frequentava la casa della IG.ra una IGnora di nome con la quale aveva fatto PE Per_6
amicizia; Testimoni: 26. Vero che nel periodo di cui al Testimone_1 Testimone_2
capitolo che precede la IG.ra ricompensò la IG.ra per la compagnia offerta con PE CP_2
un importo complessivo di circa 800 euro;
Testimoni: , 27. Testimone_1 Testimone_2
Vero che negli anni dal 2010 al 2014 frequentavano la casa della IG.ra una IGnora di PE
nome ed una di nome con la quale la de cuius aveva fatto amicizia;
Testimoni: Per_7 Per_8 [...]
28. Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede la IG.ra Tes_1 Testimone_2 PE
ricompensò le IG.re e per la compagnia offerta con un importo complessivo di
[...] Per_7 Per_8
circa 10/11.000 euro;
Testimoni: , 29. Vero che negli anni dal Testimone_1 Testimone_2
2010 al 2014 frequentava la casa della IG.ra una IGnora di nome , abitante in PE Per_9
Borgomanero, Corso Roma, che svolgeva mansioni di pulizie domestiche e tutto fare;
Testimoni:
, 30. Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede la Testimone_1 Testimone_2
IG.ra ricompensò la IG.ra per il lavoro svolto con un importo complessivo di PE Per_9
circa 20.000 euro;
Testimoni: , 31. Vero che confermo quanto Testimone_1 Testimone_2
dichiarato nel documento a mia firma sub n° 11) che mi si rammostra;
Testimoni: Testimone_1
; 32. Vero che nell'occasione del soggiorno beneventano dell'anno 2012 la IG.ra
[...] PE
consegnò al IG. in difficoltà economiche l'importo di € 10.000 in contanti;
Parte_4
pagina 7 di 21 Testimoni: 33. Vero che nell'occasione dei soggiorni Testimone_1 Testimone_2
beneventani degli anni 2011 e 2012 la IG.ra elargì ai nipoti un importo complessivo di PE
circa € 5000 a titolo di mancia/regalia; Testimoni: , 34. Vero Testimone_1 Testimone_2
che, per quanto è a mia conoscenza diretta, quando la IG.ra si trasferì a Borgomanero il PE
IG. sostenne spese pari ad € 20.000,00 per arredare l'appartamento sito in Controparte_1
Borgomanero, Corso Roma n° 76; Testimoni: , 35. Vero che Testimone_1 Testimone_2
confermo l'elenco di spese sostenute dalla IG.ra negli anni dal 2010 al 2016 di cui PE
all'elenco riportato alle pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta che mi si rammostra
(e qui da intendersi integralmente ritrascritto); Testimoni: , Testimone_1 Testimone_2
36. Vero che la IG.ra , nel periodo dal marzio 2010 al novembre Testimone_4 PE
Per_ 2016, quotidianamente elargiva a ed al fratello mance per la compagnia oltre Testimone_2
che per le promozioni e le festività per complessivi € 150,00 al mese;
Testimoni: Testimone_2
; 37. Vero che confermo il contenuto della dichiarazione a mia firma sub doc. Testimone_1
21); Testimoni: 38. Vero che confermo il contenuto della dichiarazione a mia firma Testimone_2
sub doc. 13); Testimoni: 39. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, Testimone_3
quando la IG.ra si trasferì a nell'appartamento di Borgomanero, via Papa Giovanni PE
XXIII n° 16 il IG. – dal mese di dicembre 2014 al mese di novembre 2016 – Controparte_1
sostenne spese nell'interesse della medesima pari ad € 40.000,00 per arredare l'appartamento,
pagare il canone di locazione e le spese accessorie;
Testimoni: Testimone_4 Testimone_2
40. Vero che la IG.ra negli anni dal 2010 al dicembre 2016 al rientro dalla passeggiata PE
per il mercato settimanale mi riferiva di aver versato un obolo alla parrocchia di importo variabile tra € 200 ed € 500, per complessivi € 20.000 nell'intero periodo;
Testimoni: , Testimone_1
41. Vero che negli anni dal 2010 al 2016 la IG.ra chiedeva Testimone_2 PE
quotidianamente al IG. di consegnarle somme variabili da € 100 a 500 perché Controparte_1
voleva elargire delle mance ad amiche o nipoti o badanti con la specifica che poi lui avrebbe dovuto pagina 8 di 21 prelevare a titolo di rimborso i corrispondenti importi dalle somme bancarie di pertinenza della
IG.ra ; Testimoni: , 42. Vero PE Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4
che, per quanto è a mia diretta conoscenza, la IG.ra negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 PE
frequentava settimanalmente insieme al figlio la Trattoria S.Giorgio di Caltignaga Controparte_1
facendosi carico di pagare il conto per il pranzo per due persone pari ad € 50,00; Testimoni:
; 43. Vero che confermo la dichiarazione da me redatta e che mi si rammostra sub Testimone_7
doc. 22); Testimoni: Massoud Salem;
44. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, nell'anno
2009, nel periodo in cui la IG.ra risiedeva presso l'abitazione del figlio costui PE Parte_2
aveva intimato al sottoscritto ed al IG. di astenersi dal recarsi in visita alla madre Controparte_1
poiché in tale caso non avrebbe consentito loro l'ingresso nell'abitazione; Testimoni: Tes_3
45. Vero che il IG. mi riferì che il fratello gli aveva suggerito di
[...] Controparte_1 Pt_1
acquistare una vettura, da utilizzare per gli spostamenti della IG.ra , beneficiando delle PE
agevolazioni fiscali destinate ai portatori di handicap;
Testimoni: ; 46. Vero che Testimone_1
confermo che le spese condominiali per gli anni dal 2009 al 2014, afferenti l'immobile di Corso
Roma 76, all'epoca da me amministrato ove risiedeva la IG.ra e da ella sostenute per il PE
tramite del figlio sono quantificate come da prospetto che mi si rammostra sub doc. 18, riga CP_1
25; Testimoni: Geom. 47. Vero che su incarico del IG. ho Testimone_8 Controparte_1
esaminato gli estratti conto dei conti correnti n°7292, 14153170 e 8010 (sub doc. 7,8,9) tutti su intesa degli anni dal gennaio 2010 al 31/12/2016; Testimoni: Rag. ; 48. Pt_5 Testimone_9
Vero che confermo la relazione di cui al doc. 24 a mia firma che mi si rammostra;
Testimoni: Rag.
; 49. Vero che le imposte e tasse pagate dal IG. per conto della Testimone_9 Testimone_10
IG.ra e relative ai di lei immobili e redditi risultano quelle di cui al doc. 23 che mi si PE
rammostra; Testimoni: Rag. ; 50. Vero che per quanto è a mia diretta Testimone_9
conoscenza la IG.ra negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 frequentava per qualche ora al PE
giorno il centro diurno della casa di riposo Fondazione Medana di Invorio;
Testimoni: Tes_11
pagina 9 di 21 51. Vero che in qualità di amico di negli anni dal 2010 al 2016 Tes_12 Controparte_1
frequentai l'abitazione nella quale egli viveva con la madre che ben conoscevo;
PE
Testimoni: 52. Vero che la IG.ra in mia presenza ha redatto di suo pugno Tes_5 PE
il testamento olografo che mi si rammostra sub doc. 3); Testimoni: 53. Vero che Tes_5
confermo la dichiarazione a mia firma che mi si rammostra sub doc. 4); Testimoni: 54. Tes_5
Vero che la IG.ra negli anni dal Marzo 2010 al novembre 2016 si recava PE
settimanalmente nel negozio di acconciature e profumeria (di cui sono socio / legale rappresentante)
per tagliare e/o acconciare e/o tingere i capelli sostenendo costi per importi pari ad € 40,00/120,00
ciascuno; 55. Vero che confermo la dichiarazione a mia firma che mi si rammostra sub doc. 12);
Testimoni: o chi per essa;
56. Vero che nel periodo 2010-2016 la IG.ra Testimone_13 PE
era solita recarsi ogni mattina a far colazione al bar Caffè del Borgo sito in Borgomanero viale
[...]
Roma, in compagnia di un'amica di nome;
Testimoni: Tes_14 Testimone_1 Tes_2
57. Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede la IG.ra
[...] PE
sosteneva una spesa di circa € 10/20 pagando per sé e per la propria amica;
Testimoni:
[...]
Testimoni: , 58. Vero che il IG. negli anni Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
dal Marzo 2010 al novembre 2016 si recava settimanalmente presso il negozio Frutta E Verdura
Portone di Borgomanero per acquistare per conto della IG.ra prodotti quali fichi d'india PE
ed uva, oltre ad altra frutta di stagione sostenendo costi per € 60 a settimana;
Testimoni:
[...]
Si indicano a testimoni sui capitoli sopra riferiti: Tes_1 Testimone_1
Borgomanero, Corso Roma 76 Borgomanero, Corso Roma 76 Testimone_2 Testimone_3
Briga Novarese, Via Dante 28 Borgomanero via Papa Giovanni XXIII, n° 16 Tes_4 Tes_4
-Geom. Borgomanero, Via S.Giovanni 38 -Rag. Testimone_8 Testimone_9
Borgomanero, Via S.Giovanni 26 , Via Roma, Nebbiuno -Valli Davide, Vicolo Controparte_3
Turati, . rapp. Borgomanero Corso Roma 86: CP_4 Controparte_5
o chi per essa società , Legale rappresentante Trattoria Testimone_13 Testimone_7
pagina 10 di 21 S.Giorgio, Caltignaga;
***** Ammettersi in prova contraria i seguenti capitoli di prova: 59) vero che dal 2010 al 2017 ho predisposto le dichiarazioni dei redditi del IG. 60) vero che Controparte_1
negli anni in cui il IG. operava in libera professione (2012-2016) era soggetto a Controparte_1
tassazione agevolata dei redditi da lavoro (contribuenti minimi al 5%; 61) vero che su incarico del
IG. comunicavo all'Agenzia delle Entrate la chiusura della di lui partita IVA nei Controparte_1
primi mesi dell'anno 2018 come da doc. 31 che mi si rammostra;
Si indica a testimone sui tre precedenti capitoli: Rag. , Borgomanero, Via S.Giovanni 26. Testimone_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il presente procedimento ha ad oggetto le domande spiegate da e Parte_1
nei confronti di in relazione all'eredità di , Parte_2 Controparte_1 PE
madre delle parti in causa, deceduta il 17/11/2016.
Gli attori, nell'introdurre il giudizio, hanno chiesto accertarsi che, finché era in PE
vita, dal conto corrente cointestato tra la stessa ed il figlio sono stati effettuati, ad CP_1
opera di quest'ultimo, prelievi bancari ed ulteriori operazioni in proprio favore per €
299.532,21 e, di conseguenza, hanno chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione della somma alla massa ereditaria.
Inoltre, gli attori hanno chiesto accertarsi la non autenticità del testamento olografo del
7/5/2016, con cui il denaro della defunta è stato lasciato al figlio , con conseguente CP_1
domanda di declaratoria di nullità del testamento e di apertura della successione legittima.
pagina 11 di 21 Da ultimo, e hanno chiesto accertarsi l'indegnità a Parte_1 Parte_2
succedere di ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., per avere egli scientemente fatto Controparte_1
uso del falso testamento a proprio favore.
In subordine, nell'ipotesi di autenticità del testamento, gli attori hanno chiesto accertarsi l'intervenuta lesione della propria quota di legittima, svolgendo richiesta di reintegrazione e di scioglimento della comunione ereditaria.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le domande avversarie, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita tramite l'effettuazione di c.t.u. grafologica e tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.c.
2. Il testamento olografo
La domanda di accertamento della non autenticità del testamento olografo redatto dalla de cuius il 7/5/2016, con cui quest'ultima ha disposto del proprio denaro in favore del figlio
, deve essere rigettata, avendo la c.t.u., condotta su documenti in originale, CP_1
confermato l'autenticità dello stesso.
La consulente ha riscontrato la chiara sussistenza di elementi di spontaneità e di naturalezza esecutiva della scrittura (pag. 11 – 12 c.t.u.) e, effettuato il confronto con manifestazioni grafiche precedenti e coeve alla stessa, ha riscontrato esservi talune caratteristiche individualizzanti e svariate convergenze (pag. 23 e ss. c.t.u.), che hanno consentito di concludere nel senso della comune provenienza di mano.
La consulente tecnica di parte attrice ha eccepito che la c.t.u. non abbia tenuto in considerazione il dato anamnestico di e le sue condizioni psico-fisiche alla data PE
della stesura del testamento.
pagina 12 di 21 Sul punto, la c.t.u. ha chiarito di aver esaminato le cartelle cliniche, che sono tuttavia ben successive rispetto alla redazione del testamento e non contengono diagnosi di malattie degenerative tali da aver potuto influenzare il gesto grafico.
Quanto alle contestazioni relative all'ispezione della scheda testamentaria, la c.t.u. ha rilevato come la c.t. di parte attrice abbia svolto i propri rilievi con la strumentazione in suo possesso,
senza nulla eccepire circa la presenza di abrasioni o di altre anomalie e, pertanto, non si è reso necessario procedere ad ulteriori indagini.
La c.t. di parte attrice ha, inoltre, osservato come il testamento debba ritenersi frutto di falsificazione per imitazione, tesi che, tuttavia, è stata respinta dalla c.t.u. con logica ed approfondita motivazione, che il Tribunale condivide (cfr. pag. 43 e ss. c.t.u.).
All'accertamento dell'autenticità del testamento olografo di consegue il rigetto PE
della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere del convenuto, essendo risultato destituito di fondamento il presupposto della domanda medesima e, cioè, l'asserita falsità
della scheda testamentaria.
3. Le operazioni bancarie
Gli attori hanno chiesto accertarsi che, finché era in vita, dal conto corrente PE
cointestato tra la stessa ed il figlio sono stati effettuati, ad opera di quest'ultimo, CP_1
prelievi bancari ed ulteriori operazioni in proprio favore per € 299.532,21 e, di conseguenza,
hanno chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione della somma alla massa ereditaria.
Sul punto si osserva come non sia emersa, dagli atti di causa, la prova della natura indebita di tali prelievi, non riscontrandosi elementi che depongano nel senso della mancata autorizzazione o ratifica da parte di . PE
pagina 13 di 21 Le somme di cui ha beneficiato vanno riportate alla massa ereditaria, nella Controparte_1
misura in cui esse costituiscano donazioni nulle poiché prive della forma prescritta dalla legge e non si tratti di esborsi sostenuti nell'interesse della de cuius.
Il convenuto ha dedotto che i trasferimenti di denaro per cui è causa sono avvenuti in esecuzione di un accordo con la propria madre, secondo cui la titolarità effettiva di tali importi era da intendersi rimasta in capo a , con delega al figlio per la gestione delle PE
somme a proprio esclusivo beneficio, sicché gli importi oggetto delle operazioni bancarie contestate sono stati utilizzati al solo fine di sostenere spese in favore della madre.
La sussistenza di un simile accordo è stata contestata dagli attori;
pertanto, sarebbe spettato al convenuto offrirne prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e tale onere non è stato assolto.
A tal proposito occorre in primo luogo considerare che era già Controparte_1
cointestatario del conto corrente da cui le operazioni bancarie sono state disposte e, dunque,
non vi era ragione per far transitare le somme su un diverso conto corrente, posto che il figlio avrebbe potuto gestire il denaro della madre direttamente dal conto cointestato.
La tesi sostenuta dal convenuto, inoltre, non risulta sufficientemente supportata a livello documentale. Non sono, infatti, state prodotte fatture di alcun genere in relazione agli acquisti asseritamente effettuati nell'interesse della madre, né è stata prodotta documentazione attestante l'assunzione delle badanti indicate in atti, né è stata fornita prova dei pagamenti non effettuati in contanti.
I capitoli di prova orale non sono ammissibili per le ragioni già espresse nell'ordinanza istruttoria del 16/11/2022 e va rilevato, altresì, come non siano stati indicati, quali testimoni, i soggetti che avrebbero beneficiato dei versamenti di denaro effettuati nell'interesse di PE
.
[...]
Ad ogni modo, quand'anche la prova orale fosse stata ammessa ed i testimoni avessero confermato il contenuto dei capitoli, non sarebbe stato da ciò possibile ricavare la prova che pagina 14 di 21 l'ipotetico accordo fosse stato adempiuto da parte di non essendo stato Controparte_1
offerto di provare quale fosse la provenienza del denaro utilizzato da per sostenere PE
le proprie spese.
Il convenuto, inoltre, non ha dimostrato e, anzi, non ha nemmeno dedotto di aver effettuato prelievi mensili dai propri conti correnti personali per munirsi del denaro contante necessario per soddisfare le eIGenze della madre, né ha prodotto in giudizio tutti gli estratti dei propri conti correnti, tanto che si è dovuto ricorrere all'ordine di esibizione alla banca ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Dall'esame degli estratti dei conti correnti personali del convenuto risulta una movimentazione non compatibile con l'utilizzo della totalità delle somme entrate nella di lui disponibilità nel soddisfacimento dei bisogni materni, non risultando prelievi di denaro che possano porsi in rapporto di congruità rispetto alle uscite mensili, elencate nell'atto di citazione, asseritamente sostenute nell'interesse della madre.
Per contro, dall'esame degli estratti del conto corrente cointestato, risultano uscite e prelievi di denaro contante tali da consentire di presumere che disponesse di risorse PE
sufficienti per far fronte alle proprie eIGenze di vita quotidiana, anche considerato che la stessa era titolare di pensione pari a € 1.700,00 mensili.
Tuttavia, deve osservarsi come non sia contestato che vi sia stata convivenza tra il convenuto e la de cuius, in un immobile locato da Appare dunque verosimile che, pur Controparte_1
godendo di risorse economiche proprie, una parte del denaro oggetto di PE
contestazione sia stato utilizzato per fronteggiare i bisogni del nucleo familiare, di cui, per un lungo periodo, ha fatto parte anche quale convivente. In via equitativa, per PE
presunzioni in base all'id quod plerumque accidit, può ritenersi che le somme prelevate dal conto corrente cointestato siano state destinate ai bisogni quotidiani, anche abitativi, di nella misura di € 21.512,21, pari alla sommatoria delle voci oggetto di PE
pagina 15 di 21 contestazione diverse dai bonifici per € 200.000,00 e € 50.000,00 e diverse dagli esborsi sostenuti per il rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile.
Risulta, inoltre, in via documentale, che abbia sostenuto spese in favore Controparte_1
della Fondazione Medana, frequentata dalla madre, per complessivi € 16.480,00.
Quanto alle rate relative al pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di cui alla visura prodotta da parte attrice al doc. 18, si osserva come essa risulti di proprietà di , che ne ha conseguentemente pagato il prezzo, restando PE
irrilevante il soggetto che abbia utilizzato tale veicolo.
La somma entrata nella disponibilità di non impiegata per soddisfare Controparte_1
eIGenze della de cuius, è dunque pari a € 233.520,00 (bonifici del 22/2/2012 e del 20/6/2012,
detratto quanto corrisposto alla Fondazione Medana).
Tale importo è superiore rispetto a quello di cui il convenuto poteva disporre.
Nei contratti di conto corrente intestati a più soggetti, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298 c. 2 c.c., in forza del quale opera una presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto, ove non risulti diversamente e tale presunzione è superabile dalla parte interessata provando che le sostanze provengano da uno solo dei cointestatari.
Nel caso di specie, risulta che il conto corrente cointestato sia stato alimentato per la quasi totalità da entrate patrimoniali di . Dalla documentazione in atti, in particolare, PE
risulta che nell'arco temporale in esame il conto corrente sia stato alimentato dalla de cuius tramite il versamento di oltre € 400.000 e dal convenuto tramite il versamento di € 18.240,00.
Ciò consente di superare la presunzione di contitolarità del saldo del conto corrente in parti uguali, risultando una evidente sproporzione tra quanto versato da e quanto PE
versato da con la conseguenza per cui quest'ultimo poteva liberamente Controparte_1
disporre della giacenza nei soli limiti di quanto versato.
pagina 16 di 21 Decurtata tale somma dall'importo di € € 233.520,00, risultano € 215.280,00, che costituiscono donazioni effettuate dalla de cuius al figlio senza la prescritta forma dell'atto pubblico CP_1
e, pertanto, nulle. Ne consegue l'obbligo restitutorio di tale importo alla massa ereditaria,
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale, non ravvisandosi la mala fede ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, disciplinante la ripetizione a seguito di pagamento indebito.
La somma da restituire alla massa ereditaria a carico di pertanto, è pari a Controparte_1
complessivi € 238.943,11.
4. La lesione della quota di legittima e hanno eccepito, per l'ipotesi di validità del testamento Parte_1 Parte_2
olografo di , la lesione della quota ereditaria loro riservata dalla legge in qualità di PE
eredi legittimari.
L'art. 537 c.c. dispone che, se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota di 2/3 del patrimonio ereditario, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Nel caso di specie i figli di sono quattro, dovendo considerarsi anche PE [...]
essendo ininfluente, a tal fine, la circostanza che questi abbia rinunciato all'eredità. Tes_3
La rinuncia da parte dell'erede legittimario, infatti, non comporta l'accrescimento delle quote riservate agli altri eredi legittimari.
Ciò in quanto non può applicarsi la disciplina dell'accrescimento dettata per la successione legittima, posto che in tal caso essa si giustifica con la necessità di assegnare la quota ereditaria rinunciata, mentre nell'ipotesi di successione dei legittimari tale necessità non ricorre e l'accrescimento avrebbe il solo effetto di alterare la quota per legge riservata agli altri soggetti che rivestono tale qualità. Anche il dato letterale dell'art. 537 c.c. depone in tal senso,
pagina 17 di 21 trattandosi di norma chiara nell'affermare che la quota riservata va divisa in parti uguali tra tutti i figli (cfr. nella giurisprudenza di merito, Trib. Forlì, sent. 346/2022).
L'asse ereditario, sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, si compone di beni immobili con un valore stimato e non contestato di € 42.166,70 e di un credito di € 25.000,00, derivante da un'obbligazione di pagamento rateale di cui era PE
beneficiaria. A ciò deve aggiungersi la somma di € 238.943,11, che, secondo l'accertamento sopra condotto, deve essere restituita da all'asse ereditario. Controparte_1
Non si considera, a tal fine, l'autovettura di cui alla visura prodotta da parte attrice al doc. 18,
trattandosi di bene non menzionato da alcuna delle parti quale bene ereditario,
verosimilmente per l'intervenuta alienazione del medesimo o per il suo scarso valore di mercato, tale da non incidere IGnificativamente sulla consistenza della massa ereditaria.
Il relictum, pertanto, è pari a € 306.109,81. Non risultano debiti ereditari.
La quota dei 2/3, riservata agli eredi legittimari, è pari a € 204.073,20. A ciascuno dei quattro figli è riservata, dunque, la somma di € 51.018,30.
Sui beni immobili e sui crediti, non oggetto di disposizione testamentaria, si apre la successione legittima, per cui succedono, in egual misura, i tre figli parti dell'odierno giudizio, che hanno accettato l'eredità materna.
Il valore totale di tali cespiti è di € 67.166,70, per cui la quota di riserva di ciascuno dei figli è
soddisfatta per € 22.388,90.
Dovendo ciascuno di essi ricevere € 51.018,30, erede testamentario delle Controparte_1
somme di denaro, deve corrispondere a ciascun fratello la differenza, pari a € 28.629,40,
dovendo ridursi la disposizione testamentaria ai sensi dell'art. 544 c.c.
pagina 18 di 21 5. La divisione del compendio ereditario
Gli attori hanno chiesto, precisando le conclusioni con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
e mantenendole tali nel corso del giudizio, “procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla correlata divisione giudiziale di tutte le somme di denaro cadute in successione nonché alla assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare de quo posto in Lanuesi (NU) secondo le quote di spettanza di ciascun coerede”.
Così formulata la domanda, non può ritenersi che si tratti di una richiesta di divisione del compendio ereditario in senso tecnico, bensì di una domanda di mero accertamento della misura della quota astratta spettante a ciascuno degli eredi sui beni costituenti l'asse ereditario, essendo stata chiesta l'assegnazione “pro indiviso”, incompatibile con la divisione giudiziale.
6. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande spiegate dagli attori giustifica, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., una compensazione delle spese di lite nella misura del 30%. Il rimanente 70% è posto a carico di parte convenuta, di cui si ravvisa la soccombenza prevalente, avendo avuto la domanda di accertamento dell'invalidità del testamento e della conseguente indegnità a succedere una rilevanza processuale inferiore rispetto alle ulteriori questioni affrontate nell'ambito del giudizio.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico di parte attrice, in quanto la consulenza è stata disposta per istruire la domanda di invalidità del testamento, rivelatasi infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 19 di 21 1) rigetta la domanda di nullità del testamento per difetto di autografia e, di conseguenza, rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere del convenuto;
2) accerta e dichiara la nullità delle donazioni effettuate da limitatamente a € PE
233.520,00 in favore del convenuto con bonifici del 22/2/2012 e del 20/6/2012 per difetto di forma;
per l'effetto, condanna il convenuto a restituire alla massa ereditaria la predetta somma, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda, per complessivi € 238.943,11;
3) accerta e dichiara che e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
forza di successione legittima, sono eredi, nella misura di 1/3 ciascuno, dei seguenti beni: quota di proprietà di 1/5 del fabbricato sito nel comune di Lanusei (NU),
identificato al Catasto Fabbricati del predetto comune al fg. 11, part 1508, sub 2; quota di proprietà di 1/5 dei seguenti terreni identificati al Catasto Terreni del comune di
Lanusei: fg. 5, mapp. 26, fg. 5 mapp. 28, fg. 11 mapp. 489 sub. 2, fg. 30 mapp. 33, fg. 19
mapp. 136, fg. 19 mapp. 182, fg. 19 mapp. 183, fg. 20 mapp. 88, fg. 20 mapp. 98, fg. 19
mapp. 142, fg. 19 mapp. 295, fg. 31 mapp. 130, fg. 31 mapp. 132, fg. 36 mapp. 146, fg. 19
mapp. 7, fg. 36 mapp. 308, fg. 36. Mapp. 311, fg. 36 mapp. 314, fg. 36 mapp. 322, fg. 36
mapp. 324, fg. 36 mapp. 326, fg. 36 mapp. 328, fg. 36 mapp. 331, fg. 36 mapp. 332, fg. 31
mapp. 131, fg. 31 mapp. 133, fg. 31 mapp. 217, fg. 31 mapp. 219;
4) accerta e dichiara che è erede testamentario del denaro ricondotto Controparte_1
alla massa ereditaria, per il totale complessivo di € 238.943,11;
5) accerta e dichiara la lesione della quota di riserva spettante agli eredi legittimari di
, e PE Parte_1 Parte_2
6) per l'effetto, riduce in favore di e le disposizioni Parte_1 Parte_2
testamentarie di cui al testamento olografo di datato 7/5/2016 e condanna PE
pagina 20 di 21 a corrispondere a ciascun attore la somma di € 28.629,40, oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
7) compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30% e condanna il convenuto a rimborsare agli attori, in solido, il rimanente 70%, liquidato in € 9.872,10, oltre al 15%
per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre al 70% degli esborsi documentati;
8) pone integralmente a carico degli attori, in solido, le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Novara, nella camera di conIGlio del 2/9/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Elena Scotti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Elena Scotti – Presidente rel. ed est.
dott.ssa Annalisa Boido – Giudice
dott.ssa Veronica Zanin – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2670/2018 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PANGRAZZI BARBARA e dell'avv. C.F._2
POZZAN ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAFFONI Controparte_1 C.F._3
MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 21 PARTE CONVENUTA
Oggetto: nullità del testamento – successione dei legittimari
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale - accertare che il convenuto ha indebitamente prelevato dal conto corrente n. 1000/7292 acceso Controparte_1
presso Intesa San Paolo di Borgomanero, somme per complessivi € 299.532,21 (di cui € 200.000,00
in data 22.02.2012 a mezzo bonifico, € 50.000,00 in data 20.06.2012 a mezzo giroconto ed €
49.532,21 con disposizioni bancarie varie, come meglio specificate in atti, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare lo stesso alla restituzione alla massa ereditaria delle predette somme,
o delle maggiori somme che verranno accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi dall'apertura della successione al saldo;
- accertare che il testamento olografo apparentemente redatto da in Borgomanero (RE) in data 07.05.2016 e pubblicato il 16.06.2017 a PE
Ministero Notaio è apocrifo e conseguentemente dichiararne la nullità, con esclusione Persona_2
dalla successione come indegno ai sensi dell'art. 463 n. 6) c.c. del convenuto per avere fatto scientemente uso del falso;
- dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge;
-
previo accertamento della consistenza dell'asse ereditario, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla correlata divisione giudiziale di tutte le somme di denaro cadute in successione nonché alla assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare de quo posto in
Lanusei (NU) secondo le quote di spettanza di ciascun coerede. In via subordinata - accertare e dichiarare ex art. 737 c.c. il convenuto tenuto a conferire alla massa ereditaria Controparte_1
pagina 2 di 21 tutte le somme che gli sono pervenute a titolo di donazione anche indiretta, a mezzo bonifico di €
200.000,00 in data 22.02.2012 e a mezzo giroconto di € 50.000,00 in data 01.06.2012, maggiorate dagli interessi dall'apertura della successione al saldo;
- accertare che il convenuto CP_1
ha indebitamente prelevato dal conto corrente n. 1000/7292 acceso presso Intesa San Paolo
[...]
di Borgomanero, somme per complessivi € 49.532,21, come meglio specificate in atti, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare lo stesso alla restituzione alla massa ereditaria delle predette somme maggiorate degli interessi dall'apertura della successione al saldo;
- previa verifica della consistenza dell'asse ereditario, accertare la lesione della quota di riserva legittima subita dagli attori per effetto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius e conseguentemente disporne la riduzione al fine di reintegrare la quota di legittima spettante a e Parte_1
, con condanna del convenuto al pagamento del relativo conguaglio in denaro;
- Parte_2
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla correlata divisione giudiziale di tutte le somme di denaro cadute in successione nonché alla assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare de quo posto in Lanusei (NU) secondo le quote di spettanza di ciascun coerede. In via istruttoria Si chiede disporsi la rinnovazione della CTU sul testamento olografo apparentemente redatto da a Borgomanero (NO) in data 07.05.2016 al fine di verificarne l'autenticità. PE
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Conclusioni di parte convenuta:
Nel merito: accertato e dichiarato che i trasferimenti di denaro di € 299.532,21 (di cui € 200.000 del
22/02/2012 - € 50.000 del 20/06/2012) dal conto corrente cointestato tra la IG.ra ed il PE
IG. n° 1000/7292 ai conti correnti personali del IG. sono Controparte_1 Controparte_1
avvenuti in esecuzione di un accordo tra la IG.ra ed il figlio in base al PE Controparte_1
quale la titolarità effettiva di tali importi era da intendersi rimasta in capo alla IG.ra che PE
i considerazione dell'età e degli esiti del sinistro stradale occorsole delegava al figlio la gestione di pagina 3 di 21 tali somme (autorizzandolo anche al prelievo ed alla movimentazione di somme dal conto cointestato n° 1000/7292 a titolo di rimborsi per anticipazioni sostenute dal figlio nell'interesse della madre)
sempre e solo a proprio favore di ella;
accertato e dichiarato che tali importi, pari ad € PE
299.532,21, in quanto utilizzati in vita dalla de cuius per quanto argomentato in narrativa e per quanto risulterà all'esito dell'istruttoria, pertanto non facevano e non fanno parte del patrimonio ereditario, per tutte le esposte ragioni, respingere le domande avversarie. Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai soli beni che effettivamente ne fanno parte disponendo l'assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare secondo le quote di spettanza di ciascun coerede. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria: ammettersi i seguenti capitoli di prova per testimoni (da sottoporsi ai soggetti indicati in ciascun capitolo): 1.
Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, quando la IG.ra si trasferì PE
nell'abitazione di Borgomanero, Corso Roma n° 76 disse al figlio di trasferire sul Controparte_1
proprio conto corrente le somme, ricevute da Reale Mutua a titolo di risarcimento per il sinistro stradale che l'aveva vista vittima, precisando che i suddetti importi sarebbero stati comunque suoi e che il figlio avrebbe dovuto prelevarli di volta in volta per pagare quanto ella chiedeva ovvero per sostenere spese ad ella riconducibili;
Testimoni: , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
2. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, nell'arco temporale
[...] Testimone_4
tra il marzo 2010 ed il novembre 2016, la IG.ra si recò a Bologna a far visita al figlio PE
solamente in due occasioni e per la durata di pochi giorni;
Testimoni: Pt_1 Testimone_1
, 3. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta,
[...] Testimone_2 Testimone_3
nell'arco temporale tra il marzo 2010 ed il novembre 2016, la IG.ra si recava ogni PE
venerdì al mercato comunale di Borgomanero, sostenendo spese per acquisti food e non-food per circa € 100,00 ogni volta;
Testimoni: , 4. Vero che, per quanto Testimone_1 Testimone_2
è a mia conoscenza diretta, prima che la IG.ra si trasferisse a Borgomanero il IG. PE
risiedeva nell'immobile di sua proprietà sito in Borgomanero, Viale Marazza n° Controparte_1
pagina 4 di 21 30 della dimensione di 2 locali con servizi;
Testimoni: Testimone_1 Testimone_2
5. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, quando la IG.ra Testimone_4 PE
si trasferì a Borgomanero il IG. prese in locazione un appartamento di 4
[...] Controparte_1
locali più servizi sito in Borgomanero, Corso Roma n° 76, nello stesso immobile ove risiedeva la moglie con i figli, al fine di ospitare la madre e una badante/coadiuvante domestica;
Testimoni:
, 6. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, nell'arco Testimone_1 Testimone_2
temporale tra il dicembre 2014 ed il novembre 2016 il IG. acquistò per conto della Controparte_1
IG.ra sacchi di pellet per riscaldamento domestico per un importo pari ad € 2000 circa PE
per ciascun anno;
Testimoni: , 7. Vero che, per Testimone_1 Testimone_2 Tes_4
quanto è a mia conoscenza diretta, nell'arco temporale tra il marzo 2010 ed il novembre 2016 il IG.
acquisto per conto della IG.ra vestiario per la medesima per un Controparte_1 PE
importo pari ad € 500/800 circa per ciascun anno;
Testimoni: Testimone_1 Tes_2
8. Vero che nell'arco temporale dal 2010 al 2016 la IG.ra durante
[...] Tes_4 PE
le chiacchierate ripeteva spesso che piuttosto che lasciare i soldi ai figli preferiva regalarli ai nipoti,
alle amiche ed alle badanti oppure sprecarli ed usarli per cibi costosi;
Testimoni: Testimone_1
, 9. Vero che, per quanto è a
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
mia conoscenza diretta, nell'arco temporale tra il marzo 2010 ed il novembre 2016 il IG. CP_1
acquistò per conto della IG.ra generi alimentari per la medesima per un
[...] PE
importo pari ad € 3600 circa per ciascun anno;
Testimoni: , Testimone_1 Testimone_2
10. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta nell'anno 2011 e nell'anno 2012 Tes_4
la IG.ra fu accompagnata dal IG. a fare visita ai parenti di Benevento;
PE Controparte_1
Testimoni: 11. Vero che nel periodo dal marzo 2010 al Testimone_1 Testimone_2
dicembre 2014 la IG.ra abitava nell'appartamento di Borgomanero, Corso Roma n° 76, PE
posto a fianco all'appartamento ove vivevo con i miei figli, e Testimone_2 Persona_3
Testimoni: ; 12. Vero che a far data dal mese di aprile 2010 al mese di maggio Testimone_1
pagina 5 di 21 dello stesso anno una IG.ra di nome si occupò, quale badante/coadiuvante domestica, della Per_4
IG.ra ; Testimoni: , 13. Vero che, PE Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
per quanto è a mia conoscenza diretta e con riferimento al capitolo che precede, la IG.ra PE
corrispondeva alla IG.ra un compenso pari ad € 1400 mensili;
Testimoni: Per_4 Testimone_1
; 14. Vero che nel mese di maggio 2010 presentai alla IG.ra ed al IG.
[...] PE CP_1
la mia amica;
Testimoni: ; 15. Vero che a far data
[...] Parte_3 Testimone_1
dal mese di giugno 2010 al mese di agosto del 2012 la IG.ra si occupò, quale Parte_3
badante/coadiuvante domestica della IG.ra ; Testimoni: , PE Testimone_1 Tes_3
16. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta e con riferimento al
[...] Testimone_2
capitolo che precede, la IG.ra corrispondeva alla IG.ra un compenso PE Parte_3
pari ad € 1200 mensili;
Testimoni: , 17. Vero Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che a far data dal mese di giugno 2010 al mese di agosto del 2012 la IG.ra PE
saltuariamente corrispondeva alla IG.ra anche delle mance nell'ordine di 100,00 Parte_3
/ 200,00 oltre alla tredicesima mensilità per complessivi € 13.500 nell'intero periodo, incluso i costi del soggiorno in Sardegna;
Testimoni: , 18. Vero che negli Testimone_1 Testimone_3
anni dal mese di settembre 2012 al dicembre 2014 frequentava la casa della IG.ra una PE
IGnora di nome abitante in Bellinzago Novarese che provvedeva alla preparazione dei Tes_6
pasti e si fermava al pomeriggio per fare compagnia e giocare a carte;
Testimoni: Testimone_1
, 19. Vero che la IG.ra , con riferimento alle circostanze di cui al
[...] Testimone_2 PE
capitolo che precede, corrispondeva alla IG.ra una mancia/ricompensa di € 80,00 al giorno Tes_6
oltre ad € 50,00 settimanali per rimborso spese di carburante;
Testimoni: , Testimone_1
20. Vero che per quanto è a mia conoscenza diretta la IG.ra prestò Testimone_2 PE
l'importo di € 6000 alla IG.ra ; Testimoni: , 21. Vero Tes_6 Testimone_1 Testimone_2
Per_ che nell'anno 2014 frequentava la casa della IG.ra una IGnora di nome che PE
provvedeva alla preparazione dei pasti e si fermava al pomeriggio per fare compagnia e giocare a pagina 6 di 21 carte;
Testimoni: 22. Vero che la IG.ra con Testimone_1 Testimone_2 PE
riferimento alle circostanze di cui al capitolo che precede, corrispondeva una mancia/ricompensa di
€ 80,00 al giorno per complessivi € 25.000 nell'intero periodo;
Testimoni: , Testimone_1
23. Vero che nell'anno 2014 frequentava la casa della IG.ra una IGnora Testimone_2 PE
di nome con la quale la de cuius aveva fatto amicizia;
Testimoni: , CP_2 Testimone_1
24. Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede la IG.ra Testimone_2 PE
ricompensò la IG.ra per la compagnia offerta con un importo complessivo di circa CP_2
5/6.000 euro;
Testimoni: 25. Vero che nell'anno 2014 Testimone_1 Testimone_2
frequentava la casa della IG.ra una IGnora di nome con la quale aveva fatto PE Per_6
amicizia; Testimoni: 26. Vero che nel periodo di cui al Testimone_1 Testimone_2
capitolo che precede la IG.ra ricompensò la IG.ra per la compagnia offerta con PE CP_2
un importo complessivo di circa 800 euro;
Testimoni: , 27. Testimone_1 Testimone_2
Vero che negli anni dal 2010 al 2014 frequentavano la casa della IG.ra una IGnora di PE
nome ed una di nome con la quale la de cuius aveva fatto amicizia;
Testimoni: Per_7 Per_8 [...]
28. Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede la IG.ra Tes_1 Testimone_2 PE
ricompensò le IG.re e per la compagnia offerta con un importo complessivo di
[...] Per_7 Per_8
circa 10/11.000 euro;
Testimoni: , 29. Vero che negli anni dal Testimone_1 Testimone_2
2010 al 2014 frequentava la casa della IG.ra una IGnora di nome , abitante in PE Per_9
Borgomanero, Corso Roma, che svolgeva mansioni di pulizie domestiche e tutto fare;
Testimoni:
, 30. Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede la Testimone_1 Testimone_2
IG.ra ricompensò la IG.ra per il lavoro svolto con un importo complessivo di PE Per_9
circa 20.000 euro;
Testimoni: , 31. Vero che confermo quanto Testimone_1 Testimone_2
dichiarato nel documento a mia firma sub n° 11) che mi si rammostra;
Testimoni: Testimone_1
; 32. Vero che nell'occasione del soggiorno beneventano dell'anno 2012 la IG.ra
[...] PE
consegnò al IG. in difficoltà economiche l'importo di € 10.000 in contanti;
Parte_4
pagina 7 di 21 Testimoni: 33. Vero che nell'occasione dei soggiorni Testimone_1 Testimone_2
beneventani degli anni 2011 e 2012 la IG.ra elargì ai nipoti un importo complessivo di PE
circa € 5000 a titolo di mancia/regalia; Testimoni: , 34. Vero Testimone_1 Testimone_2
che, per quanto è a mia conoscenza diretta, quando la IG.ra si trasferì a Borgomanero il PE
IG. sostenne spese pari ad € 20.000,00 per arredare l'appartamento sito in Controparte_1
Borgomanero, Corso Roma n° 76; Testimoni: , 35. Vero che Testimone_1 Testimone_2
confermo l'elenco di spese sostenute dalla IG.ra negli anni dal 2010 al 2016 di cui PE
all'elenco riportato alle pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta che mi si rammostra
(e qui da intendersi integralmente ritrascritto); Testimoni: , Testimone_1 Testimone_2
36. Vero che la IG.ra , nel periodo dal marzio 2010 al novembre Testimone_4 PE
Per_ 2016, quotidianamente elargiva a ed al fratello mance per la compagnia oltre Testimone_2
che per le promozioni e le festività per complessivi € 150,00 al mese;
Testimoni: Testimone_2
; 37. Vero che confermo il contenuto della dichiarazione a mia firma sub doc. Testimone_1
21); Testimoni: 38. Vero che confermo il contenuto della dichiarazione a mia firma Testimone_2
sub doc. 13); Testimoni: 39. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, Testimone_3
quando la IG.ra si trasferì a nell'appartamento di Borgomanero, via Papa Giovanni PE
XXIII n° 16 il IG. – dal mese di dicembre 2014 al mese di novembre 2016 – Controparte_1
sostenne spese nell'interesse della medesima pari ad € 40.000,00 per arredare l'appartamento,
pagare il canone di locazione e le spese accessorie;
Testimoni: Testimone_4 Testimone_2
40. Vero che la IG.ra negli anni dal 2010 al dicembre 2016 al rientro dalla passeggiata PE
per il mercato settimanale mi riferiva di aver versato un obolo alla parrocchia di importo variabile tra € 200 ed € 500, per complessivi € 20.000 nell'intero periodo;
Testimoni: , Testimone_1
41. Vero che negli anni dal 2010 al 2016 la IG.ra chiedeva Testimone_2 PE
quotidianamente al IG. di consegnarle somme variabili da € 100 a 500 perché Controparte_1
voleva elargire delle mance ad amiche o nipoti o badanti con la specifica che poi lui avrebbe dovuto pagina 8 di 21 prelevare a titolo di rimborso i corrispondenti importi dalle somme bancarie di pertinenza della
IG.ra ; Testimoni: , 42. Vero PE Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4
che, per quanto è a mia diretta conoscenza, la IG.ra negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 PE
frequentava settimanalmente insieme al figlio la Trattoria S.Giorgio di Caltignaga Controparte_1
facendosi carico di pagare il conto per il pranzo per due persone pari ad € 50,00; Testimoni:
; 43. Vero che confermo la dichiarazione da me redatta e che mi si rammostra sub Testimone_7
doc. 22); Testimoni: Massoud Salem;
44. Vero che, per quanto è a mia conoscenza diretta, nell'anno
2009, nel periodo in cui la IG.ra risiedeva presso l'abitazione del figlio costui PE Parte_2
aveva intimato al sottoscritto ed al IG. di astenersi dal recarsi in visita alla madre Controparte_1
poiché in tale caso non avrebbe consentito loro l'ingresso nell'abitazione; Testimoni: Tes_3
45. Vero che il IG. mi riferì che il fratello gli aveva suggerito di
[...] Controparte_1 Pt_1
acquistare una vettura, da utilizzare per gli spostamenti della IG.ra , beneficiando delle PE
agevolazioni fiscali destinate ai portatori di handicap;
Testimoni: ; 46. Vero che Testimone_1
confermo che le spese condominiali per gli anni dal 2009 al 2014, afferenti l'immobile di Corso
Roma 76, all'epoca da me amministrato ove risiedeva la IG.ra e da ella sostenute per il PE
tramite del figlio sono quantificate come da prospetto che mi si rammostra sub doc. 18, riga CP_1
25; Testimoni: Geom. 47. Vero che su incarico del IG. ho Testimone_8 Controparte_1
esaminato gli estratti conto dei conti correnti n°7292, 14153170 e 8010 (sub doc. 7,8,9) tutti su intesa degli anni dal gennaio 2010 al 31/12/2016; Testimoni: Rag. ; 48. Pt_5 Testimone_9
Vero che confermo la relazione di cui al doc. 24 a mia firma che mi si rammostra;
Testimoni: Rag.
; 49. Vero che le imposte e tasse pagate dal IG. per conto della Testimone_9 Testimone_10
IG.ra e relative ai di lei immobili e redditi risultano quelle di cui al doc. 23 che mi si PE
rammostra; Testimoni: Rag. ; 50. Vero che per quanto è a mia diretta Testimone_9
conoscenza la IG.ra negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 frequentava per qualche ora al PE
giorno il centro diurno della casa di riposo Fondazione Medana di Invorio;
Testimoni: Tes_11
pagina 9 di 21 51. Vero che in qualità di amico di negli anni dal 2010 al 2016 Tes_12 Controparte_1
frequentai l'abitazione nella quale egli viveva con la madre che ben conoscevo;
PE
Testimoni: 52. Vero che la IG.ra in mia presenza ha redatto di suo pugno Tes_5 PE
il testamento olografo che mi si rammostra sub doc. 3); Testimoni: 53. Vero che Tes_5
confermo la dichiarazione a mia firma che mi si rammostra sub doc. 4); Testimoni: 54. Tes_5
Vero che la IG.ra negli anni dal Marzo 2010 al novembre 2016 si recava PE
settimanalmente nel negozio di acconciature e profumeria (di cui sono socio / legale rappresentante)
per tagliare e/o acconciare e/o tingere i capelli sostenendo costi per importi pari ad € 40,00/120,00
ciascuno; 55. Vero che confermo la dichiarazione a mia firma che mi si rammostra sub doc. 12);
Testimoni: o chi per essa;
56. Vero che nel periodo 2010-2016 la IG.ra Testimone_13 PE
era solita recarsi ogni mattina a far colazione al bar Caffè del Borgo sito in Borgomanero viale
[...]
Roma, in compagnia di un'amica di nome;
Testimoni: Tes_14 Testimone_1 Tes_2
57. Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede la IG.ra
[...] PE
sosteneva una spesa di circa € 10/20 pagando per sé e per la propria amica;
Testimoni:
[...]
Testimoni: , 58. Vero che il IG. negli anni Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
dal Marzo 2010 al novembre 2016 si recava settimanalmente presso il negozio Frutta E Verdura
Portone di Borgomanero per acquistare per conto della IG.ra prodotti quali fichi d'india PE
ed uva, oltre ad altra frutta di stagione sostenendo costi per € 60 a settimana;
Testimoni:
[...]
Si indicano a testimoni sui capitoli sopra riferiti: Tes_1 Testimone_1
Borgomanero, Corso Roma 76 Borgomanero, Corso Roma 76 Testimone_2 Testimone_3
Briga Novarese, Via Dante 28 Borgomanero via Papa Giovanni XXIII, n° 16 Tes_4 Tes_4
-Geom. Borgomanero, Via S.Giovanni 38 -Rag. Testimone_8 Testimone_9
Borgomanero, Via S.Giovanni 26 , Via Roma, Nebbiuno -Valli Davide, Vicolo Controparte_3
Turati, . rapp. Borgomanero Corso Roma 86: CP_4 Controparte_5
o chi per essa società , Legale rappresentante Trattoria Testimone_13 Testimone_7
pagina 10 di 21 S.Giorgio, Caltignaga;
***** Ammettersi in prova contraria i seguenti capitoli di prova: 59) vero che dal 2010 al 2017 ho predisposto le dichiarazioni dei redditi del IG. 60) vero che Controparte_1
negli anni in cui il IG. operava in libera professione (2012-2016) era soggetto a Controparte_1
tassazione agevolata dei redditi da lavoro (contribuenti minimi al 5%; 61) vero che su incarico del
IG. comunicavo all'Agenzia delle Entrate la chiusura della di lui partita IVA nei Controparte_1
primi mesi dell'anno 2018 come da doc. 31 che mi si rammostra;
Si indica a testimone sui tre precedenti capitoli: Rag. , Borgomanero, Via S.Giovanni 26. Testimone_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il presente procedimento ha ad oggetto le domande spiegate da e Parte_1
nei confronti di in relazione all'eredità di , Parte_2 Controparte_1 PE
madre delle parti in causa, deceduta il 17/11/2016.
Gli attori, nell'introdurre il giudizio, hanno chiesto accertarsi che, finché era in PE
vita, dal conto corrente cointestato tra la stessa ed il figlio sono stati effettuati, ad CP_1
opera di quest'ultimo, prelievi bancari ed ulteriori operazioni in proprio favore per €
299.532,21 e, di conseguenza, hanno chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione della somma alla massa ereditaria.
Inoltre, gli attori hanno chiesto accertarsi la non autenticità del testamento olografo del
7/5/2016, con cui il denaro della defunta è stato lasciato al figlio , con conseguente CP_1
domanda di declaratoria di nullità del testamento e di apertura della successione legittima.
pagina 11 di 21 Da ultimo, e hanno chiesto accertarsi l'indegnità a Parte_1 Parte_2
succedere di ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., per avere egli scientemente fatto Controparte_1
uso del falso testamento a proprio favore.
In subordine, nell'ipotesi di autenticità del testamento, gli attori hanno chiesto accertarsi l'intervenuta lesione della propria quota di legittima, svolgendo richiesta di reintegrazione e di scioglimento della comunione ereditaria.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le domande avversarie, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita tramite l'effettuazione di c.t.u. grafologica e tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.c.
2. Il testamento olografo
La domanda di accertamento della non autenticità del testamento olografo redatto dalla de cuius il 7/5/2016, con cui quest'ultima ha disposto del proprio denaro in favore del figlio
, deve essere rigettata, avendo la c.t.u., condotta su documenti in originale, CP_1
confermato l'autenticità dello stesso.
La consulente ha riscontrato la chiara sussistenza di elementi di spontaneità e di naturalezza esecutiva della scrittura (pag. 11 – 12 c.t.u.) e, effettuato il confronto con manifestazioni grafiche precedenti e coeve alla stessa, ha riscontrato esservi talune caratteristiche individualizzanti e svariate convergenze (pag. 23 e ss. c.t.u.), che hanno consentito di concludere nel senso della comune provenienza di mano.
La consulente tecnica di parte attrice ha eccepito che la c.t.u. non abbia tenuto in considerazione il dato anamnestico di e le sue condizioni psico-fisiche alla data PE
della stesura del testamento.
pagina 12 di 21 Sul punto, la c.t.u. ha chiarito di aver esaminato le cartelle cliniche, che sono tuttavia ben successive rispetto alla redazione del testamento e non contengono diagnosi di malattie degenerative tali da aver potuto influenzare il gesto grafico.
Quanto alle contestazioni relative all'ispezione della scheda testamentaria, la c.t.u. ha rilevato come la c.t. di parte attrice abbia svolto i propri rilievi con la strumentazione in suo possesso,
senza nulla eccepire circa la presenza di abrasioni o di altre anomalie e, pertanto, non si è reso necessario procedere ad ulteriori indagini.
La c.t. di parte attrice ha, inoltre, osservato come il testamento debba ritenersi frutto di falsificazione per imitazione, tesi che, tuttavia, è stata respinta dalla c.t.u. con logica ed approfondita motivazione, che il Tribunale condivide (cfr. pag. 43 e ss. c.t.u.).
All'accertamento dell'autenticità del testamento olografo di consegue il rigetto PE
della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere del convenuto, essendo risultato destituito di fondamento il presupposto della domanda medesima e, cioè, l'asserita falsità
della scheda testamentaria.
3. Le operazioni bancarie
Gli attori hanno chiesto accertarsi che, finché era in vita, dal conto corrente PE
cointestato tra la stessa ed il figlio sono stati effettuati, ad opera di quest'ultimo, CP_1
prelievi bancari ed ulteriori operazioni in proprio favore per € 299.532,21 e, di conseguenza,
hanno chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione della somma alla massa ereditaria.
Sul punto si osserva come non sia emersa, dagli atti di causa, la prova della natura indebita di tali prelievi, non riscontrandosi elementi che depongano nel senso della mancata autorizzazione o ratifica da parte di . PE
pagina 13 di 21 Le somme di cui ha beneficiato vanno riportate alla massa ereditaria, nella Controparte_1
misura in cui esse costituiscano donazioni nulle poiché prive della forma prescritta dalla legge e non si tratti di esborsi sostenuti nell'interesse della de cuius.
Il convenuto ha dedotto che i trasferimenti di denaro per cui è causa sono avvenuti in esecuzione di un accordo con la propria madre, secondo cui la titolarità effettiva di tali importi era da intendersi rimasta in capo a , con delega al figlio per la gestione delle PE
somme a proprio esclusivo beneficio, sicché gli importi oggetto delle operazioni bancarie contestate sono stati utilizzati al solo fine di sostenere spese in favore della madre.
La sussistenza di un simile accordo è stata contestata dagli attori;
pertanto, sarebbe spettato al convenuto offrirne prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e tale onere non è stato assolto.
A tal proposito occorre in primo luogo considerare che era già Controparte_1
cointestatario del conto corrente da cui le operazioni bancarie sono state disposte e, dunque,
non vi era ragione per far transitare le somme su un diverso conto corrente, posto che il figlio avrebbe potuto gestire il denaro della madre direttamente dal conto cointestato.
La tesi sostenuta dal convenuto, inoltre, non risulta sufficientemente supportata a livello documentale. Non sono, infatti, state prodotte fatture di alcun genere in relazione agli acquisti asseritamente effettuati nell'interesse della madre, né è stata prodotta documentazione attestante l'assunzione delle badanti indicate in atti, né è stata fornita prova dei pagamenti non effettuati in contanti.
I capitoli di prova orale non sono ammissibili per le ragioni già espresse nell'ordinanza istruttoria del 16/11/2022 e va rilevato, altresì, come non siano stati indicati, quali testimoni, i soggetti che avrebbero beneficiato dei versamenti di denaro effettuati nell'interesse di PE
.
[...]
Ad ogni modo, quand'anche la prova orale fosse stata ammessa ed i testimoni avessero confermato il contenuto dei capitoli, non sarebbe stato da ciò possibile ricavare la prova che pagina 14 di 21 l'ipotetico accordo fosse stato adempiuto da parte di non essendo stato Controparte_1
offerto di provare quale fosse la provenienza del denaro utilizzato da per sostenere PE
le proprie spese.
Il convenuto, inoltre, non ha dimostrato e, anzi, non ha nemmeno dedotto di aver effettuato prelievi mensili dai propri conti correnti personali per munirsi del denaro contante necessario per soddisfare le eIGenze della madre, né ha prodotto in giudizio tutti gli estratti dei propri conti correnti, tanto che si è dovuto ricorrere all'ordine di esibizione alla banca ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Dall'esame degli estratti dei conti correnti personali del convenuto risulta una movimentazione non compatibile con l'utilizzo della totalità delle somme entrate nella di lui disponibilità nel soddisfacimento dei bisogni materni, non risultando prelievi di denaro che possano porsi in rapporto di congruità rispetto alle uscite mensili, elencate nell'atto di citazione, asseritamente sostenute nell'interesse della madre.
Per contro, dall'esame degli estratti del conto corrente cointestato, risultano uscite e prelievi di denaro contante tali da consentire di presumere che disponesse di risorse PE
sufficienti per far fronte alle proprie eIGenze di vita quotidiana, anche considerato che la stessa era titolare di pensione pari a € 1.700,00 mensili.
Tuttavia, deve osservarsi come non sia contestato che vi sia stata convivenza tra il convenuto e la de cuius, in un immobile locato da Appare dunque verosimile che, pur Controparte_1
godendo di risorse economiche proprie, una parte del denaro oggetto di PE
contestazione sia stato utilizzato per fronteggiare i bisogni del nucleo familiare, di cui, per un lungo periodo, ha fatto parte anche quale convivente. In via equitativa, per PE
presunzioni in base all'id quod plerumque accidit, può ritenersi che le somme prelevate dal conto corrente cointestato siano state destinate ai bisogni quotidiani, anche abitativi, di nella misura di € 21.512,21, pari alla sommatoria delle voci oggetto di PE
pagina 15 di 21 contestazione diverse dai bonifici per € 200.000,00 e € 50.000,00 e diverse dagli esborsi sostenuti per il rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile.
Risulta, inoltre, in via documentale, che abbia sostenuto spese in favore Controparte_1
della Fondazione Medana, frequentata dalla madre, per complessivi € 16.480,00.
Quanto alle rate relative al pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di cui alla visura prodotta da parte attrice al doc. 18, si osserva come essa risulti di proprietà di , che ne ha conseguentemente pagato il prezzo, restando PE
irrilevante il soggetto che abbia utilizzato tale veicolo.
La somma entrata nella disponibilità di non impiegata per soddisfare Controparte_1
eIGenze della de cuius, è dunque pari a € 233.520,00 (bonifici del 22/2/2012 e del 20/6/2012,
detratto quanto corrisposto alla Fondazione Medana).
Tale importo è superiore rispetto a quello di cui il convenuto poteva disporre.
Nei contratti di conto corrente intestati a più soggetti, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298 c. 2 c.c., in forza del quale opera una presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto, ove non risulti diversamente e tale presunzione è superabile dalla parte interessata provando che le sostanze provengano da uno solo dei cointestatari.
Nel caso di specie, risulta che il conto corrente cointestato sia stato alimentato per la quasi totalità da entrate patrimoniali di . Dalla documentazione in atti, in particolare, PE
risulta che nell'arco temporale in esame il conto corrente sia stato alimentato dalla de cuius tramite il versamento di oltre € 400.000 e dal convenuto tramite il versamento di € 18.240,00.
Ciò consente di superare la presunzione di contitolarità del saldo del conto corrente in parti uguali, risultando una evidente sproporzione tra quanto versato da e quanto PE
versato da con la conseguenza per cui quest'ultimo poteva liberamente Controparte_1
disporre della giacenza nei soli limiti di quanto versato.
pagina 16 di 21 Decurtata tale somma dall'importo di € € 233.520,00, risultano € 215.280,00, che costituiscono donazioni effettuate dalla de cuius al figlio senza la prescritta forma dell'atto pubblico CP_1
e, pertanto, nulle. Ne consegue l'obbligo restitutorio di tale importo alla massa ereditaria,
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale, non ravvisandosi la mala fede ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, disciplinante la ripetizione a seguito di pagamento indebito.
La somma da restituire alla massa ereditaria a carico di pertanto, è pari a Controparte_1
complessivi € 238.943,11.
4. La lesione della quota di legittima e hanno eccepito, per l'ipotesi di validità del testamento Parte_1 Parte_2
olografo di , la lesione della quota ereditaria loro riservata dalla legge in qualità di PE
eredi legittimari.
L'art. 537 c.c. dispone che, se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota di 2/3 del patrimonio ereditario, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Nel caso di specie i figli di sono quattro, dovendo considerarsi anche PE [...]
essendo ininfluente, a tal fine, la circostanza che questi abbia rinunciato all'eredità. Tes_3
La rinuncia da parte dell'erede legittimario, infatti, non comporta l'accrescimento delle quote riservate agli altri eredi legittimari.
Ciò in quanto non può applicarsi la disciplina dell'accrescimento dettata per la successione legittima, posto che in tal caso essa si giustifica con la necessità di assegnare la quota ereditaria rinunciata, mentre nell'ipotesi di successione dei legittimari tale necessità non ricorre e l'accrescimento avrebbe il solo effetto di alterare la quota per legge riservata agli altri soggetti che rivestono tale qualità. Anche il dato letterale dell'art. 537 c.c. depone in tal senso,
pagina 17 di 21 trattandosi di norma chiara nell'affermare che la quota riservata va divisa in parti uguali tra tutti i figli (cfr. nella giurisprudenza di merito, Trib. Forlì, sent. 346/2022).
L'asse ereditario, sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, si compone di beni immobili con un valore stimato e non contestato di € 42.166,70 e di un credito di € 25.000,00, derivante da un'obbligazione di pagamento rateale di cui era PE
beneficiaria. A ciò deve aggiungersi la somma di € 238.943,11, che, secondo l'accertamento sopra condotto, deve essere restituita da all'asse ereditario. Controparte_1
Non si considera, a tal fine, l'autovettura di cui alla visura prodotta da parte attrice al doc. 18,
trattandosi di bene non menzionato da alcuna delle parti quale bene ereditario,
verosimilmente per l'intervenuta alienazione del medesimo o per il suo scarso valore di mercato, tale da non incidere IGnificativamente sulla consistenza della massa ereditaria.
Il relictum, pertanto, è pari a € 306.109,81. Non risultano debiti ereditari.
La quota dei 2/3, riservata agli eredi legittimari, è pari a € 204.073,20. A ciascuno dei quattro figli è riservata, dunque, la somma di € 51.018,30.
Sui beni immobili e sui crediti, non oggetto di disposizione testamentaria, si apre la successione legittima, per cui succedono, in egual misura, i tre figli parti dell'odierno giudizio, che hanno accettato l'eredità materna.
Il valore totale di tali cespiti è di € 67.166,70, per cui la quota di riserva di ciascuno dei figli è
soddisfatta per € 22.388,90.
Dovendo ciascuno di essi ricevere € 51.018,30, erede testamentario delle Controparte_1
somme di denaro, deve corrispondere a ciascun fratello la differenza, pari a € 28.629,40,
dovendo ridursi la disposizione testamentaria ai sensi dell'art. 544 c.c.
pagina 18 di 21 5. La divisione del compendio ereditario
Gli attori hanno chiesto, precisando le conclusioni con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
e mantenendole tali nel corso del giudizio, “procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla correlata divisione giudiziale di tutte le somme di denaro cadute in successione nonché alla assegnazione pro indiviso del compendio immobiliare de quo posto in Lanuesi (NU) secondo le quote di spettanza di ciascun coerede”.
Così formulata la domanda, non può ritenersi che si tratti di una richiesta di divisione del compendio ereditario in senso tecnico, bensì di una domanda di mero accertamento della misura della quota astratta spettante a ciascuno degli eredi sui beni costituenti l'asse ereditario, essendo stata chiesta l'assegnazione “pro indiviso”, incompatibile con la divisione giudiziale.
6. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande spiegate dagli attori giustifica, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., una compensazione delle spese di lite nella misura del 30%. Il rimanente 70% è posto a carico di parte convenuta, di cui si ravvisa la soccombenza prevalente, avendo avuto la domanda di accertamento dell'invalidità del testamento e della conseguente indegnità a succedere una rilevanza processuale inferiore rispetto alle ulteriori questioni affrontate nell'ambito del giudizio.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico di parte attrice, in quanto la consulenza è stata disposta per istruire la domanda di invalidità del testamento, rivelatasi infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 19 di 21 1) rigetta la domanda di nullità del testamento per difetto di autografia e, di conseguenza, rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere del convenuto;
2) accerta e dichiara la nullità delle donazioni effettuate da limitatamente a € PE
233.520,00 in favore del convenuto con bonifici del 22/2/2012 e del 20/6/2012 per difetto di forma;
per l'effetto, condanna il convenuto a restituire alla massa ereditaria la predetta somma, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda, per complessivi € 238.943,11;
3) accerta e dichiara che e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
forza di successione legittima, sono eredi, nella misura di 1/3 ciascuno, dei seguenti beni: quota di proprietà di 1/5 del fabbricato sito nel comune di Lanusei (NU),
identificato al Catasto Fabbricati del predetto comune al fg. 11, part 1508, sub 2; quota di proprietà di 1/5 dei seguenti terreni identificati al Catasto Terreni del comune di
Lanusei: fg. 5, mapp. 26, fg. 5 mapp. 28, fg. 11 mapp. 489 sub. 2, fg. 30 mapp. 33, fg. 19
mapp. 136, fg. 19 mapp. 182, fg. 19 mapp. 183, fg. 20 mapp. 88, fg. 20 mapp. 98, fg. 19
mapp. 142, fg. 19 mapp. 295, fg. 31 mapp. 130, fg. 31 mapp. 132, fg. 36 mapp. 146, fg. 19
mapp. 7, fg. 36 mapp. 308, fg. 36. Mapp. 311, fg. 36 mapp. 314, fg. 36 mapp. 322, fg. 36
mapp. 324, fg. 36 mapp. 326, fg. 36 mapp. 328, fg. 36 mapp. 331, fg. 36 mapp. 332, fg. 31
mapp. 131, fg. 31 mapp. 133, fg. 31 mapp. 217, fg. 31 mapp. 219;
4) accerta e dichiara che è erede testamentario del denaro ricondotto Controparte_1
alla massa ereditaria, per il totale complessivo di € 238.943,11;
5) accerta e dichiara la lesione della quota di riserva spettante agli eredi legittimari di
, e PE Parte_1 Parte_2
6) per l'effetto, riduce in favore di e le disposizioni Parte_1 Parte_2
testamentarie di cui al testamento olografo di datato 7/5/2016 e condanna PE
pagina 20 di 21 a corrispondere a ciascun attore la somma di € 28.629,40, oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
7) compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30% e condanna il convenuto a rimborsare agli attori, in solido, il rimanente 70%, liquidato in € 9.872,10, oltre al 15%
per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre al 70% degli esborsi documentati;
8) pone integralmente a carico degli attori, in solido, le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Novara, nella camera di conIGlio del 2/9/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Elena Scotti
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