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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10024/2024
Oggi 10/09/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta TABELLINI TIZIANA;
Parte_1
Per Avv.to Plati in sost l'avv.to/l'avv.ta MORANO Parte_2
ANNARITA
Drssa Elisa Po Nardini MOT
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avvta Tabellini precisa le conclusioni come da note autorizzate.
L'Avvto Plati precisa le conclusioni come da note autorizzate.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10024/2024 tra le parti:
Parte Attrice: , con l'Avv. TABELLINI TIZIANA Parte_1
Parte Convenuta: con l'Avv. MORANO ANNARITA Parte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
si oppone al decreto n. 2295/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 2.700,00 oltre interessi e spese in forza di Parte_2 contratto di locazione 8 giugno 2017.
L'opponente eccepisce:
1) di aver pagato le mensilità di maggio 2023 e giugno 2023;
2) per quanto riguarda il canone di luglio 2023, l'accordo di compensazione con il controcredito da restituzione del deposito cauzionale di pari importo.
Allega:
1) di aver subito un danno derivante dalle condizioni dell'immobile locato;
2) di aver dovuto sostituire le chiavi delle inferriate e delle porte di ingresso dell'immobile.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale Parte_1 che sia condannata al risarcimento del danno, quantificato in euro Parte_2 4931,40 oltre rivalutazione e interessi.
a sostegno della propria pretesa, allega: Parte_2
1) contratto di locazione 8 giugno 2017;
2) l'inadempimento di , che non ha pagato la mensilità di luglio Parte_1 2023; 3) il danno da mancato ripristino delle serrature con le relative chiavi consegnate all'inizio della locazione e da costi di sistemazione dell'appartamento.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e in via riconvenzionale che Parte_2
sia condannata al risarcimento del danno quantificato in euro Parte_1
€4.150,00 oltre IVA.
2.
L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
2.1
Parte opposta ha dato atto del pagamento delle mensilità di maggio 2023 e giugno 2023; nel verbale di riconsegna dava atto pure di trattenere il deposito cauzionale compensandolo con uno dei tre canoni dovuti.
Gli aspetti evidenziati nel preventivo attengono a profili di normale usura e CP_1 rinnovo locali al termine della locazione.
2.2
Dall'istruttoria orale non è emerso un riscontro istruttorio in relazione al danno allegato da parte opponente in relazione alle chiavi delle inferriate e delle porte di ingresso, poiché la teste non ha assistito al pagamento, mentre la dichiarazione del Testimone_1 soggetto che lo avrebbe ricevuto, non citato per l'assunzione, sub doc. 16 è generica poiché si riferisce a “un immobile in Pianoro”.
Le allegazioni e le richieste istruttorie di parte opponente non sono in grado di dimostrare un minore godimento dell'immobile (rispetto al canone pattuito) tale da giustificare un'eventuale riduzione del canone.
3.
Le spese sono compensate per la soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2295/2024 del Tribunale di Bologna;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) spese di lite compensate.
Bologna, 10/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10024/2024
Oggi 10/09/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta TABELLINI TIZIANA;
Parte_1
Per Avv.to Plati in sost l'avv.to/l'avv.ta MORANO Parte_2
ANNARITA
Drssa Elisa Po Nardini MOT
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avvta Tabellini precisa le conclusioni come da note autorizzate.
L'Avvto Plati precisa le conclusioni come da note autorizzate.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10024/2024 tra le parti:
Parte Attrice: , con l'Avv. TABELLINI TIZIANA Parte_1
Parte Convenuta: con l'Avv. MORANO ANNARITA Parte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
si oppone al decreto n. 2295/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 2.700,00 oltre interessi e spese in forza di Parte_2 contratto di locazione 8 giugno 2017.
L'opponente eccepisce:
1) di aver pagato le mensilità di maggio 2023 e giugno 2023;
2) per quanto riguarda il canone di luglio 2023, l'accordo di compensazione con il controcredito da restituzione del deposito cauzionale di pari importo.
Allega:
1) di aver subito un danno derivante dalle condizioni dell'immobile locato;
2) di aver dovuto sostituire le chiavi delle inferriate e delle porte di ingresso dell'immobile.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale Parte_1 che sia condannata al risarcimento del danno, quantificato in euro Parte_2 4931,40 oltre rivalutazione e interessi.
a sostegno della propria pretesa, allega: Parte_2
1) contratto di locazione 8 giugno 2017;
2) l'inadempimento di , che non ha pagato la mensilità di luglio Parte_1 2023; 3) il danno da mancato ripristino delle serrature con le relative chiavi consegnate all'inizio della locazione e da costi di sistemazione dell'appartamento.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e in via riconvenzionale che Parte_2
sia condannata al risarcimento del danno quantificato in euro Parte_1
€4.150,00 oltre IVA.
2.
L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
2.1
Parte opposta ha dato atto del pagamento delle mensilità di maggio 2023 e giugno 2023; nel verbale di riconsegna dava atto pure di trattenere il deposito cauzionale compensandolo con uno dei tre canoni dovuti.
Gli aspetti evidenziati nel preventivo attengono a profili di normale usura e CP_1 rinnovo locali al termine della locazione.
2.2
Dall'istruttoria orale non è emerso un riscontro istruttorio in relazione al danno allegato da parte opponente in relazione alle chiavi delle inferriate e delle porte di ingresso, poiché la teste non ha assistito al pagamento, mentre la dichiarazione del Testimone_1 soggetto che lo avrebbe ricevuto, non citato per l'assunzione, sub doc. 16 è generica poiché si riferisce a “un immobile in Pianoro”.
Le allegazioni e le richieste istruttorie di parte opponente non sono in grado di dimostrare un minore godimento dell'immobile (rispetto al canone pattuito) tale da giustificare un'eventuale riduzione del canone.
3.
Le spese sono compensate per la soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2295/2024 del Tribunale di Bologna;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) spese di lite compensate.
Bologna, 10/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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