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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5078 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gaetano Sciortino, presso il cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele
Orlando n. 27, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Silvia Di Miceli, presso il cui studio a Palermo, piazza Amendola n. 31, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da accordo del 10-11/07/2025 e verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/04/2025 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 10/08/2013 e di aver generato i figli (09/01/2015) e Controparte_1 Per_1 Per_2
(04/01/2018), ha chiesto la pronuncia della separazione e successivamente del divorzio;
l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre nonché l'onere per quest'ultimo di versarle un assegno di € 700,00 al
1 mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 10/07/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di , depositata il giorno successivo, le cui Controparte_1 condizioni si riportano testualmente:
“• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• la Sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza entro due mesi dalla Parte_1 separazione;
• la dimora coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. , ubicata nel Comune di Controparte_1
Palermo in Elia Crisafulli n. 29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata allo stesso che vi continuerà ad abitare;
• i figli minori, e verranno affidati congiuntamente ai genitori con Persona_3 Persona_4 residenza prevalente presso la madre sita in via Guido Rossa n.19, Palermo;
• Il padre terrà con sè i figli dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 18,30, così come avviene regolarmente da oltre un anno.
• Nei week end alternati, il padre avrà con sè i figli dal sabato mattina dalle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 21,00.
• I figli trascorreranno le festività natalizie, alternativamente con ciscuno dei genitori, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 10,00 e dal 30 dicembre dalle ore 10,00 al termine delle vacanze scolastiche;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
• Periodo estivo: 15 gg a luglio e 15 gg ad agosto anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio.
• MANTENIMENTO: il Sig. verserà un assegno per il mantenimento indiretto per i figli CP_1 pari ad € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascuno, per un importo complessivo totale pari ad e
500,00, somma soggetta alla rivalutazione ISTAT;
• L'Assegno Unico, attualmente percepito nella misura del 50% da entrambe le parti, verrà, invece percepito per intero dalla Sig.ra la quale avrà i figli a proprio carico in sede di Pt_1 dichiazione dei redditi;
• le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come individuate dal c.d. “Protocollo di Palermo” in conformità alle “linee guida per la
2 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense e quindi:
• - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
3 trasporto dei figli;
secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Palermo del 4 luglio
2019”.
Con decreto del 12/09/2025 il Giudice ha disposto la comparizione personale delle parti al fine di chiarire il regime di visita indicato nell'accordo “che prevede che i due figli minori abbiano residenza prevalente presso la madre ma che stiano dal padre dal lunedì al venerdì di ogni settimana e week end alternati con la madre”, anche al fine di “verificare la rispondenza di tale regime al benessere della prole nonché acclarare quale sia stato il regime attuato in questi mesi dai genitori”.
All'udienza del 23/10/2025 sono state ascoltate le parti. ha dichiarato: “mio figlio grande esce da scuola alle ore 14:00; lo vado a Controparte_1 prendere, lo porto a casa da me e pranziamo insieme;
lui poi fa i compiti;
per 3-4 volte alla settimana, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, va agli allenamenti di calcetto;
lo accompagno io e appena finisce, lo riporto a casa dalla mamma;
mia figlia la piccola esce da scuola alle 16:45; tre volte a settimana va in palestra e la accompagno sempre io;
comunque in questi giorni, dal lunedì al venerdì i ragazzi dormono sempre dalla madre;
in pratica, io mi occupo di loro nel pomeriggio, dall'uscita della scuola sino a prima di cena;
cenano a casa della madre;
poi i week end a settimana alterne i bambini stanno con me dal sabato alla domenica”. ha dichiarato: “confermo quanto detto dal mio ex marito;
nel pomeriggio io Parte_1 lavoro, per questo ci siamo accordati a queste condizioni;
io finisco di lavorare alle 18:00; quando mia figlia va in palestra, la vado a prendere a casa di una sua compagnetta;
comunque dopo le varie attività, ci raccordiamo con il mio ex per la consegna dei bambini, che poi cenano da me e rimangono a dormire da me;
poi i week end a settimana alterne i bambini stanno con il padre dal sabato alla domenica”.
Dopodichè, le parti hanno chiesto di specificare, aggiungendo dopo la frase “il padre terrà con sé i figli dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 18.30, così come avviene regolarmente da oltre un anno” la frase “in detti giorni i minori pernotteranno con la madre, come già avviene”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
4 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio rileva che le statuizioni dell'accordo, così come integrate dalle parti all'udienza del 23/10/2025, sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Il procedimento deve proseguire per la chiesta pronuncia di divorzio.
Ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio ex art. 473 bis49 c.p.c., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando;
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13/09/1984 ( ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
16/11/1982 ( , i quali hanno contratto matrimonio a LÀ AN C.F._2
(PA) il 10/08/2013.
2) Omologa le condizioni dell'accordo di separazione del 10-11/07/2025, come integrate all'udienza del 23/10/2025.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva di divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di LÀ AN al n. 2, p. II, serie A, dell'anno 2013).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR IN CE EL
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5078 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gaetano Sciortino, presso il cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele
Orlando n. 27, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Silvia Di Miceli, presso il cui studio a Palermo, piazza Amendola n. 31, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da accordo del 10-11/07/2025 e verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/04/2025 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 10/08/2013 e di aver generato i figli (09/01/2015) e Controparte_1 Per_1 Per_2
(04/01/2018), ha chiesto la pronuncia della separazione e successivamente del divorzio;
l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre nonché l'onere per quest'ultimo di versarle un assegno di € 700,00 al
1 mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 10/07/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di , depositata il giorno successivo, le cui Controparte_1 condizioni si riportano testualmente:
“• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• la Sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza entro due mesi dalla Parte_1 separazione;
• la dimora coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. , ubicata nel Comune di Controparte_1
Palermo in Elia Crisafulli n. 29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata allo stesso che vi continuerà ad abitare;
• i figli minori, e verranno affidati congiuntamente ai genitori con Persona_3 Persona_4 residenza prevalente presso la madre sita in via Guido Rossa n.19, Palermo;
• Il padre terrà con sè i figli dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 18,30, così come avviene regolarmente da oltre un anno.
• Nei week end alternati, il padre avrà con sè i figli dal sabato mattina dalle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 21,00.
• I figli trascorreranno le festività natalizie, alternativamente con ciscuno dei genitori, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 10,00 e dal 30 dicembre dalle ore 10,00 al termine delle vacanze scolastiche;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
• Periodo estivo: 15 gg a luglio e 15 gg ad agosto anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio.
• MANTENIMENTO: il Sig. verserà un assegno per il mantenimento indiretto per i figli CP_1 pari ad € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascuno, per un importo complessivo totale pari ad e
500,00, somma soggetta alla rivalutazione ISTAT;
• L'Assegno Unico, attualmente percepito nella misura del 50% da entrambe le parti, verrà, invece percepito per intero dalla Sig.ra la quale avrà i figli a proprio carico in sede di Pt_1 dichiazione dei redditi;
• le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come individuate dal c.d. “Protocollo di Palermo” in conformità alle “linee guida per la
2 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense e quindi:
• - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
3 trasporto dei figli;
secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Palermo del 4 luglio
2019”.
Con decreto del 12/09/2025 il Giudice ha disposto la comparizione personale delle parti al fine di chiarire il regime di visita indicato nell'accordo “che prevede che i due figli minori abbiano residenza prevalente presso la madre ma che stiano dal padre dal lunedì al venerdì di ogni settimana e week end alternati con la madre”, anche al fine di “verificare la rispondenza di tale regime al benessere della prole nonché acclarare quale sia stato il regime attuato in questi mesi dai genitori”.
All'udienza del 23/10/2025 sono state ascoltate le parti. ha dichiarato: “mio figlio grande esce da scuola alle ore 14:00; lo vado a Controparte_1 prendere, lo porto a casa da me e pranziamo insieme;
lui poi fa i compiti;
per 3-4 volte alla settimana, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, va agli allenamenti di calcetto;
lo accompagno io e appena finisce, lo riporto a casa dalla mamma;
mia figlia la piccola esce da scuola alle 16:45; tre volte a settimana va in palestra e la accompagno sempre io;
comunque in questi giorni, dal lunedì al venerdì i ragazzi dormono sempre dalla madre;
in pratica, io mi occupo di loro nel pomeriggio, dall'uscita della scuola sino a prima di cena;
cenano a casa della madre;
poi i week end a settimana alterne i bambini stanno con me dal sabato alla domenica”. ha dichiarato: “confermo quanto detto dal mio ex marito;
nel pomeriggio io Parte_1 lavoro, per questo ci siamo accordati a queste condizioni;
io finisco di lavorare alle 18:00; quando mia figlia va in palestra, la vado a prendere a casa di una sua compagnetta;
comunque dopo le varie attività, ci raccordiamo con il mio ex per la consegna dei bambini, che poi cenano da me e rimangono a dormire da me;
poi i week end a settimana alterne i bambini stanno con il padre dal sabato alla domenica”.
Dopodichè, le parti hanno chiesto di specificare, aggiungendo dopo la frase “il padre terrà con sé i figli dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 18.30, così come avviene regolarmente da oltre un anno” la frase “in detti giorni i minori pernotteranno con la madre, come già avviene”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
4 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio rileva che le statuizioni dell'accordo, così come integrate dalle parti all'udienza del 23/10/2025, sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Il procedimento deve proseguire per la chiesta pronuncia di divorzio.
Ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio ex art. 473 bis49 c.p.c., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando;
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13/09/1984 ( ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
16/11/1982 ( , i quali hanno contratto matrimonio a LÀ AN C.F._2
(PA) il 10/08/2013.
2) Omologa le condizioni dell'accordo di separazione del 10-11/07/2025, come integrate all'udienza del 23/10/2025.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva di divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di LÀ AN al n. 2, p. II, serie A, dell'anno 2013).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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