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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 662/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]A.DE GASPERI 13 22070 BREGNANO ITALIA con l'Avv. BENELLI GABRIELLA
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]28 22073 FINO MORNASCO ITALIA con l'Avv. CORENGIA GLORIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in BREGNANO, in data 4.6.2022 (atto trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Bregnano - anno 2022, atto n. 1, parte II, serie A
con i seguenti figli OR: , nato il [...] Parte_2 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, sig.ra Parte_2
, residente a [...]; Controparte_1
c) il sig. attualmente è residente presso l'abitazione dei genitori sita in Bregnano via De Gasperi Pt_1
n. 13, svolge l'attività di commerciante ambulante, con presenza nei mercati settimanali e nelle fiere nei fine settimana, attività che ora svolge in modo limitato viste le precarie condizioni di salute in cui versa;
d) per quanto concerne i tempi e le modalità di visita tra il padre ed il minore , le parti Parte_2 concordano quanto segue: nel corso della settimana il sig. potrà stare con il figlio nei pomeriggi Pt_1 del martedì e giovedì, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore, oltre ad un altro pomeriggio che i genitori concorderanno in base alle esigenze lavorative del padre che spesso lo occupano nei fine settimana.
Nei pomeriggi in cui il sig. ha presso di sé il figlio, si impegna ad accompagnare e seguire lo Pt_1 stesso nelle attività sportive extra scolastiche.
Tali condizioni potranno essere modificate con l'accordo di entrambi in virtù di necessità che si dovessero presentare di volta in volta e nel rispetto dell'ancor tenera età del figlio per quanto riguarda i pernottamenti presso il padre.
e) Nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. Il tutto da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Il figlio trascorrerà, in via alternata con la madre e con il padre il giorno di Natale o S. Stefano, il giorno di Pasqua o il lunedì seguente, il Capodanno e il primo giorno dell'anno o l'Epifania, e così in alternanza per le altre festività, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti e l' 8 dicembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda le vacanze infrasettimanali, natalizie e pasquali, il signor , potrà tenere Pt_1 con sé il figlio per alcuni giorni festivi, in alternanza e previo accordo con la sig.ra . Potrà CP_1 inoltre tenerlo con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in concomitanza con le sue ferie lavorative e nel rispetto delle ferie lavorative della sig.ra , CP_1 potrà condurlo in località di vacanza per almeno una di queste due settimane, comunicando alla madre luogo e recapito e consentendo al figlio di comunicare telefonicamente con la madre almeno una volta al giorno, allo stesso modo la sig.ra dovrà consentire al sig. di sentire CP_1 Pt_1 telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno durante le ferie estive e comunicherà allo stesso il periodo di vacanza che trascorrerà col figlio e il luogo con relativi recapiti.
Il tutto previo accordo con la signora da assumersi entro il 30 maggio di ogni anno, CP_1
f) Di anno in anno, entro il 1° ottobre concorderanno i tempi e le modalità di visita del sig. nel Pt_1 corso delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali nonché di tutte le altre festività annuali, ovvero nei giorni di chiusura delle scuole.
g) i coniugi si impegnano a concordare le modalità per poter essere entrambi parte del giorno del compleanno del figlio e del giorno di Natale;
Parte_2
h) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 minore fino al raggiungimento dell'autonomia economica, l'importo mensile di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo è da corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa SanPaolo fil. Cermenate IBAN: [...];
i) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie verranno suddivise al 50% a carico del padre sig.
ed il 50% a carico della madre , con esclusione dell'importo relativo alla retta della Pt_1 CP_1 scuola materna frequentata dal figlio. Ogni spesa dovrà essere concordata, nei limiti di eventuali urgenze, nonché giustificata con fattura, eventualmente scontrino e/o ricevuta di qualsiasi genere che verranno equamente suddivise tra i genitori per i relativi adempimenti fiscali. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate da protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Como come previsto nel Protocollo spese del 2018;
j) Le parti concordano affinché la signora richieda e percepisca l'intero importo dell'Assegno CP_1
Unico spettante per il figlio;
si dà atto che il sig. ha recentemente donato alla sig.ra Pt_1 CP_1
l'autovettura Fiat 500 attualmente in uso alla stessa;
k) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o dimora;
l) le parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e danno reciprocamente atto che tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto sarà regolato dalle norme codicistiche nonché dalla legislazione speciale vigente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in data 4.6.2022, in BREGNANO (atto trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di BREGNANO - anno 2022, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREGNANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]A.DE GASPERI 13 22070 BREGNANO ITALIA con l'Avv. BENELLI GABRIELLA
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]28 22073 FINO MORNASCO ITALIA con l'Avv. CORENGIA GLORIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in BREGNANO, in data 4.6.2022 (atto trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Bregnano - anno 2022, atto n. 1, parte II, serie A
con i seguenti figli OR: , nato il [...] Parte_2 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, sig.ra Parte_2
, residente a [...]; Controparte_1
c) il sig. attualmente è residente presso l'abitazione dei genitori sita in Bregnano via De Gasperi Pt_1
n. 13, svolge l'attività di commerciante ambulante, con presenza nei mercati settimanali e nelle fiere nei fine settimana, attività che ora svolge in modo limitato viste le precarie condizioni di salute in cui versa;
d) per quanto concerne i tempi e le modalità di visita tra il padre ed il minore , le parti Parte_2 concordano quanto segue: nel corso della settimana il sig. potrà stare con il figlio nei pomeriggi Pt_1 del martedì e giovedì, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore, oltre ad un altro pomeriggio che i genitori concorderanno in base alle esigenze lavorative del padre che spesso lo occupano nei fine settimana.
Nei pomeriggi in cui il sig. ha presso di sé il figlio, si impegna ad accompagnare e seguire lo Pt_1 stesso nelle attività sportive extra scolastiche.
Tali condizioni potranno essere modificate con l'accordo di entrambi in virtù di necessità che si dovessero presentare di volta in volta e nel rispetto dell'ancor tenera età del figlio per quanto riguarda i pernottamenti presso il padre.
e) Nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. Il tutto da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Il figlio trascorrerà, in via alternata con la madre e con il padre il giorno di Natale o S. Stefano, il giorno di Pasqua o il lunedì seguente, il Capodanno e il primo giorno dell'anno o l'Epifania, e così in alternanza per le altre festività, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti e l' 8 dicembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda le vacanze infrasettimanali, natalizie e pasquali, il signor , potrà tenere Pt_1 con sé il figlio per alcuni giorni festivi, in alternanza e previo accordo con la sig.ra . Potrà CP_1 inoltre tenerlo con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in concomitanza con le sue ferie lavorative e nel rispetto delle ferie lavorative della sig.ra , CP_1 potrà condurlo in località di vacanza per almeno una di queste due settimane, comunicando alla madre luogo e recapito e consentendo al figlio di comunicare telefonicamente con la madre almeno una volta al giorno, allo stesso modo la sig.ra dovrà consentire al sig. di sentire CP_1 Pt_1 telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno durante le ferie estive e comunicherà allo stesso il periodo di vacanza che trascorrerà col figlio e il luogo con relativi recapiti.
Il tutto previo accordo con la signora da assumersi entro il 30 maggio di ogni anno, CP_1
f) Di anno in anno, entro il 1° ottobre concorderanno i tempi e le modalità di visita del sig. nel Pt_1 corso delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali nonché di tutte le altre festività annuali, ovvero nei giorni di chiusura delle scuole.
g) i coniugi si impegnano a concordare le modalità per poter essere entrambi parte del giorno del compleanno del figlio e del giorno di Natale;
Parte_2
h) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 minore fino al raggiungimento dell'autonomia economica, l'importo mensile di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo è da corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa SanPaolo fil. Cermenate IBAN: [...];
i) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie verranno suddivise al 50% a carico del padre sig.
ed il 50% a carico della madre , con esclusione dell'importo relativo alla retta della Pt_1 CP_1 scuola materna frequentata dal figlio. Ogni spesa dovrà essere concordata, nei limiti di eventuali urgenze, nonché giustificata con fattura, eventualmente scontrino e/o ricevuta di qualsiasi genere che verranno equamente suddivise tra i genitori per i relativi adempimenti fiscali. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate da protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Como come previsto nel Protocollo spese del 2018;
j) Le parti concordano affinché la signora richieda e percepisca l'intero importo dell'Assegno CP_1
Unico spettante per il figlio;
si dà atto che il sig. ha recentemente donato alla sig.ra Pt_1 CP_1
l'autovettura Fiat 500 attualmente in uso alla stessa;
k) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o dimora;
l) le parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e danno reciprocamente atto che tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto sarà regolato dalle norme codicistiche nonché dalla legislazione speciale vigente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in data 4.6.2022, in BREGNANO (atto trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di BREGNANO - anno 2022, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREGNANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao