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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BA MASSIMO, Presidente
FILOMIA CE LU, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5633/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017562182000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.6.2024 ad Agenzia Entrate Riscossione nonché alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di OS, indi depositato in data 16.7.2024, il sig, Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente, C.F. CF_Ricorrente_1, ,difendendosi personalmente ex art. 86 c.p.c., in quanto avvocato, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata,notificata in data 17.4.24, recante iscrizione a ruolo della somma di € 26.210,70,a seguito di controllo automatizzato ex art.54 bis d.
p.r. 633/1972 del modello Iva 2021 relativo all'anno 2020.
Ha eccepito parte ricorrente :
-l' illegittimità dell'atto notificato per l'omessa notifica dell'atto presupposto (accertamento) ovvero la nullità di eventuale notifica, evidenziando altresì di non aver ricevuto neppure alcun avviso bonario;
-la decadenza dell'Ente di Riscossione ad esigere la somma intimata, a causa della mancata notifica di un avviso di accertamento motivato ,richiamando al riguardo l'art. 1 legge 296/06 relativa ai tributi locali;
-l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza dei requisiti essenziali ed in particolare: la carenza di adeguata motivazione e la mancata indicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario
*In data 16.9.2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di OS, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Ha evidenziato, infatti, trattarsi di controllo automatizzato ex art.54 bis d.p.r. 633/1972 ,per avere il contribuente dichiarato ,nel comunicare la liquidazione periodica relativa al primo trimestre dell'anno 2020 ,un'imposta da versare pari ad € 18.522,60, non procedendo, tuttavia, al relativo versamento.
Nessuno si costituiva per Agenzia Entrate Riscossione.
All'udienza camerale del 9 gennaio 2026, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato, essendo infondati i motivi addotti.
Invero: *E' infondato il motivo inerente una pretesa nullità della cartella per mancata notifica di atti presupposti.
Trattasi, infatti, di controllo automatizzato delle dichiarazioni reddituali ,effettuato ai sensi dell'art.54 bis d.p.
r. 633/1972, che consente all'Ufficio impositore di procedere alla liquidazione delle imposte dovute , controllando” la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.”
Pertanto tale tipo di controllo , definito appunto “cartolare”, viene effettuato sulla scorta delle stesse dichiarazioni del contribuente ,non comportando alcuna rettifica delle medesime, ma la richiesta di imposte già evidenziate in dichiarazione e non corrisposte : di qui la esclusione della necessità di notifica di un previo avviso di accertamento.
-Né costituisce presupposto di validità della cartella di pagamento il previo invio della comunicazione di irregolarità
La nullità è ,infatti ,prevista dall'art.6 della Legge n. 212/2000 ( c.d. Statuto dei diritti del contribuente), solo per l'ipotesi in cui ,a seguito della liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa .D'altra parte, l'eventuale omissione dell'avviso bonario non determina l'automatica nullità della cartella di pagamento ma una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.
Strettamente connesso a quanto sopra è il principio affermato dalla Suprema Corte ( cfr. Cass civ,
19861/2016) secondo cui “la disciplina dei procedimenti di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 ( ndr :il principio è ovviamente estensibile alle liquidazioni ex art.54 bis dpr 633/72) è caratterizzata dalla generale previsione di una forma molto più blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale”.
*Parimenti infondato è il motivo inerente il preteso difetto di motivazione della cartella.
Invero, essendo stata la cartella emessa ex art.54 bis d.p.r. citato,ossia a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ,essa è da ritenersi correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico ( in tal senso,tra le altre, ordinanza n. 15654 della Corte di cassazione del 22 luglio 2020).
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OS sez.8 rigetta il ricorso perché infondato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Agenzia Entrate di OS ,liquidandole in euro 1.200,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BA MASSIMO, Presidente
FILOMIA CE LU, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5633/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017562182000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.6.2024 ad Agenzia Entrate Riscossione nonché alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di OS, indi depositato in data 16.7.2024, il sig, Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente, C.F. CF_Ricorrente_1, ,difendendosi personalmente ex art. 86 c.p.c., in quanto avvocato, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata,notificata in data 17.4.24, recante iscrizione a ruolo della somma di € 26.210,70,a seguito di controllo automatizzato ex art.54 bis d.
p.r. 633/1972 del modello Iva 2021 relativo all'anno 2020.
Ha eccepito parte ricorrente :
-l' illegittimità dell'atto notificato per l'omessa notifica dell'atto presupposto (accertamento) ovvero la nullità di eventuale notifica, evidenziando altresì di non aver ricevuto neppure alcun avviso bonario;
-la decadenza dell'Ente di Riscossione ad esigere la somma intimata, a causa della mancata notifica di un avviso di accertamento motivato ,richiamando al riguardo l'art. 1 legge 296/06 relativa ai tributi locali;
-l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza dei requisiti essenziali ed in particolare: la carenza di adeguata motivazione e la mancata indicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario
*In data 16.9.2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di OS, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Ha evidenziato, infatti, trattarsi di controllo automatizzato ex art.54 bis d.p.r. 633/1972 ,per avere il contribuente dichiarato ,nel comunicare la liquidazione periodica relativa al primo trimestre dell'anno 2020 ,un'imposta da versare pari ad € 18.522,60, non procedendo, tuttavia, al relativo versamento.
Nessuno si costituiva per Agenzia Entrate Riscossione.
All'udienza camerale del 9 gennaio 2026, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato, essendo infondati i motivi addotti.
Invero: *E' infondato il motivo inerente una pretesa nullità della cartella per mancata notifica di atti presupposti.
Trattasi, infatti, di controllo automatizzato delle dichiarazioni reddituali ,effettuato ai sensi dell'art.54 bis d.p.
r. 633/1972, che consente all'Ufficio impositore di procedere alla liquidazione delle imposte dovute , controllando” la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.”
Pertanto tale tipo di controllo , definito appunto “cartolare”, viene effettuato sulla scorta delle stesse dichiarazioni del contribuente ,non comportando alcuna rettifica delle medesime, ma la richiesta di imposte già evidenziate in dichiarazione e non corrisposte : di qui la esclusione della necessità di notifica di un previo avviso di accertamento.
-Né costituisce presupposto di validità della cartella di pagamento il previo invio della comunicazione di irregolarità
La nullità è ,infatti ,prevista dall'art.6 della Legge n. 212/2000 ( c.d. Statuto dei diritti del contribuente), solo per l'ipotesi in cui ,a seguito della liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa .D'altra parte, l'eventuale omissione dell'avviso bonario non determina l'automatica nullità della cartella di pagamento ma una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.
Strettamente connesso a quanto sopra è il principio affermato dalla Suprema Corte ( cfr. Cass civ,
19861/2016) secondo cui “la disciplina dei procedimenti di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 ( ndr :il principio è ovviamente estensibile alle liquidazioni ex art.54 bis dpr 633/72) è caratterizzata dalla generale previsione di una forma molto più blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale”.
*Parimenti infondato è il motivo inerente il preteso difetto di motivazione della cartella.
Invero, essendo stata la cartella emessa ex art.54 bis d.p.r. citato,ossia a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ,essa è da ritenersi correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico ( in tal senso,tra le altre, ordinanza n. 15654 della Corte di cassazione del 22 luglio 2020).
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OS sez.8 rigetta il ricorso perché infondato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Agenzia Entrate di OS ,liquidandole in euro 1.200,00.