Articolo 102 del Codice in materia di protezione dei dati personali
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 102. (( (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica) )) (( 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. )) (( 2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare: )) ((e del Regolamento)) ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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