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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di OV Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice DEla sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 4439/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio DEl'avv. DROMI EDUARDO DANIEL, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
AVVOCATURA DELLO STATO difeso dall'Avvocatura DElo Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza DE 20.3.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta DEla suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine DEla discussione, dando lettura DE dispositivo e DEla concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito DEla trattazione scritta DEla stessa, possa essere definita, all'esito DEla camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo DEla lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV in composizione monocratica nella persona DE dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4439/2024 R. G.
promosso da:
, nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
C.F._1
, nato in [...] in data [...], C.F. CP_2 Parte_2
, C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. ; tutti Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI DE Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._5
– fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata elettivamente si domiciliano
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona DE Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale DElo Stato in OV, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento DE loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_3 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
, nato ad [...] in data [...] ed emigrato all'estero in IL. Persona_1
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione DEineavano la linea genealogica DEla famiglia
Nello specifico deducevano che:
In data 25.2.1862 a AN di IL (IL) il IG. Persona_1 contraeva matrimonio con la IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si Parte_4 allega (All.2).
Il IG. non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1 in favore di quella cilena (ovvero DE Paese in cui ebbe successivamente a trasferirsi;
v. infra).
Infatti, il suo nominativo (con relativi alias) non risulta registrato presso il Dipartimento di
Cittadinanza DE Servizio Nazione Migrazione DE Ministero DEl'Interno e DEla Sicurezza Pubblica
(come da certificato negativo di naturalizzazione DE 27.6.2023 - All.3).
Dal matrimonio DE IG. con la IG.ra. Persona_1 [...]
nasceva a AN DE IL (IL), in data 1.8.1879, , Parte_4 Parte_5 come dall'atto di nascita che si allega (All.4).
In data 4.4.1899 a AN (IL) la IG.ra contraeva Parte_5 matrimonio con i IG. , cittadino cileno, come dall'atto di Persona_2 matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a AN (IL), in data
8.1.1903, , come dall'atto di nascita che si allega (All.6). Persona_3
In data 26.12.1941 a AN (IL) il IG. Persona_3 contraeva matrimonio con la IG.ra , come dall'atto di CP_1 Parte_6 matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nasceva a AN (IL), in data
28.5.1947, , odierno ricorrente, come dall'atto di nascita Controparte_1 che si allega (All.8).
In data 6.12.1972 a AN de IL (IL) la IG.ra Controparte_1 contraeva matrimonio con il IG. , come dall'atto di Controparte_4 matrimonio che si allega (All.9) e da questo matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
, in data 11.8.1973, come dall'atto di nascita che si allega (All.10), Parte_1
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, in data 20.10.1980, come dall'atto di nascita che si allega Persona_3 Parte_1
(All.11) e , in data 9.11.1983, come dall'atto di nascita che si allega Parte_3
(All.12).
***
Il si è costituito in giudizio, nel merito contestando la sussistenza dei Controparte_3 presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento DEla domanda, in particolare evidenziando che l'avo era verosimilmente (attesa la sua data di nascita e data di matrimonio) emigrato prima DEla proclamazione DE RE di IA e DEla entrata in vigore DE codice civile DE 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi DEla normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 DE codice Albertino DE 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione DEla cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento DE ricorso, per la compensazione integrale DEle spese di giudizio
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento DE ricorso.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento DE ricorso.
All'esito DEl'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche DEle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione DE Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione DEla regola DE foro DE convenuto ) è stata disposta Controparte_3 dall'art. 1, comma 36 DEla Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza DE processo civile e per la revisione DEla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa DEle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti DEle persone e DEle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione DEla competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, DE decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre
o DEl'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 DE presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore DEla presente legge”.
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Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza DE Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale DE Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita DEl'avo capostipite.
Nell'ambito DE Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari DE luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 DE Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre
o DEl'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di ALTARE
(SV) e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza DEl'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando DEla competenza DE Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento DElo status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi DEla stessa, prevedono un obbligo da parte DE soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento DEl'acquisto DEla cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte DE soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento DEla suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione DEla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DEla domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento DE diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 DE 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione DEla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DEla domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento DE diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto DEla giurisdizione DE giudice ordinario”).
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In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status DEla persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà DEl'interessato richiedere una certificazione DEl'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia DE giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, DE quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine DE riconoscimento DEla condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza DE 02.11.2018, nonchè DE 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi DEl'art. 2 DEla Legge n. 241 DE 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento DElo status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione DElo stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione DE procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 DE D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto DEla cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela DElo status civitatis incombe sul , che, con Controparte_3 circolare n. K.28/1 DEl'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari DE paese straniero di residenza, sulla scorta DEla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. DE 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima DE procedimento amministrativo per l'accertamento DE possesso DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca DElo status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza DEl'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza DEl'interessato, ai sensi DEl'art. 9 DE D.P.R n. 200 DE 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in IA, l'eventuale possesso DElo status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco DE Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni DEl'art. 16, comma 9, DE D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte DE , al quale è attribuita Controparte_3 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione DEle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto DEla cittadinanza.
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In relazione alla competenza amministrativa DE deve osservarsi che lo Controparte_3 stesso è specificatamente competente nell'ambito DEla procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 DEla legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione DEla cittadinanza nei confronti DElo straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento DE diritto soggettivo DEla cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso DE termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DEla domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative DE diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione DEl'art.3 DE D.P.R. DE 18 aprile 1994, n. 362, il decorso DE termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DEla domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio DE diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento DE Tribunale di Roma, ex multis sentenze DE 12/04/2022, DE 31/01/2022, DE 14/12/2021, DE 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza DE fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione DEla richiesta di riconoscimento DElo status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione DEl'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento DE diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento DE Tribunale di Roma, ex multis sentenze DE
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento DEla cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza DEl'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione DEla situazione di incertezza che senza l'intervento DE giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di
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tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento DE giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado DE giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione DE merito DEla domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento DEla decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina DEle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento DElo status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito DEl'esperimento DE relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza DEl'operato DEl'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario DElo status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia DEl'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_7 riconoscimento DEla cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima DE 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza DE marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione DEla cittadinanza (anche) per via materna prima DE 1948, il riconoscimento DEla cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela DE diritto al riconoscimento DEla cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di
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acquisire la richiamata dichiarazione DEla donna volta al riacquisto DEla cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 DEla legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto DEla cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto DEla cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore DEla Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite DEla Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 DEla legge 91/1992, mentre permette, sulla base DEla ricordata dichiarazione, il riacquisto DEla cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, DEla legge 555/1912, consente l'acquisto DEla cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi DEl'art. 14 DEla legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza DEl'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte DEl'amministrazione in relazione al riconoscimento DElo status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, DEla cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento DEla domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_7
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza DEl'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza DEl'interesse ad agire anche in assenza di prova DE tentativo di prenotazione DE turno per la presentazione DEl'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame DEla domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla
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oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame DEla domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento DE diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento DEl'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero DEl'applicazione DE principio generale DEl'onere DEla prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione DEla sussistenza DE proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento DEla cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento DElo status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_3 rilascio DE relativo certificato o comunque il riconoscimento DElo status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta DEla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così DEineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto DEle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione DEl'interesse ad agire nel caso oggetto DE presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore DEla Costituzione – (tramite la figlia DE capostipite nata in data [...], ) e dunque l'Autorità Parte_5 amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento DEla cittadinanza italiana
Passando al merito DEla controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) DEla Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita DEla sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
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Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite DEla Cassazione nelle due sentenze DE 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana DE 1889) che hanno affermato che il principio di effettività DEinea, in modo negativo, il confine DEla libertà degli Stati di accordare l'acquisto DEla cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo.
In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie DEla cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà DE proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_4 relazione alle conseguenze DEla determinazione DEle modalità di acquisto e perdita DEla cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito DE diritto DEla UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto DE Paesi Bassi) contemplino casi di perdita DEla cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite DEla cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo DE concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto DEl'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle DE 24.8.2022, la n.
25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione DEla cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. DE 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 DE 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 DE 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco DE divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 DE cod. civ. DE 1865, art. 1 DEla l. n. 555 DE 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 DE 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio DEla Repubblica se entrambi i genitori
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sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge DElo Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni DEla volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 DE 1912 un semplice punto di perfezionamento DEla disciplina già insita nelcodice civile DE 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore DEla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento DEla cittadinanza italiana era stata regolata, nel RE di Sardegna, dal codice civile DE 1837 (Codice Albertino), quindi dal
Codice Civile DE RE D'IA DE 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato DE 1865);
Successivamente, in considerazione DE fenomeno DEla migrazione DEla fine DE secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni DE 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 DE 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto DEla disciplina DEla cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 DE Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini DE RE di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza DEla trasmissione jus sanguinis DEla cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 DE Codice Civile DE 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_5 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al RE di Sardegna CP_6 hanno alla data DE 17 marzo 1861 (Unità d'IA) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 DEla risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale DEle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data DEla successione degli Stati, possedevano la nazionalità DElo Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima DEl'unificazione d'IA, Controparte_6 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte DE
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_5 cittadinanza straniera.
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Un tale principio risulta confermato anche DE nella pubblicazione “La Controparte_3
Cittadinanza IAna – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'IA antecedentemente alla costituzione DEl'unità d'IA, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento DEla cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile DE 1865, che regolava la materia DEla cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso DEla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DEla costituzione DE . Tuttavia, è da sottolineare CP_5 che i nati prima DE 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte DE . Se, invece, al momento DEl'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_5 data DE loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
RE , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_5
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi DE Codice Albertino DE 1837 e DE Codice Civile DE RE d'IA DE 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 DE Codice Civile DE 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso DEla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DEla costituzione DE . CP_5
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima DE 17 marzo DE 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio DEla trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 DEla Legge n. 555 DE 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione DEla cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza DE 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto DEla cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 DE 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 DE 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale DEla L. n. 555 DE 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria DEl'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo DEl'art. 3 Cost., ma anche DE principio di uguaglianza dei coniugi e DEl'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico DE matrimonio o a sciogliere questo una
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volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto DEla cittadinanza per il successivo scioglimento DE vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico DE perdurare DEla perdita DElo stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 DE 1983, dichiarando l'illegittimità DEl'art.1 n.1 DEla L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte DE figlio, soltanto DEla cittadinanza DE padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica DEla madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere DEla tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 DEla suddetta legge lede la posizione DEla madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici DE nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto DEla moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto DE figlio di acquisire la cittadinanza DEla madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) DEle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore DEla Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione DEla Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 DE 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore DEla
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio DE primo orientamento DEl'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data DE 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DEla Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DEl'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte DEl'ascendente o DE genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, DEl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto DEla condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale DEla persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in
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ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità DEla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi DEla L. n. 151 DE 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà DEla titolare DEla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, DEla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio DEla parità dei sessi e DEla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione a lui DElo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione DEle persone per il loro sesso o la preminenza DE marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***
Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge DE 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 DEla previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento DEla sentenza costituzionale DE 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio DEla Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge DElo Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” DE 2022, “il peso DEla scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 DE 1992) una decisa restrizione DEle possibilità di acquisto DEla cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione DEle possibilità di ravvisare fattispecie estintive DEla cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione DE diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 DE 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
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Peraltro la Cassazione ha rammentato che “DEla rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza DEla Corte di cassazione di Napoli DE 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) DE concetto DEla sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere DEla prova
L'onere DEla prova di chi richiede il riconoscimento DEla cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione DEla linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione DEl'onere DEla prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova DEl'evento interruttivo DEla linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'evento interruttivo DEla linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
, capostipite emigrato in IL. Persona_1
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Alla luce DEla documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità DEla linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa DEla presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento DEla domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura DElo Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione DEl'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto DEla legge n. 92/1991, DEla l. n. 555/1912) e DEl'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto DEla l.. n. 92/1991, DEla l.
n. 555/1912);
A supporto DEla richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce DE dato normativo per il quale la prestazione DE servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita DEla cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n.
555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze DE Governo estero, come chiarito dalla pronuncia DEla Cassazione a Sezioni Unite DE 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
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Prima di valutare l'ammissibilità DEla richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza DEla cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 DE Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione DE governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 DEla Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 DEla legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione DE Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il
Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
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Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio DEla norma DE 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine DEla norma rinvenibile, come quasi tutte quelle DE codice civile DE 1865, nel codice napoleonico DE 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e feDEtà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori DE testo DE progetto DE codice DEl'IA unita, e in particolare nella parte DEla relazione con cui, a proposito DEla fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte DE cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di feDEtà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” DE governo nazionale.
Le normative successive a quella DE 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza DEla cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone DE servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione DEl'art. 11 DE codice DE 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione DE servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo IAno.
Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_3 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
***
Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione DEl'onere DEla prova come DEineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova DE pubblico impiego o DE servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione DEla indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive DE diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come DEineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità DEla prova, in forza DE quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
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Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal CP_3 resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione DE principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) DEla prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere DEla prova
(rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta DEla documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
***
Documentata, pertanto la continuità DEla linea di trasmissione DEla cittadinanza, la questione da affrontare riguarda la posizione giuridica DEl'avo, nato prima DEla nascita DE CP_5
(17 marzo 1861) e DEla vigenza DE Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) e emigrato, con certezza, anteriormente a tali date.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emerge, in modo pacifico, che l'avo sig. è nato a [...] nel XXX ed è emigrato (per andare a Persona_1 stabilirsi in IL) in data certamente anteriore al 1858.
Dal certificato di matrimonio prodotto (all. 2) risulta infatti che il capostipite si sia sposato in data
25.2.1862 a AN di IL (IL) con la IG.ra , ma emerge, dalla lettura Parte_4 DE certificato (rectius estratto) stesso, che il capostipite era residente a [...]da 4 anni (e dunque dal 1858).
Il Capostipite, dunque, è nato, nella penisola italica, da essa emigrato prima DEl'Unità e CP_5 DEla promulgazione ed entrata in vigore DE codice civile DE 1865.
Prima DEla Codificazione DE 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza DE neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza
d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro
IAno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al RE di Sardegna con il protocollo DE
12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione DEla repubblica aristocratica per personale iniziativa DEl'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da Per_5 maggio a dicembre 1814 -nel periodo DEle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo - costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione DE tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_6 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal , sebbene formalmente abrogate (dopo CP_7
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e abrogazioni (in Per_7 relazione agli atti DElo stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei
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beni fra coniugi come regime patrimoniale legale DEla famiglia,) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi DE 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_7
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico DE 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino DE 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro IAno n. 5,
1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione DE giudice - in tal senso da Corte di
Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro IAno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a
Corte di Appello di OV N. 940 DE 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile DE 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita DEla cittadinanza (l'art. 11 DE codice civile DE 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile DE proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero DEla residenza;
2) l'ottenimento DEla cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione DE governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella DE neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 DE nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita DE godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro
l'anno dall' attuazione DE nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 DE medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno DEl'attuazione DElo stesso codice≫.
L'art. 13 DE Codice civile DE 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale DE governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale DElo stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 DE RD n. 2606/1865 e DEl'art. 13 DE Codice civile unitario DE 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita DEla cittadinanza o DE
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godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto DEl'art. 34 DE CC Albertino DE 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad esso anteriori, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione DEla cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 DE nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in IA); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno DEl'attuazione” DE nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione DEl'art. 17 Code civile DE 1804, sans esprit de retour), nessun discendete potrà mai essere (o diventare) cittadino DE regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
***
Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di OV (con la sentenza N. 940 DE 28.6.2024 che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame,
l'applicabilità DEl'art. 11 n. 2 DE codice civile DE 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 DE
1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte DEla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera.
Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita DEla cittadinanza italiana da parte DEl'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
12894 DE 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso DEla grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n.
25317 DE 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore DE codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto DE giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di specie) CP_3
l'applicazione DEla normativa precedente al codice civile DE 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima DE 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'IA preunitaria e la neo-unita IA assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province.
Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile DE 1837 fu esteso alla province DEl'Emilia, DEle Marche e DEl'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno DEle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica DE 1819; nelle province lombarde il Governo decise di
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mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco DE 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
Il primo Codice civile DEl'IA unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita DElo Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini DE riconoscimento DEla cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima DEl'entrata in vigore DE codice civile DE 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore DE suddetto codice, sia intervenuta la perdita DEla cittadinanza ai sensi DEla normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda OV, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il
Congresso di Vienna nel 1814, prima DE 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino DE 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita DEla cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e CP_3 comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi DE suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza DEl'ascendente per il CP_3 solo fatto di essere emigrato prima DEl'entrata in vigore DE codice DE 1865, alla luce di un'interpretazione DE concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al RE d'IA (C. Appello OV, 23 dicembre 1879, massima Foro IAno n. 5,
1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'IA, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento DEla cittadinanza italiana.
Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima DE 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte DE RE . Se, invece, al CP_5 momento DEl'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data DE loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel RE , costoro devono CP_5 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura DE Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_3 reperibile online sul sito DEl'Asgi).
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino DElo Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte DE (purché non naturalizzato nello Stato CP_5 estero e non deceduto alla data DEl'unità di IA), ma anche che l'emigrazione prima DEl'unità d'IA o prima DEl'entrata in vigore DE codice DE 1865 non determina in automatico la perdita DEla cittadinanza.
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D'altronde, è lo stesso art. 34 DE codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova DEl'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza DEla Corte d'Appello di OV DE 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, DE resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 DE 24/08/2022) atteso che la CP_3 giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 DE 24/08/2022)
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il CP_3 abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie DEl'art. 34 DE codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova DEl'animo di non più tornare DEl'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità DEla linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva DEla cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 DEl'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella OV).
***
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere DEla prova DE fatto estintivo (la perdita DEla cittadinanza DEl'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_3 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento DE domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
Una precisazione è a questo punto necessaria.
Trattandosi di “animo” e dunque di un aspetto e ambito squisitamente soggettivo (ed anzi psicologico) è evidente che lo stesso non potrà comunque che essere provato attraverso la produzione ed evidenziazione di elementi oggettivi. Non è infatti processualmente possibile sondare e documentare “l'animo umano”). Detta prova può, ovviamente, essere proposta e introdotta sia attraverso prove dirette (storico rappresentative – in primis prove documentali dirette, essendo la prova testimoniale concretamente di difficile percorribilità ancor di più per il resistente) sia attraverso prove CP_3 indirette (critico indiziarie – le presunzioni civilistiche da cui poter inferire il fatto da provare).
L'ammissibilità di una prova presuntiva (indiretta/critica indiziaria), nel caso in esame, deve essere ancor di più consentita pena il tramutare l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica in una sostanziale probatio diabolica (come sarebbe limitare la prova DEla causa estintiva solo a quella diretta storico rappresentativa non potendosi realisticamente pretendere che il CP_3
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produca – ad esempio – un documento (quale uno scritto autografo) in cui il capostipite abbia, apertis verbis, manifestato l'intenzione o il desiderio di tornare in IA (simili documenti, invero, potrebbero, al più, essere in possesso di parte ricorrente - che potrebbe, in astratto, essere anche in possesso di documenti di senso opposto che non avrebbe, ovviamente, interesse a produrre).
Sul punto deve, pertanto, valutarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite
(nelle già richiamate sentenze gemelle DE 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana che sembrerebbe, a una prima lettura, aver sostenuto il contrario.
La Cassazione sembrerebbe aver affermato (peraltro, in un caso non DE tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana DE 1889) che non si potrebbero applicare le presunzioni.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
L'affermazione deve, però, essere, a giudizio DElo scrivente, correttamente inquadrata.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti DE decreto di grande naturalizzazione in virtù DEla stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti DEl'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva DE tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza DEl'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione
“ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca DE codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 DEla Dichiarazione universale dei diritti DEl'uomo DE 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona DE 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un
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diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante DEla giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita DEla cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito DEla legge n. 555 DE 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto DEla cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero DEla residenza, non implica necessariamente la perdita DEla cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi DEl'art. 8 DEla legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' DEl'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto DEla cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine DEla giurisdizione, come causa DEla perdita DEla cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione DEle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza DE 1912.
Identica è stata la posizione DEla Corte a proposito DEla disciplina di cui alla l. n. 91 DE 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto DEla cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero DEla residenza, non implica necessariamente la perdita DEla cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile DE diritto al riconoscimento DEla cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita DEla cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte DEla madre, anziché alla mera circostanza DEl'acquisizione DEla cittadinanza DE marito a causa DE proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
E ciò sempre a motivo DE fatto che la perdita DEla cittadinanza italiana presuppone una rinuncia DE genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte DE cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza DE coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte DE giudice (v. Cass.
Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni DEla dottrina specialistica DE secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà DE fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea DElo Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
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Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia DEla condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti DEla fine DEl'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini DEla relativa accettazione e DEla contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e
l'accettazione tacita degli effetti DEla naturalizzazione da parte di e la tacita Persona_8 rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte DE figlio , non CP_8 può considerarsi rispettosa DEl'ambito di rilevanza DE fenomeno infine integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura DE diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita DEla cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita DEla cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite DEla cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche DE diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni DEla Corte costituzionale n. 87 DE 1975 e n. 30 DE 1983”.
A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e DEl'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento DElo Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente.
Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile DE 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 DE 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà DEl'ordinamento DEl'epoca come ricostruibile secondo integrazione DEle normative citate, resta il fatto che il requisito DEla accettazione DEla cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole DEla volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento DEla quale non v'è traccia nella motivazione DEla sentenza impugnata.
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Appare evidente che la Corte di cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo completamente diverso da quello oggetto DEla presente decisione, essendo, nel caso all'attenzione DEle Sezioni Unite, applicabile il codice DE 1865 e la legge DE 1912 e non DE codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia DEl'emigrato italiano interessato.
In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana
- per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
Nel caso in esame, viceversa, deve trovare applicazione la normativa previgente al codice DE 1885 e segnatamente il codice albertino DE 1837 e deve accertarsi, quindi, se ricorra la condizione (estintiva DE diritto di cittadinanza) DEl'espatrio con animo di non ritorno e non se vi sia stata una accettazione DEla cittadinanza di altro Stato.
Per rendere, pertanto, come anticipato, effettivo e reale il contraddittorio e consentire al di controdedurre non costringendolo a dover soddisfare una sostanziale “probatio CP_3 diabolica”, deve riconoscersi la possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito DE suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, infatti, di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine. E' evidente che da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita DEla cittadinanza sabauda/italiana) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base DEla legislazione successiva al 1865 nel caso in esame nemmeno ancora promulgata.
***
Nel caso in esame, come evidenziato anche da parte resistente, vi sono una pluralità di indici e elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 DE codice albertino, a quello DE
“domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova DEl'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che debbono essere valutati al fine di ritenere raggiunta(o meno) la prova DEl'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato. in particolare
- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso);
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- Che egli si sposo in IL, dove si era trasferito quantomeno, come visto, dal 1858, nel
1862, con una ragazza DE luogo;
- Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente);
- Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari DEla sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in IA (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
- Che con l'IA non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente);
Quello che deve, pertanto, valutarsi è se suddetti elementi, concreti e fattuali, siano sufficienti per poter comprovare l'animus di non ritorno DE capostipite emigrato.
La risposta è affermativa.
Aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver all'estero avuto figli e nipoti non essere rientrato in IA nemmeno dopo la nascita DE nuovo
Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 DE codice Albertino.
In particolare non può non evidenziarsi che l'essersi sposato con una donna DE luogo e di aver con essa generato dei figli creando una famiglia (eventi certamente non necessariamente correlati e connessi con l'aver preso dimora all'estero) sono circostanza assolutamente significative e sintomatiche DEl'essere emigrato con animo di non più tornare in IA.
Il rientro in IA avrebbe, infatti, reso necessario non solo affrontare nuovamente un lungo e pericoloso viaggio, ma soprattutto portare con se la “nuova famiglia” straniera, sradicandola da dove era nata e cresciuta. E' evidente come ciò appaia scarsamente verosimile e dunque che sia logico e lecito affermare che l'emigrazione sia stata fatta con l'intenzione di abbandonare per sempre (come in effetti poi avvenuto –non vi è prova sul punto contraria) il proprio paese natio.
Deve aggiungersi che parte ricorrente a fronte DEle considerazioni ed eccezioni di parte resistente, non ha documentato nulla per contraddire (a sua volta) l'assunto relativo all'animo di non ritorno (documentazioni comprovanti una diversa intenzione se non addirittura un effettivo ritorno in IA) e nemmeno ha documentato un riacquisto DEla cittadinanza successivo, in conformità al disposto DEl'art. 13 DE codice DE 1865, limitandosi a richiamare decisioni favorevoli.
D'altronde la ricostruzione di parte ricorrente (per cui la cittadinanza italiana sarebbe stata comunque trasmessa, dall'avo capostipite, attraverso la discendenza, agli odierni ricorrenti) potrebbe ledere il principio di effettività in precedenza richiamato, atteso che, a parte il risalente “legame” di sangue, nessun vincolo reale sussiste ed è stato comprovato tra lo Stato italiano e i ricorrenti, tutti nati e vissuti sempre e solo all'estero.
Come già detto, infatti, le decadenze e perdite DEla cittadinanza sono e restano comunque ammissibili, perché rispondenti a un significato più completo DE concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità purché nel
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rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019,
Tjebbes, causa C-221/17).
E allora, in quest'ottica la cittadinanza invocata rischierebbe di basarsi solo e soltanto su una fictio giuridica (normativa e giurisprudenziale), derivante da un vincolo di consanguineità non solo molto risalente, ma anche derivante da una “successione” tra Stati, senza che vi sia mai stato alcun concreto legame tra i richiedenti e la comunità italiana (non avendo nulla nemmeno dedotto sul punto parte ricorrente).
In relazione al paventato rischio di apolidia - di cui agli artt. 6 e 7, paragrafi da 3 a 6, DEla convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia – invocabile dal fatto che l'avo capostipite, persa la cittadinanza preunitaria, abbia rischiato di divenire apolide (ove non abbia acquisito la cittadinanza DElo Stato ove lo stesso era emigrato), deve affermarsi che lo stesso, nel caso di specie, non sussista.
Deve, infatti, osservarsi, non solo che l'eventuale apolidia DEl'avo (ove in concreto verificatosi), è connesso ad una sua scelta volontaria (l'espatrio con la volontà di non ritorno unitamente alla scelta di non naturalizzarsi nello Stato di emigrazione – peraltro in un periodo in cui le naturalizzazioni non erano certamente osteggiate dai singoli Stati), ma certamente e soprattutto non ha assolutamente inciso sulla discendenza.
I discendenti, e soprattutto gli odierni ricorrenti, infatti, ben lungi dall'essere apolidi, sono tutti, pacificamente, cittadini DElo Stato di emigrazione DEl'avo (ove sono tutti nati) e con il presente ricorso, chiedono il riconoscimento aggiuntivo DEla cittadinanza italiana.
Chiedono, in sostanza il riconoscimento di una doppia cittadinanza (e, quindi, di un doppio passaporto) e ciò rende evidente come non ricorra alcun concreto rischio di apolidia (quello richiamato anche dalla sentenza DEla Corte di Giustizia 12-3-2019, causa C-221/17 in cui Per_9 caso, peraltro, assolutamente diverso da quello in trattazione) Una simile situazione, pertanto, è completamente diversa da quella affrontata dalla Corte di Giustizia che, peraltro, si sofferma sui limiti che hanno gli stati membri nel disciplinare i casi di decadenza e perdita DEla cittadinanza che, pur nella autonomia legislativa dei singoli Stati, devono essere proporzionati e logici rispetto al concetto da intendersi come trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità.
Nel caso di specie, come detto, tali limiti non sono stati (peraltro da una normativa DE 1837) superati, in quanto deve ritenersi legittimo per uno Stato stabilire che la cittadinanza possa essere persa da chi emigra con l'animo di non tornare mai più.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
***
Attesa la natura e peculiarità DEla controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di OV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Rigetta il ricorso;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
OV, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice DEla sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 4439/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio DEl'avv. DROMI EDUARDO DANIEL, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
AVVOCATURA DELLO STATO difeso dall'Avvocatura DElo Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza DE 20.3.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta DEla suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine DEla discussione, dando lettura DE dispositivo e DEla concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito DEla trattazione scritta DEla stessa, possa essere definita, all'esito DEla camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo DEla lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV in composizione monocratica nella persona DE dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4439/2024 R. G.
promosso da:
, nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
C.F._1
, nato in [...] in data [...], C.F. CP_2 Parte_2
, C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. ; tutti Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI DE Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._5
– fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata elettivamente si domiciliano
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona DE Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale DElo Stato in OV, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento DE loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_3 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
, nato ad [...] in data [...] ed emigrato all'estero in IL. Persona_1
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione DEineavano la linea genealogica DEla famiglia
Nello specifico deducevano che:
In data 25.2.1862 a AN di IL (IL) il IG. Persona_1 contraeva matrimonio con la IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si Parte_4 allega (All.2).
Il IG. non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1 in favore di quella cilena (ovvero DE Paese in cui ebbe successivamente a trasferirsi;
v. infra).
Infatti, il suo nominativo (con relativi alias) non risulta registrato presso il Dipartimento di
Cittadinanza DE Servizio Nazione Migrazione DE Ministero DEl'Interno e DEla Sicurezza Pubblica
(come da certificato negativo di naturalizzazione DE 27.6.2023 - All.3).
Dal matrimonio DE IG. con la IG.ra. Persona_1 [...]
nasceva a AN DE IL (IL), in data 1.8.1879, , Parte_4 Parte_5 come dall'atto di nascita che si allega (All.4).
In data 4.4.1899 a AN (IL) la IG.ra contraeva Parte_5 matrimonio con i IG. , cittadino cileno, come dall'atto di Persona_2 matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a AN (IL), in data
8.1.1903, , come dall'atto di nascita che si allega (All.6). Persona_3
In data 26.12.1941 a AN (IL) il IG. Persona_3 contraeva matrimonio con la IG.ra , come dall'atto di CP_1 Parte_6 matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nasceva a AN (IL), in data
28.5.1947, , odierno ricorrente, come dall'atto di nascita Controparte_1 che si allega (All.8).
In data 6.12.1972 a AN de IL (IL) la IG.ra Controparte_1 contraeva matrimonio con il IG. , come dall'atto di Controparte_4 matrimonio che si allega (All.9) e da questo matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
, in data 11.8.1973, come dall'atto di nascita che si allega (All.10), Parte_1
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, in data 20.10.1980, come dall'atto di nascita che si allega Persona_3 Parte_1
(All.11) e , in data 9.11.1983, come dall'atto di nascita che si allega Parte_3
(All.12).
***
Il si è costituito in giudizio, nel merito contestando la sussistenza dei Controparte_3 presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento DEla domanda, in particolare evidenziando che l'avo era verosimilmente (attesa la sua data di nascita e data di matrimonio) emigrato prima DEla proclamazione DE RE di IA e DEla entrata in vigore DE codice civile DE 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi DEla normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 DE codice Albertino DE 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione DEla cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento DE ricorso, per la compensazione integrale DEle spese di giudizio
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento DE ricorso.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento DE ricorso.
All'esito DEl'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche DEle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione DE Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione DEla regola DE foro DE convenuto ) è stata disposta Controparte_3 dall'art. 1, comma 36 DEla Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza DE processo civile e per la revisione DEla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa DEle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti DEle persone e DEle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione DEla competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, DE decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre
o DEl'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 DE presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore DEla presente legge”.
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Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza DE Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale DE Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita DEl'avo capostipite.
Nell'ambito DE Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari DE luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 DE Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre
o DEl'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di ALTARE
(SV) e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza DEl'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando DEla competenza DE Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento DElo status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi DEla stessa, prevedono un obbligo da parte DE soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento DEl'acquisto DEla cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte DE soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento DEla suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione DEla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DEla domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento DE diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 DE 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione DEla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DEla domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento DE diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto DEla giurisdizione DE giudice ordinario”).
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In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status DEla persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà DEl'interessato richiedere una certificazione DEl'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia DE giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, DE quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine DE riconoscimento DEla condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza DE 02.11.2018, nonchè DE 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi DEl'art. 2 DEla Legge n. 241 DE 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento DElo status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione DElo stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione DE procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 DE D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto DEla cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela DElo status civitatis incombe sul , che, con Controparte_3 circolare n. K.28/1 DEl'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari DE paese straniero di residenza, sulla scorta DEla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. DE 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima DE procedimento amministrativo per l'accertamento DE possesso DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca DElo status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza DEl'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza DEl'interessato, ai sensi DEl'art. 9 DE D.P.R n. 200 DE 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in IA, l'eventuale possesso DElo status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco DE Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni DEl'art. 16, comma 9, DE D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte DE , al quale è attribuita Controparte_3 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione DEle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto DEla cittadinanza.
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In relazione alla competenza amministrativa DE deve osservarsi che lo Controparte_3 stesso è specificatamente competente nell'ambito DEla procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 DEla legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione DEla cittadinanza nei confronti DElo straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento DE diritto soggettivo DEla cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso DE termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DEla domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative DE diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione DEl'art.3 DE D.P.R. DE 18 aprile 1994, n. 362, il decorso DE termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DEla domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio DE diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento DE Tribunale di Roma, ex multis sentenze DE 12/04/2022, DE 31/01/2022, DE 14/12/2021, DE 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza DE fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione DEla richiesta di riconoscimento DElo status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione DEl'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento DE diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento DE Tribunale di Roma, ex multis sentenze DE
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento DEla cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza DEl'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione DEla situazione di incertezza che senza l'intervento DE giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di
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tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento DE giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado DE giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione DE merito DEla domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento DEla decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina DEle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento DElo status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito DEl'esperimento DE relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza DEl'operato DEl'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario DElo status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia DEl'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_7 riconoscimento DEla cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima DE 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza DE marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione DEla cittadinanza (anche) per via materna prima DE 1948, il riconoscimento DEla cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela DE diritto al riconoscimento DEla cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di
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acquisire la richiamata dichiarazione DEla donna volta al riacquisto DEla cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 DEla legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto DEla cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto DEla cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore DEla Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite DEla Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 DEla legge 91/1992, mentre permette, sulla base DEla ricordata dichiarazione, il riacquisto DEla cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, DEla legge 555/1912, consente l'acquisto DEla cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi DEl'art. 14 DEla legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza DEl'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte DEl'amministrazione in relazione al riconoscimento DElo status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, DEla cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento DEla domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_7
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza DEl'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza DEl'interesse ad agire anche in assenza di prova DE tentativo di prenotazione DE turno per la presentazione DEl'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame DEla domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla
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oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame DEla domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento DE diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento DEl'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero DEl'applicazione DE principio generale DEl'onere DEla prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione DEla sussistenza DE proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento DEla cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento DElo status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_3 rilascio DE relativo certificato o comunque il riconoscimento DElo status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta DEla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così DEineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto DEle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione DEl'interesse ad agire nel caso oggetto DE presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore DEla Costituzione – (tramite la figlia DE capostipite nata in data [...], ) e dunque l'Autorità Parte_5 amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento DEla cittadinanza italiana
Passando al merito DEla controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) DEla Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita DEla sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
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Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite DEla Cassazione nelle due sentenze DE 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana DE 1889) che hanno affermato che il principio di effettività DEinea, in modo negativo, il confine DEla libertà degli Stati di accordare l'acquisto DEla cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo.
In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie DEla cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà DE proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_4 relazione alle conseguenze DEla determinazione DEle modalità di acquisto e perdita DEla cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito DE diritto DEla UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto DE Paesi Bassi) contemplino casi di perdita DEla cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite DEla cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo DE concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto DEl'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle DE 24.8.2022, la n.
25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione DEla cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. DE 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 DE 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 DE 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco DE divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 DE cod. civ. DE 1865, art. 1 DEla l. n. 555 DE 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 DE 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio DEla Repubblica se entrambi i genitori
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sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge DElo Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni DEla volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 DE 1912 un semplice punto di perfezionamento DEla disciplina già insita nelcodice civile DE 1865.
***
La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore DEla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento DEla cittadinanza italiana era stata regolata, nel RE di Sardegna, dal codice civile DE 1837 (Codice Albertino), quindi dal
Codice Civile DE RE D'IA DE 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato DE 1865);
Successivamente, in considerazione DE fenomeno DEla migrazione DEla fine DE secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni DE 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 DE 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto DEla disciplina DEla cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 DE Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini DE RE di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza DEla trasmissione jus sanguinis DEla cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 DE Codice Civile DE 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_5 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al RE di Sardegna CP_6 hanno alla data DE 17 marzo 1861 (Unità d'IA) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 DEla risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale DEle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data DEla successione degli Stati, possedevano la nazionalità DElo Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima DEl'unificazione d'IA, Controparte_6 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte DE
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_5 cittadinanza straniera.
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Un tale principio risulta confermato anche DE nella pubblicazione “La Controparte_3
Cittadinanza IAna – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'IA antecedentemente alla costituzione DEl'unità d'IA, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento DEla cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile DE 1865, che regolava la materia DEla cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso DEla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DEla costituzione DE . Tuttavia, è da sottolineare CP_5 che i nati prima DE 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte DE . Se, invece, al momento DEl'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_5 data DE loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
RE , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_5
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi DE Codice Albertino DE 1837 e DE Codice Civile DE RE d'IA DE 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 DE Codice Civile DE 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso DEla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima DEla costituzione DE . CP_5
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima DE 17 marzo DE 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
***
Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio DEla trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 DEla Legge n. 555 DE 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione DEla cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza DE 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto DEla cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 DE 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 DE 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale DEla L. n. 555 DE 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria DEl'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo DEl'art. 3 Cost., ma anche DE principio di uguaglianza dei coniugi e DEl'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico DE matrimonio o a sciogliere questo una
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volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto DEla cittadinanza per il successivo scioglimento DE vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico DE perdurare DEla perdita DElo stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 DE 1983, dichiarando l'illegittimità DEl'art.1 n.1 DEla L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte DE figlio, soltanto DEla cittadinanza DE padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica DEla madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere DEla tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 DEla suddetta legge lede la posizione DEla madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici DE nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto DEla moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto DE figlio di acquisire la cittadinanza DEla madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) DEle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore DEla Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione DEla Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 DE 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore DEla
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio DE primo orientamento DEl'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data DE 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DEla Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DEl'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte DEl'ascendente o DE genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, DEl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto DEla condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale DEla persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in
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ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità DEla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi DEla L. n. 151 DE 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà DEla titolare DEla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, DEla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio DEla parità dei sessi e DEla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione a lui DElo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione DEle persone per il loro sesso o la preminenza DE marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge DE 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 DEla previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento DEla sentenza costituzionale DE 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio DEla Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge DElo Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” DE 2022, “il peso DEla scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 DE 1992) una decisa restrizione DEle possibilità di acquisto DEla cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione DEle possibilità di ravvisare fattispecie estintive DEla cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione DE diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 DE 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
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Peraltro la Cassazione ha rammentato che “DEla rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza DEla Corte di cassazione di Napoli DE 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) DE concetto DEla sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere DEla prova
L'onere DEla prova di chi richiede il riconoscimento DEla cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione DEla linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione DEl'onere DEla prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova DEl'evento interruttivo DEla linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'evento interruttivo DEla linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
, capostipite emigrato in IL. Persona_1
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Alla luce DEla documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità DEla linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa DEla presente decisione.
***
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento DEla domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura DElo Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione DEl'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto DEla legge n. 92/1991, DEla l. n. 555/1912) e DEl'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto DEla l.. n. 92/1991, DEla l.
n. 555/1912);
A supporto DEla richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce DE dato normativo per il quale la prestazione DE servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita DEla cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n.
555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze DE Governo estero, come chiarito dalla pronuncia DEla Cassazione a Sezioni Unite DE 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
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Prima di valutare l'ammissibilità DEla richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza DEla cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 DE Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione DE governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 DEla Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 DEla legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione DE Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il
Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
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Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio DEla norma DE 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine DEla norma rinvenibile, come quasi tutte quelle DE codice civile DE 1865, nel codice napoleonico DE 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e feDEtà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori DE testo DE progetto DE codice DEl'IA unita, e in particolare nella parte DEla relazione con cui, a proposito DEla fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte DE cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di feDEtà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” DE governo nazionale.
Le normative successive a quella DE 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza DEla cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone DE servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione DEl'art. 11 DE codice DE 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione DE servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo IAno.
Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_3 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
***
Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione DEl'onere DEla prova come DEineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova DE pubblico impiego o DE servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione DEla indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive DE diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come DEineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità DEla prova, in forza DE quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
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Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal CP_3 resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione DE principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) DEla prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere DEla prova
(rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta DEla documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
***
Documentata, pertanto la continuità DEla linea di trasmissione DEla cittadinanza, la questione da affrontare riguarda la posizione giuridica DEl'avo, nato prima DEla nascita DE CP_5
(17 marzo 1861) e DEla vigenza DE Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) e emigrato, con certezza, anteriormente a tali date.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emerge, in modo pacifico, che l'avo sig. è nato a [...] nel XXX ed è emigrato (per andare a Persona_1 stabilirsi in IL) in data certamente anteriore al 1858.
Dal certificato di matrimonio prodotto (all. 2) risulta infatti che il capostipite si sia sposato in data
25.2.1862 a AN di IL (IL) con la IG.ra , ma emerge, dalla lettura Parte_4 DE certificato (rectius estratto) stesso, che il capostipite era residente a [...]da 4 anni (e dunque dal 1858).
Il Capostipite, dunque, è nato, nella penisola italica, da essa emigrato prima DEl'Unità e CP_5 DEla promulgazione ed entrata in vigore DE codice civile DE 1865.
Prima DEla Codificazione DE 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza DE neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza
d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro
IAno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al RE di Sardegna con il protocollo DE
12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione DEla repubblica aristocratica per personale iniziativa DEl'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da Per_5 maggio a dicembre 1814 -nel periodo DEle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo - costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione DE tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_6 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal , sebbene formalmente abrogate (dopo CP_7
l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e abrogazioni (in Per_7 relazione agli atti DElo stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei
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beni fra coniugi come regime patrimoniale legale DEla famiglia,) o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi DE 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_7
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico DE 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino DE 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro IAno n. 5,
1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione DE giudice - in tal senso da Corte di
Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro IAno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a
Corte di Appello di OV N. 940 DE 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile DE 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita DEla cittadinanza (l'art. 11 DE codice civile DE 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile DE proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero DEla residenza;
2) l'ottenimento DEla cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione DE governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella DE neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 DE nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita DE godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro
l'anno dall' attuazione DE nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 DE medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno DEl'attuazione DElo stesso codice≫.
L'art. 13 DE Codice civile DE 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale DE governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale DElo stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 DE RD n. 2606/1865 e DEl'art. 13 DE Codice civile unitario DE 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita DEla cittadinanza o DE
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godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto DEl'art. 34 DE CC Albertino DE 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad esso anteriori, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione DEla cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 DE nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in IA); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno DEl'attuazione” DE nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione DEl'art. 17 Code civile DE 1804, sans esprit de retour), nessun discendete potrà mai essere (o diventare) cittadino DE regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
***
Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di OV (con la sentenza N. 940 DE 28.6.2024 che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame,
l'applicabilità DEl'art. 11 n. 2 DE codice civile DE 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 DE
1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte DEla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera.
Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita DEla cittadinanza italiana da parte DEl'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
12894 DE 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso DEla grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n.
25317 DE 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore DE codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto DE giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di specie) CP_3
l'applicazione DEla normativa precedente al codice civile DE 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima DE 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'IA preunitaria e la neo-unita IA assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province.
Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile DE 1837 fu esteso alla province DEl'Emilia, DEle Marche e DEl'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno DEle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica DE 1819; nelle province lombarde il Governo decise di
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mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco DE 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
Il primo Codice civile DEl'IA unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita DElo Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini DE riconoscimento DEla cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima DEl'entrata in vigore DE codice civile DE 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore DE suddetto codice, sia intervenuta la perdita DEla cittadinanza ai sensi DEla normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda OV, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il
Congresso di Vienna nel 1814, prima DE 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino DE 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita DEla cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e CP_3 comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi DE suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza DEl'ascendente per il CP_3 solo fatto di essere emigrato prima DEl'entrata in vigore DE codice DE 1865, alla luce di un'interpretazione DE concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al RE d'IA (C. Appello OV, 23 dicembre 1879, massima Foro IAno n. 5,
1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'IA, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento DEla cittadinanza italiana.
Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima DE 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte DE RE . Se, invece, al CP_5 momento DEl'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data DE loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel RE , costoro devono CP_5 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura DE Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_3 reperibile online sul sito DEl'Asgi).
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino DElo Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte DE (purché non naturalizzato nello Stato CP_5 estero e non deceduto alla data DEl'unità di IA), ma anche che l'emigrazione prima DEl'unità d'IA o prima DEl'entrata in vigore DE codice DE 1865 non determina in automatico la perdita DEla cittadinanza.
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D'altronde, è lo stesso art. 34 DE codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova DEl'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”. In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza DEla Corte d'Appello di OV DE 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, DE resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 DE 24/08/2022) atteso che la CP_3 giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 DE 24/08/2022)
La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il CP_3 abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie DEl'art. 34 DE codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova DEl'animo di non più tornare DEl'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità DEla linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva DEla cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 DEl'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte Appella OV).
***
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere DEla prova DE fatto estintivo (la perdita DEla cittadinanza DEl'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_3 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento DE domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
Una precisazione è a questo punto necessaria.
Trattandosi di “animo” e dunque di un aspetto e ambito squisitamente soggettivo (ed anzi psicologico) è evidente che lo stesso non potrà comunque che essere provato attraverso la produzione ed evidenziazione di elementi oggettivi. Non è infatti processualmente possibile sondare e documentare “l'animo umano”). Detta prova può, ovviamente, essere proposta e introdotta sia attraverso prove dirette (storico rappresentative – in primis prove documentali dirette, essendo la prova testimoniale concretamente di difficile percorribilità ancor di più per il resistente) sia attraverso prove CP_3 indirette (critico indiziarie – le presunzioni civilistiche da cui poter inferire il fatto da provare).
L'ammissibilità di una prova presuntiva (indiretta/critica indiziaria), nel caso in esame, deve essere ancor di più consentita pena il tramutare l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica in una sostanziale probatio diabolica (come sarebbe limitare la prova DEla causa estintiva solo a quella diretta storico rappresentativa non potendosi realisticamente pretendere che il CP_3
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produca – ad esempio – un documento (quale uno scritto autografo) in cui il capostipite abbia, apertis verbis, manifestato l'intenzione o il desiderio di tornare in IA (simili documenti, invero, potrebbero, al più, essere in possesso di parte ricorrente - che potrebbe, in astratto, essere anche in possesso di documenti di senso opposto che non avrebbe, ovviamente, interesse a produrre).
Sul punto deve, pertanto, valutarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite
(nelle già richiamate sentenze gemelle DE 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana che sembrerebbe, a una prima lettura, aver sostenuto il contrario.
La Cassazione sembrerebbe aver affermato (peraltro, in un caso non DE tutto sovrapponibile dal momento che si verteva in un caso di naturalizzazione ope legis brasiliana DE 1889) che non si potrebbero applicare le presunzioni.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
L'affermazione deve, però, essere, a giudizio DElo scrivente, correttamente inquadrata.
Nello specifico la Corte ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Nel caso in esaminato dalla Suprema Corte ”la corte d'appello di Roma, discorrendo di tacita accettazione degli effetti DE decreto di grande naturalizzazione in virtù DEla stabilizzazione di vita, di relazioni sociali e di affetti DEl'emigrato nel territorio brasiliano unita alla mancata manifestazione di una condotta reattiva DE tipo di quella prevista nel decreto medesimo, ha ritenuto integrato il requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. La Corte ha affermato che “la circostanza DEl'accettazione – in qualche modo – degli effetti di un provvedimento di naturalizzazione di massa non avrebbe potuto (e non può) desumersi da un contegno solo passivo.
Nessun rilievo poteva essere attribuito al mero atteggiamento inerziale, eventualmente manutenuto nel tempo, rispetto alle facoltà concesse dall'ordinamento agli stranieri naturalizzati, per l'elementare ragione che solo una condotta efficiente e attiva, e dunque positiva, sarebbe valsa come manifestazione implicita di volontà tale da corrispondere alla nozione insita nell'espressione
“ottenere la cittadinanza” di cui alla fattispecie contemplata dal codice abrogato.
La Cassazione ha, quindi, dato atto che “un certo indirizzo interpretativo, di matrice dottrinale, consentiva, all'epoca DE codice abrogato, e consente per certi versi anche attualmente, a che una rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza potesse esser desunta – come praticamente assume la corte d'appello di Roma - da facta concludentia.”.
Per diversamente concludere (cassando la decisione) la Cassazione ha evidenziato che “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 DEla Dichiarazione universale dei diritti DEl'uomo DE 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona DE 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un
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diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”.
Ha aggiunto che l'orientamento dominante DEla giurisprudenza “si è fin qui sempre collocato in posizione opposta a quella ritenuta dalla corte romana, e cioè nel senso che la perdita DEla cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”.
A sostegno viene “citata Cass. Sez. U n. 5250-79, a proposito DEla legge n. 555 DE 1912 per i riflessi sulla giurisdizione italiana: “l'acquisto DEla cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero DEla residenza, non implica necessariamente la perdita DEla cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi DEl'art. 8 DEla legge 13 giugno 1912, n. 555, che detto acquisto sia avvenuto 'spontaneamente', ovvero se verificatosi 'senza concorso di volontà' DEl'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto DEla cittadinanza straniera non può essere di per sé invocato, anche al fine DEla giurisdizione, come causa DEla perdita DEla cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione DEle indicate circostanze”.
In egual senso può essere citata Cass. Sez. 3 n. 6220-81, sempre riferita alla l. sulla cittadinanza DE 1912.
Identica è stata la posizione DEla Corte a proposito DEla disciplina di cui alla l. n. 91 DE 1992.
Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto DEla cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero DEla residenza, non implica necessariamente la perdita DEla cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario”.
La natura permanente e imprescrittibile DE diritto al riconoscimento DEla cittadinanza italiana è parsa in eguale rappresentazione valutata rispetto alle fattispecie di perdita DEla cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero; perdita correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita - alla cittadinanza da parte DEla madre, anziché alla mera circostanza DEl'acquisizione DEla cittadinanza DE marito a causa DE proprio matrimonio (Cass. Sez. 1 n. 6205-14).
E ciò sempre a motivo DE fatto che la perdita DEla cittadinanza italiana presuppone una rinuncia DE genere, per l'appunto spontanea e volontaria da parte DE cittadino, mentre non può dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire (per esempio) la cittadinanza DE coniuge straniero, dovendo piuttosto la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte DE giudice (v. Cass.
Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21).
Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni DEla dottrina specialistica DE secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà DE fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea DElo Stato straniero in base a una legge in esso vigente.
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Ed è appena il caso di sottolineare come una simile unitarietà di intenti sia maturata proprio sulla scia DEla condivisa posizione dottrinale occasionata dai provvedimenti di naturalizzazione degli emigranti DEla fine DEl'Ottocento, come ben si sarebbe potuto comprende sol che si fossero allineate le diverse rationes decidendi in base al fattore tempo.”
Ha anche sottolineato che il problema “era stato da ogni punto di vista già valutato, approfondito e studiato nel dibattito culturale nel Paese.
Agli esiti di quel dibattito andavano associati i più consapevoli approdi in ordine agli effetti di provvedimenti, altrove attivati, di naturalizzazione di massa, ai fini DEla relativa accettazione e DEla contestuale rinuncia alla cittadinanza italiana degli emigrati che a diverso titolo ne fossero stati interessati”.
Alla stregua di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato che “l'impugnata sentenza, attribuendo sbrigativa rilevanza a elementi generici onde presumere, contestualmente, e
l'accettazione tacita degli effetti DEla naturalizzazione da parte di e la tacita Persona_8 rinuncia alla cittadinanza italiana sia da parte di questi che, poi, da parte DE figlio , non CP_8 può considerarsi rispettosa DEl'ambito di rilevanza DE fenomeno infine integrato dalla perdita di un diritto come quello in esame, fondamentale e primario e acquisito a titolo originario per nascita.
Precisava che “La caratura DE diritto supponeva di arrestarsi dinanzi al dato che la perdita DEla cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita DEla cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Sottolineava che “Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera, giacché il contraltare sarebbe stato quello di attribuire il significato di manifestazione di volontà a condotte indeterminate, e tramite questo di accettare il rischio di perdite DEla cittadinanza in qualche modo forzate o presunte o comunque automatiche, in chiara contraddizione non solo con le caratteristiche DE diritto fondamentale ma anche con gli spunti di costituzionalità offerti – per quanto ad altro fine di rispetto dei principi di eguaglianza - dalle (pur richiamate) decisioni DEla Corte costituzionale n. 87 DE 1975 e n. 30 DE 1983”.
A riprova di ciò sottolineava che “Una considerazione pratica – e come tale anche logica - conforta quanto detto: un emigrato in terra straniera, spesso all'epoca analfabeta e privo di mezzi, niente normalmente sapeva degli effetti di normative ignote e DEl'incidenza di codeste su ciò che invece garantiva l'ordinamento DElo Stato di nascita;
sicché finanche in termini assoluti difficilmente si sarebbe potuto ascrivere alla sua inerzia il valore di un comportamento volontario concludente.
Concludeva affermando che “Vuoi che lo si intenda correlato al codice civile DE 1865, vuoi che lo si connetta alla legge n. 555 DE 1912, vuoi ancor più che lo si rapporti all'unitarietà DEl'ordinamento DEl'epoca come ricostruibile secondo integrazione DEle normative citate, resta il fatto che il requisito DEla accettazione DEla cittadinanza brasiliana, da connettere a una conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, non poteva che risultare associato a una manifestazione esplicita e consapevole DEla volontà individuale;
manifestazione in ordine all'accertamento DEla quale non v'è traccia nella motivazione DEla sentenza impugnata.
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Appare evidente che la Corte di cassazione si muova, nel caso esaminato, in un contesto fattuale e normativo completamente diverso da quello oggetto DEla presente decisione, essendo, nel caso all'attenzione DEle Sezioni Unite, applicabile il codice DE 1865 e la legge DE 1912 e non DE codice albertino, e disquisendosi di un provvedimento di naturalizzazione da parte di uno Stato straniero, con contestuale inerzia DEl'emigrato italiano interessato.
In tale contesto la Cassazione ha correttamente affermato che la rinuncia alla cittadinanza italiana
- per acquisire quella straniera (nel caso di specie brasiliana) in forza, peraltro, di un provvedimento generalizzato e applicato senza alcuna manifestazione di volontà – debba essere manifesta ed espressa e come tale non possa essere desunta da comportamenti e dati presuntivi non espliciti, vertendosi in ambito di diritti fondamentali.
Nel caso in esame, viceversa, deve trovare applicazione la normativa previgente al codice DE 1885 e segnatamente il codice albertino DE 1837 e deve accertarsi, quindi, se ricorra la condizione (estintiva DE diritto di cittadinanza) DEl'espatrio con animo di non ritorno e non se vi sia stata una accettazione DEla cittadinanza di altro Stato.
Per rendere, pertanto, come anticipato, effettivo e reale il contraddittorio e consentire al di controdedurre non costringendolo a dover soddisfare una sostanziale “probatio CP_3 diabolica”, deve riconoscersi la possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito DE suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, infatti, di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine. E' evidente che da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita DEla cittadinanza sabauda/italiana) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base DEla legislazione successiva al 1865 nel caso in esame nemmeno ancora promulgata.
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Nel caso in esame, come evidenziato anche da parte resistente, vi sono una pluralità di indici e elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 DE codice albertino, a quello DE
“domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova DEl'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che debbono essere valutati al fine di ritenere raggiunta(o meno) la prova DEl'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato. in particolare
- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso);
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- Che egli si sposo in IL, dove si era trasferito quantomeno, come visto, dal 1858, nel
1862, con una ragazza DE luogo;
- Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente);
- Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari DEla sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in IA (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
- Che con l'IA non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo - con i parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la proprietà di beni immobili (sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente);
Quello che deve, pertanto, valutarsi è se suddetti elementi, concreti e fattuali, siano sufficienti per poter comprovare l'animus di non ritorno DE capostipite emigrato.
La risposta è affermativa.
Aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver all'estero avuto figli e nipoti non essere rientrato in IA nemmeno dopo la nascita DE nuovo
Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 DE codice Albertino.
In particolare non può non evidenziarsi che l'essersi sposato con una donna DE luogo e di aver con essa generato dei figli creando una famiglia (eventi certamente non necessariamente correlati e connessi con l'aver preso dimora all'estero) sono circostanza assolutamente significative e sintomatiche DEl'essere emigrato con animo di non più tornare in IA.
Il rientro in IA avrebbe, infatti, reso necessario non solo affrontare nuovamente un lungo e pericoloso viaggio, ma soprattutto portare con se la “nuova famiglia” straniera, sradicandola da dove era nata e cresciuta. E' evidente come ciò appaia scarsamente verosimile e dunque che sia logico e lecito affermare che l'emigrazione sia stata fatta con l'intenzione di abbandonare per sempre (come in effetti poi avvenuto –non vi è prova sul punto contraria) il proprio paese natio.
Deve aggiungersi che parte ricorrente a fronte DEle considerazioni ed eccezioni di parte resistente, non ha documentato nulla per contraddire (a sua volta) l'assunto relativo all'animo di non ritorno (documentazioni comprovanti una diversa intenzione se non addirittura un effettivo ritorno in IA) e nemmeno ha documentato un riacquisto DEla cittadinanza successivo, in conformità al disposto DEl'art. 13 DE codice DE 1865, limitandosi a richiamare decisioni favorevoli.
D'altronde la ricostruzione di parte ricorrente (per cui la cittadinanza italiana sarebbe stata comunque trasmessa, dall'avo capostipite, attraverso la discendenza, agli odierni ricorrenti) potrebbe ledere il principio di effettività in precedenza richiamato, atteso che, a parte il risalente “legame” di sangue, nessun vincolo reale sussiste ed è stato comprovato tra lo Stato italiano e i ricorrenti, tutti nati e vissuti sempre e solo all'estero.
Come già detto, infatti, le decadenze e perdite DEla cittadinanza sono e restano comunque ammissibili, perché rispondenti a un significato più completo DE concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità purché nel
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rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019,
Tjebbes, causa C-221/17).
E allora, in quest'ottica la cittadinanza invocata rischierebbe di basarsi solo e soltanto su una fictio giuridica (normativa e giurisprudenziale), derivante da un vincolo di consanguineità non solo molto risalente, ma anche derivante da una “successione” tra Stati, senza che vi sia mai stato alcun concreto legame tra i richiedenti e la comunità italiana (non avendo nulla nemmeno dedotto sul punto parte ricorrente).
In relazione al paventato rischio di apolidia - di cui agli artt. 6 e 7, paragrafi da 3 a 6, DEla convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia – invocabile dal fatto che l'avo capostipite, persa la cittadinanza preunitaria, abbia rischiato di divenire apolide (ove non abbia acquisito la cittadinanza DElo Stato ove lo stesso era emigrato), deve affermarsi che lo stesso, nel caso di specie, non sussista.
Deve, infatti, osservarsi, non solo che l'eventuale apolidia DEl'avo (ove in concreto verificatosi), è connesso ad una sua scelta volontaria (l'espatrio con la volontà di non ritorno unitamente alla scelta di non naturalizzarsi nello Stato di emigrazione – peraltro in un periodo in cui le naturalizzazioni non erano certamente osteggiate dai singoli Stati), ma certamente e soprattutto non ha assolutamente inciso sulla discendenza.
I discendenti, e soprattutto gli odierni ricorrenti, infatti, ben lungi dall'essere apolidi, sono tutti, pacificamente, cittadini DElo Stato di emigrazione DEl'avo (ove sono tutti nati) e con il presente ricorso, chiedono il riconoscimento aggiuntivo DEla cittadinanza italiana.
Chiedono, in sostanza il riconoscimento di una doppia cittadinanza (e, quindi, di un doppio passaporto) e ciò rende evidente come non ricorra alcun concreto rischio di apolidia (quello richiamato anche dalla sentenza DEla Corte di Giustizia 12-3-2019, causa C-221/17 in cui Per_9 caso, peraltro, assolutamente diverso da quello in trattazione) Una simile situazione, pertanto, è completamente diversa da quella affrontata dalla Corte di Giustizia che, peraltro, si sofferma sui limiti che hanno gli stati membri nel disciplinare i casi di decadenza e perdita DEla cittadinanza che, pur nella autonomia legislativa dei singoli Stati, devono essere proporzionati e logici rispetto al concetto da intendersi come trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità.
Nel caso di specie, come detto, tali limiti non sono stati (peraltro da una normativa DE 1837) superati, in quanto deve ritenersi legittimo per uno Stato stabilire che la cittadinanza possa essere persa da chi emigra con l'animo di non tornare mai più.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
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Attesa la natura e peculiarità DEla controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di OV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Rigetta il ricorso;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
OV, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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