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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/08/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10986/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10986/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIO LEOTTA giusta procura in atti.
ATTORE
contr
(C.F. , domiciliata come in atti, Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZA NICOTRA giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice non è fondata e non può trovare accoglimento.
Va osservato, al fine di delimitare l'oggetto del giudizio, che ha Parte_1
posto a fondamento della domanda la stipula di un accordo verbale concluso con la sorella e odierna convenuta , in virtù del quale quest'ultima, unica erede della madre Controparte_1 [...]
a seguito della rinuncia all'eredità materna da parte dell'attore, effettuata per motivi di Pt_2
apparente convenienza economica (al fine di evitare la perdita del beneficio del reddito di cittadinanza,
come in tesi erroneamente riferito dalla convenuta), si sarebbe comunque impegnata a corrispondere la somma di € 60.000,00, pari al 50% del valore degli immobili di proprietà della madre Parte_2
alienati a terzi. Difatti parte attrice si è limitata a chiedere la condanna della parte convenuta al pronto pagamento della somma di € 60.000,00, in tesi trattenuta senza titolo anche dopo la vendita dei beni,
senza proporre alcuna azione avverso la citata rinuncia all'eredità, pur avvenuta, secondo quanto prospettato, in un momento in cui l'attore non era in grado di intendere e volere, in quanto Pt_1
versava in uno stato di depressione cronica causato dalle vicissitudini economiche, dall'abbandono della moglie, trasferitasi in Germania, e dalla necessità di mantenere l'unico affetto rimastogli della sorella.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da parte convenuta è quindi infondata,
avendo parte attrice agito indipendentemente dalla qualità di erede, e ogni questione relativa alla validità della rinuncia è priva di rilievo.
pagina 2 di 5 Appare però al contempo di rilievo dirimente osservare che, a fronte della contestazione di parte convenuta (la quale, oltre a evidenziare il difetto di legittimazione attiva dell'attore a cagione della valida rinuncia all'eredità, invero non impugnata, ha eccepito la falsità di tutti i fatti esposti dalla controparte, che avrebbe piuttosto rinunciato per sottrarsi alle spese ereditarie), non ha offerto alcuna prova ammissibile dell'accordo in parola.
Difatti, entro i termini di rito e nei limiti di quanto effettivamente rileva (ossia dell'allegato accordo verbale con la sorella), parte attrice non ha indicato i testi da sentire, limitandosi ad una riserva non sciolta (“Si riserva su tali circostanza di chiedere prova testi indicando sin da ora i sig. Parte_3
res.te in via Gramignani n 46 Catania …”).
[...]
Ulteriore riserva era stata effettuata con riferimento al giuramento decisorio.
In tal caso, in rito, la riserva è stata però sciolta positivamente e tempestivamente, in assenza di preclusioni maturate, poiché a norma dell'art. 233 c.p.c. il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa.
Tuttavia, nel merito e per quel che rileva effettivamente in questa sede, parte convenuta ha poi giurato e giurando ha negato che la stessa, ossia la sorella di cui alla domanda, indusse a il CP_1
fratello a rinunciare alla quota ereditaria della madre al fine di non perdere il reddito di cittadinanza con la promessa che avrebbe poi corrisposto in suo favore il 50% del ricavato dalla vendita dell'immobile di via Speciale n. 6 (non 2 come nell'articolo) CT e del garage.
Visto il primo comma dell'art. 238 c.c., deve allora prendersi atto che è stato prestato il giuramento deferito e che l'altra parte non è ammessa a provare il contrario.
Non vi è quindi definitamente prova dell'accordo invocato da parte attrice e ogni altra questione pagina 3 di 5 deve essere ritenuta o irrilevante sin dall'inizio, poiché la rinuncia all'eredità non è stata impugnata, o comunque assorbita, perché condizionata al mai avvenuto accertamento della qualità di coerede in capo all'attore.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore € 60.000,00 come da domanda;
parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando la ridotta istruttoria in senso stretto e il rilievo assorbente del giuramento ai fini della fase decisoria), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, non essendo prevista alcuna deroga in favore della parte soccombente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato (ferma la successiva liquidazione dei compensi in favore del difensore, se ritualmente richiesta).
Non sussistono invece i presupposti per condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., considerando le ragioni del rigetto della domanda e l'assenza, per motivi processuali. di reale istruttoria sul merito della pretesa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 10986/2022;
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta , che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10986/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIO LEOTTA giusta procura in atti.
ATTORE
contr
(C.F. , domiciliata come in atti, Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZA NICOTRA giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice non è fondata e non può trovare accoglimento.
Va osservato, al fine di delimitare l'oggetto del giudizio, che ha Parte_1
posto a fondamento della domanda la stipula di un accordo verbale concluso con la sorella e odierna convenuta , in virtù del quale quest'ultima, unica erede della madre Controparte_1 [...]
a seguito della rinuncia all'eredità materna da parte dell'attore, effettuata per motivi di Pt_2
apparente convenienza economica (al fine di evitare la perdita del beneficio del reddito di cittadinanza,
come in tesi erroneamente riferito dalla convenuta), si sarebbe comunque impegnata a corrispondere la somma di € 60.000,00, pari al 50% del valore degli immobili di proprietà della madre Parte_2
alienati a terzi. Difatti parte attrice si è limitata a chiedere la condanna della parte convenuta al pronto pagamento della somma di € 60.000,00, in tesi trattenuta senza titolo anche dopo la vendita dei beni,
senza proporre alcuna azione avverso la citata rinuncia all'eredità, pur avvenuta, secondo quanto prospettato, in un momento in cui l'attore non era in grado di intendere e volere, in quanto Pt_1
versava in uno stato di depressione cronica causato dalle vicissitudini economiche, dall'abbandono della moglie, trasferitasi in Germania, e dalla necessità di mantenere l'unico affetto rimastogli della sorella.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da parte convenuta è quindi infondata,
avendo parte attrice agito indipendentemente dalla qualità di erede, e ogni questione relativa alla validità della rinuncia è priva di rilievo.
pagina 2 di 5 Appare però al contempo di rilievo dirimente osservare che, a fronte della contestazione di parte convenuta (la quale, oltre a evidenziare il difetto di legittimazione attiva dell'attore a cagione della valida rinuncia all'eredità, invero non impugnata, ha eccepito la falsità di tutti i fatti esposti dalla controparte, che avrebbe piuttosto rinunciato per sottrarsi alle spese ereditarie), non ha offerto alcuna prova ammissibile dell'accordo in parola.
Difatti, entro i termini di rito e nei limiti di quanto effettivamente rileva (ossia dell'allegato accordo verbale con la sorella), parte attrice non ha indicato i testi da sentire, limitandosi ad una riserva non sciolta (“Si riserva su tali circostanza di chiedere prova testi indicando sin da ora i sig. Parte_3
res.te in via Gramignani n 46 Catania …”).
[...]
Ulteriore riserva era stata effettuata con riferimento al giuramento decisorio.
In tal caso, in rito, la riserva è stata però sciolta positivamente e tempestivamente, in assenza di preclusioni maturate, poiché a norma dell'art. 233 c.p.c. il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa.
Tuttavia, nel merito e per quel che rileva effettivamente in questa sede, parte convenuta ha poi giurato e giurando ha negato che la stessa, ossia la sorella di cui alla domanda, indusse a il CP_1
fratello a rinunciare alla quota ereditaria della madre al fine di non perdere il reddito di cittadinanza con la promessa che avrebbe poi corrisposto in suo favore il 50% del ricavato dalla vendita dell'immobile di via Speciale n. 6 (non 2 come nell'articolo) CT e del garage.
Visto il primo comma dell'art. 238 c.c., deve allora prendersi atto che è stato prestato il giuramento deferito e che l'altra parte non è ammessa a provare il contrario.
Non vi è quindi definitamente prova dell'accordo invocato da parte attrice e ogni altra questione pagina 3 di 5 deve essere ritenuta o irrilevante sin dall'inizio, poiché la rinuncia all'eredità non è stata impugnata, o comunque assorbita, perché condizionata al mai avvenuto accertamento della qualità di coerede in capo all'attore.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore € 60.000,00 come da domanda;
parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando la ridotta istruttoria in senso stretto e il rilievo assorbente del giuramento ai fini della fase decisoria), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, non essendo prevista alcuna deroga in favore della parte soccombente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato (ferma la successiva liquidazione dei compensi in favore del difensore, se ritualmente richiesta).
Non sussistono invece i presupposti per condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., considerando le ragioni del rigetto della domanda e l'assenza, per motivi processuali. di reale istruttoria sul merito della pretesa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 10986/2022;
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta , che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5