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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/10/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6350/2019 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Riccio Parte_1 C.F._1 WA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piccolo Pasquale Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ) e dell'Avv. Piccolo Mario (C.F. ); C.F._3 C.F._4
APPELLATA
C.F. ); CP_2 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 17.09.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
1597/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 25.03.2019, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti della e di Controparte_3 Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
1 Garanzia per le Vittime della Strada, con compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 16.12.2016, alle ore 9.00 circa, in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Astalonga, il veicolo Ford Galaxy tg. EM062MS, di sua proprietà, veniva investito dall'autovettura
Volkswagen Golf tg. EK646CE, di proprietà di;
Parte_2
• la seconda automobile citata era stata a sua volta sospinta in avanti dall'autocarro Iveco tg.
BG760FD, di proprietà della , risultato sprovvisto di Controparte_3 copertura assicurativa;
• in particolare, l'autocarro tamponava la vettura Volkswagen, ferma per motivi di viabilità, che a sua volta impattava contro il veicolo Ford, che riportava danni al lato posteriore.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione nei confronti di ritenendo che non sia stata fornita la prova della mancanza di Controparte_1 copertura assicurativa del veicolo Iveco tg. BG760FD; dichiarava l'improponibilità della domanda formulata nei confronti della non essendo stata inviata alla medesima CP_3 alcuna richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 ritenendo che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le prove documentali prodotte, essendo stata depositata la missiva con cui la ha attestato la mancanza di CP_4 copertura assicurativa al 16.12.2016 del veicolo Iveco di proprietà della Controparte_3
; ha chiesto, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha
[...] ritenuto non provata la legittimazione in giudizio di condannandola al Controparte_1 pagamento di € 3.115,00.
1.4 – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, argomentando circa l'infondatezza del medesimo e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – A seguito della regolare rinotifica dell'atto di appello nei confronti della
[...]
, la stessa non si costituiva in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata Controparte_3 contumace.
1.6 – Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva ritenuta matura per
2 la decisione. All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 25.03.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 17.09.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 26.09.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione della documentazione prodotta in primo grado, rilevando che la stessa dimostra che il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa al momento del sinistro.
3.1 – Al riguardo, occorre osservare che, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283
3 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che la vettura danneggiante è priva di copertura assicurativa: in difetto, non può essere chiamato a rispondere dei danni il Fondo di garanzia per le vittime della strada (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 26/11/2020, n. 26908); tale prova può essere fornita con ogni mezzo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020 n. 18284)
In particolare, ai sensi dell'art. 142-bis del d.lgs. 209/2005, “il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'art. 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro”. L'art. 154 del medesimo decreto legislativo, in effetti, ha istituito presso il Centro di informazione italiano;
le imprese di assicurazione che CP_4 coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Il Centro in questione, dunque, costituisce una affidabile forte informativa in merito alla copertura assicurativa dei veicoli, in quanto è alimentato dalle stesse compagnie assicuratrici.
3.2 – Nel caso di specie, l'appellante ha depositato, nel corso del giudizio di primo grado, la nota trasmessa da in data 03.05.2017, con cui è stato attestata l'impossibilità di individuare CP_4 la compagnia che, alla data del sinistro, assicurava il veicolo tg. BG760FD. In assenza di specifiche contestazioni della controparte sul contenuto del documento in questione, esso deve essere ritenuto sufficiente a dimostrare che l'autocarro danneggiante era privo di copertura assicurativa.
Il giudizio, dunque, contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di Pace, è stato correttamente instaurato nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 209 del 2005.
4 4 – A questo punto, occorre verificare, allora, se la domanda formulata dall'odierno appellante è fondata nel merito. Sul punto, nel corso del giudizio di primo grado, è stato escusso il teste
, padre dell'odierno appellante, che ha confermato la dinamica del sinistro Testimone_1 indicata all'interno dell'atto di citazione.
Egli, tuttavia, deve essere considerato inattendibile.
4.1 – Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
4.2 – Nel caso di specie, lo stretto legame di parentela intercorrente tra il teste e l'attore, che è suo figlio, costituisce un significativo indice soggettivo di inattendibilità del teste.
Inoltre, deve essere rilevato che la testimonianza acquisita non consente di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, poiché il teste non vi ha assistito direttamente, atteso che si trovava seduto sul sedile posteriore del veicolo Ford Galaxy, condotto da suo figlio, e, dunque, non godeva della visuale sui veicoli situati alle sue spalle. Egli si è limitato ad affermare che l'automobile Golf, al momento dell'impatto, era ferma;
non ha spiegato, tuttavia, in che modo si sia accorto della condotta di tale veicolo, che era dietro di lui, a una distanza imprecisata.
È verosimile, dunque, che il teste, dopo essere sceso dal veicolo, abbia visto direttamente soltanto la situazione successiva all'impatto; egli ha sostenuto di aver notato che l'automobile Golf era stata sospinta contro la vettura Ford da un autocarro Iveco. Non si comprende, però, quali elementi abbiano indotto il teste a tale conclusione: sebbene abbia ricordato la presenza di danni alla parte posteriore della , infatti, egli non ha riferito la presenza di danni alla parte CP_5 anteriore del veicolo Iveco;
pertanto, non è possibile affermare che sia avvenuto un impatto tra i due mezzi, né si possono individuare le modalità dell'urto. Inoltre, il teste ha affermato che il conducente dell'autocarro, subito dopo il sinistro, ha ammesso la propria responsabilità; tuttavia,
non ha specificato se tale individuo ha descritto la sua condotta, che resta Testimone_1
5 ignota. Per giunta, il teste non è stato in grado di riferire sull'identità dell'asserito responsabile, poiché inspiegabilmente, nonostante la riferita ammissione di colpa, non ha raccolto le generalità del medesimo, che sarebbero state lasciate al solo conducente della vettura Golf.
In sintesi, la testimonianza appare estremamente lacunosa e imprecisa, poiché non consente di individuare la posizione e la condotta di guida del veicolo Volkswagen, né le modalità dell'asserito impatto tra tale vettura e l'autocarro Iveco;
tali indici oggettivi, unitamente al citato elemento soggettivo, impongono di affermare l'inattendibilità del teste.
4.3 – Del resto, l'attore in primo grado non ha prodotto alcun ulteriore elemento istruttorio, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro: non è stata depositata la CAI eventualmente sottoscritta dai conducenti coinvolti;
non sono stati versati in atti rilievi i fotografici dei veicoli e Iveco, allo scopo di dimostrare la compatibilità degli eventuali danni con l'impatto CP_5 descritto in citazione.
In definitiva, dunque, la domanda è infondata e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante, in favore di e sono liquidate come da dispositivo, alla luce Controparte_1 della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_3
2. rigetta l'appello;
3. condanna parte appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1
6 presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6350/2019 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Riccio Parte_1 C.F._1 WA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piccolo Pasquale Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ) e dell'Avv. Piccolo Mario (C.F. ); C.F._3 C.F._4
APPELLATA
C.F. ); CP_2 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 17.09.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
1597/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 25.03.2019, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti della e di Controparte_3 Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
1 Garanzia per le Vittime della Strada, con compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 16.12.2016, alle ore 9.00 circa, in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Astalonga, il veicolo Ford Galaxy tg. EM062MS, di sua proprietà, veniva investito dall'autovettura
Volkswagen Golf tg. EK646CE, di proprietà di;
Parte_2
• la seconda automobile citata era stata a sua volta sospinta in avanti dall'autocarro Iveco tg.
BG760FD, di proprietà della , risultato sprovvisto di Controparte_3 copertura assicurativa;
• in particolare, l'autocarro tamponava la vettura Volkswagen, ferma per motivi di viabilità, che a sua volta impattava contro il veicolo Ford, che riportava danni al lato posteriore.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione nei confronti di ritenendo che non sia stata fornita la prova della mancanza di Controparte_1 copertura assicurativa del veicolo Iveco tg. BG760FD; dichiarava l'improponibilità della domanda formulata nei confronti della non essendo stata inviata alla medesima CP_3 alcuna richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 ritenendo che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le prove documentali prodotte, essendo stata depositata la missiva con cui la ha attestato la mancanza di CP_4 copertura assicurativa al 16.12.2016 del veicolo Iveco di proprietà della Controparte_3
; ha chiesto, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha
[...] ritenuto non provata la legittimazione in giudizio di condannandola al Controparte_1 pagamento di € 3.115,00.
1.4 – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, argomentando circa l'infondatezza del medesimo e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – A seguito della regolare rinotifica dell'atto di appello nei confronti della
[...]
, la stessa non si costituiva in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata Controparte_3 contumace.
1.6 – Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva ritenuta matura per
2 la decisione. All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 25.03.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 17.09.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 26.09.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione della documentazione prodotta in primo grado, rilevando che la stessa dimostra che il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa al momento del sinistro.
3.1 – Al riguardo, occorre osservare che, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283
3 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 209 del 2005, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che la vettura danneggiante è priva di copertura assicurativa: in difetto, non può essere chiamato a rispondere dei danni il Fondo di garanzia per le vittime della strada (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 26/11/2020, n. 26908); tale prova può essere fornita con ogni mezzo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020 n. 18284)
In particolare, ai sensi dell'art. 142-bis del d.lgs. 209/2005, “il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'art. 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro”. L'art. 154 del medesimo decreto legislativo, in effetti, ha istituito presso il Centro di informazione italiano;
le imprese di assicurazione che CP_4 coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Il Centro in questione, dunque, costituisce una affidabile forte informativa in merito alla copertura assicurativa dei veicoli, in quanto è alimentato dalle stesse compagnie assicuratrici.
3.2 – Nel caso di specie, l'appellante ha depositato, nel corso del giudizio di primo grado, la nota trasmessa da in data 03.05.2017, con cui è stato attestata l'impossibilità di individuare CP_4 la compagnia che, alla data del sinistro, assicurava il veicolo tg. BG760FD. In assenza di specifiche contestazioni della controparte sul contenuto del documento in questione, esso deve essere ritenuto sufficiente a dimostrare che l'autocarro danneggiante era privo di copertura assicurativa.
Il giudizio, dunque, contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di Pace, è stato correttamente instaurato nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 209 del 2005.
4 4 – A questo punto, occorre verificare, allora, se la domanda formulata dall'odierno appellante è fondata nel merito. Sul punto, nel corso del giudizio di primo grado, è stato escusso il teste
, padre dell'odierno appellante, che ha confermato la dinamica del sinistro Testimone_1 indicata all'interno dell'atto di citazione.
Egli, tuttavia, deve essere considerato inattendibile.
4.1 – Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
4.2 – Nel caso di specie, lo stretto legame di parentela intercorrente tra il teste e l'attore, che è suo figlio, costituisce un significativo indice soggettivo di inattendibilità del teste.
Inoltre, deve essere rilevato che la testimonianza acquisita non consente di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, poiché il teste non vi ha assistito direttamente, atteso che si trovava seduto sul sedile posteriore del veicolo Ford Galaxy, condotto da suo figlio, e, dunque, non godeva della visuale sui veicoli situati alle sue spalle. Egli si è limitato ad affermare che l'automobile Golf, al momento dell'impatto, era ferma;
non ha spiegato, tuttavia, in che modo si sia accorto della condotta di tale veicolo, che era dietro di lui, a una distanza imprecisata.
È verosimile, dunque, che il teste, dopo essere sceso dal veicolo, abbia visto direttamente soltanto la situazione successiva all'impatto; egli ha sostenuto di aver notato che l'automobile Golf era stata sospinta contro la vettura Ford da un autocarro Iveco. Non si comprende, però, quali elementi abbiano indotto il teste a tale conclusione: sebbene abbia ricordato la presenza di danni alla parte posteriore della , infatti, egli non ha riferito la presenza di danni alla parte CP_5 anteriore del veicolo Iveco;
pertanto, non è possibile affermare che sia avvenuto un impatto tra i due mezzi, né si possono individuare le modalità dell'urto. Inoltre, il teste ha affermato che il conducente dell'autocarro, subito dopo il sinistro, ha ammesso la propria responsabilità; tuttavia,
non ha specificato se tale individuo ha descritto la sua condotta, che resta Testimone_1
5 ignota. Per giunta, il teste non è stato in grado di riferire sull'identità dell'asserito responsabile, poiché inspiegabilmente, nonostante la riferita ammissione di colpa, non ha raccolto le generalità del medesimo, che sarebbero state lasciate al solo conducente della vettura Golf.
In sintesi, la testimonianza appare estremamente lacunosa e imprecisa, poiché non consente di individuare la posizione e la condotta di guida del veicolo Volkswagen, né le modalità dell'asserito impatto tra tale vettura e l'autocarro Iveco;
tali indici oggettivi, unitamente al citato elemento soggettivo, impongono di affermare l'inattendibilità del teste.
4.3 – Del resto, l'attore in primo grado non ha prodotto alcun ulteriore elemento istruttorio, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro: non è stata depositata la CAI eventualmente sottoscritta dai conducenti coinvolti;
non sono stati versati in atti rilievi i fotografici dei veicoli e Iveco, allo scopo di dimostrare la compatibilità degli eventuali danni con l'impatto CP_5 descritto in citazione.
In definitiva, dunque, la domanda è infondata e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante, in favore di e sono liquidate come da dispositivo, alla luce Controparte_1 della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_3
2. rigetta l'appello;
3. condanna parte appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1
6 presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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