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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12 2021 promossa da:
, CF: Parte_1 C.F._1
avv. VAna Cardola Attrice opponente contro
(P. VA ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
Convenuta opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 413\2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in proprio danno ed in favore della per un importo pari ad € 45.212,35comprensivo di interessi Controparte_1
moratori, oltre gli interessi successivi e spese di procedura, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiari l'inefficacia del decreto opposto ex art. 644 cpc;
nel merito, previa revoca del decreto opposto per carenza di pagina 1 di 9 prova;
scritta : 1)- dichiari la vessatorietà della clausola contrattuale sub.
3.1 dei contratti di finanziamento denominata “” costi in caso di inadempimento” ai sensi dell'art. 33
comma 2 lettera f) D.Lgs n. 206\2005 e, per l'effetto, ne dichiari la nullità;
2- accerti e dichiari la nullità della suddetta clausola contrattuale sub.
3.1 ex art. 1815 comma 2 c.c.
ed ex art. 2 L. 108\96 per superamento del tasso soglia degli interessi moratori applicati,
ritenuto il cumulo tra essi, l'indennità per ritardato pagamento e la penale per decadenza dal beneficio del termine, riducendo gli stessi nella misura lecitamente dovuta;
3)-in subordine, in applicazione dell'art. 1384 c.c., ritenuta comunque l'eccessività delle penali cumulativamente applicate, la riduca ad un importo giusto ed equo. Vinte le spese.
Deduceva l'attrice l'inefficacia del decreto opposto essendo stato notificato oltre i termini di legge, la vessatorietà della clausola di cui al punto 3.1 del contratto riguardante i costi in caso di inadempimento, la nullità della clausola relativa agli interessi di mora in quanto prevedente un tasso superiore a quello soglia legalmente previsto, nonché l'eccessività
delle somme comunque pretese a titolo di saggio di mora, invocando l'applicazione dell'art. 1384 cc, ritenendo il pagamento di detti interessi una clausola penale.
- si costituiva in giudizio l'opposta contestando la domanda di parte opponente, così
concludendo: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, la signora al Parte_1
pagamento in favore della società della somma di euro 45.212,35 oltre Controparte_1
interessi o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché
successive occorrende.
pagina 2 di 9 - Nel corso del processo, veniva disposta c.t.u. contabile e , precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Sull'efficacia el decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto opposto per tardiva notifica dello stesso nel termine previsto dall'art. 644 cpc, ovvero nel termine di sessanta giorni dal suo deposito in cancelleria.
La circostanza della tardività della notifica allegata dall'opponente ha avuto conferma non solo documentale ma risulta anche dalle asserzioni difensive della parte opposta, per cui tale circostanza può ritenersi pacifica.
La norma appena citata è chiara e non lascia luogo a diverse interpretazioni: in presenza di tardività della notifica del decreto ingiuntivo esso diventa inefficace.
E' principio giurisprudenziale costante, uniforme ed attuale quello secondo cui: La
notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. 951/13).
pagina 3 di 9 In virtù di detto principio giurisprudenziale il decreto opposto va dichiarato inefficace, e si proseguirà a valutare nel presente giudizio la fondatezza della domanda proposta in via monitoria.
b) Sulla legittimazione della opposta
L'opponente ha dedotto che non si ha la prova della titolarità del credito in capo all'avente causa del creditore originario avendo la stessa prodotto a sostegno della propria costituzione e della propria pretesa solo un avviso di cessione di crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sul punto, per espressa previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999,
alle cessioni dei crediti cartolarizzati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4 TUB, che stabiliscono, tra l'altro, che la cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Sostanzialmente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel
Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.,
dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
E' stato ritenuto che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario pagina 4 di 9 provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n.
4334/2020). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale è comunque nella titolarità del cessionario. E' stato altresì ritenuto che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. 31188/2017),
anche facendo riferimento a indicatori numerici o temporali (Cass. 17110/19).
Nel caso di specie, l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in atti, documentano la sussistenza dei requisiti previsti dai principi giurisprudenziali sopra indicati, con conseguente rigetto della eccezione proposta.
c) Sulla riduzione della somma ritenuta come penale per il cumulo di interessi
Sussistono evidenti differenze fra le clausole contrattuali prevedenti la clausola penale e gli interessi moratori, sia nelle finalità che nei rimedi di tutela. Infatti, la clausola penale
è utilizzata con l'obiettivo di predeterminare in via convenzionale il danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento. Gli interessi moratori, invece, sono previsti quale corrispettivo, in favore del creditore, per la prestazione di una somma di denaro. Inoltre, la penale ha il solo limite della cd. manifesta eccessività, per cui il rimedio di tutela per il contraente che ritenga manifestamente eccessiva la clausola penale pattuita sarà esclusivamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 del codice civile.
pagina 5 di 9 Contrariamente, gli interessi moratori incontrano il solo limite del tasso soglia, ossia il saggio massimo entro il quale il corrispettivo di una prestazione di denaro può ritenersi lecito, con conseguente applicazione della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse;
se, da una parte, il limite dell'entità degli interessi di mora è predeterminato dalla legge, nel caso della penale sarà invece il giudice ad apprezzarne l'eventuale manifesta eccessività, se contestata dal debitore (Cass n. 5379/ 2023).
Quanto dedotto dall'opponente sul punto va disatteso.
d) Sulla nullità delle clausole comportanti applicazioni di interessi e costi.
Preliminarmente va evidenziato come in atti risultino i contratti di finanziamento da cui promana il credito vantato dall'opposta e gli estratti conto ex art. 50 TUB.
Altrettanto preliminarmente va rilevato come appare pacifico per giurisprudenza di legittimità e di merito che il contratto di finanziamento ove alcune clausole sono colpite da nullità tale fatto determina soltanto una nullità parziale in ossequio ai principi generali previsti dal nostro ordinamento giuridico e non la nullità dell'intero contratto. Tale fatto postula che la declaratoria di nullità parziale, nel caso di specie, vada vista quindi come determinazione di entità delle obbligazioni di restituzione oggetto del finanziamento.
A tale ultimo proposito, nel corso del processo è stato demandato ad un ausiliario il compito di verificare le doglianze mosse dalla parte opponente in sede alla determinazione del credito vantato dall'opposta.
Le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio tra le parti;
non si ravvisano errori di natura formale o sostanziale, tanto che le parti nulla hanno osservato sulle conclusioni a cui giunge il c.t.u.
Esaminata la relazione tecnica d'ufficio, quanto prospettato dal c.t.u. appare frutto di approccio metodologico condivisibile, essendo stato chiaramente indicato il percorso pagina 6 di 9 logico e tecnico seguito dall'ausiliario a cui sono seguite le conclusioni. Il c.t.u., infine,
ha fornito esaustiva risposta ai quesiti posti ai fini della valutazione tecnica riferita alla presente decisione.
Gli esiti della c.t.u, pertanto, possono essere fatti propri dal Tribunale.
Il c.t.u. conclude come segue: prestito n. 793475 (Euro 30.000,00) il saggio di mora inteso quale TEG dell'operazione di finanziamento risulta pari al 18,019%, dunque superiore rispetto alla soglia usura vigente nel trimestre in cui è avvenuta la pattuizione contrattuale
(secondo trim. 2017) e pari al 17,24% (allegato sub 08). In considerazione del superamento del tasso soglia, è stato ricalcolato il debito residuo applicando i tassi legali.
- prestito n. 904423 (Euro 5.000,00) il saggio di mora inteso quale TEG dell'operazione di finanziamento risulta pari al 20,105%, dunque superiore rispetto alla soglia usura vigente nel trimestre in cui è avvenuta la pattuizione contrattuale (secondo trim. 2017) e pari al 16,84%. In considerazione del superamento del tasso soglia, è stato ricalcolato il debito residuo applicando i tassi legali. In considerazione della carenza informativa del contratto (assenza del TEG) rilevata con riferimento al quesito standard, e al superamento del tasso soglia altresì rilevato con riferimento al quesito proposto dalla parte attrice, il
Ctu ha ricalcolato il debito residuo delle due linee di credito applicando i tassi legali, che determina un saldo dare avere tra le parti, al netto di quanto già corrisposto da debitore,
pari ad euro 31.116,27.
e) Dichiarata l'inefficacia del decreto opposto, occorre ora esaminare la domanda proposta dall'opposta in seno al presente giudizio di opposizione, già formulata in sede monitoria.
Parte opposta ha depositato in atti la richiesta di pagamento relativa al saldo negativo del mutuo, i contratti di finanziamento contenenti tutte le condizioni applicate ed il piano di pagina 7 di 9 ammortamento, l'estratto contabile nonché certificato ex art. 50 TUB. Tale
documentazione in atti appare sufficiente per confermare il diritto di credito dell'opposta.
L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b., infatti, non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma dovute, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Tale principio è frutto di elaborazione giurisprudenziale (Cass. 5675/01) che così viene spiegato: le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Deve concludersi, quindi, che l'opposta ha fornito la prova del proprio diritto di credito,
non avendo l'opponente fornito allegazione di particolareggiate contestazioni sul saldo o allegazioni di fatti estintivi od impeditivi del diritto azionato, il tutto, ovviamente, nei limiti di quanto accertato dal c.t.u..
L'opposizione va accolta integralmente in relazione alla declaratoria di inefficacia del decreto opposto, e parzialmente nel merito.
L'opponente va condannata a pagare in favore dell'opposta la somma di euro 31.116,27,
oltre interessi legali dalla domanda formulata nel presente giudizio.
f) Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza determinata dall'accoglimento dell'eccezione di inefficacia del decreto opposto e dall'accoglimento parziale pagina 8 di 9 dell'opposizione nel merito, vanno integralmente compensate, eccetto quelle di c.t.u. che vengono poste totalmente e definitivamente a carico della parte opposta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. n. 413\2020 emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno, oggi opposto;
- accoglie parzialmente l'opposizione; per l'effetto, condanna a Parte_1
pagare in favore della la somma di euro 31.116,27, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda formulata nel presente giudizio.
- compensa integralmente le spese di lite, eccetto quelle di c.t.u. che vengono poste totalmente e definitivamente a carico della parte opposta.
Così è deciso in Ascoli Piceno,05/06/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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