Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4647/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est.
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4647 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo Di Palo, c.f. , presso il cui studio in C.F._3
Afragola (NA), Via Vittorio Imbriani n. 14, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delricorso
Il P.M. apponeva il visto in data 04.12.2024.
pagina 1 di 7
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 28.11.2024, i ricorrenti Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 25.05.2007,
[...] Parte_2
dalla cui unione nasceva una figlia, (a Massa di Somma il 07.02.2011), e dedotta una crisi Per_1
coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e, previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.03.2025, sostituita con note scritte, depositate il 05.03.2025 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“a) I coniugi continueranno a vivere separatamente, con reciproco rispetto.
b) In virtù dell'art. 337 ter c.c. e della normativa tutta in materia di affido condiviso, la figlia sarà collocata, prevalentemente, presso la madre ed affidata ad entrambi i genitori che, titolari della responsabilità genitoriale, continueranno a mantenerla, istruirla ed educarla, tenendo conto della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazione, nel pieno rispetto della personalità e della salute fisica e psichica della minore.
c) risiederà con la madre, in Casoria alla Via Monte Miletto n. 27. Per_1
d) Ciascun genitore nei periodi che trascorrerà con la figlia eserciterà, disgiuntamente, la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore andrà assunta di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e pagina 2 di 7 delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice.
e) Ogni genitore, nella malaugurata ipotesi in cui vi fossero emergenze tali da mettere a rischio la salute o la sicurezza della minore, prenderà le relative decisioni d'urgenza e, poi, informerà prontamente (compatibilmente con l'emergenza in atto) l'altro genitore.
f) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi dei propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza (a mezzo sms, WhatsApp o e.mail) l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località.
g) I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti della minore con i parenti, sia materni che paterni, ed a rendere sereni i rapporti tra le famiglie in ogni modo possibile con un contegno sempre corretto ed improntato al massimo rispetto.
h) I ricorrenti in merito alle modalità ed ai tempi di regolamentazione dei rapporti genitori figli convengono quanto segue:
• I coniugi spinti dalla comune volontà di giungere ad un accordo comune per disciplinare i rapporti e la frequentazione con i figli, senza recare alcun turbamento e nel rispetto degli impegni reali e documentabili di genitori e figli, convengono quanto segue:
- Il padre, genitore non convivente vedrà la minore il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.30 nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo dalle ore 16.00 alle 21.30, e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
- Il padre inoltre, a weekend alterni terrà con sé la figlia dal venerdì pomeriggio dalle ore Per_1
16.00 alla domenica fino alle ore 20.00 e li riaccompagnerà presso l'abitazione familiare ( o nel luogo che verrà concordato tra le parti).
- Previo espresso accordo con la sig.ra da fissare almeno 12 ore prima, il sig. TI Pt_2
potrà andare a prendere e tenere con sé i figli anche in altri giorni ed altre fasce orarie.
• Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi, avesse comprovati improrogabili impegni, dovrà darne prova e preavviso scritto almeno 24 ore prima ed il giorno di visita ed il pernottamento verranno recuperati compatibilmente con gli impegni dei minori e dell'altro coniuge.
• Ogni genitore potrà comunicare telefonicamente o a mezzo strumenti informatici (smartphone, pc equipaggiati con applicazioni a ciò preposte) con la figlia, sempre nel reciproco rispetto e senza violare il diritto alla riservatezza.
• In caso di malattia della minore ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore si potrà recare a far visita alla figlia malata. Entrambi i ricorrenti si impegnano fin d'ora, in tali occasioni ed in ogni altra circostanza che si dovesse presentare, a mantenere nei confronti dell'altro coniuge e dei rispettivi familiari un contegno improntato al massimo rispetto ed all'educazione.
pagina 3 di 7 • A prescindere dai giorni di visita, in occasione del compleanno e dell'onomastico di sia la Per_1
madre che il padre potranno sempre essere presenti in occasione dei festeggiamenti. In caso di disaccordo, in occasione dei detti onomastici e compleanni i figli trascorreranno alternativamente la prima parte della giornata, fino alle ore 16.00, con un genitore e la seconda, fino alle 22.00 con l'altro ad anni alterni;
la presenza contemporanea di entrambi i genitori viene fin d'ora auspicata in occasione di ogni altro evento che, nell'interesse della minore, rendesse doverosa la detta partecipazione (si citano, a titolo non esaustivo: feste, recite e/o saggi scolastici ovvero esibizioni e gare sportive, e tutte le altre occasioni ludiche o scolastiche per l'interesse e benessere della figlia).
Anche in queste occasioni entrambi i ricorrenti si impegnano a mantenere nei confronti dell'altro coniuge, dei rispettivi parenti e dei partecipanti all'evento un contegno improntato al massimo rispetto e senso civico.
• Relativamente alle festività si conviene: in merito alle ricorrenze natalizie del 24, 25 e 31 dicembre e del 1° e 6 gennaio, la figlia trascorrerà un giorno con la madre e l'altra con il padre, Per_1
alternando i giorni negli anni - Il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, la figlia trascorrerà un giorno con la madre e l'altro con il padre, ad anni alterni (ad es. Pasqua 2025 con la madre, Pasqua
2026 con il padre).
• Durante la pausa scolastica estiva, che inizia il 30 maggio e termina con il primo giorno di scuola, i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni, ed eventuali campi estivi verranno pagati dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Nel detto periodo ed in particolare nel lasso temporale compreso tra il 30 maggio ed il 15 settembre la figlia trascorrerà, con ognuno dei genitori un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni di genitori e figli. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture in cui la figlia soggiornerà ed a far mantenere nel detto periodo contatti telefonici quotidiani.
• Ciascuno dei coniugi durante l'anno potrà organizzare gite o viaggi, portando con sé la figlia, per un periodo massimo di due settimane, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto delle esigenze di tutti e degli impegni scolastici e sportivi della figlia. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture presso le quali la figlia soggiornerà e a far mantenere il contatto telefonico/videotelefonico con l'altro genitore.
• Indipendentemente dagli accordi sui giorni di visita, il giorno del compleanno del padre, 29 ottobre, nonché in occasione dell'onomastico e della festa del papà, la figlia starà con il padre;
parimenti, il giorno del compleanno della madre, 13 gennaio, nonché in occasione dell'onomastico e della festa della mamma, la figlia starà con la madre.
pagina 4 di 7 • Nel caso di cerimonie o festeggiamenti di parenti entro il terzo grado di entrambi i coniugi, verranno derogati i criteri di visita, previa comunicazione da effettuarsi almeno 24 ore prima e recupero successivo della giornata.
• Ciascun genitore:
- avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza della figlia e firmerà la documentazione necessaria affinché entrambi i genitori possano avere accesso ai documenti stessi. - si attiverà per la richiesta delle copie dei documenti direttamente presso la scuola e le strutture sanitarie.
- avrà piena autonomia a conferire con gli insegnanti ed operatori sociosanitari che si occupino della figlia.
- dovrà chiedere di essere inserito nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia sia presso Per_1
la scuola che presso le sedi di attività extra scolastiche.
• Entrambi i genitori rispetteranno i diritti della figlia ed in particolare:
- diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- diritto a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori o assistere ai litigi;
- diritto a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti pronunciate da un genitore nei confronti dell'altro genitore.
• I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari della figlia e le relative spese per le rette mensili e per eventuali divise ed equipaggiamenti saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore Per tutte le ulteriori spese i ricorrenti rispetteranno le modalità riportate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per la figlia nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre 2018, con successive integrazioni e modifiche.
i) Le parti concorderanno i nominativi, oltre quelli dei genitori, da comunicare agli istituti scolastici della figlia, affinché abbiano facoltà di andarla a prendere.
j) Il sig. , genitore non convivente con la figlia, si impegna a corrispondere, quale propria Parte_1 quota di mantenimento per la stessa, un assegno mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario.
k) L'assegno di mantenimento andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato, dal Sig. in favore Parte_1 della Sig.ra per l'importo totale di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_2
l) In merito alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie, individuate in virtù della regolamentazione analitica delle stesse di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per la figlia nei procedimenti di separazione, divorzio e in pagina 5 di 7 tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre
2018 ,con successive integrazioni e modifiche i coniugi concordano che sosterranno le spese di cui al richiamato protocollo, nella eguale misura del 50% ciascuno.
m) L' importo dell'Assegno unico e universale erogato per la figlia minore, su accordo delle Per_1
parti verrà totalmente riscosso al 100% dalla Sig.ra Parte_2
n) I ricorrenti, che successivamente alla celebrazione del matrimonio, hanno scelto il regime della separazione dei beni, dichiarano di non avere più in comune beni immobili, vetture, natanti, somme di denaro, gioielli, preziosi, conti correnti, cassette di sicurezza, libretti postali o bancari, titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni o altra forma di investimento.
o) I Sig.ri e in virtù di quanto espresso e concordato, dichiarano di aver Parte_1 Pt_2
compiutamente definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i propri rapporti economici ad oggi.
p) Le parti in merito alla presentazione del presente ricorso dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande ad esse connesse.
q) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità e di tutti i documenti anche validi per l'espatrio necessari per la figlia minore e per i coniugi stessi. Per_1
r) I coniugi dichiarano che, avendo regolamentato tutti i rapporti patrimoniali, non hanno più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato ad [...]_1
(NA) il 29.10.1977, e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. Parte_2
151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
pagina 6 di 7 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Atto n. 72, Parte II, Serie A,
Anno 2007);
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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