Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 900/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 900/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Maura Cravotto Schwarz
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'avv. Giovanna Sorrentino ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia
1
nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Trento, via Del
Forte, 27/A.
2. L'immobile che era adibito a casa familiare, di esclusiva proprietà della madre, rimane nella disponibilità esclusiva della stessa, con tutti i beni mobili ed arredi in essa presenti.
3. Il sig. vive dal mese di marzo 2024 presso un appartamento sito in Trento - Pt_1
Via Dos de La Luna nr. 54, condotto in locazione verso un corrispettivo di € 600,00.
4. Dal mese di settembre 2024 il sig. versa a titolo di contributo al Pt_1
RS mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00 euro) entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra IBAN IT 77 E 08078 35890 00000 6060900; somma che sarà Pt_2
annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5. Le parti riconoscono che sino alla data del deposito del presente ricorso il sig.
a contribuito al mantenimento ordinario della figlia e che non ci sono somme Pt_1
pregresse da versare e che le parti hanno regolamentato la divisione delle spese
RS straordinarie della piccola e che pertanto non ci sono pregresse somme da conguagliare reciprocamente.
6. I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia minore, determinate secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF in data 29/11/2017.
Per spese straordinarie dovranno intendersi le spese mediche non mutuabili (ticket, visite specialistiche, apparecchi correttivi e cure dentarie in genere, spese per accertamenti diagnostici, spese per eventuali occhiali da vista, lenti a contatto), scolastiche (spese per iscrizione e frequenza, acquisto di libri e materiale/corredo scolastico di inizio anno), extrascolastiche (corsi formativi, partecipazione a colonie anche diurne in estate, per l'esigenza di organizzazione dei genitori impegnati sul lavoro e al di fuori dei periodi di vacanza spettanti a ciascuno di essi), il tutto utilizzando ogni agevolazione possibile, buoni di servizio e/o altro e
2 comunque quelle delineate come tali secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF in data 29/11/2017.
Le spese c.d. “extra assegno” dovranno essere preventivamente concordate se di importo superiore ad €100,00 (anche se frazionato), ad eccezione delle spese mediche necessarie e/o urgenti, nonché le spese scolastiche obbligatorie.
In merito alle attività sportive i genitori si impegnano a concordare preventivamente ed a scegliere insieme (e con la propria figlia non appena ella sarà in grado di esprimere le proprie preferenze) lo sport da far praticare alla piccola RS tenendo in considerazione le inclinazioni personali e le attitudini della stessa, nonché le esigenze scolastiche. All'uopo i ricorrenti concordano nel far svolgere alla figlia indicativamente un solo sport, con suddivisione tra i genitori anche dei costi;
l'eventuale necessità di acquisto della attrezzatura sportiva dovrà essere preventivamente concordata e, in caso contrario, ogni genitore si assumerà in toto la relativa spesa senza possibilità di pretendere il rimborso pro quota all'altro genitore.
I genitori si impegnano ad una comunicazione chiara e rispettosa, con il corretto confronto sull'opportunità e la sostenibilità delle spese stesse nell'esclusivo RS interesse della figlia nonché sui relativi preventivi.
Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, supportata dalle relative pezze giustificative.
Le fatture/ticket dovranno essere intestate alla figlia Per_2
Le detrazioni fiscali saranno a carico delle parti nella misura del 50%, mentre l'AUU e l'AUP e genericamente tutti i contributi e gli assegni previsti dalla legge a favore della figlia spetteranno alla madre al 100%.
In caso di dubbio, dovrà farsi riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF in data 29/11/2017.
7. Fermo l'affido condiviso, il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente protocollo:
a. Fine settimana
3 Il sig. terrà con sé la figlia, di regola e salvo imprevisti lavorativi Pt_1
tempestivamente e preventivamente comunicati alla madre appena noti, il 1° e il 3° fine settimana del mese (a partire dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola della bimba, salvo diversi accordi con la madre). Essendo il lavoro del sig. strutturato su turni variabili con cadenza Pt_1
irregolare, i genitori convengono che eccezionalmente detto calendario possa subire variazioni nei weekend sopra indicati e negli orari delle visite paterne, garantendo comunque 2 weekend al mese al padre (anche diversi dal 1° e il 3°) ciò in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e ai turni lavorativi e/o urgenze sul lavoro del sig. e in base alla disponibilità di Apss di concedere al Pt_1
sig. come liberi il 1° e 3° weekend del mese e quegli orari. Il signor si Pt_1 Pt_1
impegna a comunicare tempestivamente e con un congro preavviso (salvo situazioni di emergenza) alla signora l'eccezionale modifica al calendario di visita, Pt_2
tenendo sempre in considerazione nella variazione del calendario anche le esigenze
RS della piccola volte a garantirle un minimo di continuità con un genitore e con l'altro (ovvero evitare di farla “rimbalzare” da un genitore all'altro a giorni alterni).
b. Visite infrasettimanali
Per le visite infrasettimanali le parti si accordano in linea di massima come nel calendario a seguire (punti da I a IV), articolato su 2 settimane.
Essendo il lavoro del sig. trutturato su turni variabili con cadenza irregolare, Pt_1
i genitori concordano che eccezionalmente detto calendario possa subire variazioni sia nei giorni infrasettimanali che negli orari delle visite paterne, in modo da garantire in linea di massima 2 pomeriggi/giorni (che diventeranno 3 dal compimento del 5° anno), anche non consecutivi, col padre nella settimana in cui il
Weekend la figlia sarà con la madre e in linea di massima 1 pomeriggio/giorno (che diventeranno 2 pomeriggi/giorni dal compimento del 5° anno), anche non consecutivi, col padre nella settimana in cui il Weekend sarà con il padre.
Giorni e orari potranno eccezionalmente divergere in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori tempestivamente e preventivamente comunicate appena note e ai turni lavorativi e/o urgenze sul lavoro del sig. Pt_1
4 Inoltre giorni e orari (di cui ai punti a), b) e soprattutto i punti a seguire da I a IV) potranno divergere nel caso in cui non conceda al sig. liberi detti giorni Per_3 Pt_1
e orari, tenendo sempre in considerazione nella variazione del calendario anche le
RS esigenze della piccola volte a garantirle un minimo di continuità con un genitore e con l'altro (ovvero evitare di farla “rimbalzare” da un genitore all'altro a giorni alterni)
• SINO AL MESE DI NOVEMBRE 2025 (ossia prima del compimento del 4° anno RS di :
I. nella settimana in cui la bimba passerà il week end con la madre, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30, il padre riporterà la figlia presso la casa della madre e/o la madre andrà a prendere la figlia presso il padre, secondo libero accordo fra i genitori o, in mancanza, una volta per ciascuno;
II. nella settimana in cui la bimba passerà il week end con il padre, il martedì o il mercoledì all'uscita da scuola fino alle ore 19.30; il padre riporterà la figlia presso la casa della madre e/o la madre andrà a prendere la figlia presso il padre, secondo libero accordo fra i genitori o, in mancanza, una volta per ciascuno.
• A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE 2025 (ossia compiuti i 4 anni):
III. nella settimana in cui la bimba passerà il week end con la madre dal martedì al giovedì, con pernottamento presso il padre dall'uscita da scuola del martedì fino alle ore 19.30 del giovedì, ora in cui il padre riporterà la figlia presso la casa della madre e/o la madre andrà a prendere la figlia presso il padre, secondo libero accordo fra i genitori o, in mancanza, una volta per ciascuno.
IV. nella settimana in cui la bimba passerà il week end con il padre dal martedì al mercoledì, dall'uscita da scuola del martedì fino alle ore 19.30 del mercoledì, ora in cui il padre riporterà la figlia presso la casa della madre e/o la madre andrà a prendere la figlia presso il padre, secondo libero accordo fra i genitori o, in mancanza, una volta per ciascuno.
I genitori potranno tuttavia decidere di comune accordo di anticipare il
RS pernottamento di con il padre durante la settimana introducendo a partire dal mese di febbraio 2025 una notte in base al calendario turnistico del signor Pt_1
c. Qualora il giorno di competenza del sig. cada in un giorno festivo e/o non Pt_1
scolastico della figlia ed il padre sia libero dal lavoro, questi potrà tenere con sé la
5 figlia a partire dalla mattina dalle ore 09:00 sino alle 19.30 comunicandolo preventivamente alla madre, con riaccompagno della figlia presso la casa della madre e/o la madre andrà a prendere la figlia presso il padre, secondo libero accordo fra i genitori o, in mancanza, una volta per ciascuno.
Parimenti laddove il giorno di competenza del sig. cada in un giorno in cui Pt_1
questi abbia la giornata lavorativa libera, egli potrà tenere con sé la figlia a partire dalla mattina alle ore 7.30/8.00 (facendo saltare eccezionalmente alla figlia la scuola materna) alle 20.00, comunicandolo preventivamente alla madre, anche per
RS far incontrare la nonna paterna a con riaccompagno della figlia presso la casa della madre e/o la madre andrà a prendere la figlia presso il padre, secondo libero accordo fra i genitori o, in mancanza, una volta per ciascuno.
RS d. Il signor i impegna a consultare il calendario scolastico di (disponibile Pt_1
sul sito in modo da conoscere preventivamente i giorni di vacanza Email_1
della figlia, i giorni delle riunioni e/o delle udienze con le maestre in modo da organizzarsi per tempo qualora gli stessi ricadano nei propri giorni di visita, salvo diversi accordi con la madre. RS e. Qualora la piccola si ammalasse nei giorni di competenza del padre, questi chiederà al datore di lavoro la malattia figlio, così come farà la madre a parti inverse, salvo diverso accordo tra i genitori.
f. Vacanze
Il sig. durante le vacanze estive terrà con sé la figlia due settimane, anche non Pt_1
consecutive, lo stesso vale per la madre;
i genitori a tal proposito si impegnano a concordare fra loro i propri periodi di ferie con comunicazione preventiva reciproca entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, sempre salvo diverso accordo
RS fra gli stessi. In occasione delle altre festività, trascorrerà il singolo giorno festivo con un genitore e quindi il successivo con l'altro (ad esempio se il 25 aprile
è con la madre, il 1° maggio sarà col padre) sempre compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
RS Per le vacanze di Natale i genitori concorderanno i periodi paritetici in cui RS starà con il padre, suddividendo le visite in modo che trascorra con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano, alternandoli di anno in anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e in
6 base alla disponibilità di di concedere al sig. come liberi quei giorni e Per_3 Pt_1
quegli orari. In caso di impossibilità per il signor di ottenere una settimana di Pt_1
ferie e/o in presenza di turni incompatibili, salvo diverso accordo tra i genitori, si seguirà il calendario ordinario (punti da a. a c.), mentre la madre potrà beneficiare di una settimana di ferie nel periodo natalizio con la figlia da concordare preventivamente con il padre, il quale poi potrà recuperare detta settimana in un altro periodo dell'anno, preventivamente concordandolo con la madre.
RS Per le vacanze di Pasqua i genitori concorderanno i periodi paritetici in cui
RS starà con il padre, suddividendo le visite in modo che trascorra con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, alternandoli di anno in anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori In caso di impossibilità di ottenere una settimana di ferie e/o in presenza di turni incompatibili, salvo diverso accordo tra i genitori, si seguirà il calendario ordinario
(punti da a. a c.).
RS g. Il giorno del suo compleanno lo trascorrerà una volta con la madre e una volta col padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
8. I genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, nel senso che le decisioni di maggior interesse che riguardino l'istruzione,
l'educazione e la salute della figlia verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
nel mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata separatamente da ciascun genitore presso il quale si troverà la figlia.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di vicendevole rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano a tenere RS in considerazione sempre e solo il bene di che non dovrà mai essere sacrificato per egoismi personali dei genitori, tutelando comunque reciprocamente la figura paterna e materna, ed evitando loro stessi e/o che loro parenti abbiano ad esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore soprattutto alla presenza della figlia.
7 RS 9. Nei giorni in cui la piccola sarà con la madre, il padre potrà telefonare alla figlia la sera tra le ore 19.30/20.15 oppure mandare un messaggio per sapere come
è andata la giornata, Lo stesso varrà per la madre quando la figlia sarà con il padre.
10.Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto in favore della figlia minore.
11.Le spese di lite del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia espressa da parte degli avvocati alla solidarietà ex. art. 13, l.
247/2012.”
Le parti hanno dato atto di aver convissuto more uxorio dall'inizio dell'anno 2022 al mese di gennaio 2024 risiedendo, nell'ultimo periodo, nell'abitazione di Trento in via del Forte n. 27/A di proprietà della sig.ra la quale ha stipulato un Pt_2 mutuo ipotecario con rata mensile di € 519,58 in scadenza nel 2037.
I ricorrenti hanno allegato che in data 1 febbraio 2024 il sig. ha lasciato la casa Pt_1
familiare prendendo in locazione, dal mese di marzo 2024, un appartamento in via
Dos de La Luna n. 54 con canone di locazione pari a € 600,00 mensili.
Le parti hanno rappresentato di essere entrambe economicamente indipendenti: il sig. – iscritto anche all'università di infermieristica - svolge la professione di Pt_1
operatore tecnico specializzato e lavora come autista di ambulanza alle dipendenze dell'APSS di Trento con contratto a tempo indeterminato full-time ed un reddito annuo lordo pari a circa € 25.605,00, mentre la sig.ra svolge la professione Pt_2
di infermiera/tutor clinico alle dipendenze dell'APSS di Trento presso il Polo
Universitario per le professioni sanitarie con contratto a tempo indeterminato full- time ed un reddito annuo lordo pari a circa € 25.210,00 fino al 2023 (cfr. docc. 4 e
5 allegati al ricorso); ella percepisce inoltre la totalità di assegni ed emolumenti pubblici.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della RS figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione
8 concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la figlia ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento della minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone RS che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento della figlia nata a Trento il 14 novembre 2021, siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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