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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 921 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Parte_1
feso dall'avv. Picone Francesca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Garascia Barbara, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 15 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 7 marzo 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto ad Agrigento l'8 ottobre 2005 con , dalla cui unione era nato CP_1
un figlio, ancora minorenne. Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, successivamente pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 690 dell'8–9 settembre 2020 passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affidamento congiunto del fi- glio, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere all' un contributo a titolo di Pt_2
mantenimento del figlio pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordi- narie, disporre che l'assegno unico per il figlio erogato dall' venga perce- CP_2
pito per la quota del 50% da ciascun coniuge, nonché che non venga disposto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie decorrente dalla data del deposito del ricorso, chiedendo la restituzione di quanto già versato.
Costituitasi con comparsa, depositata il 12 maggio 2023, ha ade- CP_1
rito all'accoglimento della domanda principale e alla conferma dell'affidamento congiunto del figlio minore, opponendosi alla richiesta di riduzione dell'im- porto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, chiedendone l'aumento sino all'importo di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, doman- dando, inoltre, la previsione di un obbligo a carico del Matutino di
- 2 - corrisponderle, a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 200,00.
Inoltre, l' ha chiesto di essere autorizzata ad asportare i propri effetti CP_1
personali e il mobilio da quell'immobile, originariamente adibito a casa coniu- gale, in uso al . Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 27 giugno 2023, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
La causa, istruita mediante produzione documentale, incaricati i Servizi Sociali del Comune di Agrigento ed espletate indagini tributarie, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 7 febbraio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione all'esito del deposito di scritti conclusionali.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice delegato e dalla separazione personale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 690 dell'8–9 settembre 2020, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori
- 3 - del figlio minore, con collocazione prevalente presso il domicilio Per_1
della madre.
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità stabilite nella ordinanza del 6 luglio 2023, prevedendo, con riferimento alle vacanze estive che i coniugi possano organizzarsi nei mesi di giugno o di settembre ( compatibilmente con l'inizio delle lezioni scolastiche).
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, considerato, da un lato, il miglioramento delle condizioni economiche dell' e dall'altro, anche il miglioramento Pt_2
della condizione del , atteso che dalla produzione documentale Pt_1
emerge il completo rimborso dei finanziamenti contratti con MPS e con Banca
Sella, nonché l'imminente rientro dell'esposizione debitoria del medesimo nei confronti del IS ( cfr. scadenza piano rateale debiti 2018 e 2019 tra giugno e ottobre 2025), tenuto conto delle accresciute esigenze del minore ( classe CP_ 2013), considerato che l'assegno unico erogato dall' per il nucleo viene per- cepito in pari quota da entrambi, va confermato l'obbligo in capo al Pt_1
di contribuire al mantenimento del figlio versando ad Per_1 CP_1
un assegno mensile di euro 420,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da cor- rispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordi- narie sostenute nell'interesse del figlio.
Venendo, adesso, alla domanda di assegno divorzile avanzata dall' va, CP_1
innanzitutto, ricordato che l'assegno di divorzio deve essere adeguato a com- pensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo – com- pensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni
- 4 - professionali – reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di di- mostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi.
Più in particolare, dal punto di vista dell'onere probatorio, va detto che compete alla parte che richiede l'assegno di divorzio fornire la prova dei sacrifici fatti durante il matrimonio a favore della famiglia e del proprio contributo alla for- mazione del patrimonio comune e di ciascuno.
In secondo luogo, deve esservi la prova di un nesso causale fra i sacrifici fatti
(e provati), e lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se il coniuge richiedente non si fosse sacrificato a favore della famiglia, lo squilibrio non si sarebbe prodotto.
Nel caso di specie, si osserva come la ricorrente si sia limitata a richiedere il riconoscimento dell'assegno divorzile, non provando né di essere priva di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, non documentando l'entità degli emolumenti percepiti e, dunque, non consentendo al Tribunale di valutare l'in- sussistenza di redditi adeguati, né allegando e dimostrando la sussistenza di un significativo squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e soprattutto non provando che tale eventuale squilibrio sia stato rife- ribile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di esso.
Peraltro, sullo sfondo di tale lacunosità probatoria, con riferimento alla
- 5 - condizione reddituale dell è emerso nel corso del giudizio che quest'ul- CP_1
tima abbia stipulato un contratto di locazione di un immobile, il cui canone è stabilito in € 420,00, nonostante la stessa fosse comproprietaria di un altro bene, chiaro indice di capacità reddituale.
Pertanto, sulla scorta delle superiori motivazioni, la relativa domanda va disat- tesa.
Va dichiarata inammissibile la domanda di restituzione degli importi già versati, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non proponibile in questo giudizio, evidenziando, per incidens, che la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in corso di causa non ha avuto effetti retroattivi.
Va, parimenti, dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del passaporto, trattandosi di materia di competenza del giudice tutelare.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio e del sub-procedimento in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con- tratto ad Agrigento, l'8 ottobre 2005, da e , tra- Parte_1 CP_1
scritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 2268, parte II, serie A dell'anno 2005; dispone l'affidamento condiviso del figlio a entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per
- 6 - il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al manteni- Parte_1
mento del figlio corrispondendo a entro il giorno dieci Per_1 CP_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 420,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 921 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Parte_1
feso dall'avv. Picone Francesca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Garascia Barbara, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 15 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 7 marzo 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto ad Agrigento l'8 ottobre 2005 con , dalla cui unione era nato CP_1
un figlio, ancora minorenne. Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, successivamente pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 690 dell'8–9 settembre 2020 passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affidamento congiunto del fi- glio, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere all' un contributo a titolo di Pt_2
mantenimento del figlio pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordi- narie, disporre che l'assegno unico per il figlio erogato dall' venga perce- CP_2
pito per la quota del 50% da ciascun coniuge, nonché che non venga disposto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie decorrente dalla data del deposito del ricorso, chiedendo la restituzione di quanto già versato.
Costituitasi con comparsa, depositata il 12 maggio 2023, ha ade- CP_1
rito all'accoglimento della domanda principale e alla conferma dell'affidamento congiunto del figlio minore, opponendosi alla richiesta di riduzione dell'im- porto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, chiedendone l'aumento sino all'importo di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, doman- dando, inoltre, la previsione di un obbligo a carico del Matutino di
- 2 - corrisponderle, a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 200,00.
Inoltre, l' ha chiesto di essere autorizzata ad asportare i propri effetti CP_1
personali e il mobilio da quell'immobile, originariamente adibito a casa coniu- gale, in uso al . Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 27 giugno 2023, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
La causa, istruita mediante produzione documentale, incaricati i Servizi Sociali del Comune di Agrigento ed espletate indagini tributarie, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 7 febbraio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione all'esito del deposito di scritti conclusionali.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice delegato e dalla separazione personale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 690 dell'8–9 settembre 2020, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori
- 3 - del figlio minore, con collocazione prevalente presso il domicilio Per_1
della madre.
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità stabilite nella ordinanza del 6 luglio 2023, prevedendo, con riferimento alle vacanze estive che i coniugi possano organizzarsi nei mesi di giugno o di settembre ( compatibilmente con l'inizio delle lezioni scolastiche).
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, considerato, da un lato, il miglioramento delle condizioni economiche dell' e dall'altro, anche il miglioramento Pt_2
della condizione del , atteso che dalla produzione documentale Pt_1
emerge il completo rimborso dei finanziamenti contratti con MPS e con Banca
Sella, nonché l'imminente rientro dell'esposizione debitoria del medesimo nei confronti del IS ( cfr. scadenza piano rateale debiti 2018 e 2019 tra giugno e ottobre 2025), tenuto conto delle accresciute esigenze del minore ( classe CP_ 2013), considerato che l'assegno unico erogato dall' per il nucleo viene per- cepito in pari quota da entrambi, va confermato l'obbligo in capo al Pt_1
di contribuire al mantenimento del figlio versando ad Per_1 CP_1
un assegno mensile di euro 420,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da cor- rispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordi- narie sostenute nell'interesse del figlio.
Venendo, adesso, alla domanda di assegno divorzile avanzata dall' va, CP_1
innanzitutto, ricordato che l'assegno di divorzio deve essere adeguato a com- pensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo – com- pensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni
- 4 - professionali – reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di di- mostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi.
Più in particolare, dal punto di vista dell'onere probatorio, va detto che compete alla parte che richiede l'assegno di divorzio fornire la prova dei sacrifici fatti durante il matrimonio a favore della famiglia e del proprio contributo alla for- mazione del patrimonio comune e di ciascuno.
In secondo luogo, deve esservi la prova di un nesso causale fra i sacrifici fatti
(e provati), e lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se il coniuge richiedente non si fosse sacrificato a favore della famiglia, lo squilibrio non si sarebbe prodotto.
Nel caso di specie, si osserva come la ricorrente si sia limitata a richiedere il riconoscimento dell'assegno divorzile, non provando né di essere priva di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, non documentando l'entità degli emolumenti percepiti e, dunque, non consentendo al Tribunale di valutare l'in- sussistenza di redditi adeguati, né allegando e dimostrando la sussistenza di un significativo squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e soprattutto non provando che tale eventuale squilibrio sia stato rife- ribile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di esso.
Peraltro, sullo sfondo di tale lacunosità probatoria, con riferimento alla
- 5 - condizione reddituale dell è emerso nel corso del giudizio che quest'ul- CP_1
tima abbia stipulato un contratto di locazione di un immobile, il cui canone è stabilito in € 420,00, nonostante la stessa fosse comproprietaria di un altro bene, chiaro indice di capacità reddituale.
Pertanto, sulla scorta delle superiori motivazioni, la relativa domanda va disat- tesa.
Va dichiarata inammissibile la domanda di restituzione degli importi già versati, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non proponibile in questo giudizio, evidenziando, per incidens, che la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in corso di causa non ha avuto effetti retroattivi.
Va, parimenti, dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del passaporto, trattandosi di materia di competenza del giudice tutelare.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio e del sub-procedimento in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con- tratto ad Agrigento, l'8 ottobre 2005, da e , tra- Parte_1 CP_1
scritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 2268, parte II, serie A dell'anno 2005; dispone l'affidamento condiviso del figlio a entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per
- 6 - il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al manteni- Parte_1
mento del figlio corrispondendo a entro il giorno dieci Per_1 CP_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 420,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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