Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 12 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2683/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n.123 (c.f. ), rappresentato e difeso - giusta procura in calce al ricorso C.F._1 introduttivo del giudizio rubricato al R.G. n°5697/2023 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e
Previdenza – congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Emanuele Improta C.F.:
e dell'avv. Salvatore Mauriello (C.F.: ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 205. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, i procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081/3045995 ed agli indirizzi p.e.c. Email_1 Email_2
appellante
E
cf : ), Controparte_1 P.IVA_1
- appellato- contumace
OGGETTO: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5999/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Lamentava la violazione del Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10 marzo 2014
(integrate dal DM n. 147/2022). Deduceva che, applicando i valori medi di liquidazione previsti per le cause di previdenza e per le 4 fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) regolate, si arrivava ad un importo complessivo superiore a quello indicato nella sentenza, già ridotto per effetto della diminuzione del 50% del compenso di ciascuna fase e del 70% per la fase istruttoria.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rideterminarsi l'importo in misura pari ad euro 2697,00, oltre accessori e spese forfettarie o nella maggior somma ritenuta di giustizia;
chiedeva inoltre riconoscersi, sui compensi così rideterminati, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 la maggiorazione del 30%, in quanto in tutti gli atti del giudizio di primo grado erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione. Il tutto con vittoria di spese del presente grado di giudizio e con applicazione della maggiorazione anche per l'appello.
L' non si costituiva, pur ritualmente citato. CP_1
All'odierna trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
***
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014, avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle 4 fasi in concreto svolte
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nonché del valore della controversia.
1. In via preliminare, va riconosciuta la legittimazione dell' appellante, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale: il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (da ultimo, Cass. Ordinanza n. 6481 del
09/03/2021; Cass.14 ottobre 2020 n. 22140).
2. Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M.
55/2014 nel testo modificato dal DM 147/2022, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini
Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, determina nuove modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti.
Il sistema dei compensi ivi previsto è:
1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012. Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
- di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c..
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
- delle condizioni soggettive del cliente;
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle. L'indicazione
è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva.
Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo.
L'aumento o la diminuzione potrà arrivare fino al 50%. Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).
Va anche detto che dette soglie numeriche indicate a mezzo percentuale, nei massimi, non sono vincolanti, come si desume dall'art. 4, comma 1, che utilizza la locuzione “di regola”.
Invece - per effetto delle modifiche introdotte con il Decreto 8 marzo 2018, n. 37, applicabile alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018 - la diminuzione non può scendere “in ogni caso” al di sotto delle soglie percentuali prestabilite dal DM, sicchè non è consentito al giudice scendere al di sotto dei minimi.
3. Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile alle cause “compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00” atteso che il valore dei ratei di assistenza mensile richiesti ammonta ad euro16.127,67.
Ebbene, ai fini dell'individuazione delle fasi da considerare nella liquidazione, va osservato che, come evidenziato dall'appellante, la fase istruttoria deve esser computata;
infatti, risultano esser state svolte determinate attività difensive che l'art. 4 DM 55/2014 riconduce alla predetta fase ed, in particolare, quella di valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalla controparte.
D'altronde, la Suprema Corte si è espressa sul punto, con orientamento consolidato, affermando che: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.” (Cass. ord. n.8561 del 27.3.23; conforme ord. n. 28627 del 13/10/2023).
In conclusione, considerata la semplicità dell'attività difensiva svolta, dovevano essere applicati i parametri minimi stabiliti per il predetto scaglione sicchè all'appellante competeva la liquidazione delle spese così determinate:
fase di studio : euro 465,00
fase introduttiva: euro 389,00
fase istruttoria/trattazione: euro 832,00
fase decisionale: euro 1.011,00
per un totale di euro 2697,00.
Inoltre, tenuto conto delle modalità di redazione degli atti difensivi, è fondata la domanda di maggiorazione formulata (v. conclusioni del gravame) dalla difesa dell'appellante ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 che dispone che “ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Di conseguenza, l'importo spettante per il primo grado di giudizio ammontava ad euro
3506,10.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 in misura pari ad euro 1.312,00 (con la maggiorazione: euro 1705,60).
P.Q.M.
La Corte così decide:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per la restante parte conferma, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro
3506,10 (comprensivi dell'aumento del 30%) e condanna l al pagamento in favore CP_1 dell'appellante dell'importo di euro 2.306,10 pari alla differenza tra quanto spettante e quanto corrisposto, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
Emanuele Improta.;
-condanna l al pagamento delle spese del secondo grado che si liquidano in € CP_1
1.705,60 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Emanuele
Improta.
Napoli 12.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano