Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8050/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CENTONZE SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SALVO RICCARDO e l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare che gli effetti della sospensione condizionale della pena inflitta al ricorrente si estendono anche alla revoca del reddito di cittadinanza disposta CP_ CP_ dall' ; - per l'effetto ordinare all' di ripristinare l'erogazione della prestazione in favore del ricorrente e di eseguire in favore del medesimo il pagamento degli arretrati non corrisposti, maggiorati di interessi e di rivalutazione monetaria;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenesse di non poter accogliere le domande di cui sopra, sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e rimettere gli atti alla Suprema Corte di Cassazione ai fini della risoluzione della questione di diritto esposta nel presente atto, ovvero se gli effetti della sospensione condizionale della pena si estendono anche alla revoca del reddito di cittadinanza disposta ai sensi dell'art. 7, c. 3 d.l. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod. - in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, facendo ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7, co. 3, d.l. 4/2019, accertare e dichiarare che alcun effetto ostativo può essere attribuito alla condanna riportata dal ricorrente;
- per l'effetto, condannare l' a versare in favore di parte ricorrente le somme dovute, con CP_1 decorrenza immediata, nonché al pagamento degli arretrati non versati a seguito della revoca, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, ordinare all' di astenersi da qualsiasi CP_1 attività di ripetizione o di riscossione nei confronti di parte ricorrente.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto dall , i fatti oggetto di causa possono essere così riassunti: CP_1
“il ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza a suo carico, conseguente all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 7, co. 3, d.l. 4/2019 a seguito di intervenuta condanna con sentenza definitiva a mesi sette di reclusione ed € 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 co. 2 c.p.. Rappresenta che la revoca è stata disposta a seguito dell'accertamento con sentenza irrevocabile di condanna della commissione da parte del ricorrente di uno dei reati c.d. “ostativi” ai fini della concessione dell'assegno assistenziale. Recita l'art. 7, co. 3, del d.l. 4/2019, così come modificato dall'art. 1, co.
74, l. 234/2021, infatti, “Alla condanna in via definitiva e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280,
289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624- bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648- bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1- bis, 2, 3 e 4, nonchè comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3- ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto CP_ indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”. La ricostruzione di parte ricorrente è infondata nella parte in cui sussume la situazione regolata dal comma terzo dell'art. 7 del d.l. 4/2019 nella categoria delle pene accessorie le quali, asserisce, cesserebbero nell'efficacia in conseguenza della concessione della sospensione condizionale della pena.
La revoca, tuttavia, non si configura quale effetto penale della condanna, e, come tale, immune all'applicazione della norma invocata da controparte di cui all'art. 166 c.p.”
La tesi dell' è fondata, in quanto la revoca del diritto di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 co. 3 CP_1
D.L. 4/2019 non rientra tra le “pene accessorie” alle quali si estende la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 166 co. 1 c.p., né rientra tra le ipotesi previste dal comma 3 (in base al quale “La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”. La giurisprudenza di legittimità è infatti molto rigorosa in punto di interpretazione degli effetti della sospensione condizionale e di tassatività delle previsioni contenute nell'art. 166 c.p.. 2 Infatti, L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma 2, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p. (Cassazione penale sez. II, 09/01/2024, n.6017); “La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un'obbligazione civile e non una pena accessoria, sicché non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena” (Cassazione penale sez. V, 17/02/2022, n.12214); “La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena” (Cassazione penale sez. V, 17/02/2022, n.12214).
Per quanto esposto, non sembra che la concessione della sospensione condizionale della pena costituisca fatto ostativo alla revoca del reddito di cittadinanza disposta dall , come pure CP_1 nel dato normativo non si rinviene alcun elemento che consenta di subordinare tale revoca ad una valutazione circa la gravità del reato commesso, essendo sufficiente che esso rientri tra quelli espressamente previsti dalla legge (tra i quali rientra appunto il delitto di ricettazione); a ciò si aggiunga che non è stata indicata giurisprudenza a sostegno della tesi di parte ricorrente.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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